XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2851 - 1263 - 1774 - 1840 - 1843 - 2077 - 2670 - 2690 - 2742 - 2910-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2851

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 4, comma 1-bis, nella parte in cui si proroga il termine per l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, si coordini la disposizione con l'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 236, approvato dal Senato, che proroga il medesimo termine al 30 giugno 2003.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 2, nella parte in cui si autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si valuti l'opportunità di indicare le "norme generali regolatrici della materia", in conformità a quanto previsto dal citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

                esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2851, recante disposizioni per la revisione del nuovo Codice della strada,

              rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono riconducibili, per un verso, alla materia "sicurezza" e, per altro verso, alla materia "ordinamento civile e penale", riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione;
              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2851,

                osservato che l'articolo 2, comma e-bis), prevede come principio di delega l'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto l'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;

                rilevato che in alcune zone del territorio nazionale si è sempre diffusa tra i giovani l'abitudine di non utilizzare il casco protettivo con conseguenze anche letali in caso di incidente;

                sottolineata l'esigenza di rafforzare l'efficacia preventiva della disposizione sanzionatoria che punisce la violazione dell'obbligo di utilizzare il casco protettivo, prevedendo, pertanto, anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

            all'articolo 2, lettera e-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", in particolare prevedendo la confisca del veicolo".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2851 e delle abbinate proposte di legge,
          esprime sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 2, comma 1, lettera h), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai cui componenti non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il testo base del disegno di legge n. 2851 e proposte di legge abbinate, recante modifiche alla legge n. 85 del 2001 e disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 2-ter, nel senso di mantenere ferma la disposizione di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1982, in base alla quale i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico o collezionistico, per poter circolare, debbono essere iscritti al PRA e sono pertanto soggetti alla relativa imposta provinciale di trascrizione;

              b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il principio in base al quale la sanzione accessoria del fermo dell'autoveicolo si applica solo nel caso di reiterate e gravi violazioni del nuovo codice della strada, ciò in ragione della natura particolarmente vessatoria della sanzione richiamata.



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


        La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2851 e abbinate proposte di legge, recante "Disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada", nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti presso la Commissione di merito;

              valutato positivamente che, con tale provvedimento, si delinei una complessiva riforma di ampi settori della vigente legislazione in materia di trasporti stradali;

              ritenuto altresì opportuno che, nella definizione dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, di cui all'articolo 2, siano richiamati anche i più rilevanti principi contenuti nel "Libro bianco sulla politica comune dei trasporti", adottato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001, anche al fine di garantire che l'esercizio della delega da parte del Governo si collochi in un contesto normativo coerente con le linee evolutive della disciplina comunitaria in materia;

              rilevato che il citato libro bianco propone una serie di misure per assicurare un riequilibrio dei rischi derivanti dallo sviluppo dei trasporti sull'ambiente, la qualità della vita, i cittadini e la circolazione in seno al mercato interno e che il disegno di legge in esame costituisce quindi una significativa occasione per favorire un aggiornamento della legislazione vigente, che tenga conto anche delle importanti innovazioni proposte dalla Commissione europea;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 1, un ulteriore principio direttivo finalizzato a garantire che, nell'esercizio della delega legislativa, il Governo preveda altresì la promozione delle principali misure, relative ai trasporti stradali, individuate nel "Libro bianco sulla politica comune dei trasporti", con particolare riferimento alle esigenze di rafforzamento del principio della tutela degli utenti e alla possibile introduzione di meccanismi che favoriscano il rispetto degli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto, in materia di emissioni in atmosfera di "gas serra".



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2851 e abbinate proposte di legge recante "Disposizioni per la revisione del nuovo Codice della strada", nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

          delibera di esprimere

NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il testo base del disegno di legge n. 2851 e abbinate proposte di legge, recante modifiche alla legge n. 85 del 2001 e disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), un opportuno raccordo tra la sanzione accessoria del fermo dell'autoveicolo e la sanzione del ritiro della patente.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il testo base del disegno di legge n. 2851 e delle abbinate proposte di legge quale risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione;

            premesso che dalla relazione illustrativa del disegno di legge si evince come tale provvedimento tende ad assumere connotati in armonia con le normative Comunitarie,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2851;

              considerato che il Programma per la sicurezza stradale per il periodo 1997-2001 (COM(97)131) indica l'obiettivo della riduzione entro il 2010 da 45.000 a 18.000 del numero annuo di morti per incidenti stradali e tenuto conto delle priorità a medio lungo termine in materia di sicurezza stradale, definite dalla Commissione delle Comunità europee con la comunicazione del 17 marzo 2000 (COM(2000)125);

              sottolineata pertanto l'esigenza di individuare nell'ordinamento nazionale efficaci misure di intervento per la prevenzione degli incidenti stradali, quali l'utilizzazione delle cinture di sicurezza, il controllo del tasso di alcolemia, il miglioramento delle infrastrutture stradali;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


          La Commissione per le questioni regionali,

              esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato del disegno di legge n. 2851 e delle abbinate proposte di legge;

              ritenuto che il citato testo sia coerente con il dettato dell'articolo 117 della Costituzione e che non determini alcuna violazione di attribuzioni delle regioni,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          ed osserva, in particolare, che la facoltà di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), potrebbe essere esercitata unicamente per quanto riguarda la cartellonistica turistica.



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