XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2780-A
Onorevoli Colleghi! - L'Unione europea ha assunto un
ruolo significativo nell'offrire accoglienza nel territorio di
alcuni Stati membri ad una parte dei soggetti che avevano
occupato il Convento francescano e la Basilica della Natività
in Bethlemme in occasione di operazioni militari eseguite
dalle Forze armate israeliane in quella città. L'Italia si è
dimostrata disponibile a partecipare attivamente
all'iniziativa e si è quindi reso indispensabile provvedere ad
adottare strumenti legislativi adeguati a soddisfare
l'esigenza di permettere sia l'ingresso che la permanenza dei
palestinesi che la stessa Unione europea ritiene di assegnare
all'Italia.
Il decreto-legge, che si intende convertire con il
presente disegno di legge, contiene appunto le disposizioni
legislative finalizzate al raggiungimento di tali
obiettivi.
L'articolo 1 del decreto-legge introduce una deroga alla
disciplina vigente in materia sia di ingresso e soggiorno di
stranieri extracomunitari in Italia, sia di diritto di
asilo.
La disposizione è adottata allo scopo di dare ospitalità
in Italia, per un periodo massimo di dodici mesi, a tre
stranieri, che, in base all'accordo raggiunto, l'Italia ha
accettato, per motivazioni umanitarie, di accogliere.
In particolare si autorizza l'ingresso e la permanenza in
Italia dei tre stranieri, i quali, attraverso la
rappresentanza diplomatica italiana (o altra autorità
delegata) dovranno fornire i loro dati identificativi (nomi,
cognomi e nazionalità), dichiarare la disponibilità a
trasferirsi temporaneamente nel nostro Paese, accettare le
condizioni di accoglienza dettate dal successivo articolo
2.
L'articolo 2, in armonia con quanto stabilito
dall'articolo 6 della decisione del Consiglio dell'Unione
europea del 21 maggio 2002, prevede che i tre stranieri
interessati dal provvedimento siano ospitati a spese dello
Stato presso strutture apposite (in merito alla cui
ubicazione, per evidenti motivi di sicurezza, è mantenuto il
riserbo).
Il comma 2 autorizza il Ministro dell'interno ad adottare
le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza personale
dei soggetti accolti e per prevenire eventuali pericoli per
l'ordine pubblico e per la sicurezza interna e internazionale
degli Stati membri dell'Unione.
Il comma 3 precisa che gli stranieri in questione hanno
facoltà di lasciare il territorio nazionale in qualsiasi
momento - senza che ciò costituisca titolo per rientrarvi -
"ove ne sussistano i presupposti".
Durante l'esame in sede referente la Commissione ha
approvato un emendamento con il quale si è specificato che i
suddetti presupposti potranno trarre origine anche da
decisioni prese sul punto in sede di Unione europea.
Il comma 4 stabilisce che l'allontanamento, non concordato
con i responsabili della sicurezza, dalle strutture di
accoglienza viene considerato alla stregua di una rinuncia
all'ospitalità; la violazione delle prescrizioni impartite
dall'autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli
"opportuni provvedimenti", i quali possono giungere fino
all'espulsione immediata. Durante l'esame in sede referente in
Commissione si è integrato il testo del presente comma
specificando che il provvedimento di espulsione potrà essere
adottato solo nei casi di particolare gravità e che lo stesso
dovrà essere disposto con decreto del Ministro dell'interno il
quale provvederà a darne preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
Il comma 1 dell'articolo 3 che dispone la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del
provvedimento è stato modificato, recependo una condizione
formulata nel parere espresso dalla V Commissione bilancio al
fine di rispettare il disposto dell'articolo 81, comma quarto,
della Costituzione; trattandosi di spese riservate, il comma 3
prevede che ad esse si applichino le disposizioni
dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
La Commissione non ha ritenuto di recepire le osservazioni
formulate nel parere espresso dalla III Commissione Affari
esteri, richiesto ai sensi dell'articolo 73, comma
1-bis. In riferimento alla prima osservazione si è
ritenuto di non modificare il testo nel senso auspicato dalla
III Commissione poiché appare evidente come sia insito nella
filosofia del provvedimento stesso non individuare in maniera
esplicita e puntuale le eventuali attività che i tre
palestinesi potranno svolgere durante la permanenza in
Italia.
La modifica al testo indicata nella seconda osservazione
non è stata ritenuta necessaria poiché è sembrato evidente dal
contesto logico-normativo del provvedimento che, oltre
all'ospitalità, anche la protezione debba intendersi come
temporanea. Analogamente, per quanto riguarda la terza
osservazione si è ritenuto sufficiente il richiamo operato
dall'articolo 1, comma 1, alle deliberazioni adottate
dall'Unione europea al fine di chiarire le circostanze alla
base del trasferimento dei tredici palestinesi nei paesi
dell'Unione. Per quanto concerne, infine, la quarta
osservazione formulata dalla III Commissione si evidenzia, per
il momento, come anche nel testo unico delle norme in materia
di immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998 non
è indicato espressamente l'eventuale paese di destinazione del
soggetto che ai sensi della normativa contenuta nel suddetto
testo unico venga espulso; su tale questione la Commissione ha
comunque ritenuto di riservarsi ulteriori valutazioni che
potranno essere svolte durante l'esame in Assemblea.
Considerati il significato e l'importanza dell'oggetto del
presente disegno di legge di conversione se ne raccomanda
all'Assemblea una sollecita approvazione.
Donato BRUNO, relatore.