XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2851 - 1263 - 1774 - 1840 - 1843 - 2077 - 2670 - 2690 - 2742 - 2910-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2851
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere
rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 4, comma 1-bis, nella parte in cui si
proroga il termine per l'entrata in vigore del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 fino alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma
1, del provvedimento in esame, si coordini la disposizione con
l'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 236,
approvato dal Senato, che proroga il medesimo termine al 30
giugno 2003.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 2, nella parte in cui si
autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si valuti l'opportunità di indicare le "norme generali
regolatrici della materia", in conformità a quanto previsto
dal citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2851,
recante disposizioni per la revisione del nuovo Codice della
strada,
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento
in esame sono riconducibili, per un verso, alla materia
"sicurezza" e, per altro verso, alla materia "ordinamento
civile e penale", riservate alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettere h) e l), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2851,
osservato che l'articolo 2, comma e-bis),
prevede come principio di delega l'inasprimento delle sanzioni
amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 171, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto
l'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di
veicoli a due ruote;
rilevato che in alcune zone del territorio nazionale
si è sempre diffusa tra i giovani l'abitudine di non
utilizzare il casco protettivo con conseguenze anche letali in
caso di incidente;
sottolineata l'esigenza di rafforzare l'efficacia
preventiva della disposizione sanzionatoria che punisce la
violazione dell'obbligo di utilizzare il casco protettivo,
prevedendo, pertanto, anche la sanzione accessoria della
confisca del veicolo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 2, lettera e-bis), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: ", in particolare prevedendo la
confisca del veicolo".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V
Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2851 e
delle abbinate proposte di legge,
esprime sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, lettera h), siano
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai cui componenti non
spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il testo base del disegno di legge n. 2851 e
proposte di legge abbinate, recante modifiche alla legge n. 85
del 2001 e disposizioni per la revisione del nuovo codice
della strada, come risultante dagli emendamenti approvati
dalla Commissione di merito,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di riformulare l'articolo 2-ter, nel senso di mantenere
ferma la disposizione di cui all'articolo 60, comma 4, del
decreto legislativo n. 285 del 1982, in base alla quale i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico o
collezionistico, per poter circolare, debbono essere iscritti
al PRA e sono pertanto soggetti alla relativa imposta
provinciale di trascrizione;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di inserire, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il principio
in base al quale la sanzione accessoria del fermo
dell'autoveicolo si applica solo nel caso di reiterate e gravi
violazioni del nuovo codice della strada, ciò in ragione della
natura particolarmente vessatoria della sanzione
richiamata.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2851 e abbinate
proposte di legge, recante "Disposizioni per la revisione del
nuovo codice della strada", nel testo risultante
dall'approvazione degli emendamenti presso la Commissione di
merito;
valutato positivamente che, con tale provvedimento, si
delinei una complessiva riforma di ampi settori della vigente
legislazione in materia di trasporti stradali;
ritenuto altresì opportuno che, nella definizione dei
principi e criteri direttivi della delega legislativa, di cui
all'articolo 2, siano richiamati anche i più rilevanti
principi contenuti nel "Libro bianco sulla politica comune dei
trasporti", adottato dalla Commissione europea il 12 settembre
2001, anche al fine di garantire che l'esercizio della delega
da parte del Governo si collochi in un contesto normativo
coerente con le linee evolutive della disciplina comunitaria
in materia;
rilevato che il citato libro bianco propone una serie
di misure per assicurare un riequilibrio dei rischi derivanti
dallo sviluppo dei trasporti sull'ambiente, la qualità della
vita, i cittadini e la circolazione in seno al mercato interno
e che il disegno di legge in esame costituisce quindi una
significativa occasione per favorire un aggiornamento della
legislazione vigente, che tenga conto anche delle importanti
innovazioni proposte dalla Commissione europea;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
inserire, all'articolo 2, comma 1, un ulteriore principio
direttivo finalizzato a garantire che, nell'esercizio della
delega legislativa, il Governo preveda altresì la promozione
delle principali misure, relative ai trasporti stradali,
individuate nel "Libro bianco sulla politica comune dei
trasporti", con particolare riferimento alle esigenze di
rafforzamento del principio della tutela degli utenti e alla
possibile introduzione di meccanismi che favoriscano il
rispetto degli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto, in
materia di emissioni in atmosfera di "gas serra".
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2851 e abbinate
proposte di legge recante "Disposizioni per la revisione del
nuovo Codice della strada", nel testo risultante dagli
emendamenti approvati,
delibera di esprimere
NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il testo base del disegno di legge n. 2851 e
abbinate proposte di legge, recante modifiche alla legge n. 85
del 2001 e disposizioni per la revisione del nuovo codice
della strada, come risultante dagli emendamenti approvati
dalla Commissione di merito;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
introdurre, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), un opportuno
raccordo tra la sanzione accessoria del fermo dell'autoveicolo
e la sanzione del ritiro della patente.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il testo base del disegno di legge n. 2851 e
delle abbinate proposte di legge quale risultante dagli
emendamenti approvati dalla IX Commissione;
premesso che dalla relazione illustrativa del disegno di
legge si evince come tale provvedimento tende ad assumere
connotati in armonia con le normative Comunitarie,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2851;
considerato che il Programma per la sicurezza stradale
per il periodo 1997-2001 (COM(97)131) indica l'obiettivo della
riduzione entro il 2010 da 45.000 a 18.000 del numero annuo di
morti per incidenti stradali e tenuto conto delle priorità a
medio lungo termine in materia di sicurezza stradale, definite
dalla Commissione delle Comunità europee con la comunicazione
del 17 marzo 2000 (COM(2000)125);
sottolineata pertanto l'esigenza di individuare
nell'ordinamento nazionale efficaci misure di intervento per
la prevenzione degli incidenti stradali, quali l'utilizzazione
delle cinture di sicurezza, il controllo del tasso di
alcolemia, il miglioramento delle infrastrutture stradali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione per le questioni regionali,
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato
del disegno di legge n. 2851 e delle abbinate proposte di
legge;
ritenuto che il citato testo sia coerente con il
dettato dell'articolo 117 della Costituzione e che non
determini alcuna violazione di attribuzioni delle regioni,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
ed osserva, in particolare, che la facoltà di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), potrebbe essere
esercitata unicamente per quanto riguarda la cartellonistica
turistica.