XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2579 - 296 - 1510 - 2316-A




PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2579,

              considerato che il disegno di legge, novellando l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge "Bassanini 1"), modifica l'ambito e la struttura della legge annuale di semplificazione, spostandone l'asse dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento, alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione, sancendo al tempo stesso l'abbandono del modello dei testi unici "misti";

              ribadita l'esigenza di individuare strategie unitarie di semplificazione normativa e la necessità di vagliare le previsioni relative al riordinamento della normativa vigente alla luce del principio di coerenza e non contraddittorietà delle opzioni e degli strumenti volti a tale scopo, al fine di evitare la proliferazione di strumenti di riassetto non adeguatamente coordinati, cosa che potrebbe comportare l'aumento del grado di complessità normativa, rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente più faticoso e difficile;

              rilevato che una parziale risposta alla questione relativa ai rapporti tra il complessivo disegno di riordino delineato dal provvedimento in esame ed i singoli interventi di riordino avviati da altri disegni di legge recentemente approvati o in via di approvazione - sia pure con le precisazioni enunciate nel testo del presente parere - è fornita dall'articolo 1, comma 2, ove dispone che la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come novellato dal comma 1 del medesimo articolo, trovi applicazione anche alle deleghe legislative conferite con "leggi di semplificazione e di riassetto normativo approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima dell'entrata in vigore della presente legge";

              valutata favorevolmente l'estensione dell'analisi di impatto della regolamentazione alle autorità amministrative indipendenti, disposta dall'articolo 11;

              considerato che il disegno di legge governativo (S. 776) non risulta corredato dalla relazione recante l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;
              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, si modifichi il capoverso "Art. 20, comma 7", in modo da chiarire che l'abrogazione di norme legislative regolatrici dei procedimenti si produce solo a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione, emanati cioè ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che comunque tali regolamenti hanno l'obbligo di individuare espressamente, e di abrogare, tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni in essi contenute. A questo scopo dovrebbe essere soppresso il terzo periodo del capoverso sopra citato;

              all'articolo 12, comma 1, si riformuli la disposizione come "novella" all'articolo 88 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 oppure all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2, si chiarisca a quali provvedimenti vada esattamente riferita l'espressione "leggi di semplificazione e riassetto normativo", non risultando approvata nessuna legge di semplificazione nel corso della presente legislatura e si specifichi se e in che misura i princìpi e criteri direttivi, nonché le modalità e procedure di adozione introdotte dall'articolo in commento si applichino anche alle altre norme di semplificazione e di riassetto normativo;

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 1, si dovrebbe evitare il prodursi di un effetto di legificazione che potrebbe discendere dall'adozione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni in una materia, come quella della produzione normativa e della qualità della regolazione, la cui disciplina è contenuta non solo in atti di rango primario, ma anche in fonti subordinate;

              all'articolo 15, ove si prevede che la Presidenza del Consiglio possa pubblicare su sito telematico le iniziative normative del Governo nonché atti legislativi e regolamentari in vigore, si dovrebbero chiarire i rapporti tra questa disposizione e il fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, previsto dall'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), sull'informatizzazione della legislazione vigente;
              all'articolo 19, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità, ai fini di una migliore chiarezza e conoscibilità del testo, di riprodurre integralmente il contenuto delle previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, già abrogate, di cui si prevede la reviviscenza;

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

              all'articolo 10, ultimo comma, dovrebbe valutarsi se collocare la norma abrogativa contenuta nella disposizione in esame all'interno dell'articolo 19, la cui rubrica reca, appunto, "abrogazioni";

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              relativamente al titolo del provvedimento, dovrebbe valutarsi se modificarlo in modo tale da chiarire che il disegno di legge in esame comprende la legge di semplificazione per il 2000, che non risulta essere stata presentata alle Camere;

              all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 20, comma 1", si dovrebbe specificare se il programma di priorità di interventi, ivi previsto, sia deliberato dal Consiglio dei ministri o meno, e chiarire altresì quale adempimento debba compiersi entro la data del 30 aprile di ogni anno, con riferimento alla formulazione delle proposte ministeriali, all'espressione del parere della Conferenza unificata, o alla predisposizione del programma di priorità;

              all'articolo 1, comma 1, si dovrebbe chiarire il rapporto tra il parere del Consiglio di Stato, previsto dal capoverso "Art. 20, comma 3, lettera a)", e gli altri pareri sugli schemi dei decreti legislativi previsti dal capoverso "Art. 20, comma 5". Analogamente, si dovrebbe chiarire il rapporto tra i pareri sugli schemi di regolamenti previsti dal capoverso Art. 20, comma 6, e il visto della Corte dei conti previsto, con riferimento ai regolamenti governativi, dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e a cui si riferisce.

(Parere espresso il 25 settembre 2002)


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2579,

              premesso che sul medesimo provvedimento il Comitato aveva già reso, nella seduta del 25 settembre 2002, un parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, e che i rilievi contenuti in tale parere non sono stati finora accolti nel prosieguo dell'esame presso la Commissione, con la sola eccezione della condizione riferita all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge;
              rilevato che il provvedimento è stato nuovamente trasmesso, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione, contenenti nuove norme di delega;
          ribadite la premessa, le condizioni e le osservazioni contenute in tale parere;

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni.

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), numero 3), si sopprima il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non dovrebbe essere riferito a regolamenti di attuazione ed esecuzione di disposizioni contenute in decreti legislativi;

              all'articolo 12, comma 4-ter, si riformuli la disposizione come "novella" all'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              agli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, recanti modifiche rispettivamente al decreto legislativo n. 165 del 2001 e alla legge n. 488 del 1999, poiché le relative disposizioni non sembrano finalizzate al riassetto o alla semplificazione normativa, si suggerisce di procedere alla soppressione delle stesse.


          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              agli articoli 6-bis e 15-bis, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 al punto 5, lettera b), dovrebbe valutarsi l'opportunità di corredare di rubrica i relativi articoli;

              agli articoli 6-bis, comma 1, e 10-bis, comma 1, che delegano il Governo ad "emanare" decreti legislativi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare la formula "adottare", dal momento che il potere di emanazione di tali atti normativi spetta al Presidente della Repubblica.

(Parere espresso il 20 novembre 2002)



PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 23 luglio 2002)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2579,

              rilevato che all'articolo 6-bis, avente ad oggetto il riassetto normativo del settore dei prodotti alimentari, si prevede che siano fissate regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio di quel settore, senza tuttavia porre i principi e criteri direttivi ai quali il legislatore dovrà ispirarsi nel riformulare tale sistema, che, peraltro, è composto anche da norme di natura penale;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              all'articolo 6-bis la Commissione di merito valuti l'opportunità di specificare i principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel riformulare l'apparato sanzionatorio del settore dei prodotti alimentari.

(Parere espresso l'8 novembre 2002)
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione Difesa,

              esaminato il disegno di legge C. 2579,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


        sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

        nel presupposto che il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002;

        e con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 12-bis, siano soppressi i commi 1 e 2;

            all'articolo 17, le parole: "valutato in" siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "determinato nella misura massima di";

            all'articolo 18, sia soppresso il comma 3.
PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione finanze,

              esaminato il disegno di legge C. 2579, recante "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001";

              considerato come l'evoluzione che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore delle assicurazioni, sia dal punto di vista della normativa, sia degli scenari economici ed organizzativi nei quali operano i soggetti interessati, renda necessario procedere tempestivamente ad un'organica sistemazione della relativa disciplina, al fine di superare l'attuale frammentazione del quadro normativo, pervenendo ad un assetto più organico e coerente;

              condivisa la necessità di dare applicazione, nell'ambito del riassetto della materia assicurativa, a princìpi fondamentali, anche con riferimento alla normativa comunitaria, quali la tutela dei consumatori, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali e dell'informativa connessa alla stipulazione delle polizze; l'effettiva concorrenza tra le imprese; la corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle stesse, con particolare riferimento ai gruppi assicurativi e alle partecipazioni in imprese assicuratrici;
              valutata con favore la riformulazione della disciplina sanzionatoria relativa alle assicurazioni e, segnatamente, l'introduzione, a fianco alle fattispecie sanzionatorie di carattere amministrativo, di specifiche sanzioni penali, nei casi di esercizio abusivo di attività assicurativa, truffa assicurativa e rifiuto opposto ai funzionari dell'ISVAP in ordine all'accesso agli uffici e alla documentazione in relazione all'attività assicurativa svolta anche in via di fatto,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 5, comma 1, lettera d), tra le priorità di intervento che costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale, il riferimento alle zone montane.

