XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2851 - 1263 - 1774 - 1840 - 1843 - 2077 - 2670 - 2690 - 2742 - 2910-A
Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli anni Novanta il
numero delle vittime di incidenti stradali in Italia si è
ridotto complessivamente di circa il sette per cento: secondo
gli ultimi dati resi disponibili dall'Istat, nel 2000 si sono,
infatti, registrati 6.140 decessi a fronte delle 6.621 vittime
registrate nel 1990. Nel 2002 tale numero si è ulteriormente
ridotto, sino a raggiungere, secondo i dati resi noti dal
Viminale nel gennaio 2003, la cifra di 4.609 vittime (con una
riduzione del 4,5 per cento rispetto all'anno precedente).
Nonostante tale riduzione costituisca certamente un dato
apprezzabile, resta ancora molto da fare per assicurare
standard di sicurezza stradale all'altezza di quelli
raggiunti dai principali Paesi europei.
Nel resto d'Europa dal 1990 al 2000 le vittime della
strada sono, infatti, diminuite ad un ritmo superiore a quello
registrato nel medesimo periodo nel nostro Paese, tenuto conto
che - secondo alcune statistiche - la riduzione sarebbe stata
del 36 per cento in Spagna, del 34 per cento nel Regno Unito,
del 32 per cento in Germania e del 28 per cento in Francia.
A ciò si aggiunga che, durante le festività natalizie del
2002, sembra essersi verificata una preoccupante inversione di
tendenza, tenuto conto che il numero di morti provocate da
incidenti stradali è aumentato di quasi l'otto per cento
rispetto al corrispondente periodo festivo dell'anno
precedete, passando da 215 a 232.
Tali dati costituiscono la dimostrazione più evidente - e,
purtroppo, più tragica - della necessità di adottare al più
presto misure in grado di accrescere i livelli di sicurezza
nella circolazione stradale.
Al fine di fronteggiare una simile emergenza, occorre
aggiornare la normativa vigente, attraverso l'introduzione di
disposizioni più rigorose, in linea con i migliori standard
di sicurezza internazionali, che rafforzino le forme di
prevenzione, di vigilanza e di repressione delle
violazioni.
Per tali ragioni, nel settembre del 2002 la IX Commissione
- particolarmente sensibile ai profili inerenti la sicurezza
in tutti i comparti dei trasporti - ha avviato l'esame del
disegno di legge n. 2851 e di altre nove proposte di legge (C.
1263 Trantino, C. 1774 Rugghia, C. 1840 Ballaman, C. 1843
Bellillo, C. 2077 La Grua, C. 2670 Annunziata, C. 2690
Misuraca, C. 2742 Nicotra e C. 2910 Gibelli), recanti
disposizioni per la revisione e l'aggiornamento del nuovo
codice della strada.
Come è noto, su tali tematiche il Governo è intervenuto,
dapprima, con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
(recante disposizioni integrative e correttive del nuovo
codice della strada) e, successivamente, con il decreto-legge
20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 168 del 1^ Agosto 2002.
Da ultimo, il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2002, n. 284 ha prorogato al 30 giugno 2003 il
termine del 1^ gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del
decreto legislativo n. 9 del 2002 per la sua entrata in
vigore.
In tale quadro normativo si inserisce il testo elaborato
dalla Commissione.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, è diretto a
rinnovare, fino al nono mese successivo alla data di entrata
in vigore del provvedimento, le deleghe al Governo di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 85 del 2001. Ai
fini dell'esercizio delle suddette deleghe, il Governo dovrà
attenersi ai principi e criteri direttivi previsti
dall'articolo 2 ed alle procedure di cui agli articoli 1 e 5
della citata legge n. 85 del 2001. La possibilità di adottare
disposizioni integrative e correttive è prevista entro 3 anni
dall'entrata in vigore del provvedimento (comma 3).
Il comma 2 del medesimo articolo 1 rimette al Governo il
compito di adottare, sempre entro il nono mese successivo alla
data di entrata in vigore del provvedimento, il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
I commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 recano alcune
modifiche alla procedura prevista dalla legge n. 85 del 2001
per l'esercizio della delega. In particolare si dispone che
l'adozione dei decreti legislativi delegati avvenga d'intesa
con la Conferenza unificata (comma 4) e viene riformulato il
primo comma dell'articolo 5 della legge n. 85 del 2001,
sopprimendo il termine di tre mesi ivi previsto, incompatibile
con il rinnovo della delega.
L'articolo 2, comma 1, individua i principi e i criteri
direttivi integrativi della legge delega n. 85 del 2001 ai
quali il Governo dovrà attenersi.
In particolare, la lettera a) prevede l'adeguamento
dalle disciplina recata dal nuovo codice della strada
all'assetto di competenze delineato con la recente riforma nel
Titolo V della Costituzione.
La lettera b) prevede la facoltà di utilizzare,
nella segnaletica stradale a carattere turistico, oltre
all'italiano, lingue regionali o idiomi locali presenti nella
zona di riferimento.
Viene altresì prevista la revisione del procedimento
sanzionatorio per le infrazioni al nuovo codice della strada,
al fine di adeguarlo alla giurisprudenza nazionale e
comunitaria (lettera c)).
Di particolare rilievo è anche il principio previsto alla
lettera d), secondo il quale, in sede di revisione del
sistema di accertamento degli illeciti amministrativi in
materia di circolazione stradale, devono essere disciplinate,
tra l'altro, le modalità con cui fornire ai conducenti dei
veicoli le informazioni relative all'uso di strumenti di
controllo a distanza della velocità.
