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| 1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione | 1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione |
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dello straniero,
approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, è sostituito dai
seguenti: |
dello straniero, di
cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, è
sostituito dai seguenti: |
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"8-bis. Nel caso
che non siano state
presentate istanze di
affidamento, si applicano le
disposizioni dell'articolo
301-bis, comma 3, del
testo unico delle
disposizioni legislative in
materia doganale, approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, come modificato
dall'articolo 1 della legge
19 marzo 2001, n. 92. |
"8-bis. Nel caso
che non siano state
presentate istanze di
affidamento, si applicano le
disposizioni dell'articolo
301-bis, comma 3, del
testo unico delle
disposizioni legislative in
materia doganale, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive
modificazioni. |
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8-ter. La
distruzione può essere
direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei
ministri o dalla autorità da
lui delegata, previo
nullaosta dell'autorità
giudiziaria procedente. |
8-ter.
Identico. |
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8-quater. Con il
provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del
comma 8-ter sono
altresì fissate le modalità
di esecuzione. |
8-quater.
Identico. |
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8-quinquies. I
beni acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono,
a richiesta, assegnati
all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8. I mezzi di
trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalità di
cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in
quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in
materia di gestione e
destinazione dei beni
confiscati". |
8-quinquies. I
beni acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono,
a richiesta, assegnati
all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8. I mezzi di
trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalità di
cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in
quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in
materia di gestione e
destinazione dei beni
confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale
indennità, si applica il
comma 5 dell'articolo
301-bis del citato
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, e successive
modificazioni". |
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2. Ai commi 3 e 5
dell'articolo 301-bis
del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia doganale, approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive
modificazioni, la parola:
"rottamazione" è sostituita
dalla seguente:
"distruzione". Al comma 3
sono altresì soppresse le
parole: "mediante
distruzione". |
2. Ai commi 3 e 5
dell'articolo 301-bis
del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia doganale, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive
modificazioni, la parola:
"rottamazione" è sostituita
dalla seguente:
"distruzione". Al comma 3
sono altresì soppresse le
parole: "mediante
distruzione". |
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1. Dopo il comma 5
dell'articolo 13 del testo
unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, è inserito il
seguente: |
1. Dopo il comma 5
dell'articolo 13 del testo
unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, è inserito il
seguente: |
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"5-bis. Nei casi
previsti ai commi 4 e 5 il
questore comunica
immediatamente e, comunque,
entro quarantotto ore dalla
sua adozione all'ufficio del
Procuratore della Repubblica
presso il tribunale
territorialmente competente
il provvedimento con il quale
è disposto l'accompagnamento
alla frontiera. Il
Procuratore della Repubblica,
verificata la sussistenza dei
requisiti, convalida il
provvedimento entro le
quarantotto ore successive
alla comunicazione. Il
provvedimento è
immediatamente
esecutivo". |
"5-bis. Nei casi
previsti ai commi 4 e 5 il
questore comunica
immediatamente e, comunque,
entro quarantotto ore dalla
sua adozione al tribunale
in composizione
monocratica
territorialmente competente
il provvedimento con il quale
è disposto l'accompagnamento
alla frontiera. Il
provvedimento è
immediatamente esecutivo. Il
tribunale in composizione
monocratica, verificata la
sussistenza dei requisiti,
convalida il provvedimento
entro le quarantotto ore
successive alla
comunicazione". |
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