XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2531 - 1576 - 1902-A
Onorevoli Colleghi! - Con il presente disegno di legge ci
si propone di attuare i principi costituzionali in materia di
libertà di coscienza, di religione o di credenza e,
parallelamente, abrogare la normativa degli anni 1929-1939.
Il quadro storico-costituzionale.
Allorquando, nel marzo del 1947, l'Assemblea costituente
entrò nel vivo della discussione sul testo della legge
fondamentale della Repubblica predisposto dalla Commissione
dei 75, il cuore del dibattito, più ancora che
sull'ordinamento statuale, fu rappresentato dagli articoli
concernenti le libertà civili, sociali e religiose dei
cittadini della nuova Repubblica. Ed era in fondo scontato e
giusto che su ciò si appuntasse l'attenzione di chi era
chiamato, dopo oltre venti anni di dittatura e la tragedia di
una guerra, a sostanziare nella carta fondamentale i diritti
di libertà.
Ciò accadde a partire dall'articolo 7, che incorporava
nella carta costituzionale i Patti Lateranensi, e che fu al
centro di un dibattito a volte aspro, ma sempre e comunque
alto. La storia ha dato ragione a chi, allora, metteva in
evidenza come la sua approvazione non ledesse l'impianto laico
della Carta. Ciò sostennero, da sponde opposte, l'onorevole
Moro, l'onorevole Jacini e l'onorevole Togliatti. "Divisi da
diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti
ideologici - disse Aldo Moro -, tuttavia noi siamo membri di
una comunità, la comunità del nostro Stato e vi restiamo uniti
sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale
ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso
gli altri". Questa "semplice idea dell'uomo" si sostanzia
inequivocabilmente nei principi sanciti dalla prima parte
della Carta costituzionale.
L'articolo 3, comma 1, ribadisce come "tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
Per l'articolo 19, inoltre, "tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si
tratti di riti contrari al buon costume".
Mentre il comma 1 dell'articolo 21 sostiene che "tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione".
Ebbe a dire l'onorevole Orlando che i costituenti si
trovavano tra due mondi costituzionali: "il vecchio e il
nuovo, quello dell'800, che dura ancora, ma in gran parte
modificato, e le forme nuove che sorgono sotto l'impulso dei
grandi movimenti di massa".
Se si è richiamato un momento di questo dibattito
altissimo, è perché anche oggi il legislatore si trova a dover
riaffermare quella stessa idea di uomo, che percorre come un
filo a volte sottile ma mai spezzato l'intera civiltà
occidentale. L'idea dell'uomo come portatore di diritti
inalienabili, tra cui la libertà di coscienza e di religione è
il primo, perché attiene alla sfera più intima e sacra di ogni
persona. Ebbene, oggi il legislatore si trova, ancora una
volta, tra due mondi. Quello che si è sviluppato dal
dopoguerra ad oggi, con un impetuoso sviluppo economico e
sociale, che ha reso il nostro Paese un Paese prospero e
libero e quello
rappresentato dalla presenza sul nostro territorio nazionale
di etnie, culture, riti diversi. Una pluralità di comunità che
rivendicano il proprio diritto. E lo fanno proprio in nome di
quell'idea di uomo che spesso, nei loro paesi di origine,
manca del più elementare diritto di cittadinanza. Un'idea di
uomo comune a laici e cattolici, ad atei e credenti che
costituisce la base della civiltà occidentale. Negandola,
l'occidente negherebbe se stesso. E negherebbe se stessa
l'Italia, culla del diritto e culla del cristianesimo,
religione dell'amore, della pace e della libertà come la
tracciò il Cristo nella testimonianza evangelica.
Oggi, ci troviamo a percorrere uno stretto sentiero. Tra
cultura del dialogo e difesa della nostra identità.
Chi in questi anni ha interpretato nel modo più alto
questa sfida è stato il Santo Padre Giovanni Paolo II,
nell'ambito di un coraggioso ripensamento della storia stessa
della Chiesa Cattolica.
Nel Decalogo di Assisi per la Pace si ritrova l'impegno a
educare le persone al rispetto e alla stima reciproci,
affinché si possa giungere a una coesistenza pacifica e
solidale fra i membri di etnie, di culture e di religioni
diverse, e inoltre a promuovere la cultura del dialogo,
affinché si sviluppino la comprensione e la fiducia reciproche
fra gli individui e fra i popoli, poiché tali sono le
condizioni di una pace autentica.
Per quanto riguarda la libertà religiosa, il Concilio ha
indicato come la profonda convinzione e l'aperta testimonianza
della verità e del valore salvifico della propria religione
possano limpidamente armonizzarsi con un atteggiamento di
sincero rispetto, dialogo e collaborazione con i seguaci di
altre religioni.
Anche per quanto riguarda il rapporto con le religioni non
cristiane il documento conciliare Nostra Aetate afferma che
"La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in
queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei
modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine
che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa
stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un
raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini".
Tutto ciò assume oggi anche in Italia un rilievo concreto
per la presenza crescente di altre religioni, dovuta
soprattutto all'immigrazione, e probabilmente acquisterà
maggiore importanza in avvenire.