(Parere espresso il 23 luglio 2002)


          La VI Commissione finanze,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2579 Governo e abb., recante "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001";

              ribadita l'osservazione contenuta nel parere espresso il 23 luglio 2002, diretta ad inserire, all'articolo 5, comma 1, lettera d), tra le priorità di intervento che costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale, il riferimento alle zone montane;

              considerato che l'articolo 19, comma 1-bis, dispone l'abrogazione di norme a presidio della regolare dichiarazione dei redditi fondiari degli immobili, recando altresì una convalida ad efficacia retroattiva per gli atti stipulati senza la prescritta dichiarazione a fini tributari;

              rilevato come la portata semplificatrice del predetto comma 1-bis- in linea di principio condivisibile in relazione alla distinzione ad esso sottesa del piano dell'obbligazione tributaria da quello del vincolo contrattuale - non tenga conto della finalità di contrasto all'evasione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge n. 90 del 1990;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo l'articolo 19, comma 1-bis, in relazione all'esigenza di mantenere nell'ordinamento disposizioni aventi una finalità di contrasto all'evasione con riferimento ai redditi fondiari degli immobili.

(Parere espresso il 7 novembre 2002)
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2579, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001, già approvato dal Senato e assunto come testo base;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2579, recante "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione", approvato dal Senato;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

              esaminato il disegno di legge recante: "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001" (C. 2579),

          delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione di merito la congruità dell'articolazione su base regionale del Registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese con l'assegnazione ai singoli comuni della responsabilità degli sportelli unici per l'attività produttiva;

              b) con riferimento all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la fornitura del supporto necessario alla compilazione della modulistica in via elettronica abbia, per il Registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese, carattere obbligatorio e non facoltativo.
PARERI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001 (C. 2579);

          premesso che:

              l'articolo 1 del disegno di legge modifica sostanzialmente l'ambito e la struttura della legge di semplificazione, spostandone l'asse dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione, e prevedendo, conseguentemente, un intervento innovativo sulle diverse materie oggetto del provvedimento;

              il disegno di legge interviene, tra l'altro, su materie che il nuovo articolo 117 della Costituzione riconduce nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e regioni, rispetto alle quali il riassetto normativo operato dalla legislazione statale dovrebbe essere limitato alla definizione dei principi fondamentali;

              pur apparendo apprezzabile la finalità di pervenire sollecitamente ed in modo organico alla riforma di interi settori normativi, l'inserimento di una pluralità di deleghe nell'ambito di un unico disegno di legge rischia di limitare le possibilità di un adeguato approfondimento presso la sede propria per l'esame di ciascuna materia, rappresentata dalle Commissioni competenti per settore;

              in questo quadro, il disegno di legge prevede deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla semplificazione ed al riassetto normativo di varie materie che investono direttamente ed in misura significativa la competenza della Commissione: si tratta, in particolare, delle materie degli incentivi alle attività produttive (articolo 5), dell'energia (articolo 6), della tutela dei consumatori (articolo 7), della metrologia legale (articolo 8), dell'internazionalizzazione delle imprese (articolo 9);

              l'articolo 13, inoltre, istituisce presso il Ministero delle attività produttive il registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese;

              in sede di approvazione da parte della Camera della legge n. 55 del 2002, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico, il Governo ha accettato un ordine del giorno che lo impegnava a presentare, entro il 15 maggio 2002, un disegno di legge di riforma del settore dell'energia, tenendo conto degli orientamenti propositivi del documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del settore dell'energia, a quella data ancora in corso presso la Commissione,

