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1. La libertà di
coscienza e di religione,
quale diritto fondamentale
della persona, è garantita a
tutti in conformità alla
Costituzione, alle
convenzioni internazionali
sui diritti inviolabili
dell'uomo ed ai principi del
diritto internazionale
generalmente riconosciuti in
materia. |
Identico. |
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1. La libertà di
coscienza e di religione
comprende il diritto di
professare liberamente la
propria fede religiosa o
credenza, in qualsiasi
forma individuale o
associata, di diffonderla e
farne propaganda, di
osservare i riti e di
esercitare il culto in
privato o in pubblico.
Comprende inoltre il diritto
di mutare religione o
credenza o di non averne
alcuna. Non possono essere
disposte limitazioni alla
libertà di coscienza e di
religione diverse da quelle
previste dagli articoli 18 e
19 della Costituzione. |
1. La libertà di
coscienza e di religione
comprende il diritto di
professare liberamente la
propria fede religiosa, in
qualsiasi forma individuale o
associata, di diffonderla e
farne propaganda, di
osservare i riti e di
esercitare il culto in
privato o in pubblico.
Comprende inoltre il diritto
di mutare religione o di non
averne alcuna. Non possono
essere disposte limitazioni
alla libertà di coscienza e
di religione diverse da
quelle previste dagli
articoli 18 e 19 della
Costituzione. 2. Il diritto di libertà di coscienza e di religione è esercitato nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. |
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1. Nessuno può essere
discriminato o soggetto a
costrizioni in ragione della
propria religione o credenza,
né essere obbligato a
dichiarazioni specificamente
relative alla propria
appartenenza
confessionale. |
1. Nessuno può essere
discriminato o soggetto a
costrizioni in ragione della
propria fede religiosa,
né essere obbligato a
dichiarazioni specificamente
relative alla propria
appartenenza
confessionale. |
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1. I genitori hanno
diritto di istruire ed
educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio, in
coerenza con la propria fede
religiosa o credenza,
nel rispetto della loro
personalità e senza
pregiudizio della salute dei
medesimi. |
1. I genitori hanno
diritto di istruire ed
educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio, in
coerenza con la propria fede
religiosa, nel rispetto della
loro personalità, senza
pregiudizio della salute dei
medesimi e nel rispetto
dei diritti garantiti
dall'ordinamento giuridico
italiano e dalle convenzioni
internazionali. |
|
2. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo
316 del codice civile, i
minori, a partire dal
quattordicesimo anno di età,
possono compiere
autonomamente le scelte
pertinenti all'esercizio del
diritto di libertà religiosa;
in caso di contrasto fra i
genitori decide il giudice
competente, tenendo conto
dell'interesse primario del
minore. |
2. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo
316 del codice civile, i
minori, a partire dal
quattordicesimo anno di età,
possono compiere
autonomamente le scelte
pertinenti all'esercizio del
diritto di libertà
religiosa. |
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1. I diritti di riunione
e di associazione previsti
dagli articoli 17 e 18, primo
comma, della Costituzione
sono liberamente esercitati
anche per finalità di
religione o di culto. |
1. I diritti di riunione
e di associazione previsti
dagli articoli 17 e 18, primo
comma, della Costituzione
sono liberamente esercitati
anche per finalità di
religione o di culto, nei
limiti e con le modalità
indicati nei medesimi
articoli. |
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|
1. La libertà religiosa
riconosciuta a tutti
comprende il diritto di
aderire liberamente ad una
confessione o associazione
religiosa e di recedere da
essa, come anche il diritto
di partecipare, senza
ingerenza da parte dello
Stato, alla vita ed
all'organizzazione della
confessione religiosa di
appartenenza in conformità
alle sue regole. |
1. La libertà religiosa
comprende il diritto di
aderire liberamente ad una
confessione o associazione
religiosa e di recedere da
essa, come anche il diritto
di partecipare, senza
ingerenza da parte dello
Stato, alla vita ed
all'organizzazione della
confessione religiosa di
appartenenza in conformità
alle sue regole, nel
rispetto dell'ordinamento
giuridico italiano nonché dei
diritti fondamentali della
persona garantiti dalla
Costituzione e dalle
convenzioni
internazionali. |
| 2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere |
2. Identico. |
|
o recare molestia a coloro
che esercitino i diritti di
cui al comma 1. |
|
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|
|
1. I cittadini hanno