E a questo proposito mi sia permesso aggiungere qualche
considerazione sulla rilevanza di questa legge per i rapporti
futuri con il mondo musulmano. In sintonia con quanto
dichiarato dal Ministro Giovanardi, anch'io ritengo che questo
disegno di legge possa servire da premessa per qualsiasi
intervento legislativo futuro sul rapporto fra Stato e
religioni, e su temi spirituali e religiosi in generale. Ma
vorrei sottolineare anche come questo disegno di legge vada
molto al di là dei confini specifici che lo determinano.
Questa legge è pensata, nella sua essenza politico-culturale,
con un sguardo proiettato verso il futuro, in vista cioè degli
sviluppi storici che l'Italia (e l'Europa intera) dovrà
affrontare nei prossimi decenni. Infatti, essa getta le basi
per normative più vaste, che sono sì di competenza di altre
Commissioni parlamentari, ma che sono tutte riconducibili a un
unico grande problema: come istituire nuovi e paritari
rapporti fra l'Italia e i Paesi musulmani in generale? Per
cogliere la complessità della questione basti pensare alle
molteplici implicazioni che tali rapporti suscitano: dalle
politiche immigratorie a quelle energetiche, da quelle
commerciali a quelle su diritti umani. Ora, creando le
condizioni per trovare un punto di intesa legislativa minima
fra lo Stato italiano e la religione musulmana, l'Italia può
ragionevolmente e legittimamente avanzare nei confronti degli
Stati musulmani la pretesa, da sostenersi a tutti i livelli,
che essi adottino una parità di trattamento nei confronti
della religione cristiana e più in generale di tutte le fedi
religiose. Anche in vista del semestre di presidenza italiano
dell'Unione Europea, il governo italiano, sulla base della
legittimità e dell'autorevolezza che gli deriverà dalla
promulgazione di questa legge, potrebbe farsi promotore di un
progetto di normativa europea che preveda il principio della
reciprocità con gli Stati musulmani, vincolando tutti i suoi
rapporti socio-economici al rispetto di questo principio.
Questo sarebbe anche un modo per contribuire, con intelligenza
ma anche con fermezza, alla crescita dei livelli di libertà e
di democrazia nel mondo musulmano, e in ogni caso è
sicuramente un criterio equanime e ragionevole al quale
ispirare la politica italiana nei confronti della minoranza
musulmana presente nel nostro Paese.
Infine, se certi aspetti di questo disegno di legge hanno
suscitato riserve e dibattiti ciò è dovuto soltanto al fatto
che esso ha dovuto pensare al di là della situazione
contingente, giocando su un terreno non solo molto più ampio
ma anche pressoché sconosciuto, il terreno cioè dei futuri
rapporti con l'Islam. E ciò doveva necessariamente implicare
non solo estrema cautela legislativa, ma anche grande fermezza
nella difesa della nostra tradizione religiosa e della nostra
inalienabile identità. In questo disegno di legge è in gioco
infatti non solo una questione di libertà individuale e di
culto, ma anche l'interesse nazionale, che abbraccia appunto
anche l'identità spirituale del nostro Paese.
Considerate quindi la rilevanza e l'importanza
storico-istituzionale e socio-culturale dell'intervento
legislativo che si propone, si auspica vivamente che in questa
legislatura si possa, attraverso un impegno unitario di tutte
le forze politiche, approvare finalmente la legge che è così
necessaria per chiudere con i residui di un passato che non è
stato sempre esaltante e per favorire una piena attuazione dei
principi di libertà contenuti nella nostra Costituzione,
capaci ancora oggi di civilizzare uno sviluppo non privo di
problemi umani dolorosi.
Le finalità del disegno di legge.
Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea- già
presentato alle Camere durante la XIII legislatura ed ora
riveduto in base agli indirizzi allora emersi nel corso
dell'esame in sede referente grazie soprattutto
all'intelligente ed appassionato impegno dell'onorevole
professore Maselli - intende attuare compiutamente i principi
costituzionali in materia di libertà religiosa e,
parallelamente, abrogare la legge n. 1153 del 1929
sull'esercizio dei culti diversi dal cattolico, che, con
riferimento al concetto di religione dello Stato contenuto nei
Patti Lateranensi, venivano allora definiti "ammessi".
A questo proposito, come non andare con la mente alle
parole pronunciate da un grande giurista come Piero
Calamandrei, il quale lamentava la situazione paradossale che
si trascinava in Italia: la facciata di una Costituzione
democratica, in cui le libertà fondamentali dei cittadini sono
scritte come garantite contro ogni arbitrio del Governo, ma in
cui le leggi retrostanti, quelle che non si vedono, ma che
contano di più, sono ancora leggi di un regime autoritario,
che, a parole, la democrazia dice di aver abbattuto, ma che,
in realtà, sopravvivono e ricrescono da ogni troncone. Con
questa legge si aboliscono i residui di leggi scritte in epoca
di dittatura e che sono sopravvissute troppo a lungo.
