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1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano. |
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2. I richiedenti
accoglienza in Italia
dichiarano, per il tramite
della rappresentanza
diplomatica italiana
competente o di altra
Autorità delegata: |
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a) il loro nome
e cognome; b) l'indicazione della loro nazionalità; c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea; d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2. |
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1. I soggetti ammessi
sul territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 1 sono
accolti a cura e spese dello
Stato presso strutture
appositamente individuate. |
1. Identico. |
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2. Il Ministro
dell'interno adotta, per
tutta la durata della loro
permanenza, le misure
adeguate per la tutela della
sicurezza personale degli
stranieri accolti e per
prevenire pericoli per
l'ordine pubblico e la
sicurezza interna ed
internazionale degli Stati
membri dell'Unione
europea. |
2. Identico. |
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3. In qualunque
momento, ove ne sussistano i
presupposti, gli stranieri di
cui all'articolo 1 potranno
lasciare il territorio
nazionale, senza che ciò
costituisca titolo per
ritornarvi. |
3. In qualunque
momento, ove ne sussistano i
presupposti, anche nel
quadro delle decisioni
adottate dall'Unione europea,
gli stranieri di cui
all'articolo 1 potranno
lasciare il territorio
nazionale, senza che ciò
costituisca titolo per
ritornarvi. |
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4. L'allontanamento
non concordato dalle
strutture di cui al comma 1
costituisce rinuncia
all'ospitalità. La violazione
delle prescrizioni impartite
dall'autorità di pubblica
sicurezza comporta l'adozione
degli opportuni
provvedimenti, fino
all'espulsione immediata. |
4. L'allontanamento
non concordato dalle
strutture di cui al comma 1
costituisce rinuncia
all'ospitalità. La violazione
delle prescrizioni impartite
dagli organi preposti
comporta l'adozione degli
opportuni provvedimenti, fino
all'espulsione immediata,
nei casi di particolare
gravità, disposta con decreto
del Ministro dell'interno,
che ne dà preventiva notizia
al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro
degli affari esteri. |
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1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del
presente decreto, valutati in
600.000 euro, si provvede per
l'anno 2002 mediante
corrispondente utilizzo del
fondo di riserva per le spese
impreviste dello stato di
previsione della spesa del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
decreto, determinato nella
misura di 400.000 euro per
l'anno 2002 e di 200.000 euro
per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
medesimo. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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3. Si osservano, in
quanto applicabili, le
disposizioni dell'articolo 17
del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82. |
3. Identico. |
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