XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2780-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2780;

              rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

              considerato che alcune disposizioni contenute nel provvedimento e, in particolare nell'articolo 2, presentano un contenuto normativo non puntualmente determinato;

              considerata infine l'opportunità di precisare il tenore del titolo del provvedimento chiarendo che il carattere di temporaneità riguarda sia l'ospitalità che la protezione;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare in modo più circostanziato l'ambito della deroga alla normativa vigente ivi disposta;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare puntualmente le deliberazioni comunitarie cui si fa riferimento;

              all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione individuando i parametri normativi ai quali dovrà attenersi il Ministro dell'interno per disciplinare le condizioni di accoglienza dei soggetti interessati, anche in considerazione del fatto che il provvedimento non riconosce a tali soggetti - in ragione della deroga disposta all'articolo 1, comma 1 - uno specifico status fra quelli già individuati dalla normativa vigente.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

              esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2780: "Misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi"

          
esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              la Commissione valuti la necessità che siano regolati i contatti dei tre palestinesi con gli organi di informazione nazionali ed internazionali;

              sia modificato il titolo del decreto-legge nel senso di precisare che non solo l'ospitalità ma anche la protezione deve intendersi temporanea;

              al comma 1 dell'articolo 1 siano chiarite le circostanze alla base del trasferimento dei tredici palestinesi, solo tre dei quali accolti in Italia;

              al comma 4 dell'articolo 2 si verifichi la necessità di chiarire che in sede di eventuale espulsione sia preventivamente indicato il Paese di destinazione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          
Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

              "1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'unione europea)


        La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2780;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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