Sul piano dei comportamenti individuali, il disegno di
legge articola la tutela della libertà di coscienza e di
religione nei vari contesti sociali (la famiglia, la scuola,
il lavoro etc.) contemplando tra l'altro, in via generale e di
principio, la possibilità di esercitare obiezione di
coscienza.
Il disegno di legge si propone altresì di contribuire
all'attuazione della tutela costituzionale degli interessi
religiosi collettivi, agevolando la vita di istituzioni,
associazioni e organizzazioni con finalità di culto nella loro
libera e peculiare espressione. Le disposizioni in esso
contenute muovono infatti dai principi costituzionali relativi
alle confessioni religiose, tengono conto delle regole
bilateralmente concordate con alcune confessioni e delineano
una legge che completa l'abrogazione della legislazione del
1929-1930.
Il disegno di legge ha infine lo scopo di dare formale
attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,
relativo
alla stipulazione delle intese con le confessioni religiose,
definendo e regolando più rigorosamente le procedure da
seguire in vista della conclusione delle intese. In
particolare detta disposizione costituzionale prevede che
tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, a meno
che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Con le disposizioni relative alla libertà di coscienza e
di religione ed al loro esercizio in forma individuale o
collettiva, vengono sostanzialmente recepiti i principi
fondamentali contenuti nell'articolo 9 della CEDU ed in altri
accordi di carattere internazionale, oltre che nella Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, la cui peculiarità
consiste proprio nell'equiparazione operata tra libertà
religiosa e di coscienza, laddove quest'ultima sia riferibile
non ad una mera opinione, bensì a "visioni che abbiano un
certo grado di forza, di serietà, di coerenza e di importanza"
(così Corte Europea dei diritti dell'uomo, Campbell e Cosans
c. Regno Unito del 25/2/82).
Molte norme del presente provvedimento tendono ad
estendere a tutte le confessioni religiose, a prescindere
dalla stipula delle intese con lo Stato di cui all'articolo 8
comma 3 della Costituzione, quelle garanzie che avevano
trovato fondamento nei confronti o della sola religione
cattolica o delle confessioni con le quali già erano state
stipulate intese. Si conferma dunque la soluzione, già
prospettata sul piano della giurisprudenza costituzionale (si
vedano - tra le altre - le sentenze 178/96 e 235/97 in tema di
discriminazioni fiscali), di garantire la parità di
trattamento tra le confessioni religiose considerate come
dimensione collettiva dell'esercizio della libertà religiosa,
orientata al perseguimento della dignità dell'individuo.
La disciplina proposta, accompagnata dall'abrogazione
della normativa sui culti ammessi, mira inoltre ad impedire
che nell'ambito di un ordinamento ispirato a valori
profondamente diversi, continuasse ad applicarsi a quelle
confessioni che non avessero stipulato le intese con lo Stato
la legge n. 1159 del 1929, con conseguenze penalizzanti e
discriminatorie. In questo modo, il presente provvedimento
finisce per configurare uno "statuto minimo" per quelle
confessioni le quali non addivengano né alle intese di cui
all'articolo 8 terzo comma né al riconoscimento della
personalità giuridica.
Il presente provvedimento sembra dunque incidere
sensibilmente sull'attuazione delle norme costituzionali
relative alla libertà religiosa e di culto, in un'ottica
tipicamente ispirata ai principi pluralistico e di laicità, da
intendersi non come mera separazione, nella versione "rigida"
che tale modello ha assunto ad esempio negli Stati Uniti, dove
non si riscontra una legislazione apposita per le confessioni
religiose diversa dalla disciplina del fenomeno associativo,
bensì come riconoscimento, sostegno, assistenza: in sostanza,
un modello che conferma la separatezza, ma che al contempo
riconosce la rilevanza pubblicistica degli interessi religiosi
dei cittadini.
L'esame in sede referente e l'indagine conoscitiva svolta
dalla I Commissione.
La Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento il 30
maggio 2002 e lo ha concluso il 9 aprile 2003 2003. La
discussione è stata sempre molto approfondita e ha permesso di
affrontare in modo puntuale i singoli aspetti.
La Commissione nella seduta del 9 luglio 2002 ha inoltre
deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle
problematiche inerenti alla libertà religiosa. La Commissione
ha quindi svolto, nelle giornate del 22 e 31 ottobre e del 19
e 26 novembre 2002 una serie di audizioni nel corso delle
quali sono stati ascoltati docenti ed esperti della materia,
il prof. Franco Pizzetti, Presidente della Commissione
interministeriale per le intese con le
confessioni religiose della Presidenza del consiglio, il
prof. Carlo Cardia, componente la Commissione consultiva per
la libertà religiosa della Presidenza del Consiglio dei
ministri e i rappresentanti della Conferenza episcopale
italiana.
Nel corso delle audizioni è stata più volte ribadita la
necessità di disciplinare la materia ed è stata espressa una
valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in
esame e sono state avanzate utili proposte emendative che la
Commissione ha poi utilmente fatto proprie.
