XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2556-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di
legge in esame attengono alla materia "politica estera e
rapporti internazionali dello Stato" che l'articolo 117,
secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che le disposizioni del disegno di legge in
esame rientrino altresì nella materia dell'istruzione;
rilevato che secondo il combinato disposto degli
articoli 117, secondo e terzo comma, e 33 della Costituzione
la materia dell'istruzione è demandata alla competenza dello
Stato, delle regioni e dei singoli Istituti universitari
ciascuno nel proprio ambito di attribuzioni,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2556 recante4 la
ratifica della Convenzione per il riconoscimento dei titoli di
studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
europea, già approvato dal Senato;
rilevata, con riferimento alle modalità di
riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti
all'estero e dei titoli di studio stranieri, l'opportunità di
facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede
europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 3, che disciplina le modalità di
riconoscimento, da parte delle Università e degli Istituti di
istruzione universitaria, degli studi svolti all'estero,
sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di motivare il diniego
del riconoscimento richiesto;
2) al medesimo articolo 3, sarebbe opportuno abbreviare
il termine per l'accoglimento o il diniego della domanda di
riconoscimento dei titoli, in modo da favorire un maggiore
impulso alla mobilità nel campo dell'istruzione europea.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 2556, recante ratifica
ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli
di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
europea;
sottolineato che il provvedimento si allinea alle
conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del
2000 e alla comunicazione della Commissione europea del 18
luglio 2001, relativa al rafforzamento della cooperazione con
i Paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, che invita
gli Stati membri a sviluppare risorse umane di elevata qualità
nei Paesi terzi e in seno alla Comunità, attraverso gli scambi
di studenti e insegnanti;
sottolineata l'opportunità, al fine di facilitare il
raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea, che,
all'articolo 3, sia previsto l'obbligo per le università e gli
istituti di istruzione universitaria di motivare il diniego ai
richiedenti il riconoscimento, e che il termine di novanta
giorni per l'accoglimento o il diniego del riconoscimento sia
abbreviato, in modo da favorire un maggiore impulso alla
mobilità nel campo dell'istruzione superiore;
ritenuta altresì l'opportunità che il regolamento di
esecuzione previsto dall'articolo 5 del disegno di legge
recepisca i contenuti della Sezione VII della Convenzione, in
particolare per quanto riguarda l'accesso ad attività
lavorative da parte di rifugiati, profughi e persone in
condizioni simili a quelle dei rifugiati;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE