XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2556-A
Onorevoli Colleghi! - Le Commissioni Affari esteri e
comunitari e Cultura, scienza ed istruzione hanno approvato il
disegno di legge n. 2556 con l'applicazione dell'articolo 79,
comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno
di legge presentato al Senato, che viene allegata.
MALGIERI, Relatore
per la III Commissione
Angela NAPOLI, Relatore
per la VII Commissione.
ALLEGATO
La Convenzione, aperta all'adesione degli Stati facenti
parte del Consiglio d'Europa e della "Regione europea"
dell'UNESCO (che convenzionalmente include anche Stati Uniti
d'America, Canada, Australia), è stata già firmata dalla
maggioranza degli aventi diritto.
La medesima richiama, nelle premesse, alle motivazioni
culturali che la fondano, e cioè:
importanza dell'istruzione superiore e della sua
ricchezza nella diversità degli ordinamenti e dei sistemi
europei, per la promozione della pace, attraverso la reciproca
conoscenza e mutua fiducia;
utilità di una formazione che possa attingere ad una
tale ricchezza di risorse educative;
necessità di facilitare la mobilità accademica anche
attraverso un giusto riconoscimento dei periodi e titoli di
studio precedenti che non pregiudichi tuttavia il principio di
autonomia delle istituzioni universitarie;
importanza delle richiamate precedenti Convenzioni
settoriali in materia facenti capo ai due organismi
multilaterali;
obiettivo di unificare e integrare le Convenzioni per
adattarle all'attuale assetto e all'accresciuta
diversificazione dei sistemi nazionali di istruzione superiore
e per migliorare le procedure di riconoscimento rendendole più
trasparenti e sicure per gli interessati.
Si struttura, quindi, in undici Sezioni.
Sezioni I e II.- Sono rispettivamente finalizzate a
chiarire la terminologia utilizzata e gli obblighi diversi
creati dalla Convenzione nei confronti degli Stati Parte in
funzione delle differenti competenze, nei medesimi, delle
autorità centrali e degli istituti universitari.
Sezione III.- Enuncia i princìpi fondamentali da
rispettare per una corretta valutazione dei titoli, che deve
riferirsi esclusivamente alle oggettive conoscenze e capacità
dell'interessato senza alcuna distinzione relativa ai suoi
requisiti soggettivi (sesso, razza, religione, origine
nazionale, eccetera).
Afferma che le "informazioni pertinenti" sui titoli devono
essere l'unica base per le decisioni di riconoscimento ed
elenca le distinte responsabilità degli interessati, delle
Università e degli Stati Parte per quanto riguarda il dovere
di fornire informazioni.
Stabilisce: a) l'obbligo di tempi precisi e
ragionevoli per la conclusione di ogni procedura; b)
l'obbligo di motivare l'eventuale decisione negativa; c)
l'obbligo di permettere misure compensative ai fini del
riconoscimento; d) il diritto al ricorso.
Sezioni IV, V e VI.- Ripristinando ed estendendo i
contenuti di precedenti singole Convenzioni del Consiglio
d'Europa e dell'UNESCO, esplicitano regole e princìpi per la
valutazione ed il riconoscimento rispettivamente dei titoli di
immatricolazione (IV), dei periodi intermedi di studio
universitario (V) e dei titoli finali universitari (VI) sulla
base dei concetti chiave di tutta la Convenzione di
"corrispondenza sostanziale" e di "equa valutazione".
Si richiama l'attenzione in particolare sulle seguenti
disposizioni che sembrano rilevanti per il nostro Paese:
gli articoli IV.9 e VI.5 proposti da parte italiana, che
rinviano alla legislazione e agli accordi bilaterali di
ciascuno Stato Parte per quanto riguarda le condizioni di
riconoscimento dei titoli rilasciati da scuole e università
estere che funzionino sul proprio territorio;
l'articolo IV.5, nel quale viene chiarito che, ai fini
dell'accesso all'istruzione universitaria in un altro Stato,
quest'ultimo può chiedere la certificazione del superamento
delle eventuali prove complementari di idoneità previste nel
Paese d'origine, ovvero offrire un'alternativa che soddisfi le
stesse esigenze (ad esempio esami simili nello Stato
ospite);
l'articolo V.3, che pone l'accento sull'impegno delle
Parti a facilitare il riconoscimento di periodi di studio
soprattutto a) in presenza di accordi tra le istituzioni
universitarie tra cui avviene la mobilità degli studenti;
b) in caso di rilascio, da parte delle medesime
istituzioni, di certificazione in cui si attesti l'esito
positivo degli studi già svolti;
l'articolo VI.3, che esplicita, quali fini del
riconoscimento: a) l'accesso agli studi universitari
complementari o di livello superiore; b) il diritto
all'uso del titolo nel rispetto delle norme del Paese ospite.
Per quanto riguarda i fini professionali, l'articolo contiene
un semplice richiamo alla possibilità di facilitare l'accesso
al mercato del lavoro salvaguardando la legislazione del Paese
di arrivo.
Sezione VII.- Impegna le Parti a studiare tutte le
misure possibili per valutare la preparazione culturale per
l'accesso e la prosecuzione degli studi universitari e quella
necessaria per l'esercizio professionale dei rifugiati
politici, profughi e persone in condizioni simili a quelle dei
rifugiati, anche quando i titoli ottenuti in uno degli Stati
Parte non possano essere comprovati con documenti formali.
Sezione VIII.- Stabilisce il dovere di adeguata
informazione, da parte di ogni Stato membro nei confronti
degli altri, circa le proprie istituzioni universitarie
(comprese quelle situate fuori dal proprio territorio) ed i
loro programmi d'insegnamento per facilitare un'equa
valutazione dei titoli di cui è stato chiesto il
riconoscimento. Sono individuate altresì modalità diverse di
informazione per gli Stati per cui esiste un sistema ufficiale
di valutazione o accreditamento di istituzioni e programmi, e
per gli Stati che, invece, non hanno un tale sistema.
Sezione IX.- Vengono individuati i seguenti
strumenti per rispondere al dovere di informazione:
l'istituzione in ogni Stato di un centro nazionale di
informazione con compiti di documentazione e consulenza;
l'adozione, da parte di ogni università - su
raccomandazione delle autorità centrali - di un documento
aggiuntivo (Supplemento al Diploma) al titolo, che ne
chiarisca i contenuti formativi ed il livello, secondo uno
schema standardizzato e aggiornato periodicamente.
Sezione X.- Individua i seguenti organi per
l'attuazione della Convenzione:
un Comitato della Convenzione costituito da un
rappresentante per ogni Parte, con la partecipazione di
osservatori, quali gli Stati dell'Unione europea e la Santa
Sede, nonché i rappresentanti di organismi governativi e non
governativi che operano nel settore del riconoscimento nella
regione europea. Il Comitato ha il compito di promuovere e
verificare l'applicazione della Convenzione, diramando -
previo parere della Rete europea dei Centri nazionali di
informazione (ENIC) - dichiarazioni, raccomandazioni e codici
procedurali, dei quali ogni Parte dovrà incoraggiare
l'applicazione presso le proprie autorità competenti nel
riconoscimento dei titoli accademici esteri. L'organo si
riunirà per la prima volta entro un anno dalla data di entrata
in vigore della Convenzione e successivamente ogni tre
anni;
la Rete ENIC, Rete europea dei centri nazionali di
informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica,
creata dai competenti organi del Consiglio d'Europa e
dell'UNESCO nel giugno 1994, con il compito di supportare le
competenti autorità nazionali nell'attuazione pratica della
Convenzione e di far da tramite nella raccolta, da parte di
ogni Centro nazionale di informazione, della documentazione
relativa agli studi e ai titoli di altri Stati Parte;
ogni Stato può avere più Centri nazionali di
informazione e tutti possono far parte dell'ENIC, ma
disponendo di un solo voto.
Sezione XI.- Individua gli Stati aventi diritto
alla firma o adesione, gli strumenti a tal fine, i depositari
(Segretario generale del Consiglio d'Europa e Direttore
generale dell'UNESCO), i termini e le condizioni per l'entrata
in vigore, la possibilità di accesso alla Convenzione - dopo
la sua adozione - da parte di altri Stati aventi diritto, con
la maggioranza dei due terzi delle Parti, nonché la
possibilità di adesione della Unione europea che vi può
aderire semplicemente su domanda dei suoi Stati membri.
Viene precisato che questa Convenzione sostituirà, nelle
relazioni reciproche degli Stati che vi avranno aderito, le
precedenti Convenzioni regionali dell'UNESCO o quelle
settoriali del Consiglio d'Europa nella materia in questione,
mentre le precedenti Convenzioni continueranno a restare in
vigore per gli Stati firmatari delle medesime che non avranno
aderito alla Convenzione di Lisbona.
E' prevista la possibilità che ogni Stato precisi,
all'atto della firma o del deposito del suo strumento di
adesione, il territorio o i territori ai quali si applica la
Convenzione, potendo estendere o restringere successivamente
l'ambito territoriale di applicazione con specifica
dichiarazione indirizzata a uno dei depositari.
Sono individuate poi le modalità di denuncia esercitabili
da di ogni Parte, nonché la possibilità della sua sospensione
nei confronti di Stati Parte che l'abbiano violata in
disposizioni essenziali.
Vengono poi indicate le disposizioni della Convenzione
passibili di riserva di applicazione, con la precisazione che
la Parte che abbia espresso una riserva a proposito di una
disposizione non può pretenderne l'applicazione a suo
favore.
Infine è regolamentata la possibilità di emendamenti, da
adottare con protocolli aggiuntivi alla Convenzione votati
dalla maggioranza dei due terzi del Comitato della
Convenzione, protocolli che vincoleranno solo le Parti che vi
aderiranno formalmente; gli emendamenti così varati non
potranno comunque riguardare i "princìpi fondamentali" di cui
alla Sezione III.
Per quanto concerne i collegamenti tra il testo della
Convenzione e le disposizioni del disegno di legge di
autorizzazione alla ratifica, si precisa quanto segue:
articolo 2 del disegno di legge: tale articolo è
correlato alla Sezione II della Convenzione la quale è
volta a chiarire la competenza sul riconoscimento nell'ambito
degli Stati Parte;
articolo 3 del disegno di legge: tale articolo è
correlato alla Sezione III, articolo III.5 della
Convenzione che stabilisce: a) l'obbligo di tempi
precisi e ragionevoli per la conclusione di ogni procedura;
b) l'obbligo di motivare l'eventuale decisione negativa;
c) l'obbligo di permettere misure compensative ai fini
del riconoscimento; d) il diritto al ricorso (tale
ultima previsione non è stata esplicitata nello schema di
disegno di legge in quanto rientrante nelle procedure già
vigenti in Italia di tutela giurisdizionale);
articolo 4 del disegno di legge: tale articolo è
correlato, come già si evince dal testo, alla Sezione
IV, articolo VI.5, per quanto riguarda il riconoscimento
dei titoli rilasciati da Università estere che funzionino sul
proprio territorio;
articolo 5 del disegno di legge: vale quanto già detto
per l'articolo 2; è correlato alla Sezione II che
stabilisce le competenze in materia di riconoscimento;
articolo 6 del disegno di legge: tale articolo è
correlato, come già si evince dal testo, alla Sezione X,
articolo X.1, che prevede la costituzione di un Comitato
incaricato dell'applicazione della Convenzione e composto dai
rappresentanti degli Stati Parte;
articolo 7 del disegno di legge: come si evince dal
testo, tale articolo è correlato alla Sezione IX,
articolo IX.2, che prevede l'istituzione in ogni Stato di un
Centro nazionale di informazione con compiti di documentazione
e consulenza.