XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2579 - 296 - 1510 - 2316-A
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge di
semplificazione del 2001, che perviene all'Assemblea della
Camera nel testo trasmesso dal Senato come risultante da
alcune modificazioni e integrazioni approvate nel corso
dell'esame in sede referente da parte della I Commissione
Affari costituzionali, modifica l'ambito e la struttura della
legge annuale di semplificazione, prevede il conferimento di
alcune deleghe al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi riguardanti il riassetto normativo in diversi
settori dell'ordinamento e reca una serie di interventi in
materia di semplificazione amministrativa.
In particolare le disposizioni del Capo I (articoli 1-11)
introducono la nuova disciplina in materia di semplificazione
e riassetto normativo.
L'articolo 1, novellando l'articolo 20 della legge n. 59
del 1997, sposta l'asse della legge annuale di semplificazione
dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi
attraverso la delegificazione delle norme di riferimento alla
semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e
la codificazione.
In luogo di testi unici meramente compilativi si prevede
la redazione di codici per materia, con la possibilità per il
Governo di modificare e riformare le discipline. Il disegno di
legge, infatti, attribuisce espressamente una delega alla
codificazione, prevedendo un intervento innovativo sulle varie
materie, al fine di ridurre la quantità di regolamentazione
presente nell'ordinamento. Ciò in quanto le tecniche della
semplificazione e della delegificazione attualmente previste
non hanno comportato una riduzione dello stock normativo, ma
solo un abbassamento del grado delle fonti.
Nel nuovo disegno organizzativo i Ministri sono titolari
del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto
normativo nelle materie di loro competenza, mentre alla
Presidenza del Consiglio dei ministri spetta il potere di
indirizzo e coordinamento al fine di garantire l'uniformità e
l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione
proposti dai vari ministri. Il Governo, sulla base delle
proposte dei Ministri, mette a punto un programma di priorità
di interventi, deliberato dal Consiglio dei ministri, che
confluisce nel disegno di legge annuale per la semplificazione
e il riassetto normativo. E' sempre previsto il parere della
Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie
locali.
Gli strumenti giuridici attraverso i quali si realizza la
semplificazione ed il riassetto normativo sono i decreti
legislativi ed i regolamenti governativi.
Per i decreti legislativi sono indicati i princìpi ed i
criteri direttivi generali, destinati a valere, in aggiunta a
quelli specificamente dettati per ciascuna materia, sia per i
decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge,
sia per quelli attuativi di deleghe recate dai futuri disegni
di legge di semplificazione e riassetto normativo.
Il principio cardine è quello che dispone la codificazione
delle materie oggetto di riassetto: tale codificazione
rappresenta il punto di arrivo dell'opera di complessivo
riassetto normativo operato in base agli altri princìpi e
criteri, ed in particolare in base a quelli tesi a realizzare
il principio di liberalizzazione delle attività, tra i quali
vi sono l'eliminazione di interventi amministrativi
autorizzatori - con esclusione degli atti che implichino
esercizio di discrezionalità amministrativa, secondo quanto
previsto da un inciso introdotto dalla Commissione - la
riduzione delle funzioni amministrative, la promozione di
interventi di autoregolazione.
Ulteriori criteri e princìpi sono riferiti all'esercizio
delle funzioni amministrative mantenute, ossia quelle che non
siano state oggetto di "dismissione", nell'ambito della
generale opera di liberalizzazione prevista dall'articolo;
essi sono individuati riproponendo - con alcune modifiche -
alcuni dei princìpi individuati dal vigente articolo 20 della
legge n. 59 del 1997.
Per quanto concerne i regolamenti, questi sono sia quelli
di esecuzione di cui al comma 1 dell'articolo 17, della legge
n. 400 del 1988, sia quelli cosiddetti di delegificazione, da
adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17.
Oggetto precipuo dell'intervento regolamentare sono le
funzioni amministrative mantenute, che saranno oggetto di
semplificazione, in conformità a princìpi largamente
coincidenti con quelli presenti nel vigente articolo 20 della
legge n. 59 del 1997.
