XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2556-A
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di
studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della
Convenzione stessa.
Art. 2.
1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei
periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio
stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del
proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei
titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed
agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano
nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi
ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
Art. 3.
1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui
all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione
universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento,
debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione
di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a
decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.
Art. 4.
1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione è
disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 5.
1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità
diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da
amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e
di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da
stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
Art. 6.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri,
provvede alla designazione del rappresentante italiano
nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1 della
Convenzione.
Art. 7.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi previsti
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1^ dicembre 1999, n. 477, ed ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione del centro
nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della
Convenzione.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono altresì determinati le
modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale
comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da
assegnare al centro nazionale di informazione di cui al
comma 1.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di
informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le
esigenze operative che necessitino di specifiche capacità
professionali. Ai predetti esperti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a
decorrere dall'anno 2002.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 ed in 230.855
euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma
dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, e successive modificazioni.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.