|
|
|
|
|
|
|
1. Le deleghe al Governo
di cui all'articolo 1, commi
1 e 2, della legge 22 marzo
2001, n. 85, sono rinnovate
fino al 31 dicembre 2002 e
sono esercitate in conformità
ai princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, della presente
legge e con le procedure di
cui agli articoli 1 e 5 della
citata legge n. 85 del 2001,
come modificati dal presente
articolo. |
1. Le deleghe al Governo
di cui all'articolo 1, commi
1 e 2, della legge 22 marzo
2001, n. 85, sono rinnovate
fino al nono mese
successivo alla data di
entrata in vigore della
presente legge e sono
esercitate in conformità ai
principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 2, comma
1, della presente legge e con
le procedure di cui agli
articoli 1 e 5 della citata
legge n. 85 del 2001, come
modificati dal presente
articolo. |
|
2. Entro il 31
dicembre 2002, il Governo
adotta, altresì, il
regolamento di cui
all'articolo 4 della legge 22
marzo 2001, n. 85. |
2. Entro il nono
mese successivo alla data di
entrata in vigore della
presente legge, il Governo
adotta, altresì, il
regolamento di cui
all'articolo 4 della legge 22
marzo 2001, n. 85. |
|
3. Entro il 15 aprile
2004, il Governo può adottare
disposizioni integrative e
correttive dei decreti
legislativi di cui al comma
1, con le medesime procedure
ivi previste e nel rispetto
dei princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, della presente
legge. |
3. Entro tre anni
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, il Governo può
adottare disposizioni
integrative e correttive dei
decreti legislativi di cui al
comma 1, con le medesime
procedure ivi previste e nel
rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1,
della presente legge. |
|
4. All'articolo 1,
comma 1, della legge 22 marzo
2001, n. 85, dopo le parole:
"con gli altri Ministri
interessati", sono inserite
le seguenti: ", nonché
d'intesa con la Conferenza
unificata". |
4. Identico. |
|
5. All'articolo 5
della legge 22 marzo 2001, n.
85, il comma 1 è sostituito
dal seguente: |
5. Identico. |
|
"1. Il Governo
trasmette gli schemi dei
decreti legislativi di cui
all'articolo 1 alla Camera
dei deputati ed al Senato
della Repubblica, per
l'espressione del parere da
parte delle competenti
Commissioni parlamentari". |
|
|
|
|
1. Nell'esercizio delle
deleghe di cui all'articolo
1, comma 1, il Governo si
attiene ai princìpi e criteri
direttivi contenuti
nell'articolo 2 della legge
22 marzo 2001, n. 85, nonché
ai seguenti, ulteriori,
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Nell'esercizio delle
deleghe di cui all'articolo
1, comma 1, il Governo si
attiene ai princìpi e criteri
direttivi contenuti
nell'articolo 2 della legge
22 marzo 2001, n. 85, come
modificato dall'articolo 7
della presente legge,
nonché ai seguenti,
ulteriori, princìpi e criteri
direttivi: |
|
a) adeguamento
della disciplina recata dal
nuovo codice della strada
alle competenze regionali e
degli enti locali delineate
dagli articoli 117 e 118
della Costituzione, come
modificati dalla legge
costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3; |
a) identica; |
|
b) previsione
della facoltà, per gli enti
di cui all'articolo 37, comma
1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, di
utilizzare, nelle iscrizioni
apposte sulla segnaletica
stradale a carattere
turistico, lingue regionali o
idiomi locali presenti nella
zona di riferimento, in
aggiunta alla denominazione
nella lingua italiana; |
|
b) revisione del
procedimento sanzionatorio
per l'applicazione delle
sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie
previste dal nuovo codice
della strada, in particolare
armonizzandolo e adeguandolo
alle sentenze della Corte
costituzionale, della Corte
di giustizia delle Comunità
europee ed alla
giurisprudenza consolidata
della Corte di cassazione e
del Consiglio di Stato; |
c) identica; |
|
c) revisione del
sistema dell'accertamento
degli illeciti amministrativi
di cui al titolo VI del nuovo
codice della strada,
disciplinando, in
particolare, le procedure di
notificazione, in armonia con
i nuovi strumenti di
controllo a distanza che non
consentono la contestazione
immediata, e il regime delle
spese di accertamento; |
d) revisione del
sistema dell'accertamento
degli illeciti amministrativi
