XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2780-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2780;
rilevato che il provvedimento non risulta corredato
dalle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e
l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
considerato che alcune disposizioni contenute nel
provvedimento e, in particolare nell'articolo 2, presentano un
contenuto normativo non puntualmente determinato;
considerata infine l'opportunità di precisare il tenore
del titolo del provvedimento chiarendo che il carattere di
temporaneità riguarda sia l'ospitalità che la protezione;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di indicare in modo più circostanziato l'ambito
della deroga alla normativa vigente ivi disposta;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di individuare puntualmente le deliberazioni
comunitarie cui si fa riferimento;
all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di integrare la disposizione individuando i
parametri normativi ai quali dovrà attenersi il Ministro
dell'interno per disciplinare le condizioni di accoglienza dei
soggetti interessati, anche in considerazione del fatto che il
provvedimento non riconosce a tali soggetti - in ragione della
deroga disposta all'articolo 1, comma 1 - uno specifico
status fra quelli già individuati dalla normativa
vigente.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo
testo del disegno di legge C. 2780: "Misure urgenti per
assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni
palestinesi"
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
la Commissione valuti la necessità che siano regolati i
contatti dei tre palestinesi con gli organi di informazione
nazionali ed internazionali;
sia modificato il titolo del decreto-legge nel senso di
precisare che non solo l'ospitalità ma anche la protezione
deve intendersi temporanea;
al comma 1 dell'articolo 1 siano chiarite le
circostanze alla base del trasferimento dei tredici
palestinesi, solo tre dei quali accolti in Italia;
al comma 4 dell'articolo 2 si verifichi la necessità di
chiarire che in sede di eventuale espulsione sia
preventivamente indicato il Paese di destinazione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal
seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno
2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2780;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE