XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2517
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono istituite, presso i tribunali e le corti di
appello, le sezioni specializzate per la famiglia e per i
minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le
controversie di cui all'articolo 2.
2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1
possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò
non comporti ritardo nella trattazione delle controversie
previste dalla presente legge.
Art. 2.
1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni
specializzate tutte le controversie di competenza del
tribunale per i minorenni in materia civile, nonché quelle
attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e
del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e
di minori.
2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni
specializzate le controversie aventi per oggetto:
a) la formazione e la rettificazione degli atti di
stato civile;
b) i procedimenti di interdizione e di
inabilitazione;
c) i procedimenti per la dichiarazione di assenza
e di morte presunta;
d) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 3.
1. Nella determinazione dei posti in
organico presso le
sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai
magistrati che:
a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di
presidente o di giudice nelle controversie in materia di
famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni di
giudice del tribunale per i minorenni;
b) abbiano partecipato a corsi, incontri,
dibattiti, convegni in materia familiare o minorile o possano
fare valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una
specifica competenza nella materia.
Art. 4.
1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di
appello è composta da almeno quattro giudici.
2. La sezione specializzata giudica in composizione
collegiale, con tre magistrati togati, di cui uno con funzioni
di presidente.
Art. 5.
1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico
ministero nelle materie di competenza delle sezioni
specializzate sono esercitate da magistrati assegnati
all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori,
costituito presso la procura della Repubblica presso i
tribunali dove sono istituite le sezioni di cui all'articolo
1, comma 1.
2. Ai magistrati di cui al comma 1 può essere devoluta
anche altra attività giudiziaria, purché ciò non comporti
ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla
presente legge.
Art. 6.
1. L'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal
seguente:
"Art. 73. - (Attribuzioni generali del pubblico
ministero). - 1. Il pubblico ministero vigila
sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare
amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti
dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, sul
rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute
alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori
richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene
necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione
delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni
altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla
legge.
2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta
per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e
che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione
non sia dalla legge attribuita ad altri organi".
Art. 7.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali
individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali
istituire le sezioni specializzate per la famiglia e per i
minori, secondo i seguenti concorrenti ed integrati
criteri:
a) istituzione delle sezioni specializzate presso
tutte le corti di appello;
b) istituzione delle sezioni specializzate in
tutte le sedi di tribunale attualmente esistenti, ad eccezione
delle sezioni distaccate, purché rispondenti ai criteri di cui
alle lettere c) e d);
c) equa distribuzione del carico di lavoro;
d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari,
tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero di
abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra
le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di
lavoro atteso.
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1, uno o più decreti legislativi per rideterminare l'organico
dei tribunali per i minorenni, tenuto conto del residuo carico
di lavoro in materia penale.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso
termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi
recanti le norme necessarie al coordinamento delle
disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi
dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni
parlamentari permanenti un parere motivato, entro il termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sei
mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è
determinato l'organico delle sezioni specializzate per la
famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello
e degli uffici delle procure della Repubblica presso i
tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo;
con il medesimo decreto sono apportate le necessarie
variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
entro lo stesso termine di cui al comma 5, è determinato
l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni
specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e
delle corti di appello e degli uffici delle procure della
Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento
dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto
sono apportate le necessarie variazioni agli organici del
personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente
articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel
rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la procedura
di cui al comma 4.
Art. 8.
1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate,
a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli
uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia
minorile o, in mancanza, quelli dipendenti dai comuni o con
questi convenzionati.
2. Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere
devoluti compiti di:
a) assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di
consegna dei minori;
b) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di
fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei
minori;
c) verifiche sui rapporti familiari.
3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico
ministero i casi che ritengono meritevoli di valutazione da
parte del suo ufficio.
Art. 9.
1. Le controversie, previste dalla presente legge,
pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio,
sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la
famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, commi 5 e
6.
2. Le parti costituite hanno comunque facoltà di
depositare presso la cancelleria della sezione specializzata,
entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, un ricorso in
riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a
richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la
trasmissione degli atti.
3. Il presidente della sezione specializzata fissa
l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la
comunicazione alle parti.