Le singole disposizioni del disegno di legge.
Dopo aver delineato il contesto costituzionale nell'ambito
del quale collocare l'intervento legislativo che si propone,
le finalità ad esso sottese e l'andamento generale dei lavori
in Commissione appare utile venire ora all'illustrazione,
seppur sintetica, del contenuto dei singoli articoli del
disegno di legge in esame.
In particolare, l'articolo 1 enuncia espressamente la
garanzia, riconosciuta a tutti, del diritto fondamentale,
proprio della persona, della libertà di coscienza e di
religione, sulla base delle disposizioni costituzionali, delle
convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo e
dei princìpi del diritto internazionale in materia.
L'articolo 2 garantisce invece le manifestazioni proprie
di tale libertà, enumerando i diritti di professare
liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o
associata, di diffonderla e di farne propaganda, di osservarne
i riti e di esercitare il culto in privato e in pubblico, di
mutare religione ed infine il diritto di non averne alcuna.
Con il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in
Commissione, si precisa che il diritto di libertà di coscienza
e di religione deve essere esercitato nel rispetto
dell'ordinamento giuridico italiano, nonché dei diritti
fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e
dalle convenzioni internazionali,
L'articolo 3 vieta qualunque discriminazione o costrizione
in ragione della propria fede religiosa. Viene altresì escluso
l'obbligo di dichiarazioni specificamente relative alla
propria appartenenza confessionale
L'articolo 4 prevede il diritto di istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori dal matrimonio, in coerenza con la
propria fede religiosa, nel rispetto della loro personalità,
senza pregiudizio della salute dei medesimi e nel rispetto dei
diritti garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e dalle
convenzioni internazionali. La disposizione va letta in
connessione con il primo comma dell'articolo 30 della
Costituzione, che riconosce, con analoga formulazione, il
dovere ed il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli
anche se nati fuori del matrimonio, e con l'articolo 147 del
codice civile, che impone ad entrambi i coniugi il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli.
L'articolo 5 estende espressamente i diritti di riunione
ed associazione, previsti dagli articoli 17 e 18 della
Costituzione, anche alla finalità di religione o culto.
Le facoltà in cui si estrinseca la libertà religiosa sono
elencate nell'articolo 6, comma 1; la libertà religiosa
comprende quindi il diritto di aderire liberamente ad una
confessione o associazione religiosa e di recedere da essa e
il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello
Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione
religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.
Attraverso un emendamento approvato durante l'esame in
Commissione si chiarisce che tutto ciò deve avvenire nel
rispetto dell'ordinamento giuridico italiano e nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla
Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
L'articolo 7 stabilisce che i cittadini hanno diritto di
agire secondo i dettami imprescindibili della propria
coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla
Costituzione e dalle convenzioni internazionali, mentre viene
demandata alla legge la disciplina delle modalità per
l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei vari settori.
L'articolo 8, al comma 1, afferma il principio secondo cui
l'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad
altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie,
socio-sanitarie ed assistenziali (ospedali, case di cura etc.)
o la permanenza in istituti di prevenzione e pena non
impediscono l'esercizio della libertà religiosa e delle
pratiche di culto in materia alimentare e quelle relative
all'astensione dalle attività in determinati giorni o periodi
previsti come festività.
Detti giorni o periodi devono peraltro essere considerati
festivi dalle leggi di approvazione delle intese stipulate ai
sensi dell'articolo 8 Costituzione.
L'articolo 9 opera, al comma 1, un generale rinvio alla
legislazione vigente con riguardo a vari aspetti della tutela
della libertà religiosa nel lavoro domestico e nei luoghi di
lavoro. Il comma 1 dell'articolo 9 opera un rinvio alle norme
vigenti in materia di adempimento dei doveri essenziali del
culto nel lavoro domestico, di divieto di licenziamento
determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro
e di nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione
religiosa e di divieto di indagine sulle opinioni religiose.
Il comma 2 rimette, invece, ai contratti collettivi e
individuali di lavoro l'esercizio della libertà religiosa
nelle sue varie espressioni.
L'articolo 10, quasi completamente modificato durante
l'esame in Commissione, disciplina le modalità attraverso le
quali i ministri di culto, le guide spirituali o i soggetti
equiparati di una confessione religiosa che non abbia
stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione possono compiere atti
rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano. Si prevede
infatti che questi ultimi possano compiere tali atti se la
loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno; le
modalità e le procedure applicative saranno stabilite con
regolamento del Ministro stesso. Il regolamento sarà chiamato
ad identificare altresì le figure di ministro di culto e di
guida spirituale o di soggetto equiparato; tutto ciò verrà
fatto tenendo conto della natura e delle tradizioni delle
singole confessioni religiose e in particolare del ruolo
effettivo svolto dal richiedente all'interno della confessione
religiosa e sentito il parere non vincolante della confessione
stessa.
A differenza di quanto prevedeva il testo governativo, la
disciplina dei ministri di culto prevista nel testo licenziato
dalla Commissione è unitaria ed esclude quindi un regime
separato a seconda che la confessione abbia o meno conseguito
la personalità giuridica.
L'articolo 11 disciplina le modalità secondo le quali
viene celebrato un matrimonio davanti ad un ministro di culto
o a una guida spirituale o a un soggetto equiparato la cui
nomina sia stata approvata dal Ministro dell'interno. Si
prevede che i nubendi debbano specificarlo all'ufficiale dello
stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione
prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile;
l'ufficiale dello stato civile accerterà che nulla si oppone
alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di
legge e ne darà attestazione in un nulla osta che rilascerà ai
nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del
matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che
essa seguirà davanti al ministro di culto o guida spirituale o
ad un soggetto equiparato indicato dai medesimi, che il
ministro di culto o la guida spirituale o il soggetto
equiparato ha comunicato la propria disponibilità e depositato
la certificazione relativa all'approvazione, da parte del
Ministro dell'interno, della sua nomina. Nel nulla osta dovrà
essere attestato inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha
spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai
medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Al comma 2 del medesimo articolo 11 si prevede che il ministro
di culto, nel celebrare il matrimonio, osservi le disposizioni
di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, che
prevedono tra l'altro l'obbligo di dare lettura agli sposi
degli articoli 143, 144 e 147 dello stesso codice civile che
trattano dei diritti e doveri dei coniugi. Il testo licenziato
dalla Commissione è quindi diverso
da quello del disegno di legge iniziale che prevedeva infatti
espressamente l'esclusione dell'obbligo di dare lettura di
tali articoli del codice civile.
Il comma 6 del medesimo articolo 11 riscrive l'articolo 83
del codice civile apportandovi alcune modificazioni rese
necessarie dalle diverse formulazioni utilizzate dal presente
disegno di legge rispetto alla normativa del 1929.
L'articolo 12 reca, al comma 1 una disposizione di ordine
generale inerente all'insegnamento nelle scuole pubbliche, che
deve svolgersi "nel rispetto della dignità della persona e
della sua fede religiosa ". Si tratta di una specificazione
dei princìpi generali introdotti nei primi articoli del
disegno di legge in esame, peraltro direttamente discendenti
dal dettato costituzionale.
Il successivo comma, completamene modificato nel corso
dell'esame in Commissione, stabilisce che gli alunni e i loro
genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di
svolgere, nell'ambito delle attività di promozione culturale,
sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere
attività didattiche complementari relative allo studio delle
religioni, in conformità ai criteri e con le modalità
stabilite da tale ordinamento. L'articolo 13 garantisce il
libero svolgimento di altre attività ricollegabili
all'esercizio della libertà religiosa, quali le affissioni e
la distribuzione di pubblicazioni, o le collette effettuate
all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto,
L'articolo 14 introduce infine, a tutela della loro
destinazione, limitazioni agli interventi pubblici su edifici
aperti al culto di confessioni religiose aventi personalità
giuridica. Tali interventi (occupazione, requisizione,
espropriazione, demolizione) sono possibili solo per gravi
motivi e sentite le confessioni stesse.
L'articolo 15 enuncia i diritti che competono a tutte le
confessioni religiose in attuazione dell'articolo 8, primo
comma, della Costituzione, che riconosce eguale libertà a
tutte le confessioni senza richiedere per ciascuna di esse
alcun requisito formale o sostanziale.
Tra i diritti riconosciuti, quelli di celebrare i propri
riti, di aprire edifici di culto, di diffondere la propria
fede, di nominare i propri ministri, di emanare atti in
materia spirituale, di assistere i propri fedeli; di
corrispondere liberamente con proprie organizzazioni o con
altre confessioni, di promuovere la valorizzazione delle
proprie espressioni culturali nel rispetto dei diritti e delle
libertà delle altre confessioni religiose. Il secondo periodo,
introdotto durante l'esame in Commissione, prevede il divieto
di svolgere propaganda politica consistente nell'incitamento
all'odio e alla discriminazione fra le confessioni
religiose.
Gli articoli da 16 a 20 disciplinano l'iter procedurale
finalizzato al riconoscimento civile della personalità
giuridica delle confessioni religiose. Tali disposizioni
muovono dall'intento di dare piena attuazione agli articoli 19
e 20 della Costituzione, anche al fine di permettere alle
confessioni diverse da quella cattolica che non abbiano
stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 comma 3
della Costituzione di godere di una completa capacità
giuridica nei rapporti civili. Conseguentemente, l'articolo 22
estende a tutte le confessioni religiose aventi personalità
giuridica l'applicabilità delle norme statali vigenti in tema
di concessioni e locazioni di beni dello Stato o di enti
locali ad enti ecclesiastici e per la disciplina urbanistica
dei servizi religiosi.