diritto di agire secondo i
dettami imprescindibili della
propria coscienza, nel
rispetto dei diritti e dei
doveri sanciti dalla
Costituzione. |
1. I cittadini hanno
diritto di agire secondo i
dettami imprescindibili della
propria coscienza, nel
rispetto dei diritti e dei
doveri sanciti dalla
Costituzione e delle
convenzioni
internazionali. |
|
2. Le modalità per
l'esercizio dell'obiezione di
coscienza nei diversi settori
sono disciplinate dalla
legge. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. L'appartenenza alle
Forze armate, alle Forze di
polizia o ad altri servizi
assimilati, la degenza in
strutture sanitarie,
socio-sanitarie ed
assistenziali, la permanenza
negli istituti di prevenzione
e pena non impediscono
l'esercizio della libertà
religiosa e l'adempimento
delle pratiche di culto,
l'adempimento delle
prescrizioni religiose in
materia alimentare e di
quelle relative
all'astensione dalle attività
in determinati giorni o
periodi previsti come
festività dalle leggi di
approvazione delle intese di
cui all'articolo 8, terzo
comma, della Costituzione,
purché non derivino nuovi o
maggiori oneri per le
amministrazioni
interessate. |
1. Identico. |
|
2. I Ministri
competenti, con regolamenti
da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, definiscono le
modalità di attuazione del
comma 1 che, per le Forze
armate, le Forze di polizia e
per gli altri servizi
assimilati devono essere
compatibili con le esigenze
di servizio. Sugli schemi di
regolamento è acquisito il
parere delle competenti
Commissioni parlamentari. |
2. Identico. |
| 3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o | 3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o |
|
detenzione adotta le
misure necessarie, d'intesa
con i familiari del defunto,
per assicurare che le esequie
siano celebrate da un
ministro di culto della
confessione di
appartenenza. |
detenzione adotta le
misure necessarie, d'intesa
con i familiari del defunto,
per assicurare che le esequie
siano celebrate da un
ministro di culto, da una
guida spirituale o dal
soggetto equiparato della
confessione di
appartenenza. |
|
|
|
|
1. L'adempimento dei
doveri essenziali del culto
nel lavoro domestico, il
divieto di licenziamento
determinato da ragioni di
fede religiosa nei luoghi di
lavoro, il divieto di
indagine sulle opinioni
religiose e la nullità di
patti o atti diretti a fini
di discriminazione religiosa
sono regolati dalle vigenti
disposizioni in materia. |
Identico. |
|
2. I contratti
collettivi e individuali di
lavoro contemplano
l'esercizio della libertà
religiosa, con riferimento
alle sue varie espressioni,
come indicate negli articoli
1, 2 e 3. |
|
|
|
|
1. I ministri di culto di
una confessione religiosa
sono liberi di svolgere il
loro ministero spirituale. |
1. I ministri di culto
e le guide spirituali o i
soggetti equiparati di una
confessione religiosa sono
liberi di svolgere il loro
ministero spirituale. |
|
2. I ministri di culto
di una confessione religiosa
avente personalità giuridica,
in possesso della
cittadinanza italiana, che
compiono atti rilevanti per
l'ordinamento giuridico
italiano, dimostrano la
propria qualifica depositando
presso l'ufficio competente
per l'atto apposita
certificazione rilasciata
dalla confessione di
appartenenza. |
2. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati in possesso della cittadinanza italiana, di una confessione religiosa che non abbia stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative. Con il medesimo regolamento, il Ministro dell'interno provvede ad identificare le figure di ministro di culto e di guida spirituale o di soggetto equiparato tenendo conto della natura e delle tradizioni delle singole confessioni religiose, e in particolare del ruolo effettivo svolto dal richiedente |
|
all'interno della specifica
confessione religiosa, e
sentito il parere non
vincolante della confessione
stessa. |
|
3. I ministri di
culto di una confessione
religiosa priva di
personalità giuridica, ovvero
di una confessione il cui
ente esponenziale non abbia
la personalità giuridica, in
possesso della cittadinanza
italiana, possono compiere
gli atti di cui al comma 2 se
la loro nomina è stata
approvata dal Ministro
dell'interno. Con regolamento
del Ministro dell'interno,
adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le
modalità e le procedure
relative. |
Soppresso. |
|
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|
|
1. Coloro che intendono
celebrare il matrimonio
davanti ad un ministro di
culto di una confessione
religiosa avente personalità
giuridica, o davanti ad uno
dei ministri di culto di cui
all'articolo 10, comma 3,
devono specificarlo
all'ufficiale dello stato
civile all'atto della
richiesta della pubblicazione
prevista dagli articoli 93 e
seguenti del codice civile.
