XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2556-A




        Onorevoli Colleghi! - Le Commissioni Affari esteri e comunitari e Cultura, scienza ed istruzione hanno approvato il disegno di legge n. 2556 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

MALGIERI, Relatore
per la III Commissione

Angela NAPOLI, Relatore
per la VII Commissione.



ALLEGATO


        La Convenzione, aperta all'adesione degli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa e della "Regione europea" dell'UNESCO (che convenzionalmente include anche Stati Uniti d'America, Canada, Australia), è stata già firmata dalla maggioranza degli aventi diritto.
        La medesima richiama, nelle premesse, alle motivazioni culturali che la fondano, e cioè:

            importanza dell'istruzione superiore e della sua ricchezza nella diversità degli ordinamenti e dei sistemi europei, per la promozione della pace, attraverso la reciproca conoscenza e mutua fiducia;

            utilità di una formazione che possa attingere ad una tale ricchezza di risorse educative;

            necessità di facilitare la mobilità accademica anche attraverso un giusto riconoscimento dei periodi e titoli di studio precedenti che non pregiudichi tuttavia il principio di autonomia delle istituzioni universitarie;

            importanza delle richiamate precedenti Convenzioni settoriali in materia facenti capo ai due organismi multilaterali;

            obiettivo di unificare e integrare le Convenzioni per adattarle all'attuale assetto e all'accresciuta diversificazione dei sistemi nazionali di istruzione superiore e per migliorare le procedure di riconoscimento rendendole più trasparenti e sicure per gli interessati.

        Si struttura, quindi, in undici Sezioni.

            Sezioni I e II.- Sono rispettivamente finalizzate a chiarire la terminologia utilizzata e gli obblighi diversi creati dalla Convenzione nei confronti degli Stati Parte in funzione delle differenti competenze, nei medesimi, delle autorità centrali e degli istituti universitari.

            Sezione III.- Enuncia i princìpi fondamentali da rispettare per una corretta valutazione dei titoli, che deve riferirsi esclusivamente alle oggettive conoscenze e capacità dell'interessato senza alcuna distinzione relativa ai suoi requisiti soggettivi (sesso, razza, religione, origine nazionale, eccetera).
        Afferma che le "informazioni pertinenti" sui titoli devono essere l'unica base per le decisioni di riconoscimento ed elenca le distinte responsabilità degli interessati, delle Università e degli Stati Parte per quanto riguarda il dovere di fornire informazioni.
        Stabilisce: a) l'obbligo di tempi precisi e ragionevoli per la conclusione di ogni procedura; b) l'obbligo di motivare l'eventuale decisione negativa; c) l'obbligo di permettere misure compensative ai fini del riconoscimento; d) il diritto al ricorso.

            Sezioni IV, V e VI.- Ripristinando ed estendendo i contenuti di precedenti singole Convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, esplicitano regole e princìpi per la valutazione ed il riconoscimento rispettivamente dei titoli di immatricolazione (IV), dei periodi intermedi di studio universitario (V) e dei titoli finali universitari (VI) sulla base dei concetti chiave di tutta la Convenzione di "corrispondenza sostanziale" e di "equa valutazione".
        Si richiama l'attenzione in particolare sulle seguenti disposizioni che sembrano rilevanti per il nostro Paese:

            gli articoli IV.9 e VI.5 proposti da parte italiana, che rinviano alla legislazione e agli accordi bilaterali di ciascuno Stato Parte per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento dei titoli rilasciati da scuole e università estere che funzionino sul proprio territorio;

            l'articolo IV.5, nel quale viene chiarito che, ai fini dell'accesso all'istruzione universitaria in un altro Stato, quest'ultimo può chiedere la certificazione del superamento delle eventuali prove complementari di idoneità previste nel Paese d'origine, ovvero offrire un'alternativa che soddisfi le stesse esigenze (ad esempio esami simili nello Stato ospite);

            l'articolo V.3, che pone l'accento sull'impegno delle Parti a facilitare il riconoscimento di periodi di studio soprattutto a) in presenza di accordi tra le istituzioni universitarie tra cui avviene la mobilità degli studenti; b) in caso di rilascio, da parte delle medesime istituzioni, di certificazione in cui si attesti l'esito positivo degli studi già svolti;

            l'articolo VI.3, che esplicita, quali fini del riconoscimento: a) l'accesso agli studi universitari complementari o di livello superiore; b) il diritto all'uso del titolo nel rispetto delle norme del Paese ospite. Per quanto riguarda i fini professionali, l'articolo contiene un semplice richiamo alla possibilità di facilitare l'accesso al mercato del lavoro salvaguardando la legislazione del Paese di arrivo.

            Sezione VII.- Impegna le Parti a studiare tutte le misure possibili per valutare la preparazione culturale per l'accesso e la prosecuzione degli studi universitari e quella necessaria per l'esercizio professionale dei rifugiati politici, profughi e persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati, anche quando i titoli ottenuti in uno degli Stati Parte non possano essere comprovati con documenti formali.

            Sezione VIII.- Stabilisce il dovere di adeguata informazione, da parte di ogni Stato membro nei confronti degli altri, circa le proprie istituzioni universitarie (comprese quelle situate fuori dal proprio territorio) ed i loro programmi d'insegnamento per facilitare un'equa valutazione dei titoli di cui è stato chiesto il riconoscimento. Sono individuate altresì modalità diverse di informazione per gli Stati per cui esiste un sistema ufficiale di valutazione o accreditamento di istituzioni e programmi, e per gli Stati che, invece, non hanno un tale sistema.

            Sezione IX.- Vengono individuati i seguenti strumenti per rispondere al dovere di informazione:

            l'istituzione in ogni Stato di un centro nazionale di informazione con compiti di documentazione e consulenza;

            l'adozione, da parte di ogni università - su raccomandazione delle autorità centrali - di un documento aggiuntivo (Supplemento al Diploma) al titolo, che ne chiarisca i contenuti formativi ed il livello, secondo uno schema standardizzato e aggiornato periodicamente.

            Sezione X.- Individua i seguenti organi per l'attuazione della Convenzione:

            un Comitato della Convenzione costituito da un rappresentante per ogni Parte, con la partecipazione di osservatori, quali gli Stati dell'Unione europea e la Santa Sede, nonché i rappresentanti di organismi governativi e non governativi che operano nel settore del riconoscimento nella regione europea. Il Comitato ha il compito di promuovere e verificare l'applicazione della Convenzione, diramando - previo parere della Rete europea dei Centri nazionali di informazione (ENIC) - dichiarazioni, raccomandazioni e codici procedurali, dei quali ogni Parte dovrà incoraggiare l'applicazione presso le proprie autorità competenti nel riconoscimento dei titoli accademici esteri. L'organo si riunirà per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni tre anni;

            la Rete ENIC, Rete europea dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica, creata dai competenti organi del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO nel giugno 1994, con il compito di supportare le competenti autorità nazionali nell'attuazione pratica della Convenzione e di far da tramite nella raccolta, da parte di ogni Centro nazionale di informazione, della documentazione relativa agli studi e ai titoli di altri Stati Parte;
            ogni Stato può avere più Centri nazionali di informazione e tutti possono far parte dell'ENIC, ma disponendo di un solo voto.

            Sezione XI.- Individua gli Stati aventi diritto alla firma o adesione, gli strumenti a tal fine, i depositari (Segretario generale del Consiglio d'Europa e Direttore generale dell'UNESCO), i termini e le condizioni per l'entrata in vigore, la possibilità di accesso alla Convenzione - dopo la sua adozione - da parte di altri Stati aventi diritto, con la maggioranza dei due terzi delle Parti, nonché la possibilità di adesione della Unione europea che vi può aderire semplicemente su domanda dei suoi Stati membri.
        Viene precisato che questa Convenzione sostituirà, nelle relazioni reciproche degli Stati che vi avranno aderito, le precedenti Convenzioni regionali dell'UNESCO o quelle settoriali del Consiglio d'Europa nella materia in questione, mentre le precedenti Convenzioni continueranno a restare in vigore per gli Stati firmatari delle medesime che non avranno aderito alla Convenzione di Lisbona.
        E' prevista la possibilità che ogni Stato precisi, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di adesione, il territorio o i territori ai quali si applica la Convenzione, potendo estendere o restringere successivamente l'ambito territoriale di applicazione con specifica dichiarazione indirizzata a uno dei depositari.
        Sono individuate poi le modalità di denuncia esercitabili da di ogni Parte, nonché la possibilità della sua sospensione nei confronti di Stati Parte che l'abbiano violata in disposizioni essenziali.
        Vengono poi indicate le disposizioni della Convenzione passibili di riserva di applicazione, con la precisazione che la Parte che abbia espresso una riserva a proposito di una disposizione non può pretenderne l'applicazione a suo favore.
        Infine è regolamentata la possibilità di emendamenti, da adottare con protocolli aggiuntivi alla Convenzione votati dalla maggioranza dei due terzi del Comitato della Convenzione, protocolli che vincoleranno solo le Parti che vi aderiranno formalmente; gli emendamenti così varati non potranno comunque riguardare i "princìpi fondamentali" di cui alla Sezione III.
        Per quanto concerne i collegamenti tra il testo della Convenzione e le disposizioni del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, si precisa quanto segue:

            articolo 2 del disegno di legge: tale articolo è correlato alla Sezione II della Convenzione la quale è volta a chiarire la competenza sul riconoscimento nell'ambito degli Stati Parte;

            articolo 3 del disegno di legge: tale articolo è correlato alla Sezione III, articolo III.5 della Convenzione che stabilisce: a) l'obbligo di tempi precisi e ragionevoli per la conclusione di ogni procedura; b) l'obbligo di motivare l'eventuale decisione negativa; c) l'obbligo di permettere misure compensative ai fini del riconoscimento; d) il diritto al ricorso (tale ultima previsione non è stata esplicitata nello schema di disegno di legge in quanto rientrante nelle procedure già vigenti in Italia di tutela giurisdizionale);

            articolo 4 del disegno di legge: tale articolo è correlato, come già si evince dal testo, alla Sezione IV, articolo VI.5, per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli rilasciati da Università estere che funzionino sul proprio territorio;

            articolo 5 del disegno di legge: vale quanto già detto per l'articolo 2; è correlato alla Sezione II che stabilisce le competenze in materia di riconoscimento;

            articolo 6 del disegno di legge: tale articolo è correlato, come già si evince dal testo, alla Sezione X, articolo X.1, che prevede la costituzione di un Comitato incaricato dell'applicazione della Convenzione e composto dai rappresentanti degli Stati Parte;

            articolo 7 del disegno di legge: come si evince dal testo, tale articolo è correlato alla Sezione IX, articolo IX.2, che prevede l'istituzione in ogni Stato di un Centro nazionale di informazione con compiti di documentazione e consulenza.




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