Interventi di revisione normativa sono contemplati anche
dal principio di cui alla lettera e) (in materia di
tutela amministrativa e giurisdizionale e di delega a soggetti
appartenenti agli enti locali delle funzioni di ricezione,
istruzione e decisione dei ricorsi amministrativi riguardanti
specifiche infrazioni) ed f) (concernente l'apparato
sanzionatorio, la limitazione della misura del fermo
amministrativo del veicolo ai soli casi di gravi e reiterate
violazioni del codice della strada, nonché la previsione di
una maggiore proporzionalità tra l'entità delle sanzioni
amministrative pecuniarie applicate in caso di superamento dei
limiti di velocità e l'eccesso di velocità rilevato).
Con riferimento alle ipotesi di violazioni delle norme
sull'uso del casco, la lettera g) prevede un
inasprimento delle sanzioni pecuniarie ed accessorie, nonché
la confisca del veicolo.
Analogamente, un inasprimento delle sanzioni è previsto
anche alla lettera h), nel caso in cui tra le violazioni
del nuovo codice della strada derivino lesioni gravi o
gravissime ovvero la morte della persona.
Il principio di cui alla lettera i) riguarda la
disciplina della patente a punti ed è volto all'introduzione
di un meccanismo che consenta ai soggetti che svolgono
professionalmente attività di autotrasporto di cose e di
persone un maggior recupero del punteggio rispetto ai titolari
delle altre tipologie di patenti.
Alla lettera l) si prevede l'istituzione, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un comitato
permanente in materia di circolazione stradale. In ossequio ad
una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, nel parere espresso dalla
Commissione bilancio, la disposizione precisa che ai
componenti del citato comitato non spettano retribuzioni o
emolumenti di qualsiasi natura.
La lettera m) prevede il coordinamento delle vigenti
disposizioni riguardanti gli ausiliari del traffico,
stabilendo che la competenza di questi ultimi relativa alla
disciplina della sosta sia estesa alle strade o ai tratti di
strada su cui insistono le aree in concessione.
Il principio di cui alla lettera n) è diretto
all'introduzione di sanzioni pecuniarie o accessorie nei
confronti di parcheggiatori o guardiamacchine abusivi.
La lettera o) prevede l'inasprimento delle pene
pecuniarie e detentive per i reati di fuga o omissione di
soccorso a seguito di incidente stradale.
Alla lettera p) si prevede infine la realizzazione,
in via amministrativa, di un collegamento informatico tra
tutti i centri di pronto soccorso, al fine di consentire la
classificazione di tipologia e cause degli incidenti
stradali.
Il comma 2 del medesimo articolo 1 autorizza il Governo
all'emanazione di un regolamento concernente la
classificazione, le caratteristiche costruttive, di
equipaggiamento e di identificazione dei veicoli,
l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione,
l'omologazione dei veicoli ed i relativi controlli. Il citato
regolamento dovrà tenere conto dell'esigenza semplificare le
procedure e di adeguare la disciplina vigente alla normativa
comunitaria ed internazionale.
Il successivo comma 3 reca l'elenco delle disposizioni
abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento.
L'articolo 3 modifica l'articolo 12 del nuovo codice della
strada introducendo il Corpo forestale dello Stato nell'elenco
degli organi cui compete l'espletamento dei servizi di polizia
stradale.
L'articolo 4, nel modificare l'articolo 60 del nuovo
codice della strada, introduce criteri di maggiore certezza
nella individuazione della categoria dei motoveicoli ed
autoveicoli di interesse storico. In particolare, la
disposizione prevede che rientrino nella suddetta categoria
tutti i motoveicoli ed autoveicoli di cui risulti l'iscrizione
in uno dei registri ivi espressamente menzionati.
L'articolo 5 abolisce il limite di 60 anni previsto
dall'articolo 115, comma 2, lettera d), del nuovo codice
della strada per la guida di autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di
persone.
L'articolo 6, che modifica il comma 7 dell'articolo 126
del nuovo codice della strada, è diretto ad escludere
l'applicazione automatica del fermo amministrativo
nell'ipotesi di guida con patente la cui validità sia
scaduta.
L'articolo 7, comma 1, apporta talune modifiche ai
principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 della
legge n. 85 del 2001.
In particolare alla lettera a), si prevede che
l'obbligo di illuminare in maniera adeguata i tratti
autostradali nei punti particolarmente pericolosi per rischio
di nebbia sia opportunamente "graduato nel tempo".
La lettera b), rimette ad un apposito regolamento la
definizione delle caratteristiche e delle modalità di
approvazione dei giubbetti catarinfrangenti da indossare nel
caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo
in situazione di emergenza o di pericolo.
La lettera c), concernente l'obbligo di dotazione di
bande retroriflettenti per determinate categorie di
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, reca un rinvio alla
decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/506/CE.
L'articolo 8 reca due disposizioni finali. La prima è
volta a precisare che dall'attuazione del provvedimento non
derivano oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1).
La seconda (comma 2) è diretta a far coincidere l'entrata
in vigore delle modifiche al nuovo codice della strada
introdotte dal decreto legislativo n. 9 del 2002 con quella
del decreto legislativo delegato da emanarsi ai sensi
dell'articolo 1, comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni dell'articolo 1 del già citato decreto-legge n.
121 del 2002.
Luciano Mario SARDELLI, Relatore.