XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2851 - 1263 - 1774 - 1840 - 1843 - 2077 - 2670 - 2690 - 2742 - 2910-A




        Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli anni Novanta il numero delle vittime di incidenti stradali in Italia si è ridotto complessivamente di circa il sette per cento: secondo gli ultimi dati resi disponibili dall'Istat, nel 2000 si sono, infatti, registrati 6.140 decessi a fronte delle 6.621 vittime registrate nel 1990. Nel 2002 tale numero si è ulteriormente ridotto, sino a raggiungere, secondo i dati resi noti dal Viminale nel gennaio 2003, la cifra di 4.609 vittime (con una riduzione del 4,5 per cento rispetto all'anno precedente).
        Nonostante tale riduzione costituisca certamente un dato apprezzabile, resta ancora molto da fare per assicurare standard di sicurezza stradale all'altezza di quelli raggiunti dai principali Paesi europei.
        Nel resto d'Europa dal 1990 al 2000 le vittime della strada sono, infatti, diminuite ad un ritmo superiore a quello registrato nel medesimo periodo nel nostro Paese, tenuto conto che - secondo alcune statistiche - la riduzione sarebbe stata del 36 per cento in Spagna, del 34 per cento nel Regno Unito, del 32 per cento in Germania e del 28 per cento in Francia.
        A ciò si aggiunga che, durante le festività natalizie del 2002, sembra essersi verificata una preoccupante inversione di tendenza, tenuto conto che il numero di morti provocate da incidenti stradali è aumentato di quasi l'otto per cento rispetto al corrispondente periodo festivo dell'anno precedete, passando da 215 a 232.
        Tali dati costituiscono la dimostrazione più evidente - e, purtroppo, più tragica - della necessità di adottare al più presto misure in grado di accrescere i livelli di sicurezza nella circolazione stradale.
        Al fine di fronteggiare una simile emergenza, occorre aggiornare la normativa vigente, attraverso l'introduzione di disposizioni più rigorose, in linea con i migliori standard di sicurezza internazionali, che rafforzino le forme di prevenzione, di vigilanza e di repressione delle violazioni.
        Per tali ragioni, nel settembre del 2002 la IX Commissione - particolarmente sensibile ai profili inerenti la sicurezza in tutti i comparti dei trasporti - ha avviato l'esame del disegno di legge n. 2851 e di altre nove proposte di legge (C. 1263 Trantino, C. 1774 Rugghia, C. 1840 Ballaman, C. 1843 Bellillo, C. 2077 La Grua, C. 2670 Annunziata, C. 2690 Misuraca, C. 2742 Nicotra e C. 2910 Gibelli), recanti disposizioni per la revisione e l'aggiornamento del nuovo codice della strada.
        Come è noto, su tali tematiche il Governo è intervenuto, dapprima, con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, (recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada) e, successivamente, con il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 1^ Agosto 2002.
        Da ultimo, il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 ha prorogato al 30 giugno 2003 il termine del 1^ gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 9 del 2002 per la sua entrata in vigore.
        In tale quadro normativo si inserisce il testo elaborato dalla Commissione.
        In particolare, l'articolo 1, comma 1, è diretto a rinnovare, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, le deleghe al Governo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 85 del 2001. Ai fini dell'esercizio delle suddette deleghe, il Governo dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 ed alle procedure di cui agli articoli 1 e 5 della citata legge n. 85 del 2001. La possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive è prevista entro 3 anni dall'entrata in vigore del provvedimento (comma 3).
        Il comma 2 del medesimo articolo 1 rimette al Governo il compito di adottare, sempre entro il nono mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
        I commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 recano alcune modifiche alla procedura prevista dalla legge n. 85 del 2001 per l'esercizio della delega. In particolare si dispone che l'adozione dei decreti legislativi delegati avvenga d'intesa con la Conferenza unificata (comma 4) e viene riformulato il primo comma dell'articolo 5 della legge n. 85 del 2001, sopprimendo il termine di tre mesi ivi previsto, incompatibile con il rinnovo della delega.
        L'articolo 2, comma 1, individua i principi e i criteri direttivi integrativi della legge delega n. 85 del 2001 ai quali il Governo dovrà attenersi.
        In particolare, la lettera a) prevede l'adeguamento dalle disciplina recata dal nuovo codice della strada all'assetto di competenze delineato con la recente riforma nel Titolo V della Costituzione.
        La lettera b) prevede la facoltà di utilizzare, nella segnaletica stradale a carattere turistico, oltre all'italiano, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento.
        Viene altresì prevista la revisione del procedimento sanzionatorio per le infrazioni al nuovo codice della strada, al fine di adeguarlo alla giurisprudenza nazionale e comunitaria (lettera c)).
        Di particolare rilievo è anche il principio previsto alla lettera d), secondo il quale, in sede di revisione del sistema di accertamento degli illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale, devono essere disciplinate, tra l'altro, le modalità con cui fornire ai conducenti dei veicoli le informazioni relative all'uso di strumenti di controllo a distanza della velocità.