Art. 10.
1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 706 - (Forma della domanda). - La domanda di
separazione personale si propone con ricorso alla sezione
specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso
il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha
residenza o domicilio.
Ove il coniuge convenuto abbia residenza o domicilio nel
circondario di un tribunale in cui non sia istituita la
sezione specializzata di cui al primo comma, la domanda va
proposta alla sezione specializzata istituita presso il
tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.
La domanda di cui al primo comma deve contenere a pena di
nullità:
1) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il
codice fiscale, la data di nascita del ricorrente e del
coniuge convenuto;
2) il nome, il cognome, la data di nascita dei figli
minori o maggiorenni conviventi non autosufficienti
economicamente;
3) l'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si fonda la domanda;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova;
6) un programma relativo alla crescita dei figli, con
particolare riferimento alle scelte relative all'educazione
scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze
economiche, di salute e sportive;
7) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
ovvero una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice,
che attesti i motivi della mancata presentazione".
Art. 11.
1. All'articolo 707 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"I coniugi devono comparire personalmente davanti al
presidente della sezione specializzata per la famiglia e per i
minori, senza l'assistenza dei difensori".
Art. 12.
1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 708 - (Provvedimenti del presidente) -
All'udienza di comparizione il presidente, verificata la
regolarità del ricorso introduttivo, procede a sentire i
coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando
di conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non compare, o la conciliazione
non riesce, il presidente verifica la regolarità del ricorso
introduttivo e della sua notificazione e, se ne rileva la
nullità, ne dispone la rinnovazione entro il termine
perentorio di venti giorni. La rinnovazione sana i vizi. Gli
effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
sin dal momento del deposito del ricorso.
Il presidente chiede alle parti se intendono raggiungere
un accordo consensuale o discutere la causa.
Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma
consensuale, il presidente concede un termine per perfezionare
l'accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle
condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di
omologazione.
Le parti hanno facoltà di presentarsi all'udienza con le
condizioni già predisposte e con l'istanza di omologazione.
Il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e della prole.
Il presidente nomina il giudice istruttore e fissa la
prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un
termine sino a dieci giorni prima entro il quale potrà
costituirsi depositando memoria difensiva.
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di
comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura
dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio
stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico
ministero.
La memoria difensiva deve contenere, a pena di nullità, le
circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del terzo
comma dell'articolo 706, concernenti il ricorso introduttivo
e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.
Se risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della
domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un
termine perentorio per integrarla e l'integrazione impedisce
ogni decadenza.
Il giudice, rilevata la nullità della memoria di
costituzione ai sensi del decimo comma, fissa al convenuto un
termine perentorio di dieci giorni per rinnovarla; la
rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e
processuali dell'atto.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza
del presidente può essere revocata o modificata dal giudice
istruttore, a norma dell'articolo 177".
Art. 13.
1. L'articolo 709 del codice di procedura civile è
abrogato.
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 709-bis - (Trattazione della causa) - Il
giudice istruttore ascolta le parti e decide
sull'ammissibilità dei mezzi di prova, fissando l'udienza per
l'audizione dei testi e per l'assunzione degli ulteriori mezzi
di prova.
Al termine dell'istruzione, il giudice rimette la causa al
collegio per la decisione, invitando le parti alla immediata
precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non
superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in
cancelleria.
In caso di mancato deposito, si intendono proposte le
conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi; le
comparse conclusionali devono essere depositate entro il
termine, prorogabile una sola volta su istanza delle parti
costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al
collegio e le memorie di replica entro i venti giorni
successivi.
Il giudice istruttore concede altresì, su richiesta delle
parti, l'integrazione delle prove in presenza di fatti,
conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.
Art. 709-ter - (Udienza di discussione) -
Nell'udienza di discussione il giudice istruttore fa la
relazione della causa.
Dopo la discussione, il collegio, al termine della camera
di consiglio, legge in udienza il dispositivo della sentenza.
La motivazione è depositata in cancelleria entro i successivi
trenta giorni".
Art. 15.
1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni
specializzate per la famiglia e per i minori continuano a
trovare applicazione le norme vigenti.
Art. 16.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in 1.700.000 euro per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 17.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.