L'ufficiale dello stato
civile, il quale ha proceduto
alle pubblicazioni richieste
dai nubendi, accerta che
nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio
secondo le vigenti norme di
legge e ne dà attestazione in
un nulla osta che rilascia ai
nubendi in duplice originale.
Il nulla osta deve precisare
che la celebrazione del
matrimonio avrà luogo nel
comune indicato dai nubendi,
che essa seguirà davanti al
ministro di culto indicato
dai medesimi, che il ministro
di culto ha comunicato la
propria disponibilità e
depositato la certificazione
di cui all'articolo 10, comma
2, ovvero la
certificazione relativa
all'approvazione di cui al
comma 3 del medesimo
articolo. Attesta inoltre
che l'ufficiale dello stato
civile ha spiegato ai nubendi
i diritti e i doveri dei
coniugi, dando ai medesimi
lettura degli articoli del
codice civile al riguardo. |
1. Coloro che intendono
celebrare il matrimonio
davanti ad un ministro di
culto, a una guida
spirituale o a un soggetto
equiparato la cui nomina sia
stata approvata dal Ministro
dell'interno, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2,
devono specificarlo
all'ufficiale dello stato
civile all'atto della
richiesta della pubblicazione
prevista dagli articoli 93 e
seguenti del codice civile.
L'ufficiale dello stato
civile, il quale ha proceduto
alle pubblicazioni richieste
dai nubendi, accerta che
nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio
secondo le vigenti norme di
legge e ne dà attestazione in
un nulla osta che rilascia ai
nubendi in duplice originale.
Il nulla osta deve precisare
che la celebrazione del
matrimonio avrà luogo nel
comune indicato dai nubendi,
che essa seguirà davanti al
ministro di culto, alla
guida spirituale o al
soggetto equiparato
indicato dai medesimi, che
il ministro di culto, la
guida spirituale o il
soggetto equiparato ha
comunicato la propria
disponibilità e depositato la
certificazione relativa
all'approvazione della nomina
di cui all'articolo 10,
comma 2. Attesta inoltre che
l'ufficiale dello stato
civile ha spiegato ai nubendi
i diritti e i doveri dei
coniugi, dando ai medesimi
lettura degli articoli del
codice civile al riguardo. |
| 2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui | 2. Il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato, nel celebrare il |
|
agli articoli 107 e 108
del codice civile,
omettendo la lettura degli
articoli del codice civile
riguardanti i diritti e i
doveri dei coniugi. Lo
stesso ministro di culto
redige subito dopo la
celebrazione l'atto di
matrimonio in duplice
originale e allega il nulla
osta rilasciato
dall'ufficiale dello stato
civile. |
matrimonio, osserva le
disposizioni di cui agli
articoli 107 e 108 del codice
civile, avvalendosi, se
necessario, della
collaborazione di un
interprete. Lo stesso
ministro di culto, la
guida spirituale o il
soggetto equiparato redige
subito dopo la celebrazione
l'atto di matrimonio in
duplice originale e allega il
nulla osta rilasciato
dall'ufficiale dello stato
civile. |
|
3. La trasmissione di
un originale dell'atto di
matrimonio per la
trascrizione nei registri
dello stato civile è fatta
dal ministro di culto,
davanti al quale è avvenuta
la celebrazione,
all'ufficiale dello stato
civile di cui al comma 1. Il
ministro di culto ha
l'obbligo di effettuare la
trasmissione dell'atto non
oltre i cinque giorni dalla
celebrazione e di darne
contemporaneamente avviso ai
contraenti. L'ufficiale dello
stato civile, constatata la
regolarità dell'atto e
l'autenticità del nulla osta
allegato, effettua la
trascrizione entro le
ventiquattro ore dal
ricevimento dell'atto e ne dà
notizia al ministro di
culto. |
3. La trasmissione di
un originale dell'atto di
matrimonio per la
trascrizione nei registri
dello stato civile è fatta
dal ministro di culto,
dalla guida spirituale o dal
soggetto equiparato,
davanti ai quali è
avvenuta la celebrazione,
all'ufficiale dello stato
civile di cui al comma 1. Il
ministro di culto, la
guida spirituale o il
soggetto equiparato ha
l'obbligo di effettuare la
trasmissione dell'atto non
oltre i cinque giorni dalla
celebrazione e di darne
contemporaneamente avviso ai
contraenti. L'ufficiale dello
stato civile, constatata la
regolarità dell'atto e
l'autenticità del nulla osta
allegato, effettua la
trascrizione entro le
ventiquattro ore dal
ricevimento dell'atto e ne dà
notizia al ministro di
culto, alla guida
spirituale o al soggetto
equiparato. |
|
4. Il matrimonio ha
effetti civili dal momento
della celebrazione anche se
l'ufficiale dello stato
civile che ha ricevuto l'atto
abbia omesso di effettuare la
trascrizione nel termine
prescritto. |
4. Identico. |
|
5. La rubrica del
Capo II del Titolo VI del
Libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente:
"Del matrimonio celebrato
davanti a ministri del culto
cattolico e del matrimonio
celebrato davanti a ministri
di culto, a guide spirituali
o a soggetti equiparati dei
culti diversi dal
cattolico". |
|
5. All'articolo 83 del
codice civile le parole: "dei
culti ammessi nello Stato"
sono sostituite, dalle
seguenti: "delle confessioni
religiose aventi personalità
giuridica o la cui nomina è
stata approvata dal Ministro
dell'interno". Nella rubrica
del medesimo articolo le
parole: "ammessi nello Stato"
sono sostituite dalle
seguenti: "diversi dal
cattolico". |
6. L'articolo 83
del codice civile è
sostituito dal seguente: "Art. 83 - (Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati dei culti diversi dal cattolico). Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati la cui nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno è regolato dalle disposizioni del capo III, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio". |
|
6. Il presente
articolo non modifica nè
pregiudica le disposizioni
che danno attuazione ad
accordi o intese stipulati ai
sensi dell'articolo 7,
secondo comma, e
dell'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione. |
Soppresso. |
|
|
|
|
1. Nelle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado
l'insegnamento è impartito
nel rispetto della libertà di
coscienza e della pari
dignità senza distinzione di
religione. |
1. Nelle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado
l'insegnamento è impartito
nel rispetto della dignità
della persona e della sua
fede religiosa. |
|
2. Su richiesta degli
alunni o dei loro genitori
le istituzioni
scolastiche possono
organizzare, nell'ambito
delle attività didattiche
integrative determinate dalle
stesse istituzioni
nell'esercizio della propria
autonomia, e previste
dall'ordinamento scolastico
vigente, libere attività
complementari relative al
fenomeno religioso e alle sue
implicazioni, senza oneri
aggiuntivi a carico delle
amministrazioni
interessate. |
2. Gli alunni e i
loro genitori possono
chiedere ai competenti organi
della scuola di svolgere,
nell'ambito delle attività di
promozione culturale, sociale
e civile previste
dall'ordinamento scolastico,
libere attività didattiche
complementari relative allo
studio delle religioni, in
conformità ai criteri e con
le modalità stabilite da tale
ordinamento. |
|
|
|
|
1. Le affissioni e la
distribuzione di
pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa
e le collette effettuate
all'interno e all'ingresso
dei rispettivi luoghi o
edifici di culto avvengono
liberamente. |
1. Le affissioni e la
distribuzione di
pubblicazioni e stampati
relativi alla vita
religiosa, purché il loro
contenuto non contrasti con
le disposizioni di cui
all'articolo 18, comma 3, del
Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici,
adottato a New York il 19
dicembre 1966, ratificato ai
sensi della legge 25 ottobre
1977, n. 881, e le
collette effettuate
all'interno e all'ingresso
dei rispettivi luoghi o
edifici di culto avvengono
liberamente. |
|
|
|
|
1. Gli edifici aperti al
culto pubblico delle
confessioni religiose aventi
personalità giuridica non
possono essere occupati,
requisiti, espropriati o
demoliti se non per gravi
ragioni, sentite le
confessioni stesse o i loro
enti esponenziali. |
Identico. |
|
CONFESSIONI E |
CONFESSIONI E |
|
|
|
|
1. La libertà delle
confessioni religiose
garantita dalle norme
costituzionali comprende, tra
l'altro, il diritto di
celebrare i propri riti,
purché non siano contrari al
buon costume; di aprire
edifici destinati
all'esercizio del culto; di
diffondere e fare propaganda
della propria fede religiosa
e delle proprie
credenze; di formare e