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione:

              occorre chiarire che il riassetto normativo previsto dall'articolo 6 si deve coordinare con il disegno di legge di riforma del settore richiesto dalla Camera e preannunziato dal Governo; in particolare, il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 6 dovrà avere lo scopo di armonizzare e dare stabilità alle norme in materia di energia che si sono stratificate e succedute nel tempo, rifondendole in un testo organico; a tal fine occorrerà definire ulteriormente la normativa oggetto del riordino, integrando e riformulando di conseguenza i criteri e principi direttivi, al fine di evitare che l'emanando decreto legislativo abbia carattere innovativo rispetto alle materie oggetto dell'ulteriore intervento normativo che sarà attuato con specifico provvedimento legislativo, fatte salve le necessarie modifiche di coordinamento;
          e con le seguenti osservazioni:

              a) in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, andrebbe chiarito se l'emanando decreto legislativo sia destinato in particolare a contenere i principi fondamentali, demandando per il resto alle regioni la disciplina della materia; andrebbe altresì valutato - alla luce della ripartizione della competenza legislativa tra Stato e regioni disposta dall'articolo 117 della Costituzione e del fatto che, ai sensi del medesimo articolo, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di competenza legislativa esclusiva - se il principio di delega di cui alla lettera c) prefiguri una delegificazione operata dalla legge statale a favore di regolamenti delle singole regioni, senza l'interposizione di una fonte legislativa regionale;

              b) in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, lettera a), in luogo di prevedere l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali sembrerebbe più opportuno fare riferimento all'adeguamento della normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie e di attuazione degli accordi internazionali, atteso che anche le più recenti direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori risultano essere state recepite e la legge comunitaria per il 2001 prevede il recepimento di un'ulteriore direttiva recante norme in materia.

(Parere espresso il 12 giugno 2002)


          La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001 (C. 2579), nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

        premesso che:

            in data 12 giugno 2002 la Commissione ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazioni sul testo originario del disegno di legge C. 2579;

            in tale parere la Commissione, con una condizione, evidenziava la necessità di chiarire che il riassetto normativo previsto dall'articolo 6 in materia di energia si sarebbe dovuto coordinare con il previsto disegno di legge di riforma del settore; in particolare il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 6 avrebbe dovuto perseguire lo scopo di armonizzare e dare stabilità alle norme in materia di energia stratificatesi e succedutesi nel tempo, rifondendole in un testo organico: si precisava pertanto l'esigenza di definire ulteriormente la normativa oggetto del riordino, integrando e riformulando di conseguenza i criteri e i principi direttivi, al fine di evitare che l'emanando decreto legislativo avesse carattere innovativo rispetto alle materie oggetto dell'ulteriore intervento normativo da realizzare con l'apposito disegno di legge;

            nel medesimo parere la Commissione, con due osservazioni, segnalava altresì l'opportunità di chiarire la formulazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di incentivi alle attività produttive, e delle disposizioni recate dall'articolo 7, lettera a), in materia di tutela dei consumatori;

            il testo del disegno di legge C. 2579, come modificato dagli emendamenti approvati, reca ulteriori disposizioni di interesse della Commissione, ed in particolare l'articolo 6-bis, che prevede una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, con specifico riguardo alla produzione ed alla commercializzazione dei medesimi;

            tale testo non recepisce i rilievi formulati dalla Commissione nel parere precedentemente richiamato;

          considerato che:

            in data 6 novembre 2002 è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge C. 3297, recante riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, che delinea una profonda e sostanziale riforma del settore dell'energia, dando seguito all'impegno assunto dal Governo in sede di esame da parte della Camera della legge n. 55 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2002;

            l'avvio dell'esame parlamentare del disegno di legge C. 3297 pone forti interrogativi circa l'opportunità che sulla materia dell'energia si realizzino contestualmente due distinti interventi legislativi che, pur rispondendo a finalità parzialmente diverse, ove non adeguatamente coordinati rischierebbero di determinare sovrapposizioni ed incoerenze normative;

            in questa ottica un intervento volto ad armonizzare e a dare stabilità e unità organica alla normativa in materia di energia, quale quello previsto dall'articolo 6 del disegno di legge C. 2579, troverebbe più idonea collocazione nell'ambito del disegno di legge C. 3297, raccordandosi con i contenuti di quest'ultimo provvedimento e costituendone il logico completamento;

            risulta conseguentemente opportuno riconsiderare il parere espresso dalla Commissione il 12 giugno scorso in relazione all'articolo 6 del disegno di legge C. 2579, mentre si confermano le osservazioni formulate con riferimento agli articoli 5 e 7;

