XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2608-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2608,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, capoverso 8-bis, si
indichino le modalità con cui procedere alla determinazione
della misura dell'indennità da corrispondere all'avente
diritto in caso di dissequestro dei beni per i quali si sia
proceduto alla distruzione, eventualmente facendo rinvio al
comma 5 dell'articolo 301-bis del testo unico in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di utilizzare la tecnica della novellazione, conformemente a
quanto fatto nelle altre disposizioni del provvedimento,
procedendo alla sostituzione dell'intero comma, anziché di
singole parole dello stesso; sempre con riferimento
all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di ripartire
le disposizioni in due distinti articoli, ciascuno dei quali
volto a novellare un solo atto;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, capoverso 8-ter, si valuti
l'opportunità di chiarire quale sia l'autorità che può essere
delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri a disporre
la distruzione dei beni sequestrati nonché se si tratti di una
facoltà ovvero di un potere discrezionale;
all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
precisare il tipo di procedure cui il procuratore della
Repubblica può far riferimento per l'adozione dell'atto di
convalida.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che la ratio dell'articolo 5-bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, è quella
di assicurare le garanzie giurisdizionali previste
dall'articolo 13 della Costituzione anche nel caso di
emanazione, da parte del questore, del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso, in
quanto tale misura incide sostanzialmente sulla libertà
personale;
ritenuto opportuno che, secondo quanto già previsto per
provvedimenti di medesima natura, la competenza relativa alla
convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera
dello straniero espulso sia attribuita ad un organo
giurisdizionale giudicante piuttosto che requirente, in quanto
si tratta di verificare la sussistenza dei requisiti di legge
di un provvedimento amministrativo restrittivo della libertà
personale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di
attribuire al Tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente, anziché al Procuratore della
Repubblica presso il tribunale, la competenza di convalidare
il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello
straniero espulso. Si tratta infatti di emanare un
provvedimento che di fatto si concretizza in un controllo
giurisdizionale su un atto amministrativo che limita la
libertà personale, per cui potrebbe essere opportuno affidare
tale compito alla magistratura giudicante piuttosto che a
quella requirente.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio ha adottato la seguente decisione:
sul testo del provvedimento:
NULLA OSTA