di cui al titolo VI del nuovo
codice della strada,
disciplinando, in
particolare, le specifiche
modalità con cui fornire ai
conducenti dei veicoli le
informazioni relative all'uso
di strumenti di controllo a
distanza della velocità,
le procedure di
notificazione, anche in
relazione all'impiego di
strumenti di controllo a
distanza che non
consentano la
contestazione immediata,
nonché il regime delle
spese di accertamento; |
| d) revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale, |
e) identica; |
|
coordinandone i rimedi,
individuando ipotesi e
modalità in cui i soggetti,
appartenenti agli enti
locali, possono essere
delegati dal prefetto a
ricevere, istruire e decidere
i ricorsi amministrativi in
materia di disciplina della
fermata e della sosta, degli
accessi dei veicoli nelle
zone a traffico limitato e
nelle aree pedonali e
prevedendo che, nei casi in
cui i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie non
sono devoluti allo Stato,
l'ente cui appartiene
l'organo accertatore della
violazione sta in giudizio
avvalendosi del proprio
personale, appositamente
delegato; |
|
e) revisione
dell'apparato sanzionatorio,
anche modificando l'entità
delle sanzioni in ragione dei
princìpi di ragionevolezza,
proporzionalità, adeguatezza,
e di non discriminazione in
ambito comunitario; |
f) revisione
dell'apparato sanzionatorio,
anche modificando l'entità
delle sanzioni in ragione dei
princìpi di ragionevolezza,
proporzionalità, adeguatezza,
e di non discriminazione in
ambito comunitario,
prevedendo che l'applicazione
della sanzione accessoria del
fermo amministrativo del
veicolo sia limitata al caso
di gravi e reiterate
violazioni delle disposizioni
del nuovo codice della strada
e prevedendo altresì, con
riferimento alle violazioni
dei limiti di velocità, una
graduazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie in
grado di assicurare una
maggiore proporzionalità tra
l'entità delle stesse e
l'eccesso di velocità
rilevato; |
|
g) inasprimento
delle sanzioni amministrative
pecuniarie ed accessorie in
caso di violazione delle
disposizioni di cui
all'articolo 171, comma 1,
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, in
particolare prevedendo la
confisca del veicolo; |
|
f) previsione, in
particolare,
dell'inasprimento delle
sanzioni amministrative
accessorie, nel caso in cui
dalle violazioni alle norme
del nuovo codice della strada
derivino lesioni gravi,
gravissime o la morte della
persona; |
h) identica; |
|
g) previsione,
nella disciplina della
patente a punti, di una
decurtazione del punteggio in
misura ridotta rispetto al
sistema ordinario, per le
violazioni commesse
nell'esercizio dell'attività
professionale dai soggetti
che svolgono attività di
autotrasporto di cose e di
persone; |
i) previsione, nella disciplina della patente a punti di cui all'articolo 126-bis comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i titolari di patente in possesso del relativo certificato di abilitazione professionale, nonché per i titolari di patenti D e DE per quanto attiene |
|
al trasporto di persone e
per i titolari di patenti C e
CE adibiti alla guida di
veicoli destinati al
trasporto di cose in conto
terzi, di un'articolazione
dei corsi di aggiornamento
che consenta agli stessi un
maggiore recupero del
punteggio rispetto ai
titolari delle altre
tipologie di patenti; |
|
h) istituzione,
presso il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, di un Comitato
permanente in materia di
circolazione stradale,
costituito dai competenti
organi dello Stato, nonché
dalle regioni, dalle province
e dai comuni; |
l) istituzione,
presso il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, di un Comitato
permanente in materia di
circolazione stradale,
costituito dai competenti
organi dello Stato, nonché
dalle regioni, dalle province
e dai comuni, ai cui
componenti non spettano
retribuzioni o emolumenti di
qualsiasi natura; |
|
i) previsione del
coordinamento delle vigenti
disposizioni riguardanti gli
ausiliari del traffico,
previsti dall'articolo 17,
commi 132 e 133, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e
dall'articolo 68 della legge
23 dicembre 1999, n. 488,
prevedendo che la loro
competenza, relativa alla
disciplina della sosta, sia