            
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            l'articolo 6 sia soppresso, al fine di inserire un analogo intervento volto ad armonizzare e a dare stabilità e unità organica alla normativa in materia di energia nell'ambito del disegno di legge C. 3297, cosicché l'intervento medesimo si raccordi con i contenuti di quest'ultimo provvedimento e ne costituisca il logico completamento".

(Parere espresso il 20 novembre 2002)
PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2579, visto l'articolo 3, sulla disciplina della sicurezza del lavoro;

              ritenendo condivisibile il fine della norma predisposta dal Governo, di modernizzare il sistema di prevenzione rispetto alla evoluzione dei rapporti di lavoro, con la predisposizione di un testo unico non soltanto compilativo, ma anche innovativo, per contribuire alla certezza del diritto, anche abrogando disposizioni precedenti non compatibili con il nuovo assetto;

              considerato che l'adozione di misure promozionali e incentivanti - rivolgendo una particolare attenzione soprattutto alla piccola e media impresa e all'agricoltura - può assicurare una migliore prevenzione dei rischi rispetto a quanto può essere garantito con un sistema di tipo meramente sanzionatorio-repressivo;

              sottolineando che il testo unico dovrà inoltre strutturarsi secondo la ripartizione delle competenze previste dal nuovo assetto costituzionale per quanto attiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni in materia di sicurezza del lavoro, fermo restando il compito dello Stato di assicurare il pieno rispetto delle normative di sicurezza adottate in sede di recepimento di direttive comunitarie;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          osservando che andrebbe disposta l'abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo che risulterà dall'emanazione del decreto - o dei decreti - legislativi per il riassetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro. A tal fine potrebbe essere consentita l'adozione di decreti correttivi e integrativi di quelli previsti nell'articolo 3.

(Parere espresso il 17 luglio 2002)


          La XI Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2579, relativamente alle parti di competenza;

              ritenendo condivisibile il fine della norma predisposta dal Governo, di modernizzare il sistema di prevenzione rispetto alla evoluzione dei rapporti di lavoro, con la predisposizione di un testo unico non soltanto compilativo, ma anche innovativo, per contribuire alla certezza del diritto, anche abrogando disposizioni precedenti non compatibili con il nuovo assetto;

              considerato che l'adozione di misure promozionali e incentivanti - rivolgendo una particolare attenzione soprattutto alla piccola e media impresa e all'agricoltura - può assicurare una migliore prevenzione dei rischi rispetto a quanto può essere garantito con un sistema di tipo meramente sanzionatorio-repressivo;

              sottolineando che il testo unico dovrà inoltre strutturarsi secondo la ripartizione delle competenze previste dal nuovo assetto costituzionale per quanto attiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni in materia di sicurezza del lavoro, fermo restando il compito dello Stato di assicurare il pieno rispetto delle normative di sicurezza adottate in sede di recepimento di direttive comunitarie;

              considerata l'opportunità di conservare la competenza del servizio ispettivo del Ministero del lavoro relativamente al procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              all'articolo 18, comma 1, sia soppresso il capoverso "63-bis";

              e con le seguenti osservazioni:

                a) andrebbe disposta l'abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo che risulterà dall'emanazione del decreto - o dei decreti - legislativi per il riassetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro. A tal fine potrebbe essere consentita l'adozione di decreti correttivi e integrativi di quelli previsti nell'articolo 3;
                b) all'articolo 12-ter sarebbe opportuno indicare nella legge criteri che indirizzino l'Esecutivo nell'individuazione delle scuole di specializzazione.

(Parere espresso il 7 novembre 2002)
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2579 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001"

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione Agricoltura,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 2579 riguardante "Legge di semplificazione del 2001",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge C. 2579, approvato dal Senato, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
              rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


          La Commissione per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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