Per quanto attiene ai modi di acquisto della personalità
giuridica, la normativa proposta prevede che questo ha luogo
con decreto del Presidente della repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di
Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
L'articolo 17 dispone che l'istanza di riconoscimento sia
corredata dello statuto e di una documentazione (i cui
contenuti sono definiti dall'articolo 18) in cui risultino -
oltre all'indicazione della denominazione, della sede e delle
caratteristiche della confessione- le norme di organizzazione,
amministrazione, di funzionamento nonchè "ogni elemento utile
alla conoscenza della presenza sociale e alla valutazione
della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la
confessione o l'ente esponenziale in relazione alle finalità
perseguite". Particolare rilievo presenta la seconda parte
dell'articolo 18, comma 1, il quale dispone che il Consiglio
di Stato formuli il proprio parere anche sulla natura
confessionale dell'organizzazione richiedente e verifichi che
lo statuto e l'attività della confessione religiosa non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che lo
statuto medesimo non contenga disposizioni lesive dei diritti
fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e
dalle convenzioni internazionali. L'articolo 17 pone inoltre,
quali condizioni per la presentazione dell'istanza, che la
sede del soggetto sia in Italia e che esso sia rappresentato
da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
Gli adempimenti successivi al riconoscimento della
personalità giuridica riflettono, in linea generale, la
normativa derivante dalle intese con le confessioni religiose
di cui all'articolo 8 della Costituzione: l'articolo 19
prescrive che la confessione riconosciuta si iscriva nel
registro delle persone giuridiche (come già previsto per gli
enti delle confessioni pentecostale, avventista, ebraica,
battista e luterana), con le indicazioni prescritte in materia
di registrazione delle persone giuridiche e dei loro atti e
con la specificazione delle norme di funzionamento e dei
poteri degli organi rappresentativi dell'ente. La mancata
iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di
riconoscimento comporta l'impossibilità dell'attività
negoziale sino all'iscrizione nel registro predetto.
L'articolo 20 condiziona al riconoscimento governativo
l'efficacia civile di ogni mutamento sostanziale che interessi
gli elementi identificativi della confessione religiosa o del
relativo ente esponenziale riconosciuto (fine, destinazione
del patrimonio, modo di esistenza).
Qualora intervenga un mutamento che implichi la perdita di
uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento,
quest'ultimo può essere revocato con le stesse modalità
procedurali precedentemente richiamate.
L'articolo 21 rinvia per gli acquisti delle confessioni
religiose o dei loro enti esponenziali alle leggi civili
concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.
L'articolo 22 estende, al comma 1, l'applicabilità alle
confessioni religiose che hanno acquisito la personalità
giuridica, delle norme sulla concessione e locazione dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali
vigenti per gli enti ecclesiastici, nonchè di quelle che
regolano l'utilizzo di fondi per gli interventi di
costruzione, restauro e conservazione di edifici aperti al
culto. L'estensione è peraltro limitata alle confessioni che
abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo
comune. Inoltre, l'applicazione di tali disposizioni è
definita sulla base di intese stipulate con le autorità
competenti, tenuto conto delle esigenze religiose della
popolazione.
Il comma 2 dell'articolo dispone che gli edifici di culto
costruiti con contributi regionali o comunali non possono
essere sottratti alla propria destinazione se non dopo venti
anni dalla erogazione del contributo.
L'articolo 23 dispone che la sepoltura dei defunti sia
effettuata secondo il rito della confessione di appartenenza,
se avente personalità giuridica, se non sono in contrasto con
le norme di polizia mortuaria e con quelle in materia di
cremazione. E' esplicitamente fatto salvo l'articolo 100 del
regolamento di polizia mortuaria, ai sensi del quale i piani
regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e
separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti
un culto diverso da quello cattolico.
L'articolo 24, modificato durante l'esame in Commissione,
prevede che associazioni e fondazioni possano ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica con decreto del
Ministro dell'interno, previo accertamento del fine di
religione o di culto. L'articolo 25 rimette alla legge
l'indicazione dei casi in cui, sotto il profilo tributario, le
confessioni religiose aventi
personalità giuridica (o i loro enti esponenziali) aventi
fine di religione, credenza o culto, nonchè le attività
dirette a tali scopi sono equiparate agli enti ed alle
attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione.
L'articolo 26 opera una distinzione tra le attività
religiose e di culto e le altre attività: riprendendo una
ripartizione già invalsa nella legislazione ecclesiastica
(articolo 16 della Legge n. 222 del 1985), agli effetti
civili, sono ricomprese nella prima categoria le attività
"dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle
anime, alla formazione dei ministri di culto, di guide
spirituali o di soggetti equiparati, a scopi missionari e di
diffusione della propria fede ed all'educazione religiosa".
Rientrano nella sfera delle altre attività, quelle di
"assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura,
e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di
lucro".
L'articolo 27 conferma l'iscrizione al "Fondo di
previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto
delle confessioni religiose diverse dalla cattolica",
istituito con la citata Legge n. 903 del 1973, per i ministri
di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica,
sulla base delle procedure e con le modalità previste dalla
legge stessa.
Il Capo III del disegno di legge prevede una disciplina
del procedimento per la stipulazione delle intese tra lo Stato
e le confessioni diverse dalla cattolica.
