XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2517




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono istituite, presso i tribunali e le corti di appello, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all'articolo 2.
        2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.


Art. 2.

        1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori.
        2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni specializzate le controversie aventi per oggetto:

                a) la formazione e la rettificazione degli atti di stato civile;

                b) i procedimenti di interdizione e di inabilitazione;

                c) i procedimenti per la dichiarazione di assenza e di morte presunta;

                d) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria.


Art. 3.

        1. Nella determinazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai magistrati che:

                a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni di giudice del tribunale per i minorenni;

                b) abbiano partecipato a corsi, incontri, dibattiti, convegni in materia familiare o minorile o possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza nella materia.


Art. 4.

        1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da almeno quattro giudici.
        2. La sezione specializzata giudica in composizione collegiale, con tre magistrati togati, di cui uno con funzioni di presidente.


Art. 5.

        1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni di cui all'articolo 1, comma 1.
        2. Ai magistrati di cui al comma 1 può essere devoluta anche altra attività giudiziaria, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.


Art. 6.

        1. L'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        "Art. 73. - (Attribuzioni generali del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
            2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi".


Art. 7.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, secondo i seguenti concorrenti ed integrati criteri:

                a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le corti di appello;

                b) istituzione delle sezioni specializzate in tutte le sedi di tribunale attualmente esistenti, ad eccezione delle sezioni distaccate, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere c) e d);

            c) equa distribuzione del carico di lavoro;

                d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso.

        2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per rideterminare l'organico dei tribunali per i minorenni, tenuto conto del residuo carico di lavoro in materia penale.
        3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.
        4. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un parere motivato, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
        5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
        6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 5, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.
        7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la procedura di cui al comma 4.


Art. 8.

        1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile o, in mancanza, quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.
        2. Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere devoluti compiti di:

                a) assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori;

                b) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori;

                c) verifiche sui rapporti familiari.

        3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico ministero i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.


Art. 9.

        1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, commi 5 e 6.
        2. Le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, un ricorso in riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.
        3. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti.


Art. 10.

        1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 706 - (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone con ricorso alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
        Ove il coniuge convenuto abbia residenza o domicilio nel circondario di un tribunale in cui non sia istituita la sezione specializzata di cui al primo comma, la domanda va proposta alla sezione specializzata istituita presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.
        La domanda di cui al primo comma deve contenere a pena di nullità:

            1) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, la data di nascita del ricorrente e del coniuge convenuto;

            2) il nome, il cognome, la data di nascita dei figli minori o maggiorenni conviventi non autosufficienti economicamente;

            3) l'oggetto della domanda;

            4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;

            5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova;

            6) un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative all'educazione scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive;

            7) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ovvero una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice, che attesti i motivi della mancata presentazione".

Art. 11.

        1. All'articolo 707 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente della sezione specializzata per la famiglia e per i minori, senza l'assistenza dei difensori".


Art. 12.

        1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 708 - (Provvedimenti del presidente) - All'udienza di comparizione il presidente, verificata la regolarità del ricorso introduttivo, procede a sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.
        Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
        Se il coniuge convenuto non compare, o la conciliazione non riesce, il presidente verifica la regolarità del ricorso introduttivo e della sua notificazione e, se ne rileva la nullità, ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di venti giorni. La rinnovazione sana i vizi. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento del deposito del ricorso.
        Il presidente chiede alle parti se intendono raggiungere un accordo consensuale o discutere la causa.
        Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il presidente concede un termine per perfezionare l'accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di omologazione.
        Le parti hanno facoltà di presentarsi all'udienza con le condizioni già predisposte e con l'istanza di omologazione.
        Il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole.
        Il presidente nomina il giudice istruttore e fissa la prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un termine sino a dieci giorni prima entro il quale potrà costituirsi depositando memoria difensiva.
        L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
        La memoria difensiva deve contenere, a pena di nullità, le circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del terzo comma dell'articolo 706, concernenti il ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l'integrazione impedisce ogni decadenza.
        Il giudice, rilevata la nullità della memoria di costituzione ai sensi del decimo comma, fissa al convenuto un termine perentorio di dieci giorni per rinnovarla; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali dell'atto.
        Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore, a norma dell'articolo 177".


Art. 13.

        1. L'articolo 709 del codice di procedura civile è abrogato.


Art. 14.

        1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 709-bis - (Trattazione della causa) - Il giudice istruttore ascolta le parti e decide sull'ammissibilità dei mezzi di prova, fissando l'udienza per l'audizione dei testi e per l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova.
        Al termine dell'istruzione, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria.
        In caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi; le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine, prorogabile una sola volta su istanza delle parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
        Il giudice istruttore concede altresì, su richiesta delle parti, l'integrazione delle prove in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.

        Art. 709-ter - (Udienza di discussione) - Nell'udienza di discussione il giudice istruttore fa la relazione della causa.
        Dopo la discussione, il collegio, al termine della camera di consiglio, legge in udienza il dispositivo della sentenza. La motivazione è depositata in cancelleria entro i successivi trenta giorni".


Art. 15.

        1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori continuano a trovare applicazione le norme vigenti.


Art. 16.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 17.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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