XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2579 - 296 - 1510 - 2316-A
PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2579,
considerato che il disegno di legge, novellando
l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta
legge "Bassanini 1"), modifica l'ambito e la struttura della
legge annuale di semplificazione, spostandone l'asse dalla
semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la
delegificazione delle norme di riferimento, alla
semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e
la codificazione, sancendo al tempo stesso l'abbandono del
modello dei testi unici "misti";
ribadita l'esigenza di individuare strategie unitarie
di semplificazione normativa e la necessità di vagliare le
previsioni relative al riordinamento della normativa vigente
alla luce del principio di coerenza e non contraddittorietà
delle opzioni e degli strumenti volti a tale scopo, al fine di
evitare la proliferazione di strumenti di riassetto non
adeguatamente coordinati, cosa che potrebbe comportare
l'aumento del grado di complessità normativa, rendendo
l'accesso alle norme da parte dell'utente più faticoso e
difficile;
rilevato che una parziale risposta alla questione
relativa ai rapporti tra il complessivo disegno di riordino
delineato dal provvedimento in esame ed i singoli interventi
di riordino avviati da altri disegni di legge recentemente
approvati o in via di approvazione - sia pure con le
precisazioni enunciate nel testo del presente parere - è
fornita dall'articolo 1, comma 2, ove dispone che la
disciplina di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, così come novellato dal comma 1 del medesimo articolo,
trovi applicazione anche alle deleghe legislative conferite
con "leggi di semplificazione e di riassetto normativo
approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura
prima dell'entrata in vigore della presente legge";
valutata favorevolmente l'estensione dell'analisi di
impatto della regolamentazione alle autorità amministrative
indipendenti, disposta dall'articolo 11;
considerato che il disegno di legge governativo (S.
776) non risulta corredato dalla relazione recante l'analisi
di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
marzo 2000;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, si modifichi il capoverso
"Art. 20, comma 7", in modo da chiarire che l'abrogazione di
norme legislative regolatrici dei procedimenti si produce solo
a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti di
delegificazione, emanati cioè ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che comunque tali
regolamenti hanno l'obbligo di individuare espressamente, e di
abrogare, tutte le disposizioni incompatibili con le
previsioni in essi contenute. A questo scopo dovrebbe essere
soppresso il terzo periodo del capoverso sopra citato;
all'articolo 12, comma 1, si riformuli la disposizione
come "novella" all'articolo 88 del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440 oppure all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 2, si chiarisca a quali
provvedimenti vada esattamente riferita l'espressione "leggi
di semplificazione e riassetto normativo", non risultando
approvata nessuna legge di semplificazione nel corso della
presente legislatura e si specifichi se e in che misura i
princìpi e criteri direttivi, nonché le modalità e procedure
di adozione introdotte dall'articolo in commento si applichino
anche alle altre norme di semplificazione e di riassetto
normativo;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1, si dovrebbe evitare il
prodursi di un effetto di legificazione che potrebbe
discendere dall'adozione di un decreto legislativo per il
riassetto delle disposizioni in una materia, come quella della
produzione normativa e della qualità della regolazione, la cui
disciplina è contenuta non solo in atti di rango primario, ma
anche in fonti subordinate;
all'articolo 15, ove si prevede che la Presidenza del
Consiglio possa pubblicare su sito telematico le iniziative
normative del Governo nonché atti legislativi e regolamentari
in vigore, si dovrebbero chiarire i rapporti tra questa
disposizione e il fondo destinato al finanziamento di
iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la
classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne
la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini,
previsto dall'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (legge finanziaria 2001), sull'informatizzazione della
legislazione vigente;
all'articolo 19, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità, ai fini di una migliore chiarezza e
conoscibilità del testo, di riprodurre integralmente il
contenuto delle previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98
dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, già abrogate,
di cui si prevede la reviviscenza;
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
all'articolo 10, ultimo comma, dovrebbe valutarsi se
collocare la norma abrogativa contenuta nella disposizione in
esame all'interno dell'articolo 19, la cui rubrica reca,
appunto, "abrogazioni";
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
relativamente al titolo del provvedimento, dovrebbe
valutarsi se modificarlo in modo tale da chiarire che il
disegno di legge in esame comprende la legge di
semplificazione per il 2000, che non risulta essere stata
presentata alle Camere;
all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 20, comma 1",
si dovrebbe specificare se il programma di priorità di
interventi, ivi previsto, sia deliberato dal Consiglio dei
ministri o meno, e chiarire altresì quale adempimento debba
compiersi entro la data del 30 aprile di ogni anno, con
riferimento alla formulazione delle proposte ministeriali,
all'espressione del parere della Conferenza unificata, o alla
predisposizione del programma di priorità;
all'articolo 1, comma 1, si dovrebbe chiarire il
rapporto tra il parere del Consiglio di Stato, previsto dal
capoverso "Art. 20, comma 3, lettera a)", e gli altri pareri
sugli schemi dei decreti legislativi previsti dal capoverso
"Art. 20, comma 5". Analogamente, si dovrebbe chiarire il
rapporto tra i pareri sugli schemi di regolamenti previsti dal
capoverso Art. 20, comma 6, e il visto della Corte dei conti
previsto, con riferimento ai regolamenti governativi,
dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e a cui si riferisce.
(Parere espresso il 25 settembre 2002)
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2579,
premesso che sul medesimo provvedimento il Comitato
aveva già reso, nella seduta del 25 settembre 2002, un parere,
ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del
regolamento, e che i rilievi contenuti in tale parere non sono
stati finora accolti nel prosieguo dell'esame presso la
Commissione, con la sola eccezione della condizione riferita
all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge;
rilevato che il provvedimento è stato nuovamente
trasmesso, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma
6-bis, a seguito degli emendamenti approvati dalla
Commissione, contenenti nuove norme di delega;
ribadite la premessa, le condizioni e le osservazioni
contenute in tale parere;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni.
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a),
numero 3), si sopprima il richiamo all'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non dovrebbe essere
riferito a regolamenti di attuazione ed esecuzione di
disposizioni contenute in decreti legislativi;
all'articolo 12, comma 4-ter, si riformuli la
disposizione come "novella" all'articolo 12 della legge 20
dicembre 1961, n. 1345;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
agli articoli 12-bis, 12-ter e
12-quater, recanti modifiche rispettivamente al decreto
legislativo n. 165 del 2001 e alla legge n. 488 del 1999,
poiché le relative disposizioni non sembrano finalizzate al
riassetto o alla semplificazione normativa, si suggerisce di
procedere alla soppressione delle stesse.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
agli articoli 6-bis e 15-bis, conformemente
a quanto stabilito dalla circolare dei Presidenti della Camera
e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001
al punto 5, lettera b), dovrebbe valutarsi l'opportunità
di corredare di rubrica i relativi articoli;
agli articoli 6-bis, comma 1, e 10-bis,
comma 1, che delegano il Governo ad "emanare" decreti
legislativi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare la
formula "adottare", dal momento che il potere di emanazione di
tali atti normativi spetta al Presidente della Repubblica.
(Parere espresso il 20 novembre 2002)
PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 23 luglio 2002)
La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2579,
rilevato che all'articolo 6-bis, avente ad
oggetto il riassetto normativo del settore dei prodotti
alimentari, si prevede che siano fissate regole uniformi per
ciò che concerne il sistema sanzionatorio di quel settore,
senza tuttavia porre i principi e criteri direttivi ai quali
il legislatore dovrà ispirarsi nel riformulare tale sistema,
che, peraltro, è composto anche da norme di natura penale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 6-bis la Commissione di merito
valuti l'opportunità di specificare i principi e criteri
direttivi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel
riformulare l'apparato sanzionatorio del settore dei prodotti
alimentari.