Il procedimento proposto per la stipulazione delle intese
ricalca sostanzialmente quello che si è andato affermando
nella prassi e si può suddividere in tre fasi: la fase
preliminare, relativa alle modalità di presentazione della
istanza da parte della confessione religiosa; la seconda è la
fase di formazione dell'intesa, fino alla firma della stessa;
la terza ed ultima fase è quella del perfezionamento
dell'intesa con la ratifica parlamentare.
Per quanto riguarda la fase preliminare, il testo in esame
consente la presentazione dell'istanza per la stipulazione
dell'intesa, sia alle confessioni religiose riconosciute come
enti morali sia a quelle che non abbiano avuto tale
riconoscimento. Si tratta di una innovazione rispetto al
procedimento utilizzato nella prassi, in cui non si procede
nemmeno all'esame dell'istanza nel caso di presentazione da
parte di confessione non riconosciuta.
Come condizione per la presentazione dell'istanza si
richiede che la confessione sia dotata di un proprio statuto e
che questo non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico
italiano e non contenga disposizioni lesive dei diritti
fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e
dalle Convenzioni internazionali. La richiesta, da presentare
al Presidente del Consiglio, deve essere accompagnata dalla
documentazione, compreso lo statuto, da cui risulti
l'organizzazione della confessione.
Nel caso delle istanze presentate dalle confessioni non
aventi personalità giuridica, l'avvio della procedura è
subordinata alla verifica che lo statuto della confessione
religiosa non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico.
L'articolo 29 prevede che la verifica sia effettuata dal
Ministero dell'interno, su richiesta del Presidente del
Consiglio, e previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato.
Secondo quanto previsto dall'articolo 30, infine, il
Presidente del Consiglio procede ad una preistruttoria
("acquisite le necessarie valutazioni per decidere se avviare
le trattative"), prima di avviare le procedure per la
definizione dell'intesa ed invita formalmente la confessione
interessata a indicare i propri rappresentanti, responsabili
delle trattative.
Una volta compiute le formalità sopra brevemente
descritte, prende avvio il procedimento vero e proprio di
formazione dell'intesa. Le trattative sono condotte da parte
della confessione religiosa da propri rappresentanti indicati
ai sensi dell'articolo 30, e da parte del Governo, dal
sottosegretario di Stato con l'incarico di segretario del
Consiglio dei ministri, delegato dal Presidente del Consiglio.
La base della trattativa è costituita dalle proposte formulate
da una Commissione di studio.
L'articolo 31 prevede che al termine delle trattative si
giunge ad un progetto di intesa che il Sottosegretario di
Stato trasmette al Presidente del Consiglio accompagnato da
una propria relazione.
La commissione di studio con il compito di elaborare il
progetto per le trattative è disciplinata dal successivo
articolo 32.
L'articolo 33 prevede che il progetto di intesa concordato
tra il Presidente del Consiglio e la confessione religiosa
viene sottoposto, prima della firma definitiva, ad un duplice
controllo: del Consiglio dei ministri e poi del Parlamento.
Il Presidente del Consiglio sottopone infatti il progetto
di intesa al Consiglio che è chiamato a deliberare in
proposito. Dopo la delibera del Consiglio dei ministri, il
progetto di intesa è trasmesso alle Camere per acquisire il
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora
nell'esame parlamentare o in seno al Consiglio dei ministri
emergano osservazioni ed indirizzi tali da rendere necessaria
la modifica dell'intesa, il testo viene rimesso al
Sottosegretario di Stato che riprende le trattative con le
stesse procedure sopra viste.
Infine, il procedimento si conclude con la firma
dell'intesa da parte del Presidente del consiglio e il
rappresentante della confessione religiosa.
L'ultima fase consiste nella presentazione al Parlamento
da parte del Governo del disegno di legge di approvazione
dell'intesa.
Conclude il capo III in esame, l'articolo 37, relativo ad
una materia estranea alla stipulazione delle intese.
Si tratta, infatti, della questione della applicazione di
disposizioni di legge relative a specifiche materie che
riguardino i rapporti tra lo Stato e singole confessioni
religiose che hanno personalità giuridica. In questi casi si
provvede con decreto del Presidente della Repubblica su
richiesta della confessione e previa intesa con essa.
L'articolo 38 prevede che le confessioni religiose e gli
istituti di culto riconosciuti ai sensi della normativa del
1929, nonché quelli riconosciuti quali enti di culto in base
ad altre disposizioni conservino la personalità giuridica;
essi sono tenuti, tuttavia, a richiedere l'iscrizione al
registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di
entrata in vigore della legge.
La norma transitoria di cui all'articolo 39, in relazione
alle nuove modalità di riconoscimento dei ministri di culto
contenute nell'articolo 10, salvaguarda il regime giuridico e
previdenziale spettante ai ministri di culto la cui nomina sia
stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1159
del 1929; la disposizione opera sino a quando i soggetti
interessati mantengano la qualifica loro riconosciuta.