Gli articoli da 2 a 11 recano deleghe al Governo per
l'adozione di decreti legislativi volti alla semplificazione
ed al riassetto normativo di singole materie, dettando
specifici princìpi e criteri direttivi e autorizzando, in
alcuni casi, anche l'adozione di regolamenti.
Le materie oggetto di riassetto sono: produzione
normativa, semplificazione e qualità della regolazione;
sicurezza del lavoro; assicurazioni; incentivi alle attività
produttive; prodotti alimentari; tutela dei consumatori;
metrologia legale; internazionalizzazione delle imprese;
informatizzazione e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La
Commissione ha soppresso l'articolo 6 del testo trasmesso dal
Senato, recante delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia e ha introdotto il
nuovo articolo 6, che delega il Governo all'adozione di un
decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché l'articolo
11, che reca una delega al Governo ad emanare uno o più
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il Capo II (articoli 12-15) reca disposizioni in materia
di analisi di impatto della regolamentazione e di atti
normativi del Governo.
In particolare all'articolo 12 si stabilisce che le
autorità amministrative indipendenti debbano dotarsi nei modi
previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di
analisi dell'impatto della regolamentazione per gli atti di
competenza e debbano trasmettere al Parlamento le relazioni di
analisi di impatto della regolamentazione da loro
realizzate.
L'articolo 13, ai commi 1 e 2, dispone che la Corte dei
Conti renda il parere previsto dall'articolo 88 del regio
decreto 18 novembre 1923 n. 2440 entro il termine di 45 giorni
dalla richiesta e che riferisca, su richiesta delle
Commissioni parlamentari competenti, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega. I commi 3 e 4
modificano i requisiti di accesso alla magistratura contabile,
prevedendo che possono partecipare al concorso per la nomina a
referendario anche gli impiegati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli avvocati
iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni
(anziché gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale
da almeno un anno). Il comma 5, prevede, infine, che una quota
non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del
personale della carriera dirigenziale e direttiva della Corte
dei conti sia riservata ai laureati in discipline economiche,
statistiche o attuariali.
Gli articoli 14 e 15, introdotti dalla Commissione, recano
disposizioni integrative al decreto legislativo n. 165 del
2001, in materia di accesso alla dirigenza, nonché alla legge
n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), relativamente ai
contributi
pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche
elettive o funzioni pubbliche.
Con il Capo III (articoli 16-19) sono introdotte misure in
materia di uso della telematica nelle pubbliche
amministrazioni. Con l'articolo 16 è istituito il registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, e
con l'articolo 17 la banca dati per la legislazione in materia
di pubblico impiego. L'articolo 18 prevede l'istituzione di un
sito telematico nel quale la Presidenza del Consiglio dei
ministri può pubblicare notizie relative ad iniziative
normative del Governo nonché i disegni di legge di particolare
rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino
in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. La Presidenza del Consiglio può pubblicare,
inoltre, atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i
massimari elaborati da organi di giurisdizione. L'articolo
19,ˆâ4 introdotto dalla Commissione, prevede che i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile, nonché le relative decisioni, a
seguito della loro pubblicazione, siano resi accessibili, a
chi vi abbia interesse, mediante il sistema informativo
interno e il sito Internet delle autorità emananti, con il
rispetto dei criteri cautelativi previsti dalla legislazione
vigente in materia di tutela della riservatezza.
Il Capo IV (articoli 20-23)ˆâ4 reca le norme
transitorie, le norme finanziarie e la norma per l'abrogazione
esplicita delle leggi in vigore. L'articolo 22, introdotto
dalla Commissione, reca modifiche all'articolo 35 della
precedente legge di semplificazione, sulle procedure relative
alle controversie in materia di masi chiusi. La Commissione ha
integrato l'articolo 23 introducendo due commi aggiuntivi
finalizzati a disporre l'abrogazione di disposizioni inerenti
l'obbligo per i notai di ricevere la dichiarazione dalla parte
venditrice circa l'avvenuta menzione del bene oggetto di
vendita nell'ultima dichiarazione dei redditi (comma 2) e i
controlli qualitativi sulle esportazioni di alcuni prodotti
caseari verso gli Stati Uniti d'America e il Canada (comma
4).