(Parere espresso l'8 novembre 2002)
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione Difesa,
esaminato il disegno di legge C. 2579,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di
merito:
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che il provvedimento entri definitivamente
in vigore entro il 31 dicembre 2002;
e con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 12-bis, siano soppressi i commi 1 e 2;
all'articolo 17, le parole: "valutato in" siano
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "determinato
nella misura massima di";
all'articolo 18, sia soppresso il comma 3.
PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione finanze,
esaminato il disegno di legge C. 2579, recante
"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001";
considerato come l'evoluzione che negli ultimi anni ha
caratterizzato il settore delle assicurazioni, sia dal punto
di vista della normativa, sia degli scenari economici ed
organizzativi nei quali operano i soggetti interessati, renda
necessario procedere tempestivamente ad un'organica
sistemazione della relativa disciplina, al fine di superare
l'attuale frammentazione del quadro normativo, pervenendo ad
un assetto più organico e coerente;
condivisa la necessità di dare applicazione,
nell'ambito del riassetto della materia assicurativa, a
princìpi fondamentali, anche con riferimento alla normativa
comunitaria, quali la tutela dei consumatori, sotto il profilo
della trasparenza delle condizioni contrattuali e
dell'informativa connessa alla stipulazione delle polizze;
l'effettiva concorrenza tra le imprese; la corretta gestione
patrimoniale e finanziaria delle stesse, con particolare
riferimento ai gruppi assicurativi e alle partecipazioni in
imprese assicuratrici;
valutata con favore la riformulazione della disciplina
sanzionatoria relativa alle assicurazioni e, segnatamente,
l'introduzione, a fianco alle fattispecie sanzionatorie di
carattere amministrativo, di specifiche sanzioni penali, nei
casi di esercizio abusivo di attività assicurativa, truffa
assicurativa e rifiuto opposto ai funzionari dell'ISVAP in
ordine all'accesso agli uffici e alla documentazione in
relazione all'attività assicurativa svolta anche in via di
fatto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
inserire, all'articolo 5, comma 1, lettera d), tra le
priorità di intervento che costituiscono principi fondamentali
per la legislazione regionale, il riferimento alle zone
montane.
(Parere espresso il 23 luglio 2002)
La VI Commissione finanze,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2579
Governo e abb., recante "Interventi in materia di qualità
della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge
di semplificazione 2001";
ribadita l'osservazione contenuta nel parere espresso
il 23 luglio 2002, diretta ad inserire, all'articolo 5, comma
1, lettera d), tra le priorità di intervento che
costituiscono principi fondamentali per la legislazione
regionale, il riferimento alle zone montane;
considerato che l'articolo 19, comma 1-bis,
dispone l'abrogazione di norme a presidio della regolare
dichiarazione dei redditi fondiari degli immobili, recando
altresì una convalida ad efficacia retroattiva per gli atti
stipulati senza la prescritta dichiarazione a fini
tributari;
rilevato come la portata semplificatrice del predetto
comma 1-bis- in linea di principio condivisibile in
relazione alla distinzione ad esso sottesa del piano
dell'obbligazione tributaria da quello del vincolo
contrattuale - non tenga conto della finalità di contrasto
all'evasione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi
13-ter, 13-quater e 13-quinquies del
decreto-legge n. 90 del 1990;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
espungere dal testo l'articolo 19, comma 1-bis, in
relazione all'esigenza di mantenere
nell'ordinamento disposizioni aventi una finalità di
contrasto all'evasione con riferimento ai redditi fondiari
degli immobili.
(Parere espresso il 7 novembre 2002)
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2579, recante
interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001, già
approvato dal Senato e assunto come testo base;
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2579, recante
"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione", approvato dal Senato;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge recante: "Interventi in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - Legge di semplificazione 2001" (C. 2579),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito la congruità
dell'articolazione su base regionale del Registro informatico
degli adempimenti amministrativi delle imprese con
l'assegnazione ai singoli comuni della responsabilità degli
sportelli unici per l'attività produttiva;
b) con riferimento all'articolo 13, comma 1,
secondo periodo, valuti altresì la Commissione di merito
l'opportunità di prevedere che la fornitura del supporto
necessario alla compilazione della modulistica in via
elettronica abbia, per il Registro informatico degli
adempimenti amministrativi delle imprese, carattere
obbligatorio e non facoltativo.