estesa alle strade o ai
tratti di strada su cui
insistono le aree in
concessione; |
m) identica; |
|
l) previsione di
apposite sanzioni, pecuniarie
e accessorie, nei confronti
di coloro che esercitano
abusivamente l'attività di
parcheggiatore o
guardiamacchine; |
n) identica; |
|
m) revisione
delle pene pecuniarie e
detentive per i reati di fuga
e di omissione di soccorso a
seguito di incidente
stradale, attribuendo la
competenza al
tribunale. |
o)
inasprimento delle pene
pecuniare e detentive per i
reati di fuga e di omissione
di soccorso a seguito di
incidente stradale; p) realizzazione, con opportuno provvedimento amministrativo, del collegamento informatico tra tutti i centri di pronto soccorso, attraverso l'esistente rete del Sistema informativo sanitario (SIS), al fine di conoscere la tipologia e le cause degli incidenti stradali. |
| 2. Il Governo è autorizzato alla emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della classificazione, delle caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, |
2. Identico. |
|
dell'omologazione e dei
controlli di conformità
dei veicoli, tenendo
conto dei seguenti
princìpi: |
|
a) adeguamento
alla normativa comunitaria e
internazionale; b) semplificazione delle procedure. |
|
3. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2
sono abrogati gli articoli:
46, 47, 48, 49, 50, 51, comma
1, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 63, commi da 1 a 4,
64, commi 1 e 2, 65, commi 1
e 2, 66, commi da 1 a 4, 68,
commi da 1 a 5, 69, 71, commi
da 1 a 5, 72, commi da 1 a
12, 73, commi 1 e 2, 74,
commi da 1 a 5, 75, 76, commi
da 1 a 7, 77, commi 1, 2 e 4,
78, commi 1 e 2, 105, commi
da 1 a 3, 106, 107, 109,
commi da 1 a 3, 112, commi da
1 a 3, del nuovo codice della
strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. |
3. Identico. |
|
(Modifica all'articolo 12 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) al Corpo forestale dello Stato;". |
|
(Modifica all'articolo 60 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI". |
|
(Modifica all'articolo |
|
1. All'articolo 115,
comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, la lettera
b) è abrogata. |
|
|
|
|
1. All'articolo 126,
comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il secondo e terzo
periodo sono sostituiti dal
seguente: "Alla violazione
consegue la sanzione
amministrativa accessoria del
ritiro della patente, secondo
le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI". |
Identico. |
|
(Modifiche all'articolo 2 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 2) della lettera f) è sostituito dal seguente: "2) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, l'obbligo graduato nel tempo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonché di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d'acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più a destra;"; |
|
b) il numero
5) della lettera u) è
sostituito dal seguente: "5) giubbetto o bandoliere catarinfrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazione di emergenza o di pericolo; nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del giubbetto"; c) la lettera gg) è sostituita dalla seguente: "gg) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e i rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale l'obbligo di dotazione di bande retroriflettenti per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Le caratteristiche tecniche delle suddette bande devono uniformarsi alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/506/CE relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 104 ECE/ONU". |
|
|
|
|
1. Dalle disposizioni
della presente legge non
derivano oneri a carico del
bilancio dello Stato. |
1. Identico. |
|
2. Fatte salve le
disposizioni dell'articolo 1
del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge,
1^ agosto 2002, n. 168, il
termine di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, già
prorogato dall'articolo 10
del decreto-legge 25 ottobre
2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2002, n. 284, è
ulteriormente prorogato fino
alla data di entrata in
vigore del decreto
legislativo da emanare ai
sensi dell'articolo 1, comma
1, della presente
legge. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |