XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2608-A




        Onorevoli Colleghi! Il provvedimento in esame introduce modifiche alla disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati dai trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina, nonché in tema di convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera adottati nei confronti degli immigrati clandestini.
        Come è illustrato nella relazione governativa al presente disegno di legge, le modifiche alla disciplina concernente i mezzi di trasporto sequestrati nel corso delle operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione del traffico illegale di immigrati, apportate dall'articolo 1, si rendono necessarie dinanzi al continuo afflusso sul territorio nazionale di immigrati clandestini che giungono in Italia dopo aver sostenuto viaggi in condizioni estremamente precarie sul piano della sicurezza e dell'igiene che, presumibilmente, sarà destinato a subire un incremento in concomitanza della stagione estiva.
        Tali modifiche, oltre ad offrire un segnale di dissuasione al fenomeno del traffico di immigrati clandestini, rispondono all'esigenza di eliminare le considerevoli spese connesse alla custodia dei natanti.
        L'articolo 1 del presente disegno di legge sostituisce, a tal fine, con quattro nuovi commi, il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione; in particolare, si prevede, con riguardo ai mezzi sequestrati, che, nell'ipotesi in cui nessuno presenti istanza di affidamento, i beni siano distrutti secondo quanto previsto dall'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Attraverso l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8-quater si prevede che la distruzione dei suddetti mezzi possa essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da autorità da lui delegata, richiedendosi comunque il nulla osta dell'Autorità giudiziaria e l'indicazione, nello stesso provvedimento, delle modalità di esecuzione della distruzione. Si prevede, inoltre, la distruzione di tutti i mezzi confiscati e non assegnati ad organismi pubblici.
        Nel corso dell'esame in sede referente è stata accolta la condizione espressa nel parere adottato dal Comitato per la legislazione attraverso l'inserimento, nel nuovo comma 8-quinquies dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di un ulteriore disposizione con la quale si prevede, ai fini della determinazione dell'eventuale indennità da corrispondere all'avente diritto in caso di dissequestro dei mezzi per i quali si sia proceduto alla distruzione, l'applicazione del comma 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.
        Il secondo profilo di intervento è teso, così come illustrato nella relazione governativa, ad assecondare l'orientamento già manifestato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 22 marzo 2001, nella quale si afferma che l'accompagnamento alla frontiera "inerisce alla materia regolata dall'articolo 13 della Costituzione, in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libertà personale".
        Con l'articolo 2 del decreto-legge in esame si procede, così, alla modifica dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la previsione della convalida da parte dell'Autorità giudiziaria dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, adottati nei confronti degli immigrati clandestini.
        Attraverso l'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in sede referente, si è modificato il testo iniziale prevedendo, in conformità al parere espresso dalla Commissione Giustizia, che il provvedimento di convalida sia adottato dal Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, anziché dall'ufficio del Procuratore della Repubblica.
        La novella apportata all'articolo 13 del Testo unico prevede così che nei casi previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 - ossia in caso di esecuzione dell'espulsione tramite accompagnamento alla frontiera - il questore, che è l'autorità competente ad eseguire l'espulsione, comunica al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, che è comunque immediatamente esecutivo. Alla comunicazione si deve provvedere immediatamente e comunque al massimo entro 48 ore dall'adozione del provvedimento medesimo; entro le successive 48 ore il Tribunale in composizione monocratica, previa verifica della sussistenza dei requisiti, convalida o meno il provvedimento.
        Considerate l'importanza e l'urgenza delle questioni affrontate dal presente disegno di legge di conversione si raccomanda la sua sollecita approvazione.

Isabella BERTOLINI, Relatore.




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