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NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E |
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E |
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1. L'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 20. - 1. Il
Governo, entro il 31
maggio di ogni anno, sulla
base di un programma di
priorità di interventi,
definito in relazione alle
proposte formulate dai
Ministri competenti, sentita
la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, entro la data
del 30 aprile, presenta al
Parlamento un disegno di
legge per la semplificazione
e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno
successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalità e le
materie di intervento, anche
ai fini della ridefinizione
dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con
particolare riguardo
all'assetto delle competenze
dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In
allegato al disegno di legge
è presentata una relazione
sullo stato di attuazione
della semplificazione e del
riassetto. |
"Art. 20. - 1. Il
Governo, sulla base di un
programma di priorità di
interventi, definito, con
deliberazione del Consiglio
dei ministri, in relazione
alle proposte formulate dai
Ministri competenti, sentita
la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, entro la data
del 30 aprile, presenta al
Parlamento, entro il 31
maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la
semplificazione e il
riassetto normativo, volto a
definire, per l'anno
successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalità e le
materie di intervento, anche
ai fini della ridefinizione
dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con
particolare riguardo
all'assetto delle competenze
dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In
allegato al disegno di legge
è presentata una relazione
sullo stato di attuazione
della semplificazione e del
riassetto. |
|
2. Il disegno di
legge di cui al comma 1
prevede l'emanazione di
decreti legislativi,
relativamente alle norme
legislative sostanziali e
procedimentali, nonché di
regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e
2, della legge 23 agosto
1988, n.400, e successive
modificazioni, per le norme
regolamentari di competenza
dello Stato. |
2. Identico. |
| 3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti |
3. Identico. |
|
con la legge annuale di
semplificazione e riassetto
normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai
commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
|
a) definizione
del riassetto normativo e
codificazione della normativa
primaria regolante la
materia, previa acquisizione
del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di
novanta giorni dal
ricevimento della richiesta,
con determinazione dei
princìpi fondamentali nelle
materie di legislazione
concorrente; |
a) identica; |
|
b) indicazione
esplicita delle norme
abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo
15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al
codice civile; |
b) identica; |
|
c) indicazione
dei princìpi generali, in
particolare per quanto
attiene alla informazione,
alla partecipazione, al
contraddittorio, alla
trasparenza e pubblicità che
regolano i procedimenti
amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti
previsti dal comma 2 del
presente articolo,
nell'ambito dei princìpi
stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n.241, e
successive modificazioni; |
c) identica; |
|
d) eliminazione
degli interventi
amministrativi autorizzatori
e delle misure di
condizionamento della libertà
contrattuale, ove non vi
contrastino gli interessi
pubblici alla difesa
nazionale, all'ordine e alla
sicurezza pubblica,
all'amministrazione della
giustizia, alla regolazione
dei mercati e alla tutela
della concorrenza, alla
salvaguardia del patrimonio
culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del
territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute
pubblica; |
d) identica; |
|
e) sostituzione
degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla
osta, permesso e di consenso
comunque denominati, il cui
rilascio dipenda
dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di
legge, con una denuncia di
inizio di attività da
presentare da parte
dell'interessato
all'amministrazione
competente corredata dalle
attestazioni e dalle
certificazioni eventualmente
richieste; |
e) sostituzione
degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla
osta, permesso e di consenso
comunque denominati che
non implichino esercizio di
discrezionalità
amministrativa e il cui
rilascio dipenda
dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di
legge, con una denuncia di
inizio di attività da
presentare da parte
dell'interessato
all'amministrazione
competente corredata dalle
attestazioni e dalle
certificazioni eventualmente
richieste; |
|
f) determinazione
dei casi in cui le domande
di rilascio di un atto di
consenso, comunque
denominato, corredate dalla
documentazione e dalle
certificazioni relative alle
caratteristiche tecniche o
produttive dell'attività da
svolgere, eventualmente
richieste, si considerano
accolte qualora non venga
comunicato apposito
provvedimento di diniego
entro il termine fissato per
categorie di atti in
relazione alla complessità
del procedimento, con
esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio
e diniego o rifiuto; |
f)
determinazione dei casi in
cui le domande di rilascio di
un atto di consenso, comunque
denominato, che non
implichino esercizio di
discrezionalità
amministrativa, corredate
dalla documentazione e dalle
certificazioni relative alle
caratteristiche tecniche o
produttive dell'attività da
svolgere, eventualmente
richieste, si considerano
accolte qualora non venga
comunicato apposito
provvedimento di diniego
entro il termine fissato per
categorie di atti in
relazione alla complessità
del procedimento, con
esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio
e diniego o rifiuto; |
|
g) revisione e
riduzione delle funzioni
amministrative non
direttamente rivolte: |
g) identica; |
|
1) alla regolazione
ai fini dell'incentivazione
della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità; |
|
h) promozione
degli interventi di
autoregolazione per
standard qualitativi e
delle certificazioni di
conformità da parte delle
categorie produttive, sotto
la vigilanza pubblica o di
organismi indipendenti, anche
privati, che accertino e
garantiscano la qualità delle
fasi delle attività
economiche e professionali,
nonché dei processi
produttivi e dei prodotti o
dei servizi; |
h) identica; |
| i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, |
i) identica; |
|
nonché di adeguati
strumenti di verifica e
controllo successivi. I
modelli di regolazione
vengono definiti dalle
amministrazioni competenti in
relazione all'incentivazione
della concorrenzialità, alla
riduzione dei costi privati
per il rispetto dei parametri
di pubblico interesse, alla
flessibilità dell'adeguamento
dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel
settore regolato; |
|
l) attribuzione
delle funzioni amministrative
ai comuni, salvo il
conferimento di funzioni a
province, città
metropolitane, regioni e
Stato al fine di assicurarne
l'esercizio unitario in base
ai princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e
adeguatezza; determinazione
dei princìpi fondamentali di
attribuzione delle funzioni
secondo gli stessi criteri da
parte delle regioni nelle
materie di competenza
legislativa concorrente; |
l) identica; |
|
m) definizione
dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione
amministrativa alle modalità
di esercizio delle funzioni
di cui al presente comma. |
m) identica; |
|
n) indicazione
esplicita dell'autorità
competente a ricevere il
rapporto relativo alle
sanzioni amministrative, ai
sensi dell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n.
689. |
|
4. I decreti
legislativi e i regolamenti
di cui al comma 2, emanati
sulla base della legge di
semplificazione e riassetto
normativo annuale, per quanto
concerne le funzioni
amministrative mantenute, si
attengono ai seguenti
princìpi: |
4. Identico. |
| a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e |
|
raggruppare competenze
diverse ma confluenti in
un'unica procedura, nel
rispetto dei princìpi
generali indicati ai sensi
del comma 3, lettera
c), e delle competenze
riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. |
|
5. I decreti
legislativi di cui al comma 2
sono emanati su proposta del
Ministro competente, di
concerto con il Presidente
del Consiglio dei ministri o
il Ministro per la funzione
pubblica, con i Ministri
interessati e con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, e,
successivamente, dei pareri
delle Commissioni
parlamentari competenti che
sono resi entro il termine di
quarantacinque giorni dal
ricevimento della
richiesta. |
5. Identico. |
|
6. I regolamenti
di cui al comma 2 sono
emanati con decreto del
Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del
Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il
Ministro competente, previa
acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281, quando siano coinvolti
interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del
parere del Consiglio di Stato
nonché delle competenti
Commissioni parlamentari. I
pareri della Conferenza
unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta
giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni
parlamentari è reso,
successivamente ai
precedenti, entro
quarantacinque giorni dalla
richiesta. Per la
predisposizione degli schemi
di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei ministri,
ove necessario, promuove,
anche su richiesta del
Ministro competente, riunioni
tra le amministrazioni
interessate. Decorsi
quarantacinque giorni dalla
richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere
comunque emanati. |
6. I regolamenti
di cui al comma 2 sono
emanati con decreto del
Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del
Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il
Ministro competente, previa
acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281, quando siano coinvolti
interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del
parere del Consiglio di Stato
nonché delle competenti
Commissioni parlamentari. I
pareri della Conferenza
unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta
giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni
parlamentari è reso,
successivamente ai
precedenti, entro
sessanta giorni dalla
richiesta. Per la
predisposizione degli schemi
di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei ministri,
ove necessario, promuove,
anche su richiesta del
Ministro competente, riunioni
tra le amministrazioni
interessate. Decorsi
sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere
comunque emanati. |
|
7. I regolamenti
di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai
decreti legislativi, entrano
in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data
della loro pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici dei
procedimenti. Con
successivi regolamenti
possono essere individuate in
via ricognitiva le norme
abrogate implicitamente ai
sensi dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice
civile. |
7. I regolamenti
di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai
decreti legislativi, entrano
in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data
della loro pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici dei
procedimenti. |
|
8. I regolamenti
di cui al comma 2 si
conformano, oltre ai princìpi
di cui al comma 4, ai
seguenti criteri e
princìpi: |
8. Identico. |
| a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con |
|
interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi
diffusi; b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo; c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. |
|
9. I Ministeri sono
titolari del potere di
iniziativa della
semplificazione e del
riassetto normativo nelle
materie di loro competenza,
fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento
della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che
garantisce anche l'uniformità
e l'omogeneità degli
interventi di riassetto e
semplificazione. La
Presidenza del Consiglio dei
ministri garantisce, in caso
di inerzia delle
amministrazioni competenti,
l'attivazione di specifiche
iniziative di semplificazione
e di riassetto normativo. |
9. Identico. |
|
10. Gli organi
responsabili di direzione
politica e di amministrazione
attiva individuano forme
stabili di consultazione e di
partecipazione delle
organizzazioni di
rappresentanza delle
categorie economiche e
produttive e di rilevanza
sociale, interessate ai
processi di regolazione e di
semplificazione. |
10. Identico. |
|
11. I servizi di
controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di
semplificazione e di
accelerazione dei
procedimenti amministrativi e
possono formulare
osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il
miglioramento dell'azione
amministrativa". |
11. Identico". |
|
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dal presente
articolo, si applicano anche
alle deleghe legislative
conferite con leggi di
semplificazione e di
riassetto normativo
approvate dal Parlamento nel
corso della presente
legislatura prima
dell'entrata in vigore della
presente legge. |
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dal presente
articolo, si applicano anche
alle deleghe legislative
in materia di
semplificazione e riassetto
normativo conferite con
leggi approvate dal
Parlamento nel corso della
presente legislatura prima
della data di entrata
in vigore della presente
legge. |
|
|
|
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, un decreto
legislativo, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, per il riassetto
delle disposizioni statali
vigenti in materia di
produzione normativa,
semplificazione e qualità
della regolazione, ai sensi e
secondo i princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come |
|
presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
|
a) garanzia della
coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa,
adeguamento, aggiornamento e
semplificazione del
linguaggio normativo; |
a) identica; |
|
b) ricorso al
riassetto normativo per
materie e alla riduzione
delle disposizioni
legislative vigenti, anche
mediante apposite leggi
periodiche contenenti
l'indicazione delle
disposizioni abrogate o
comunque non più in
vigore; |
b) identica; |
|
c)
delegificazione delle norme
di legge concernenti gli
aspetti organizzativi e
procedimentali, secondo i
criteri previsti
dall'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge; |
c) identica; |
|
d) definizione
delle funzioni e dei compiti
della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in
armonia con quanto disposto
dalla legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, dal decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive
modificazioni, dalla legge 15
marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni,
dalla legge 8 marzo 1999, n.
50, e dalle leggi annuali di
semplificazione e ferme
restando le competenze dei
Ministeri di settore; |
d) identica; |
|
e) coordinamento
con l'attività consultiva del
Consiglio di Stato, anche ai
fini di adeguamento delle
strutture organizzative, ai
sensi degli articoli 14 e 16
del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, di
cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, e
dell'articolo 17, commi 25,
27 e 28, della legge 15
maggio 1997, n. 127; |
e) identica; |
|
f) individuazione
dei princìpi fondamentali
della legislazione statale a
cui le regioni si devono
attenere nell'attività di
semplificazione e di
riassetto normativo, fermo
restando l'assetto delle
competenze legislative di cui
all'articolo 117 della
Costituzione; |
soppressa; |
|
g) previsione
e definizione di procedure di
verifica dell'impatto
regolatorio, ai sensi delle
direttive del Presidente del
Consiglio dei ministri in
materia di analisi
tecnico-normativa e di
analisi dell'impatto della
regolamentazione, anche a
seguito di un congruo periodo
di applicazione delle norme,
con adeguati strumenti di
informazione e partecipazione
degli utenti e delle
categorie interessate. |
f) identica. |
|
2. Con regolamento di cui
all'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, sono emanate
norme di attuazione ed
esecuzione del decreto
legislativo di cui al comma
1. |
2. Identico. |
|
3. Nell'ambito della
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Governo acquisisce
indirizzi e proposte nella
materia della qualità della
regolazione e osservazioni
per l'adozione di strumenti
comuni. |
3. Identico. |
|
4. Il decreto
legislativo di cui al comma 1
è emanato previo parere delle
Commissioni parlamentari
competenti reso entro il
termine di sessanta giorni
dal ricevimento della
richiesta. |
|
|
|
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori,
ai sensi e secondo i princìpi
e criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Identico: |
|
a) adeguamento
alle normative comunitarie e
alle convenzioni
internazionali in materia; |
a) identica; |
| b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed |
b) identica; |
|
organizzative delle
imprese artigiane e delle
piccole imprese, anche
agricole, forestali e
zootecniche; |
|
c) individuazione
delle norme tecniche di
sicurezza delle macchine e
degli istituti concernenti
l'omologazione, la
certificazione e
l'autocertificazione; |
c) identica; |
|
d) riformulazione
dell'apparato sanzionatorio,
con riferimento, in
particolare, alle fattispecie
contravvenzionali a carico
dei preposti, alla previsione
di sanzioni amministrative
per gli adempimenti formali
di carattere documentale;
alla revisione del regime di
responsabilità tenuto conto
della posizione gerarchica
all'interno dell'impresa e
dei poteri in ordine agli
adempimenti in materia di
prevenzione sui luoghi di
lavoro; al coordinamento
delle funzioni degli organi
preposti alla programmazione,
alla vigilanza ed al
controllo, qualificando
prioritariamente i compiti di
prevenzione e di informazione
rispetto a quelli repressivi
e sanzionatori; |
d) identica; |
|
e) promozione
dell'informazione e della
formazione preventiva e
periodica dei lavoratori sui
rischi connessi all'attività
dell'impresa in generale e
allo svolgimento delle
proprie mansioni, con
particolare riguardo ai
pericoli derivanti
dall'esposizione a rumore, ad
agenti chimici, fisici,
biologici, cancerogeni e ad
altre sostanze o preparati
pericolosi o nocivi e alle
misure di prevenzione da
adottare in relazione ai
rischi; |
|
e) assicurazione
della tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro in
tutti i settori di attività,
pubblici e privati, e a tutti
i lavoratori,
indipendentemente dal tipo di
contratto stipulato con il
datore di lavoro o con il
committente; |
f) identica; |
|
f) adeguamento
del sistema prevenzionistico
e del relativo campo di
applicazione alle nuove forme
di lavoro e tipologie
contrattuali, anche in
funzione di contrasto
rispetto al fenomeno del
lavoro sommerso e
irregolare; |
g) identica; |
|
g) promozione di
codici di condotta e
diffusione di buone prassi
che orientino la condotta dei
datori di lavoro, dei
lavoratori e di tutti i
soggetti interessati; |
h) identica; |
|
h) riordino e
razionalizzazione delle
competenze istituzionali al
fine di evitare
sovrapposizioni e
duplicazioni di interventi e
competenze, garantendo
indirizzi generali uniformi
su tutto il territorio
nazionale nel rispetto delle
competenze previste
dall'articolo 117 della
Costituzione; |
i) identica; |
|
i) realizzazione
delle condizioni per una
adeguata informazione e
formazione di tutti i
soggetti impegnati
nell'attività di prevenzione
e per la circolazione di
tutte le informazioni
rilevanti per l'elaborazione
e l'attuazione delle misure
di sicurezza necessarie,
secondo le acquisizioni della
scienza e della tecnica; |
l) identica; |
|
l) modifica o
integrazione delle discipline
vigenti per i singoli settori
interessati, per evitare
disarmonie; |
m) identica; |
|
m) esclusione di
qualsiasi onere finanziario
per il lavoratore in
relazione all'adozione delle
misure relative alla
sicurezza, all'igiene e alla
tutela della salute dei
lavoratori. |
n) identica. |
|
|
|
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in
materia di assicurazioni, ai
sensi e secondo i princìpi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Identico: |
|
a) adeguamento
della normativa alle
disposizioni comunitarie e
agli accordi
internazionali; |
a) identica; |
| b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa |
b) identica; |
|
preliminare,
contestuale e successiva
alla conclusione del
contratto, avendo riguardo
anche alla correttezza dei
messaggi pubblicitari e del
processo di liquidazione dei
sinistri, compresi gli
aspetti strutturali di tale
servizio; |
|
c) salvaguardia
dell'effettiva concorrenza
tra le imprese autorizzate
all'esercizio dell'attività
assicurativa in Italia o
operanti in regime di libertà
di prestazioni di servizi; |
c) identica; |
|
d) previsione di
specifici requisiti di
accesso e di esercizio per le
società di mutua
assicurazione esonerate dal
pieno rispetto delle norme
comunitarie, nonché per le
imprese di
riassicurazione; |
d) identica; |
|
e) garanzia di
una corretta gestione
patrimoniale e finanziaria
delle imprese autorizzate
all'esercizio dell'attività
assicurativa, anche
nell'ipotesi di una loro
appartenenza ad un gruppo
assicurativo, nonché con
riferimento alle
partecipazioni di imprese
assicurative in soggetti
esercenti attività connesse a
quella assicurativa e di
partecipazione di questi
ultimi in imprese
assicurative; |
e) identica; |
|
f) armonizzazione
della disciplina delle
diverse figure di
intermediari nell'attività di
distribuzione dei servizi
assicurativi, compresi i
soggetti che, per conto di
intermediari, svolgono questa
attività nei confronti del
pubblico; |
f) identica; |
|
g) armonizzazione
della disciplina
sull'esercizio e sulla
vigilanza delle imprese di
assicurazione e degli
intermediari assicurativi
alla normativa
comunitaria; |
g) identica; |
|
h) riformulazione
dell'apparato sanzionatorio
alla luce dei princìpi
generali in materia: |
h) riformulazione
dell'apparato sanzionatorio
alla luce dei princìpi
generali in materia: |
| 1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, | 1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, |
|
nei casi di abusivo
esercizio di attività
assicurativa, agenziale,
mediatizia e peritale da
parte di imprese e soggetti
non autorizzati o non
iscritti ai previsti albi e
ruoli ovvero di rifiuto di
accesso, opposto ai
funzionari dell'Istituto per
la vigilanza sulle
assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP),
agli uffici o alla
documentazione relativa alle
anzidette attività, anche
esercitate in via di fatto o,
infine, di truffa
assicurativa; |
simi, nei casi di abusivo
esercizio di attività
assicurativa, agenziale,
mediatizia e peritale da
parte di imprese e soggetti
non autorizzati o non
iscritti ai previsti albi e
ruoli ovvero di rifiuto di
accesso, opposto ai
funzionari dell'Istituto per
la vigilanza sulle
assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP),
agli uffici o alla
documentazione relativa alle
anzidette attività, anche
esercitate in via di fatto o,
infine, di truffa
assicurativa; |
|
2) prevedendo la
facoltà di difesa in giudizio
da parte dell'ISVAP, a mezzo
dei suoi funzionari, nei
ricorsi contro i
provvedimenti sanzionatori di
cui all'articolo 6 della
legge 5 marzo 2001, n. 57; |
2) identica; |
|
i) riassetto
della disciplina dei rapporti
tra l'ISVAP e il Governo, in