nominare liberamente i
ministri di culto; di emanare
liberamente atti in materia
spirituale; di fornire
assistenza spirituale ai
propri appartenenti; di
comunicare e corrispondere
liberamente con le proprie
organizzazioni o con altre
confessioni religiose; di
promuovere la valorizzazione
delle proprie espressioni
culturali. |
1. La libertà delle
confessioni religiose
garantita dalle norme
costituzionali comprende, tra
l'altro, il diritto di
celebrare i propri riti,
purché non siano contrari al
buon costume; di aprire
edifici destinati
all'esercizio del culto; di
diffondere e fare propaganda
della propria fede religiosa;
di formare e nominare
liberamente i ministri di
culto e le guide
spirituali o i soggetti
equiparati; di emanare
liberamente atti in materia
spirituale; di fornire
assistenza spirituale ai
propri appartenenti; di
comunicare e corrispondere
liberamente con le proprie
organizzazioni o con altre
confessioni religiose; di
promuovere la valorizzazione
delle proprie espressioni
culturali, nel rispetto
dei diritti e delle libertà
delle altre confessioni
religiose. |
|
2. E' fatto divieto di
svolgere propaganda politica
consistente nell'incitamento
all'odio e alla
discriminazione fra le
confessioni religiose. 3. I diritti di cui al comma 1 possono essere sottoposti unicamente alle restrizioni previste dall'articolo 18, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881. |
|
|
|
|
1. La confessione
religiosa o l'ente
esponenziale che la
rappresenta può chiedere di
essere riconosciuta come
persona giuridica agli
effetti civili. Il
riconoscimento ha luogo con
decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, udito
il parere del Consiglio di
Stato, previa deliberazione
del Consiglio dei
ministri. |
1. La confessione
religiosa o l'ente
esponenziale che la
rappresenta può chiedere di
essere riconosciuta come
persona giuridica agli
effetti civili. Il
riconoscimento ha luogo con
decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno,
acquisito il parere del
Consiglio di Stato, previa
deliberazione del Consiglio
dei ministri. |
|
|
|
|
1. La domanda di
riconoscimento è presentata
al Ministro dell'interno
unitamente allo statuto ed
alla documentazione di cui
all'articolo 18. |
Identico. |
|
2. La domanda di
riconoscimento può essere
presa in considerazione solo
se la confessione o l'ente
esponenziale ha sede in
Italia e se è rappresentata,
giuridicamente e di fatto, da
un cittadino italiano avente
domicilio in Italia. |
|
|
|
|
1. Dallo statuto e dalla
documentazione allegata alla
domanda di riconoscimento
devono risultare, oltre alla
indicazione della
denominazione e della
sede, le norme di
organizzazione,
amministrazione e
funzionamento e ogni elemento
utile alla valutazione della
stabilità e della base
patrimoniale di cui dispone
la confessione o l'ente
esponenziale in relazione
alle finalità perseguite. Il
Consiglio di Stato, nel
formulare il proprio parere
anche sul carattere
confessionale, accerta, in
particolare, che lo statuto
non contrasti con
l'ordinamento giuridico
italiano e non contenga
disposizioni contrarie ai
diritti inviolabili
dell'uomo. |
1. Dallo statuto e dalla
documentazione allegata alla
domanda di riconoscimento
devono risultare, oltre alla
indicazione della
denominazione, della sede
e delle caratteristiche
della confessione, le
norme di organizzazione,
amministrazione e
funzionamento e ogni elemento
utile alla conoscenza
della presenza sociale e
alla valutazione della
stabilità e della base
patrimoniale di cui dispone
la confessione o l'ente
esponenziale in relazione
alle finalità perseguite. Il
Consiglio di Stato, nel
formulare il proprio parere
anche sul carattere
confessionale
dell'organizzazione
richiedente, accerta, in
particolare, che lo statuto
e l'attività della
confessione religiosa non
contrastino con
l'ordinamento giuridico
italiano e che il medesimo
statuto non contenga
disposizioni lesive dei
diritti fondamentali della
persona garantiti dalla
Costituzione e dalle
convenzioni
internazionali. |
|
|
|
| 1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, le norme di funzionamento ed i poteri degli |
Identico. |
|
organi di rappresentanza
della persona giuridica.
