XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2608-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2608,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 1, comma 1, capoverso 8-bis, si indichino le modalità con cui procedere alla determinazione della misura dell'indennità da corrispondere all'avente diritto in caso di dissequestro dei beni per i quali si sia proceduto alla distruzione, eventualmente facendo rinvio al comma 5 dell'articolo 301-bis del testo unico in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 1, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare la tecnica della novellazione, conformemente a quanto fatto nelle altre disposizioni del provvedimento, procedendo alla sostituzione dell'intero comma, anziché di singole parole dello stesso; sempre con riferimento all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di ripartire le disposizioni in due distinti articoli, ciascuno dei quali volto a novellare un solo atto;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 1, comma 1, capoverso 8-ter, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia l'autorità che può essere delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri a disporre la distruzione dei beni sequestrati nonché se si tratti di una facoltà ovvero di un potere discrezionale;

          all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare il tipo di procedure cui il procuratore della Repubblica può far riferimento per l'adozione dell'atto di convalida.



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              rilevato che la ratio dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, è quella di assicurare le garanzie giurisdizionali previste dall'articolo 13 della Costituzione anche nel caso di emanazione, da parte del questore, del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso, in quanto tale misura incide sostanzialmente sulla libertà personale;

              ritenuto opportuno che, secondo quanto già previsto per provvedimenti di medesima natura, la competenza relativa alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso sia attribuita ad un organo giurisdizionale giudicante piuttosto che requirente, in quanto si tratta di verificare la sussistenza dei requisiti di legge di un provvedimento amministrativo restrittivo della libertà personale;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              la Commissione di merito valuti l'opportunità di attribuire al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, anziché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, la competenza di convalidare il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso. Si tratta infatti di emanare un provvedimento che di fatto si concretizza in un controllo giurisdizionale su un atto amministrativo che limita la libertà personale, per cui potrebbe essere opportuno affidare tale compito alla magistratura giudicante piuttosto che a quella requirente.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA



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