XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2579 - 296 - 1510 - 2316-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge di semplificazione del 2001, che perviene all'Assemblea della Camera nel testo trasmesso dal Senato come risultante da alcune modificazioni e integrazioni approvate nel corso dell'esame in sede referente da parte della I Commissione Affari costituzionali, modifica l'ambito e la struttura della legge annuale di semplificazione, prevede il conferimento di alcune deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi riguardanti il riassetto normativo in diversi settori dell'ordinamento e reca una serie di interventi in materia di semplificazione amministrativa.
        In particolare le disposizioni del Capo I (articoli 1-11) introducono la nuova disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo.
        L'articolo 1, novellando l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sposta l'asse della legge annuale di semplificazione dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione.
        In luogo di testi unici meramente compilativi si prevede la redazione di codici per materia, con la possibilità per il Governo di modificare e riformare le discipline. Il disegno di legge, infatti, attribuisce espressamente una delega alla codificazione, prevedendo un intervento innovativo sulle varie materie, al fine di ridurre la quantità di regolamentazione presente nell'ordinamento. Ciò in quanto le tecniche della semplificazione e della delegificazione attualmente previste non hanno comportato una riduzione dello stock normativo, ma solo un abbassamento del grado delle fonti.
        Nel nuovo disegno organizzativo i Ministri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, mentre alla Presidenza del Consiglio dei ministri spetta il potere di indirizzo e coordinamento al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione proposti dai vari ministri. Il Governo, sulla base delle proposte dei Ministri, mette a punto un programma di priorità di interventi, deliberato dal Consiglio dei ministri, che confluisce nel disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo. E' sempre previsto il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.
        Gli strumenti giuridici attraverso i quali si realizza la semplificazione ed il riassetto normativo sono i decreti legislativi ed i regolamenti governativi.
        Per i decreti legislativi sono indicati i princìpi ed i criteri direttivi generali, destinati a valere, in aggiunta a quelli specificamente dettati per ciascuna materia, sia per i decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge, sia per quelli attuativi di deleghe recate dai futuri disegni di legge di semplificazione e riassetto normativo.
        Il principio cardine è quello che dispone la codificazione delle materie oggetto di riassetto: tale codificazione rappresenta il punto di arrivo dell'opera di complessivo riassetto normativo operato in base agli altri princìpi e criteri, ed in particolare in base a quelli tesi a realizzare il principio di liberalizzazione delle attività, tra i quali vi sono l'eliminazione di interventi amministrativi autorizzatori - con esclusione degli atti che implichino esercizio di discrezionalità amministrativa, secondo quanto previsto da un inciso introdotto dalla Commissione - la riduzione delle funzioni amministrative, la promozione di interventi di autoregolazione.
        Ulteriori criteri e princìpi sono riferiti all'esercizio delle funzioni amministrative mantenute, ossia quelle che non siano state oggetto di "dismissione", nell'ambito della generale opera di liberalizzazione prevista dall'articolo; essi sono individuati riproponendo - con alcune modifiche - alcuni dei princìpi individuati dal vigente articolo 20 della legge n. 59 del 1997.
        Per quanto concerne i regolamenti, questi sono sia quelli di esecuzione di cui al comma 1 dell'articolo 17, della legge n. 400 del 1988, sia quelli cosiddetti di delegificazione, da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17. Oggetto precipuo dell'intervento regolamentare sono le funzioni amministrative mantenute, che saranno oggetto di semplificazione, in conformità a princìpi largamente coincidenti con quelli presenti nel vigente articolo 20 della legge n. 59 del 1997.
        Gli articoli da 2 a 11 recano deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla semplificazione ed al riassetto normativo di singole materie, dettando specifici princìpi e criteri direttivi e autorizzando, in alcuni casi, anche l'adozione di regolamenti.
        Le materie oggetto di riassetto sono: produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione; sicurezza del lavoro; assicurazioni; incentivi alle attività produttive; prodotti alimentari; tutela dei consumatori; metrologia legale; internazionalizzazione delle imprese; informatizzazione e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Commissione ha soppresso l'articolo 6 del testo trasmesso dal Senato, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia e ha introdotto il nuovo articolo 6, che delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché l'articolo 11, che reca una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
        Il Capo II (articoli 12-15) reca disposizioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione e di atti normativi del Governo.
        In particolare all'articolo 12 si stabilisce che le autorità amministrative indipendenti debbano dotarsi nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per gli atti di competenza e debbano trasmettere al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
        L'articolo 13, ai commi 1 e 2, dispone che la Corte dei Conti renda il parere previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 entro il termine di 45 giorni dalla richiesta e che riferisca, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. I commi 3 e 4 modificano i requisiti di accesso alla magistratura contabile, prevedendo che possono partecipare al concorso per la nomina a referendario anche gli impiegati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni (anziché gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno). Il comma 5, prevede, infine, che una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva della Corte dei conti sia riservata ai laureati in discipline economiche, statistiche o attuariali.