PARERI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione Attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge recante interventi in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - legge di semplificazione 2001 (C. 2579);
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge modifica
sostanzialmente l'ambito e la struttura della legge di
semplificazione, spostandone l'asse dalla semplificazione dei
procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione
delle norme di riferimento alla semplificazione normativa
attraverso il riassetto normativo e la codificazione, e
prevedendo, conseguentemente, un intervento innovativo sulle
diverse materie oggetto del provvedimento;
il disegno di legge interviene, tra l'altro, su materie
che il nuovo articolo 117 della Costituzione riconduce
nell'ambito della legislazione
concorrente tra Stato e regioni, rispetto alle quali il
riassetto normativo operato dalla legislazione statale
dovrebbe essere limitato alla definizione dei principi
fondamentali;
pur apparendo apprezzabile la finalità di pervenire
sollecitamente ed in modo organico alla riforma di interi
settori normativi, l'inserimento di una pluralità di deleghe
nell'ambito di un unico disegno di legge rischia di limitare
le possibilità di un adeguato approfondimento presso la sede
propria per l'esame di ciascuna materia, rappresentata dalle
Commissioni competenti per settore;
in questo quadro, il disegno di legge prevede deleghe
al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla
semplificazione ed al riassetto normativo di varie materie che
investono direttamente ed in misura significativa la
competenza della Commissione: si tratta, in particolare, delle
materie degli incentivi alle attività produttive (articolo 5),
dell'energia (articolo 6), della tutela dei consumatori
(articolo 7), della metrologia legale (articolo 8),
dell'internazionalizzazione delle imprese (articolo 9);
l'articolo 13, inoltre, istituisce presso il Ministero
delle attività produttive il registro informatico degli
adempimenti amministrativi per le imprese;
in sede di approvazione da parte della Camera della
legge n. 55 del 2002, di conversione del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico, il Governo ha accettato un
ordine del giorno che lo impegnava a presentare, entro il 15
maggio 2002, un disegno di legge di riforma del settore
dell'energia, tenendo conto degli orientamenti propositivi del
documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla
situazione e sulle prospettive del settore dell'energia, a
quella data ancora in corso presso la Commissione,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
occorre chiarire che il riassetto normativo previsto
dall'articolo 6 si deve coordinare con il disegno di legge di
riforma del settore richiesto dalla Camera e preannunziato dal
Governo; in particolare, il decreto legislativo adottato ai
sensi dell'articolo 6 dovrà avere lo scopo di armonizzare e
dare stabilità alle norme in materia di energia che si sono
stratificate e succedute nel tempo, rifondendole in un testo
organico; a tal fine occorrerà definire ulteriormente la
normativa oggetto del riordino, integrando e riformulando di
conseguenza i criteri e principi direttivi, al fine di evitare
che l'emanando decreto legislativo abbia carattere innovativo
rispetto alle materie oggetto dell'ulteriore intervento
normativo che sarà attuato con specifico provvedimento
legislativo, fatte salve le necessarie modifiche di
coordinamento;
e con le seguenti osservazioni:
a) in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 5, andrebbe chiarito se l'emanando decreto
legislativo sia destinato in particolare a contenere i
principi fondamentali, demandando per il resto alle regioni la
disciplina della materia; andrebbe altresì valutato - alla
luce della ripartizione della competenza legislativa tra Stato
e regioni disposta dall'articolo 117 della Costituzione e del
fatto che, ai sensi del medesimo articolo, la potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di competenza
legislativa esclusiva - se il principio di delega di cui alla
lettera c) prefiguri una delegificazione operata dalla
legge statale a favore di regolamenti delle singole regioni,
senza l'interposizione di una fonte legislativa regionale;
b) in relazione alle disposizioni recate
dall'articolo 7, lettera a), in luogo di prevedere
l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed
agli accordi internazionali sembrerebbe più opportuno fare
riferimento all'adeguamento della normativa nazionale di
recepimento delle disposizioni comunitarie e di attuazione
degli accordi internazionali, atteso che anche le più recenti
direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori
risultano essere state recepite e la legge comunitaria per il
2001 prevede il recepimento di un'ulteriore direttiva recante
norme in materia.
