XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2608-A
Onorevoli Colleghi! Il provvedimento in esame introduce
modifiche alla disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del
testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente al
trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati dai trafficanti
che operano nel settore dell'immigrazione clandestina, nonché
in tema di convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla
frontiera adottati nei confronti degli immigrati
clandestini.
Come è illustrato nella relazione governativa al presente
disegno di legge, le modifiche alla disciplina concernente i
mezzi di trasporto sequestrati nel corso delle operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione del
traffico illegale di immigrati, apportate dall'articolo 1, si
rendono necessarie dinanzi al continuo afflusso sul territorio
nazionale di immigrati clandestini che giungono in Italia dopo
aver sostenuto viaggi in condizioni estremamente precarie sul
piano della sicurezza e dell'igiene che, presumibilmente, sarà
destinato a subire un incremento in concomitanza della
stagione estiva.
Tali modifiche, oltre ad offrire un segnale di dissuasione
al fenomeno del traffico di immigrati clandestini, rispondono
all'esigenza di eliminare le considerevoli spese connesse alla
custodia dei natanti.
L'articolo 1 del presente disegno di legge sostituisce, a
tal fine, con quattro nuovi commi, il comma 8-bis
dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione; in particolare,
si prevede, con riguardo ai mezzi sequestrati, che,
nell'ipotesi in cui nessuno presenti istanza di affidamento, i
beni siano distrutti secondo quanto previsto dall'articolo
301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Attraverso
l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8-quater si
prevede che la distruzione dei suddetti mezzi possa essere
direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei
ministri o da autorità da lui delegata, richiedendosi comunque
il nulla osta dell'Autorità giudiziaria e l'indicazione, nello
stesso provvedimento, delle modalità di esecuzione della
distruzione. Si prevede, inoltre, la distruzione di tutti i
mezzi confiscati e non assegnati ad organismi pubblici.
Nel corso dell'esame in sede referente è stata accolta la
condizione espressa nel parere adottato dal Comitato per la
legislazione attraverso l'inserimento, nel nuovo comma
8-quinquies dell'articolo 12 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di
un ulteriore disposizione con la quale si prevede, ai fini
della determinazione dell'eventuale indennità da corrispondere
all'avente diritto in caso di dissequestro dei mezzi per i
quali si sia proceduto alla distruzione, l'applicazione del
comma 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.
Il secondo profilo di intervento è teso, così come
illustrato nella relazione governativa, ad assecondare
l'orientamento già manifestato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 105 del 22 marzo 2001, nella quale si
afferma che l'accompagnamento alla frontiera "inerisce alla
materia regolata dall'articolo 13 della Costituzione, in
quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che
qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le
restrizioni della libertà personale".
Con l'articolo 2 del decreto-legge in esame si procede,
così, alla modifica dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso
la previsione della convalida da parte dell'Autorità
giudiziaria dei provvedimenti di accompagnamento alla
frontiera, adottati nei confronti degli immigrati
clandestini.
Attraverso l'approvazione di un emendamento nel corso
dell'esame in sede referente, si è modificato il testo
iniziale prevedendo, in conformità al parere espresso dalla
Commissione Giustizia, che il provvedimento di convalida sia
adottato dal Tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente, anziché dall'ufficio del
Procuratore della Repubblica.
La novella apportata all'articolo 13 del Testo unico
prevede così che nei casi previsti ai commi 4 e 5
dell'articolo 13 - ossia in caso di esecuzione dell'espulsione
tramite accompagnamento alla frontiera - il questore, che è
l'autorità competente ad eseguire l'espulsione, comunica al
Tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente il provvedimento con il quale è disposto
l'accompagnamento alla frontiera, che è comunque
immediatamente esecutivo. Alla comunicazione si deve
provvedere immediatamente e comunque al massimo entro 48 ore
dall'adozione del provvedimento medesimo; entro le successive
48 ore il Tribunale in composizione monocratica, previa
verifica della sussistenza dei requisiti, convalida o meno il
provvedimento.
Considerate l'importanza e l'urgenza delle questioni
affrontate dal presente disegno di legge di conversione si
raccomanda la sua sollecita approvazione.
Isabella BERTOLINI, Relatore.