        Gli articoli 14 e 15, introdotti dalla Commissione, recano disposizioni integrative al decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di accesso alla dirigenza, nonché alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), relativamente ai contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche.
        Con il Capo III (articoli 16-19) sono introdotte misure in materia di uso della telematica nelle pubbliche amministrazioni. Con l'articolo 16 è istituito il registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, e con l'articolo 17 la banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego. L'articolo 18 prevede l'istituzione di un sito telematico nel quale la Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare notizie relative ad iniziative normative del Governo nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La Presidenza del Consiglio può pubblicare, inoltre, atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione. L'articolo 19,ˆâ4 introdotto dalla Commissione, prevede che i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile, nonché le relative decisioni, a seguito della loro pubblicazione, siano resi accessibili, a chi vi abbia interesse, mediante il sistema informativo interno e il sito Internet delle autorità emananti, con il rispetto dei criteri cautelativi previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della riservatezza.
        Il Capo IV (articoli 20-23)ˆâ4 reca le norme transitorie, le norme finanziarie e la norma per l'abrogazione esplicita delle leggi in vigore. L'articolo 22, introdotto dalla Commissione, reca modifiche all'articolo 35 della precedente legge di semplificazione, sulle procedure relative alle controversie in materia di masi chiusi. La Commissione ha integrato l'articolo 23 introducendo due commi aggiuntivi finalizzati a disporre l'abrogazione di disposizioni inerenti l'obbligo per i notai di ricevere la dichiarazione dalla parte venditrice circa l'avvenuta menzione del bene oggetto di vendita nell'ultima dichiarazione dei redditi (comma 2) e i controlli qualitativi sulle esportazioni di alcuni prodotti caseari verso gli Stati Uniti d'America e il Canada (comma 4).
        La I Commissione, nell'ambito dell'attività di istruttoria legislativa, ha richiesto alle Commissioni competenti in sede consultiva il parere sia sul testo del disegno di legge trasmesso dal Senato sia, ad alcune Commissioni, sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.
        La Commissione Affari costituzionali ha ritenuto, quindi, di recepire alcune condizioni o osservazioni formulate dalle altre Commissioni nonché dal Comitato per la legislazione.
        In particolare, per quanto riguarda i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, oltre a recepire alcune osservazioni da esso formulate, la Commissione ha ritenuto di recepire la prima e la terza condizione espressa nel parere del 25 settembre 2002 e la prima condizione contenuta nel parere formulato il 20 novembre 2002 sul testo emendato. Non si è ritenuto, invece, di recepire la seconda condizione espressa il 25 settembre, in quanto il contenuto dell'articolo 13, comma 1, non appare tale da poter essere riformulato come novella all'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 oppure all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Analoga considerazione ha suggerito di non recepire la seconda condizione espressa il 20 novembre scorso; l'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 disciplina infatti le procedure per la nomina a referendario, e quindi a magistrato della Corte dei conti, e non per l'accesso alla carriera dirigenziale e direttiva della stessa Corte dei conti. Per quanto riguarda la terza condizione espressa dal Comitato per la legislazione il 20 novembre scorso, si osserva che il contenuto degli articoli richiamati è stato in gran parte soppresso a seguito del recepimento delle condizioni contenute nel parere espresso dalla V Commissione Bilancio.
        La Commissione, infatti, ha recepito integralmente il contenuto delle condizioni espresse dalla V Commissione, procedendo alla soppressione di alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente; a tal proposito, il Governo ha comunque dichiarato che si adopererà al fine di trovare un'adeguata copertura finanziaria al fine di poter reinserire nel testo le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente e soppresse in adeguamento al parere della V Commissione.
        Per quanto riguarda le condizioni (sostanzialmente di identica portata) espresse dalla X Commissione Attività produttive, la I Commissione ha ritenuto di recepire la proposta di sopprimere l'articolo 6 del testo trasmesso dal Senato che prevedeva una delega al Governo avente ad oggetto il riassetto normativo in materia di energia. La Commissione Affari costituzionali, preso atto dell'avvio dell'esame presso la stessa X Commissione del disegno di legge C. 3297 recante riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, ha infatti ritenuto di concordare con quanto espresso nel parere della X Commissione, nel quale si osservava come "l'avvio dell'esame del disegno di legge C. 3297 pone forti interrogativi circa l'opportunità che sulla materia dell'energia si realizzino contestualmente due distinti interventi legislativi che, pur rispondendo a finalità parzialmente diverse, ove non adeguatamente coordinati rischierebbero di determinare sovrapposizioni ed incoerenze normative".
        La Commissione non ha invece ritenuto di recepire la condizione espressa nel parere del 7 novembre 2002 dalla XI Commissione lavoro, riservandosi ogni ulteriore valutazione nel corso dell'esame in Assemblea.
        In conclusione, considerata la rilevanza ordinamentale degli interventi normativi che ci si propone di intraprendere attraverso il presente disegno di legge, si auspica una sollecita approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

Gian Franco ANEDDA, Relatore




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