XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2851 - 1263 - 1774 - 1840 - 1843 - 2077 - 2670 - 2690 - 2742 - 2910-A




TESTO
del disegno di legge n.
2851
TESTO
della Commissione


Art. 1.

(Delega al Governo per
l'emanazione di disposizioni
integrative e correttive del
nuovo codice della
strada).
Art. 1.

(Delega al Governo per
l'emanazione di disposizioni
integrative e correttive del
nuovo codice della
strada).

1. Le deleghe al Governo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 22 marzo 2001, n. 85, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2002 e sono esercitate in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e con le procedure di cui agli articoli 1 e 5 della citata legge n. 85 del 2001, come modificati dal presente articolo.
1. Le deleghe al Governo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 22 marzo 2001, n. 85, sono rinnovate fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e sono esercitate in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e con le procedure di cui agli articoli 1 e 5 della citata legge n. 85 del 2001, come modificati dal presente articolo.
2. Entro il 31 dicembre 2002, il Governo adotta, altresì, il regolamento di cui all'articolo 4 della legge 22 marzo 2001, n. 85.
2. Entro il nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, altresì, il regolamento di cui all'articolo 4 della legge 22 marzo 2001, n. 85.
3. Entro il 15 aprile 2004, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le medesime procedure ivi previste e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le medesime procedure ivi previste e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
4. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, dopo le parole: "con gli altri Ministri interessati", sono inserite le seguenti: ", nonché d'intesa con la Conferenza unificata".
4. Identico.
5. All'articolo 5 della legge 22 marzo 2001, n. 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:
5. Identico.

"1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari".

Art. 2.

(Princìpi e criteri
direttivi).
Art. 2.

(Princìpi e criteri
direttivi).

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, nonché ai seguenti, ulteriori, princìpi e criteri direttivi:
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, nonché ai seguenti, ulteriori, princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina recata dal nuovo codice della strada alle competenze regionali e degli enti locali delineate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
a) identica;

b) previsione della facoltà, per gli enti di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di utilizzare, nelle iscrizioni apposte sulla segnaletica stradale a carattere turistico, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana;

b) revisione del procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dal nuovo codice della strada, in particolare armonizzandolo e adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia delle Comunità europee ed alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato;
c) identica;

c) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui al titolo VI del nuovo codice della strada, disciplinando, in particolare, le procedure di notificazione, in armonia con i nuovi strumenti di controllo a distanza che non consentono la contestazione immediata, e il regime delle spese di accertamento;
d) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui al titolo VI del nuovo codice della strada, disciplinando, in particolare, le specifiche modalità con cui fornire ai conducenti dei veicoli le informazioni relative all'uso di strumenti di controllo a distanza della velocità, le procedure di notificazione, anche in relazione all'impiego di strumenti di controllo a distanza che non consentano la contestazione immediata, nonché il regime delle spese di accertamento;

d) revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale, e) identica;
coordinandone i rimedi, individuando ipotesi e modalità in cui i soggetti, appartenenti agli enti locali, possono essere delegati dal prefetto a ricevere, istruire e decidere i ricorsi amministrativi in materia di disciplina della fermata e della sosta, degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali e prevedendo che, nei casi in cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie non sono devoluti allo Stato, l'ente cui appartiene l'organo accertatore della violazione sta in giudizio avvalendosi del proprio personale, appositamente delegato;

e) revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni in ragione dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, e di non discriminazione in ambito comunitario;
f) revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni in ragione dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, e di non discriminazione in ambito comunitario, prevedendo che l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo sia limitata al caso di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni del nuovo codice della strada e prevedendo altresì, con riferimento alle violazioni dei limiti di velocità, una graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in grado di assicurare una maggiore proporzionalità tra l'entità delle stesse e l'eccesso di velocità rilevato;

g) inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in particolare prevedendo la confisca del veicolo;

f) previsione, in particolare, dell'inasprimento delle sanzioni amministrative accessorie, nel caso in cui dalle violazioni alle norme del nuovo codice della strada derivino lesioni gravi, gravissime o la morte della persona;
h) identica;