ordine alle procedure di
crisi cui sono assoggettate
le imprese di
assicurazione. |
i) identica; |
|
|
|
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, un decreto legislativo
per il riassetto delle
disposizioni vigenti in
materia di interventi di
sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attività
produttive, ai sensi e
secondo i princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997,
n.59, come sostituito
dall'articolo 1 della
presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Identico: |
|
a) articolazione
delle disposizioni allo scopo
di renderle strumenti
coordinati per il
raggiungimento degli
obiettivi di politica
industriale fissati dal
Governo e dal Parlamento con
l'approvazione del Documento
di programmazione
economico-finanziaria, anche
in base ai diversi
inquadramenti degli aiuti
previsti dalla normativa
dell'Unione europea e nel
rispetto dell'articolo 117
della Costituzione; |
a) identica; |
|
b) limitazione
della normativa primaria alla
individuazione dei soli
requisiti sostanziali per la
concessione degli
incentivi; |
b) identica; |
|
c) delegificazione
e rinvio alla normazione
regolamentare
della disciplina dei
procedimenti amministrativi
secondo i criteri di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, nonché
dei princìpi contenuti nel
decreto legislativo 31 marzo
1998, n.123, e successive
modificazioni; |
c) delegificazione
e rinvio alla normazione
regolamentare dello Stato
e alla normazione regionale,
secondo le rispettive
competenze, della
disciplina dei
procedimenti amministrativi
secondo i criteri di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, nonché
i princìpi contenuti
nel decreto legislativo 31
marzo 1998, n.123, e
successive modificazioni; |
|
d) definizione,
tra i princìpi fondamentali
per la legislazione
regionale, della priorità di
intervento a favore delle
attività produttive situate
nelle aree territoriali meno
sviluppate, del raccordo tra
i diversi strumenti di
incentivazione anche di
carattere fiscale, della
previsione di procedure
semplificate per le imprese
artigiane e le piccole e
medie imprese. |
d) definizione,
tra i princìpi fondamentali
per la legislazione
regionale, della priorità di
intervento a favore delle
attività produttive situate
nelle aree territoriali meno
sviluppate e nelle zone
montane, del raccordo tra
i diversi strumenti di
incentivazione anche di
carattere fiscale, della
previsione di procedure
semplificate per le imprese
artigiane e le piccole e
medie imprese. |
|
|
|
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di
energia, ai sensi e secondo i
princìpi e criteri direttivi
di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dall'articolo
1 della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione; b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni; |
|
c) attuazione
delle misure per la riduzione
delle immissioni inquinanti
in atmosfera; d) promozione della competizione nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo anche alla normativa di vigilanza e di regolazione dei servizi di pubblica utilità ed a quella sui poteri del Ministro delle attività produttive; e) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico. |
|
(Riassetto in materia 1. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai princìpi ed alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese; b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e vegetali; c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione; |
|
d) fissazione di
regole uniformi per ciò che
concerne il sistema
sanzionatorio e le modalità
di controllo e di vigilanza,
salvo per i prodotti oggetto
di specifica normativa
comunitaria, ed in
particolare per il
prelevamento dei campioni; e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea; f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio. |
|
|
|
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi, per il
riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela
dei consumatori ai sensi e
secondo i princìpi e i
criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Identico: |
|
a) adeguamento
della normativa alle
disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali e
articolazione della stessa
allo scopo di renderla
strumento coordinato per il
raggiungimento degli
obiettivi di tutela del
consumatore previsti in sede
internazionale; |
a) adeguamento
della normativa alle
disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali e
articolazione della stessa
allo scopo di armonizzarla
e riordinarla, nonché di
renderla strumento coordinato
per il raggiungimento degli
obiettivi di tutela del
consumatore previsti in sede
internazionale; |
|
b)
omogeneizzazione delle
procedure relative al diritto
di recesso del consumatore
nelle diverse tipologie di
contratto; |
b) identica; |
|
c) conclusione,
in materia di contratti a
distanza, del regime di
vigenza transitoria delle
disposizioni più favorevoli
per i consumatori, previste
dall'articolo 15 del decreto
legislativo 22 maggio 1999,
n.185, di attuazione della
direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio
1997; |
c) conclusione,
in materia di contratti a
distanza, del regime di
vigenza transitoria delle
disposizioni più favorevoli
per i consumatori, previste
dall'articolo 15 del decreto
legislativo 22 maggio 1999,
n.185, di attuazione della
direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio
1997, e rafforzamento
della tutela del consumatore
in materia di televendite; |
|
d)
coordinamento, nelle
procedure di composizione
extragiudiziale delle
controversie, dell'intervento
delle associazioni dei
consumatori, nel rispetto
delle raccomandazioni della
Commissione delle Comunità
europee. |
d) identica. |
|
|
|
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi, per il
riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di
metrologia legale ai sensi e
secondo i princìpi e i
criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
Identico. |
|
a) riordino e
adeguamento della normativa
in relazione ai mutamenti
intervenuti nel mercato,
all'evoluzione del progresso
tecnologico e al nuovo
assetto di competenze
derivato dal trasferimento di
funzioni alle camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura in
applicazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998,
n.112, e successive
modificazioni; b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore; c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure. |
|
|
|
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, un decreto
legislativo recante norme per
il riassetto delle
disposizioni vigenti in
materia di
internazionalizzazione delle
imprese, ai sensi e secondo i
princìpi e i criteri
direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997,
n.59, come sostituito
dall'articolo 1 della
presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
Identico. |
|
a) riunire e
coordinare tutte le
disposizioni legislative in
materia di
internazionalizzazione delle
imprese, considerando, oltre
alle esportazioni, anche gli
investimenti in grado di
promuovere
l'internazionalizzazione
delle produzioni italiane,
prevedendo la delegificazione
dei procedimenti in
materia; b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. |
|
|
|
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, ai sensi e secondo i
princìpi e criteri direttivi
di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n.59,
come sostituito dall'articolo
1 della presente legge, uno o
più decreti legislativi, su
proposta della Presidenza del
Consiglio dei ministri -
Dipartimento per
l'innovazione e le
tecnologie, per il riassetto
delle disposizioni
concernenti: |
1. Identico. |
|
a)
l'utilizzazione
dell'informatica nella
documentazione
amministrativa; |
|
b) la firma
elettronica; c) i compiti e l'organizzazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri operanti nel settore dell'informatica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo delle reti telematiche nella pubblica amministrazione. |
|
2. Nell'esercizio della
delega di cui al comma 1
vanno inoltre osservati i
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
2. Identico. |
|
a) adeguamento
della normativa alle
disposizioni comunitarie già
adottate o che saranno
adottate, entro il termine di
esercizio della delega
stessa, nelle materie
indicate al comma 1; b) coordinamento, apportando le necessarie conseguenti modifiche, tra la normativa di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, e il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, procedendo, altresì, al necessario raccordo con le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile concernenti l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica, assicurando una graduazione di tale efficacia in relazione al grado di sicurezza della firma; c) revisione della disciplina vigente al fine precipuo di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso alla gamma più ampia di servizi con la massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari; d) riordino e razionalizzazione delle diverse strutture operanti nel campo dell'informatica e accorpamento delle stesse per funzioni omogenee; |
|
e) distinzione
tra i centri preposti alla
definizione dell'indirizzo
politico e alla strategia nel
settore e quelli incaricati
della gestione operativa e
della vigilanza tecnica; f) individuazione degli organismi e degli strumenti per la valutazione dei risultati delle attività e dell'impatto delle innovazioni derivanti dalla diffusione delle nuove tecnologie nella vita economica e sociale; g) omogeneizzazione e standardizzazione, anche ai fini dell'armonizzazione a livello centrale e periferico dei bilanci pubblici, dei sistemi di contabilizzazione delle partite economico-finanziarie della pubblica amministrazione, nonché definizione di un efficiente sistema di raccordo tra i vari centri che compongono il sistema nazionale di finanza pubblica, anche mediante l'utilizzo di modalità di collegamento telematico. |
|
3. Il comma 6
dell'articolo 29 della legge
28 dicembre 2001, n.448, è
abrogato. |
Soppresso. |
|
(Riassetto delle |
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni
concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi e secondo i
princìpi e i criteri
direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della
presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, |
|
in modo da consentirne la
coerenza giuridica, logica e
sistematica, con particolare
riferimento: 1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico; 2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali; 3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi; b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive; c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. 2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1. |
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI |
|
|
|
| 1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi |
Identico. |
|
dell'impatto della
regolamentazione per
l'emanazione di atti di
competenza e, in particolare,
di atti amministrativi
generali, di programmazione o
pianificazione, e, comunque,
di regolazione. 2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. 4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. |
|
|
|
|
1. Il parere della
Corte dei conti, previsto
dall'articolo 88 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sugli schemi di atti
normativi del Governo, è reso
nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso tale
termine, si procede
indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere
rispettato il termine di cui
al presente comma, tale
termine può essere interrotto
per una volta e il parere
deve essere reso
definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte
delle amministrazioni
interessate. |
1. Identico. |
| 2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni |
2. Identico. |
|
parlamentari competenti
nelle modalità previste dai
Regolamenti parlamentari,
sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei
decreti legislativi e le
norme di copertura recate
dalla legge di delega". |
|
3. All'articolo 12,
primo comma, lettera
e), della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, come
modificata dall'articolo 3,
comma 8, della legge 15
maggio 1997, n. 127, le
parole: "Amministrazioni
dello Stato" sono sostituite
dalle seguenti:
"Amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165". |
3. All'articolo 12,
primo comma, lettera
e), della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, come
modificata dall'articolo 3,
comma 8, della legge 15
maggio 1997, n. 127, al
primo periodo, le parole:
"Amministrazioni dello Stato"
sono sostituite dalle
seguenti: "Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165"; il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "I
bandi di concorso possono
prevedere, adeguando le prove
di esame, anche la
partecipazione di personale
dotato di laurea in scienze
economiche, cui è riservata
una percentuale non inferiore
al 20 per cento dei posti
messi a concorso". |
|
4. All'articolo 12,
primo comma, della legge 20
dicembre 1961, n.1345, la
lettera d) è sostituita
dalla seguente: |
4. Identico: |
|
"d) gli avvocati
e i dottori
commercialisti iscritti
nel relativo albo
professionale da almeno
cinque anni". |
"d) gli avvocati
iscritti nel relativo albo
professionale da almeno
cinque anni". |
|
5. Una quota non
inferiore al 20 per cento
della dotazione organica del
personale della carriera
dirigenziale e direttiva in
servizio presso la Corte dei
conti è riservata ai laureati
in discipline economiche o
statistiche o
attuariali. |
|
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. |
| 1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, al primo periodo, dopo le parole: "almeno cinque anni", sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito |
|
presso le scuole
di specializzazione
individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, almeno tre anni di
servizio". 2. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: "e dell'ENEA" sono inserite le seguenti: "e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88". |
|
(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, |
|
1. All'articolo 38
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, il comma 3 è
sostituito dal seguente: "3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario". |
|
|
|
|
|
|
| 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del | 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del |
|
sistema informativo delle
camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura, è istituito il
Registro informatico degli
adempimenti amministrativi
per le imprese, di seguito
denominato "Registro", il
quale stabilisce l'elenco
completo degli adempimenti
amministrativi previsti dalle
pubbliche amministrazioni per
l'avvio e l'esercizio delle
attività di impresa, nonché i
dati raccolti dalle
amministrazioni comunali
negli archivi informatici di
cui all'articolo 24, comma 2,
del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Il
Registro, che si articola su
base regionale con apposite
sezioni del sito informatico,
fornisce, ove possibile, il
supporto necessario a
compilare in via elettronica
la relativa modulistica. |
sistema informativo delle
camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura, è istituito il
Registro informatico degli
adempimenti amministrativi
per le imprese, di seguito
denominato "Registro", il
quale contiene l'elenco
completo degli adempimenti
amministrativi previsti dalle
pubbliche amministrazioni per
l'avvio e l'esercizio delle
attività di impresa, nonché i
dati raccolti dalle
amministrazioni comunali
negli archivi informatici di
cui all'articolo 24, comma 2,
del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Il
Registro, che si articola su
base regionale con apposite
sezioni del sito informatico,
fornisce, ove possibile, il
supporto necessario a
compilare in via elettronica
la relativa modulistica. |
|
2. E' fatto obbligo
alle amministrazioni
pubbliche, nonché ai
concessionari di lavori e ai
concessionari e gestori di
servizi pubblici, di
trasmettere in via
informatica al Ministero
delle attività produttive
l'elenco degli adempimenti
amministrativi necessari per
l'avvio e l'esercizio
dell'attività di impresa. |
2. Identico. |
|
3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro delle attività
produttive e del Ministro per
l'innovazione e le
tecnologie, sono stabilite le
modalità di coordinamento, di
attuazione e di accesso al
Registro, nonché di
connessione informatica tra
le diverse sezioni del
sito. |
3. Identico. |
|
4. Il Registro è
pubblicato su uno o più siti
telematici, individuati con
decreto del Ministro delle
attività produttive. |
4. Identico. |
|
5. Del Registro
possono avvalersi gli enti
locali, qualora non
provvedano in proprio, per i
servizi pubblici da loro
gestiti. |
5. Identico. |
|
|
|
| 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dati |
Identico. |
|
contenente la normativa
generale e speciale in
materia di rapporto di lavoro
alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita. |
|
|
|
|
1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri può
pubblicare su sito telematico
le notizie relative ad
iniziative normative del
Governo, nonché i disegni di
legge di particolare
rilevanza, assicurando forme
di partecipazione del
cittadino in conformità con
le disposizioni vigenti in
materia di tutela delle
persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di
dati personali. La Presidenza
del Consiglio dei ministri
può inoltre pubblicare atti
legislativi e regolamentari
in vigore nonché i massimari
elaborati da organi di
giurisdizione. |
Identico. |
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2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuate le
