XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2780-A




        Onorevoli Colleghi! - L'Unione europea ha assunto un ruolo significativo nell'offrire accoglienza nel territorio di alcuni Stati membri ad una parte dei soggetti che avevano occupato il Convento francescano e la Basilica della Natività in Bethlemme in occasione di operazioni militari eseguite dalle Forze armate israeliane in quella città. L'Italia si è dimostrata disponibile a partecipare attivamente all'iniziativa e si è quindi reso indispensabile provvedere ad adottare strumenti legislativi adeguati a soddisfare l'esigenza di permettere sia l'ingresso che la permanenza dei palestinesi che la stessa Unione europea ritiene di assegnare all'Italia.
        Il decreto-legge, che si intende convertire con il presente disegno di legge, contiene appunto le disposizioni legislative finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi.
        L'articolo 1 del decreto-legge introduce una deroga alla disciplina vigente in materia sia di ingresso e soggiorno di stranieri extracomunitari in Italia, sia di diritto di asilo.
        La disposizione è adottata allo scopo di dare ospitalità in Italia, per un periodo massimo di dodici mesi, a tre stranieri, che, in base all'accordo raggiunto, l'Italia ha accettato, per motivazioni umanitarie, di accogliere.
        In particolare si autorizza l'ingresso e la permanenza in Italia dei tre stranieri, i quali, attraverso la rappresentanza diplomatica italiana (o altra autorità delegata) dovranno fornire i loro dati identificativi (nomi, cognomi e nazionalità), dichiarare la disponibilità a trasferirsi temporaneamente nel nostro Paese, accettare le condizioni di accoglienza dettate dal successivo articolo 2.
        L'articolo 2, in armonia con quanto stabilito dall'articolo 6 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 21 maggio 2002, prevede che i tre stranieri interessati dal provvedimento siano ospitati a spese dello Stato presso strutture apposite (in merito alla cui ubicazione, per evidenti motivi di sicurezza, è mantenuto il riserbo).
        Il comma 2 autorizza il Ministro dell'interno ad adottare le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza personale dei soggetti accolti e per prevenire eventuali pericoli per l'ordine pubblico e per la sicurezza interna e internazionale degli Stati membri dell'Unione.
        Il comma 3 precisa che gli stranieri in questione hanno facoltà di lasciare il territorio nazionale in qualsiasi momento - senza che ciò costituisca titolo per rientrarvi - "ove ne sussistano i presupposti".
        Durante l'esame in sede referente la Commissione ha approvato un emendamento con il quale si è specificato che i suddetti presupposti potranno trarre origine anche da decisioni prese sul punto in sede di Unione europea.
        Il comma 4 stabilisce che l'allontanamento, non concordato con i responsabili della sicurezza, dalle strutture di accoglienza viene considerato alla stregua di una rinuncia all'ospitalità; la violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli "opportuni provvedimenti", i quali possono giungere fino all'espulsione immediata. Durante l'esame in sede referente in Commissione si è integrato il testo del presente comma specificando che il provvedimento di espulsione potrà essere adottato solo nei casi di particolare gravità e che lo stesso dovrà essere disposto con decreto del Ministro dell'interno il quale provvederà a darne preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
        Il comma 1 dell'articolo 3 che dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento è stato modificato, recependo una condizione formulata nel parere espresso dalla V Commissione bilancio al fine di rispettare il disposto dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione; trattandosi di spese riservate, il comma 3 prevede che ad esse si applichino le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
        La Commissione non ha ritenuto di recepire le osservazioni formulate nel parere espresso dalla III Commissione Affari esteri, richiesto ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis. In riferimento alla prima osservazione si è ritenuto di non modificare il testo nel senso auspicato dalla III Commissione poiché appare evidente come sia insito nella filosofia del provvedimento stesso non individuare in maniera esplicita e puntuale le eventuali attività che i tre palestinesi potranno svolgere durante la permanenza in Italia.
        La modifica al testo indicata nella seconda osservazione non è stata ritenuta necessaria poiché è sembrato evidente dal contesto logico-normativo del provvedimento che, oltre all'ospitalità, anche la protezione debba intendersi come temporanea. Analogamente, per quanto riguarda la terza osservazione si è ritenuto sufficiente il richiamo operato dall'articolo 1, comma 1, alle deliberazioni adottate dall'Unione europea al fine di chiarire le circostanze alla base del trasferimento dei tredici palestinesi nei paesi dell'Unione. Per quanto concerne, infine, la quarta osservazione formulata dalla III Commissione si evidenzia, per il momento, come anche nel testo unico delle norme in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998 non è indicato espressamente l'eventuale paese di destinazione del soggetto che ai sensi della normativa contenuta nel suddetto testo unico venga espulso; su tale questione la Commissione ha comunque ritenuto di riservarsi ulteriori valutazioni che potranno essere svolte durante l'esame in Assemblea.
        Considerati il significato e l'importanza dell'oggetto del presente disegno di legge di conversione se ne raccomanda all'Assemblea una sollecita approvazione.

Donato BRUNO, relatore.




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