g) previsione, nella disciplina della patente a punti, di una decurtazione del punteggio in misura ridotta rispetto al sistema ordinario, per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale dai soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose e di persone;
i) previsione, nella disciplina della patente a punti di cui all'articolo 126-bis comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i titolari di patente in possesso del relativo certificato di abilitazione professionale, nonché per i titolari di patenti D e DE per quanto attiene
al trasporto di persone e per i titolari di patenti C e CE adibiti alla guida di veicoli destinati al trasporto di cose in conto terzi, di un'articolazione dei corsi di aggiornamento che consenta agli stessi un maggiore recupero del punteggio rispetto ai titolari delle altre tipologie di patenti;

h) istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato permanente in materia di circolazione stradale, costituito dai competenti organi dello Stato, nonché dalle regioni, dalle province e dai comuni;
l) istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato permanente in materia di circolazione stradale, costituito dai competenti organi dello Stato, nonché dalle regioni, dalle province e dai comuni, ai cui componenti non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura;

i) previsione del coordinamento delle vigenti disposizioni riguardanti gli ausiliari del traffico, previsti dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedendo che la loro competenza, relativa alla disciplina della sosta, sia estesa alle strade o ai tratti di strada su cui insistono le aree in concessione;
m) identica;

l) previsione di apposite sanzioni, pecuniarie e accessorie, nei confronti di coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine;
n) identica;

m) revisione delle pene pecuniarie e detentive per i reati di fuga e di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, attribuendo la competenza al tribunale.
o) inasprimento delle pene pecuniare e detentive per i reati di fuga e di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale;
p) realizzazione, con opportuno provvedimento amministrativo, del collegamento informatico tra tutti i centri di pronto soccorso, attraverso l'esistente rete del Sistema informativo sanitario (SIS), al fine di conoscere la tipologia e le cause degli incidenti stradali.

2. Il Governo è autorizzato alla emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della classificazione, delle caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, 2. Identico.
dell'omologazione e dei controlli di conformità dei veicoli, tenendo conto dei seguenti princìpi:

a) adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale;

b) semplificazione delle procedure.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati gli articoli: 46, 47, 48, 49, 50, 51, comma 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, commi da 1 a 4, 64, commi 1 e 2, 65, commi 1 e 2, 66, commi da 1 a 4, 68, commi da 1 a 5, 69, 71, commi da 1 a 5, 72, commi da 1 a 12, 73, commi 1 e 2, 74, commi da 1 a 5, 75, 76, commi da 1 a 7, 77, commi 1, 2 e 4, 78, commi 1 e 2, 105, commi da 1 a 3, 106, 107, 109, commi da 1 a 3, 112, commi da 1 a 3, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Identico.


Art. 3.

(Modifica all'articolo 12
del nuovo
codice della strada).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) al Corpo forestale dello Stato;".


Art. 4.

(Modifica all'articolo 60
del nuovo
codice della strada).

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
Art. 5.

(Modifica all'articolo
115 del nuovo
codice della strada).

1. All'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.


Art. 3.

(Modifiche all'articolo
126 del nuovo
codice della strada).
Art. 6.

(Modifiche all'articolo
126 del nuovo
codice della strada).

1. All'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
Identico.


Art. 7.

(Modifiche all'articolo 2
della legge
22 marzo 2001, n.
85).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) della lettera f) è sostituito dal seguente:

"2) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, l'obbligo graduato nel tempo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonché di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d'acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più a destra;";
b) il numero 5) della lettera u) è sostituito dal seguente:

"5) giubbetto o bandoliere catarinfrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazione di emergenza o di pericolo; nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del giubbetto";

c) la lettera gg) è sostituita dalla seguente:

"gg) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e i rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale l'obbligo di dotazione di bande retroriflettenti per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Le caratteristiche tecniche delle suddette bande devono uniformarsi alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/506/CE relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 104 ECE/ONU".


Art. 4.

(Norma finale).
Art. 8.

(Norme finali).

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Identico.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge, 1^ agosto 2002, n. 168, il termine di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, già prorogato dall'articolo 10 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge.



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