L'articolo 40 precisa che alle confessioni religiose che
siano persone giuridiche straniere si applicano le norme di
cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale: le persone giuridiche straniere godono pertanto
degli stessi diritti delle persone giuridiche italiane a
condizione che abbiano soggettività giuridica riconosciuta
all'estero e che sussista un regime di reciprocità nello Stato
di appartenenza. Ove abbiano una presenza sociale organizzata
in Italia e intendano essere riconosciute, esse devono
presentare domanda di riconoscimento della personalità
giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti
dalle disposizioni di cui al capo II del presente disegno di
legge.
Gli articoli 41 e 42 dispongono l'abrogazione della legge
1159 del 1929 e del relativo regolamento di attuazione (R.D.
289/1930) e delimitano l'applicazione della normativa
contenuta nel disegno di legge mantenendo in vigore le
disposizioni di origine negoziale emanate in attuazione di
accordi e intese già stipulate ai sensi degli articoli 7 e 8
della Costituzione e le disposizioni contenute nel decreto
legge 26 aprile 1993, n. 122 (convertito con modificazioni
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205), recante "Misure urgenti
in materia di discriminazione razziale, etnica e
religiosa".
Conclusioni.
Per concludere si ricorda ciò che ha dichiarato il
Ministro per i rapporti con il
Parlamento, l'onorevole Carlo Giovanardi, rispondendo alla
Camera ad una interrogazione dell'onorevole Valdo Spini in
merito alle intese con le confessioni religiose in base
all'articolo 8 della Costituzione. Il Ministro Giovanardi ha
citato il presente disegno di legge come una premessa, anche
procedurale, ad ogni successivo intervento in materia di
politica religiosa.
E' bene infatti ancora una volta sottolineare che la
libertà di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o collettiva - così come previsto
dall'articolo 19 della Costituzione - riguarda la sfera più
intima della coscienza individuale. Per tale motivo il disegno
di legge si propone di garantire a tutte le confessioni
religiose parità di trattamento realizzando pienamente
l'articolo 8 della Costituzione. Ciò comporta la necessità di
superare la legislazione sui culti ammessi che, per quanto
emendata negli aspetti più negativi a seguito degli interventi
della Corte costituzionale, esprime una impostazione ispirata
più a una concessione sospettosa e avara che al pieno
riconoscimento dei diritti originari delle persone e delle
comunità religiose. La stessa nozione di "culto ammesso", come
ha sostenuto Mons. Betori, segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana, durante l'audizione svolta
dinanzi alla Commissione il 22 novembre 2002, risulta
stridente sia con i principi costituzionali, sia con i limpidi
indirizzi della dichiarazione conciliare Dignitatis
humanae e del successivo magistero della Chiesa cattolica
dai quali emerge nettamente l'esigenza di non limitarsi alla
dimensione della mera tolleranza e di procedere a un pieno
riconoscimento della libertà religiosa in tutte le sue
dimensioni.
La Chiesa ha manifestato l'esigenza di non limitarsi alla
mera tolleranza e di procedere al pieno riconoscimento della
libertà religiosa. Lo stesso Pontefice ha ritenuto di
esprimere un punto di vista più laico di diverse forze
politiche quando, nel corso del suo discorso alle Camere
riunite, ha ribadito che il terrorismo internazionale chiama
in causa le grandi religioni le quali sono chiamate a far
emergere il loro potenziale di pace; in altra circostanza, ha
ricordato che il dialogo ecumenico tra i cristiani e con le
altre religioni costituisce il migliore antidoto alle derive
del fanatismo e del terrorismo religioso.
Tali interventi aiutano a comprendere il contesto in cui
si pone la disciplina in esame e le finalità del disegno di
legge. Appare importante ricordare a tal proposito come anche
il ministro dell'interno, in un suo recente intervento, dopo
un doveroso riferimento alla sicurezza del paese e alla lotta
contro il terrorismo, ha indicato la necessità di trovare
all'interno della comunità islamica italiana interlocutori
rappresentativi con l'obiettivo di arrivare ad un Islam
italiano compatibile con le leggi e i valori del nostro
paese.
Il fatto che tutte le confessioni religiose siano
considerate libere davanti alla legge non comporta tuttavia
uguaglianza nel trattamento e diritto automatico al
riconoscimento di una intesa. Infatti, in primo luogo
rimangono fermi il regime concordatario che conferisce un
rapporto singolare alla Chiesa cattolica e diverse garanzie
per le confessioni religiose diverse da quella cattolica,
secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della
Costituzione; in secondo luogo, il disegno di legge in esame
non prevede alcun diritto automatico all'intesa.
Quest'ultima è infatti frutto di una valutazione
discrezionale dello Stato, il quale decide sulla base di
alcuni parametri oggettivi chiaramente indicati nel disegno di
legge. Si ricorda infatti che occorre in particolare che lo
statuto della confessione religiosa che chiede l'intesa non
sia in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, che
rispetti i diritti fondamentali della persona garantiti dalla
nostra Costituzione, che non vengano offesi i valori
considerati parte integrante dell'identità nazionale, della
tradizione storica, culturale e religiosa del nostro paese.
Sandro BONDI, Relatore