(Parere espresso il 12 giugno 2002)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge recante interventi in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - legge di semplificazione 2001 (C. 2579), nel
testo risultante dagli emendamenti approvati;
premesso che:
in data 12 giugno 2002 la Commissione ha espresso parere
favorevole con condizione ed osservazioni sul testo originario
del disegno di legge C. 2579;
in tale parere la Commissione, con una condizione,
evidenziava la necessità di chiarire che il riassetto
normativo previsto dall'articolo 6 in materia di energia si
sarebbe dovuto coordinare con il previsto disegno di legge di
riforma del settore; in particolare il decreto legislativo
adottato ai sensi dell'articolo 6 avrebbe dovuto perseguire lo
scopo di armonizzare e dare stabilità alle norme in materia di
energia stratificatesi e succedutesi nel tempo, rifondendole
in un testo
organico: si precisava pertanto l'esigenza di definire
ulteriormente la normativa oggetto del riordino, integrando e
riformulando di conseguenza i criteri e i principi direttivi,
al fine di evitare che l'emanando decreto legislativo avesse
carattere innovativo rispetto alle materie oggetto
dell'ulteriore intervento normativo da realizzare con
l'apposito disegno di legge;
nel medesimo parere la Commissione, con due
osservazioni, segnalava altresì l'opportunità di chiarire la
formulazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in
materia di incentivi alle attività produttive, e delle
disposizioni recate dall'articolo 7, lettera a), in
materia di tutela dei consumatori;
il testo del disegno di legge C. 2579, come modificato
dagli emendamenti approvati, reca ulteriori disposizioni di
interesse della Commissione, ed in particolare l'articolo
6-bis, che prevede una delega al Governo per
l'emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, con
specifico riguardo alla produzione ed alla commercializzazione
dei medesimi;
tale testo non recepisce i rilievi formulati dalla
Commissione nel parere precedentemente richiamato;
considerato che:
in data 6 novembre 2002 è stato assegnato alla
Commissione il disegno di legge C. 3297, recante riordino del
settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di
produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di
GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, che delinea una
profonda e sostanziale riforma del settore dell'energia, dando
seguito all'impegno assunto dal Governo in sede di esame da
parte della Camera della legge n. 55 del 2002, di conversione
del decreto-legge n. 7 del 2002;
l'avvio dell'esame parlamentare del disegno di legge C.
3297 pone forti interrogativi circa l'opportunità che sulla
materia dell'energia si realizzino contestualmente due
distinti interventi legislativi che, pur rispondendo a
finalità parzialmente diverse, ove non adeguatamente
coordinati rischierebbero di determinare sovrapposizioni ed
incoerenze normative;
in questa ottica un intervento volto ad armonizzare e a
dare stabilità e unità organica alla normativa in materia di
energia, quale quello previsto dall'articolo 6 del disegno di
legge C. 2579, troverebbe più idonea collocazione nell'ambito
del disegno di legge C. 3297, raccordandosi con i contenuti di
quest'ultimo provvedimento e costituendone il logico
completamento;
risulta conseguentemente opportuno riconsiderare il
parere espresso dalla Commissione il 12 giugno scorso in
relazione all'articolo 6 del disegno di legge C. 2579, mentre
si confermano le osservazioni formulate con riferimento agli
articoli 5 e 7;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
l'articolo 6 sia soppresso, al fine di inserire un
analogo intervento volto ad armonizzare e a dare stabilità e
unità organica alla normativa in materia di energia
nell'ambito del disegno di legge C. 3297, cosicché
l'intervento medesimo si raccordi con i contenuti di
quest'ultimo provvedimento e ne costituisca il logico
completamento".