        Interventi di revisione normativa sono contemplati anche dal principio di cui alla lettera e) (in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale e di delega a soggetti appartenenti agli enti locali delle funzioni di ricezione, istruzione e decisione dei ricorsi amministrativi riguardanti specifiche infrazioni) ed f) (concernente l'apparato sanzionatorio, la limitazione della misura del fermo amministrativo del veicolo ai soli casi di gravi e reiterate violazioni del codice della strada, nonché la previsione di una maggiore proporzionalità tra l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di superamento dei limiti di velocità e l'eccesso di velocità rilevato).
        Con riferimento alle ipotesi di violazioni delle norme sull'uso del casco, la lettera g) prevede un inasprimento delle sanzioni pecuniarie ed accessorie, nonché la confisca del veicolo.
        Analogamente, un inasprimento delle sanzioni è previsto anche alla lettera h), nel caso in cui tra le violazioni del nuovo codice della strada derivino lesioni gravi o gravissime ovvero la morte della persona.
        Il principio di cui alla lettera i) riguarda la disciplina della patente a punti ed è volto all'introduzione di un meccanismo che consenta ai soggetti che svolgono professionalmente attività di autotrasporto di cose e di persone un maggior recupero del punteggio rispetto ai titolari delle altre tipologie di patenti.
        Alla lettera l) si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un comitato permanente in materia di circolazione stradale. In ossequio ad una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere espresso dalla Commissione bilancio, la disposizione precisa che ai componenti del citato comitato non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.
        La lettera m) prevede il coordinamento delle vigenti disposizioni riguardanti gli ausiliari del traffico, stabilendo che la competenza di questi ultimi relativa alla disciplina della sosta sia estesa alle strade o ai tratti di strada su cui insistono le aree in concessione.
        Il principio di cui alla lettera n) è diretto all'introduzione di sanzioni pecuniarie o accessorie nei confronti di parcheggiatori o guardiamacchine abusivi.
        La lettera o) prevede l'inasprimento delle pene pecuniarie e detentive per i reati di fuga o omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.
        Alla lettera p) si prevede infine la realizzazione, in via amministrativa, di un collegamento informatico tra tutti i centri di pronto soccorso, al fine di consentire la classificazione di tipologia e cause degli incidenti stradali.
        Il comma 2 del medesimo articolo 1 autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento concernente la classificazione, le caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, l'omologazione dei veicoli ed i relativi controlli. Il citato regolamento dovrà tenere conto dell'esigenza semplificare le procedure e di adeguare la disciplina vigente alla normativa comunitaria ed internazionale.
        Il successivo comma 3 reca l'elenco delle disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.
        L'articolo 3 modifica l'articolo 12 del nuovo codice della strada introducendo il Corpo forestale dello Stato nell'elenco degli organi cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale.
        L'articolo 4, nel modificare l'articolo 60 del nuovo codice della strada, introduce criteri di maggiore certezza nella individuazione della categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico. In particolare, la disposizione prevede che rientrino nella suddetta categoria tutti i motoveicoli ed autoveicoli di cui risulti l'iscrizione in uno dei registri ivi espressamente menzionati.
        L'articolo 5 abolisce il limite di 60 anni previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera d), del nuovo codice della strada per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
        L'articolo 6, che modifica il comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, è diretto ad escludere l'applicazione automatica del fermo amministrativo nell'ipotesi di guida con patente la cui validità sia scaduta.
        L'articolo 7, comma 1, apporta talune modifiche ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 della legge n. 85 del 2001.
        In particolare alla lettera a), si prevede che l'obbligo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi per rischio di nebbia sia opportunamente "graduato nel tempo".
        La lettera b), rimette ad un apposito regolamento la definizione delle caratteristiche e delle modalità di approvazione dei giubbetti catarinfrangenti da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazione di emergenza o di pericolo.
        La lettera c), concernente l'obbligo di dotazione di bande retroriflettenti per determinate categorie di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, reca un rinvio alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/506/CE.
        L'articolo 8 reca due disposizioni finali. La prima è volta a precisare che dall'attuazione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1).
        La seconda (comma 2) è diretta a far coincidere l'entrata in vigore delle modifiche al nuovo codice della strada introdotte dal decreto legislativo n. 9 del 2002 con quella del decreto legislativo delegato da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del già citato decreto-legge n. 121 del 2002.

Luciano Mario SARDELLI, Relatore.




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