La I Commissione, nell'ambito dell'attività di istruttoria
legislativa, ha richiesto alle Commissioni competenti in sede
consultiva il parere sia sul testo del disegno di legge
trasmesso dal Senato sia, ad alcune Commissioni, sul testo
risultante dall'approvazione degli emendamenti.
La Commissione Affari costituzionali ha ritenuto, quindi,
di recepire alcune condizioni o osservazioni formulate dalle
altre Commissioni nonché dal Comitato per la legislazione.
In particolare, per quanto riguarda i pareri espressi dal
Comitato per la legislazione, oltre a recepire alcune
osservazioni da esso formulate, la Commissione ha ritenuto di
recepire la prima e la terza condizione espressa nel parere
del 25 settembre 2002 e la prima condizione contenuta nel
parere formulato il 20 novembre 2002 sul testo emendato. Non
si è ritenuto, invece, di recepire la seconda condizione
espressa il 25 settembre, in quanto il contenuto dell'articolo
13, comma 1, non appare tale da poter essere riformulato come
novella all'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 oppure all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400. Analoga considerazione ha suggerito di non recepire la
seconda condizione espressa il 20 novembre scorso; l'articolo
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 disciplina infatti le
procedure per la nomina a referendario, e quindi a magistrato
della Corte dei conti, e non per l'accesso alla carriera
dirigenziale e direttiva della stessa Corte dei conti. Per
quanto riguarda la terza condizione espressa dal Comitato per
la legislazione il 20 novembre scorso, si osserva che il
contenuto degli articoli richiamati è stato in gran parte
soppresso a seguito del recepimento delle condizioni contenute
nel parere espresso dalla V Commissione Bilancio.
La Commissione, infatti, ha recepito integralmente il
contenuto delle condizioni espresse dalla V Commissione,
procedendo alla soppressione di alcune disposizioni introdotte
nel corso dell'esame in sede
referente; a tal proposito, il Governo ha comunque dichiarato
che si adopererà al fine di trovare un'adeguata copertura
finanziaria al fine di poter reinserire nel testo le
disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente
e soppresse in adeguamento al parere della V Commissione.
Per quanto riguarda le condizioni (sostanzialmente di
identica portata) espresse dalla X Commissione Attività
produttive, la I Commissione ha ritenuto di recepire la
proposta di sopprimere l'articolo 6 del testo trasmesso dal
Senato che prevedeva una delega al Governo avente ad oggetto
il riassetto normativo in materia di energia. La Commissione
Affari costituzionali, preso atto dell'avvio dell'esame presso
la stessa X Commissione del disegno di legge C. 3297 recante
riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in
materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e
vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, ha
infatti ritenuto di concordare con quanto espresso nel parere
della X Commissione, nel quale si osservava come "l'avvio
dell'esame del disegno di legge C. 3297 pone forti
interrogativi circa l'opportunità che sulla materia
dell'energia si realizzino contestualmente due distinti
interventi legislativi che, pur rispondendo a finalità
parzialmente diverse, ove non adeguatamente coordinati
rischierebbero di determinare sovrapposizioni ed incoerenze
normative".
La Commissione non ha invece ritenuto di recepire la
condizione espressa nel parere del 7 novembre 2002 dalla XI
Commissione lavoro, riservandosi ogni ulteriore valutazione
nel corso dell'esame in Assemblea.
In conclusione, considerata la rilevanza ordinamentale
degli interventi normativi che ci si propone di intraprendere
attraverso il presente disegno di legge, si auspica una
sollecita approvazione dello stesso da parte
dell'Assemblea.
Gian Franco ANEDDA, Relatore