(Parere espresso il 20 novembre 2002)
PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2579, visto l'articolo
3, sulla disciplina della sicurezza del lavoro;
ritenendo condivisibile il fine della norma predisposta
dal Governo, di modernizzare il sistema di prevenzione
rispetto alla evoluzione dei rapporti di lavoro, con la
predisposizione di un testo unico non soltanto compilativo, ma
anche innovativo, per contribuire alla certezza del diritto,
anche abrogando disposizioni precedenti non compatibili con il
nuovo assetto;
considerato che l'adozione di misure promozionali e
incentivanti - rivolgendo una particolare attenzione
soprattutto alla piccola e media impresa e all'agricoltura -
può assicurare una migliore prevenzione dei rischi rispetto a
quanto può essere garantito con un sistema di tipo meramente
sanzionatorio-repressivo;
sottolineando che il testo unico dovrà inoltre
strutturarsi secondo la ripartizione delle competenze previste
dal nuovo assetto costituzionale per quanto attiene alla
legislazione concorrente dello Stato e delle regioni in
materia di sicurezza del lavoro, fermo restando il compito
dello Stato di assicurare il pieno rispetto delle normative di
sicurezza adottate in sede di recepimento di direttive
comunitarie;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
osservando che andrebbe disposta l'abrogazione della
normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto
normativo che risulterà dall'emanazione del decreto - o dei
decreti - legislativi per il riassetto delle disposizioni
sulla sicurezza del lavoro. A tal fine
potrebbe essere consentita l'adozione di decreti correttivi e
integrativi di quelli previsti nell'articolo 3.
(Parere espresso il 17 luglio 2002)
La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2579,
relativamente alle parti di competenza;
ritenendo condivisibile il fine della norma predisposta
dal Governo, di modernizzare il sistema di prevenzione
rispetto alla evoluzione dei rapporti di lavoro, con la
predisposizione di un testo unico non soltanto compilativo, ma
anche innovativo, per contribuire alla certezza del diritto,
anche abrogando disposizioni precedenti non compatibili con il
nuovo assetto;
considerato che l'adozione di misure promozionali e
incentivanti - rivolgendo una particolare attenzione
soprattutto alla piccola e media impresa e all'agricoltura -
può assicurare una migliore prevenzione dei rischi rispetto a
quanto può essere garantito con un sistema di tipo meramente
sanzionatorio-repressivo;
sottolineando che il testo unico dovrà inoltre
strutturarsi secondo la ripartizione delle competenze previste
dal nuovo assetto costituzionale per quanto attiene alla
legislazione concorrente dello Stato e delle regioni in
materia di sicurezza del lavoro, fermo restando il compito
dello Stato di assicurare il pieno rispetto delle normative di
sicurezza adottate in sede di recepimento di direttive
comunitarie;
considerata l'opportunità di conservare la competenza
del servizio ispettivo del Ministero del lavoro relativamente
al procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle
donne in stato di gravidanza di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 18, comma 1, sia soppresso il capoverso
"63-bis";
e con le seguenti osservazioni:
a) andrebbe disposta l'abrogazione della
normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto
normativo che risulterà dall'emanazione del decreto - o dei
decreti - legislativi per il riassetto delle disposizioni
sulla sicurezza del lavoro. A tal fine potrebbe essere
consentita l'adozione di decreti correttivi e integrativi di
quelli previsti nell'articolo 3;
b) all'articolo 12-ter sarebbe opportuno
indicare nella legge criteri che indirizzino l'Esecutivo
nell'individuazione delle scuole di specializzazione.
(Parere espresso il 7 novembre 2002)
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2579 "Interventi in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - Legge di semplificazione 2001"
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2579
riguardante "Legge di semplificazione del 2001",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 2579, approvato dal
Senato, recante interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di
semplificazione 2001;
rilevato che il contenuto del provvedimento appare
compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione per le questioni regionali, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria
competenza,
esprime
PARERE FAVOREVOLE