modalità di partecipazione
del cittadino alla
consultazione gratuita in via
telematica. |
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(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e |
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1. I dati
identificativi delle
questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e
contabile sono resi
accessibili a chi vi abbia
interesse mediante
pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul
sito istituzionale della rete
INTERNET delle autorità
emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese |
|
pubbliche mediante
deposito in segreteria, sono
contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e
sul sito istituzionale della
rete INTERNET, osservando le
cautele previste dalla
normativa in materia di
tutela dei dati
personali. |
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E |
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1. Per la legge di
semplificazione dell'anno
2002, i termini di cui al
comma 1 dell'articolo 20
della legge 15 marzo 1997,
n.59, come sostituito
dall'articolo 1 della
presente legge, sono
rispettivamente fissati al 31
gennaio 2003 e al 30 novembre
2002. |
Identico. |
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1. Dall'esercizio di
ciascuna delle deleghe di cui
al Capo I non devono derivare
maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. |
1. Identico. |
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2. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
13, valutato in 516.457 euro
a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
2. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
16, determinato nella
misura massima di 516.457
euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
| 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14, valutato in 324.850 euro per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede | 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere |
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mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
dall'anno 2003, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
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4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
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1. L'articolo 35 della
legge 24 novembre 2000, n.
340, è sostituito dal
seguente: "Art. 35. (Controversie in materia di masi chius 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano. 2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura". 2. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è sostituito dal seguente: "43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329". |
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1. Alla legge 24
novembre 2000, n.340,
nell'allegato A, dopo il
numero 63, sono aggiunti i
seguenti: |
3. Identico. |
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"63-bis. Procedimento
di astensione anticipata dal
lavoro delle donne in stato
di gravidanza. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, articolo 17, commi 2 e 3. 63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche. Legge 26 luglio 1975, n.354, articolo 16; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.444, articolo 10". |
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1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge è
abrogato l'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n.50. Le
procedure avviate ai sensi
del citato articolo 7 per le
quali, alla data di entrata
in vigore della presente
legge, sia intervenuta la
richiesta di parere al
Consiglio di Stato, possono
essere completate con
l'emanazione dei previsti
testi unici entro il 31
dicembre 2002. |
1. Identico. |
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2. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge
sono abrogati i commi
13-ter, 13-quater
e 13-quinquies
dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 26
giugno 1990, n. 165. Gli atti
privi della dichiarazione ivi
prevista sono sanati con
efficacia retroattiva fermo
il diritto maturato da terzi
in base ad atto trascritto
anteriormente alla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
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2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, alla
legge 24 novembre 2000, n.
340, all'articolo 1, comma 4,
sono abrogate le lettere
g), h) ed i). A
decorrere dalla medesima
data, riacquistano efficacia
le previsioni di cui ai
numeri 94, 97 e 98
dell'allegato 1 alla legge 15
marzo 1997, n. 59, nel testo
vigente prima della data di
entrata in vigore della
citata legge n.340 del
2000. |
3. Identico. |
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4. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
la legge 10 marzo 1969, n.
116, è abrogata. |
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3. All'allegato 1
della legge 15 marzo 1997,
n.59, e successive
modificazioni, sono soppresse
le previsioni di cui ai
numeri 10, 12, 25, 28, 29,
32, 33, 34, 36, 41, 58, 68,
74, 98-bis, 99, 106,
112-ter,
112-quater e
112-octies. |
5. Identico. |
|
4. All'allegato 1
della legge 8 marzo 1999,
n.50, e successive
modificazioni, sono soppresse
le previsioni di cui ai
numeri 17, 22, 38, 39 e
44. |
6. Identico. |
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5. All'allegato A
della legge 24 novembre 2000,
n.340, sono soppresse le
previsioni di cui ai numeri
2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 40, 41,
43, 56, 57 e 59. |
7. All'allegato
A della legge 24 novembre
2000, n.340, sono soppresse
le previsioni di cui ai
numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 56, 57, 59 e 60. |
| 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 6 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, |
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Relazione |
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