Decorsi trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto di riconoscimento di
cui all'articolo 16, la
confessione o l'ente
esponenziale può concludere
negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro
predetto. |
|
|
|
|
1. Ogni mutamento
sostanziale nel fine, nella
destinazione del patrimonio e
nel modo di esistenza della
confessione religiosa o
dell'ente esponenziale
civilmente riconosciuti
acquista efficacia civile
mediante riconoscimento con
decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, udito
il Consiglio di Stato, previa
deliberazione del Consiglio
dei ministri. |
1. Ogni mutamento
sostanziale nel fine, nella
destinazione del patrimonio e
nel modo di esistenza della
confessione religiosa o
dell'ente esponenziale
civilmente riconosciuti
acquista efficacia civile
mediante riconoscimento con
decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno,
acquisito il parere del
Consiglio di Stato, previa
deliberazione del Consiglio
dei ministri. |
|
2. In caso di
mutamento che faccia perdere
alla confessione religiosa o
all'ente esponenziale uno dei
requisiti prescritti per il
suo riconoscimento, questo
può essere revocato con
decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, udito
il Consiglio di Stato, previa
deliberazione del Consiglio
dei ministri. |
2. In caso di
mutamento che faccia perdere
alla confessione religiosa o
all'ente esponenziale uno dei
requisiti prescritti per il
suo riconoscimento, questo
può essere revocato con
decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno,
acquisito il parere del
Consiglio di Stato, previa
deliberazione del Consiglio
dei ministri. |
|
3. I decreti di cui ai
commi 1 e 2 sono trasmessi
dal Ministro dell'interno per
l'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. Per gli acquisti delle
confessioni religiose o dei
loro enti esponenziali che
abbiano ottenuto la
personalità giuridica si
applicano le disposizioni
delle leggi civili
concernenti gli acquisti
delle persone giuridiche. |
Identico. |
|
|
|
| 1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali |
Identico. |
|
e patrimoniali dello Stato e
degli enti locali in favore
di enti ecclesiastici, nonché
in tema di disciplina
urbanistica dei servizi
religiosi, di utilizzo dei
fondi per le opere di
urbanizzazione secondaria o
comunque di interventi per la
costruzione, il ripristino,
il restauro e la
conservazione di edifici
aperti all'esercizio pubblico
del culto, sono applicate
alle confessioni religiose
aventi personalità giuridica
che abbiano una presenza
organizzata nell'ambito del
relativo comune.
L'applicazione delle predette
disposizioni ha luogo, tenuto
conto delle esigenze
religiose della popolazione,
sulla base di intese tra le
confessioni interessate e le
autorità competenti. |
|
2. Gli edifici di
culto costruiti con
contributi regionali o
comunali non possono essere
sottratti alla loro
destinazione se non sono
decorsi venti anni dalla
erogazione del contributo.
L'atto da cui trae origine il
vincolo, redatto nelle forme
prescritte, è trascritto nei
registri immobiliari. Gli
atti e i negozi che
comportano violazione del
vincolo sono nulli. |
|
|
|
|
1. Fermo il disposto
dell'articolo 100 del
regolamento di polizia
mortuaria, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285, la sepoltura dei
defunti è effettuata nel
rispetto delle prescrizioni
rituali della confessione o
associazione religiosa di
appartenenza avente
personalità giuridica,
compatibilmente con le norme
di polizia mortuaria e con le
norme vigenti in materia di
cremazione. |
1. Fermo il disposto
dell'articolo 100 del
regolamento di polizia
mortuaria, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285, la sepoltura dei
defunti è effettuata nel
rispetto delle prescrizioni
rituali della confessione o
associazione religiosa di
appartenenza avente
personalità giuridica, se
non in contrasto con le
norme di polizia mortuaria e
con le norme vigenti in
materia di cremazione. |
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| 1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Alle stesse si |
1. Associazioni e
fondazioni possono ottenere
il riconoscimento della
personalità giuridica con
decreto del Ministro
dell'interno, previo
accertamento del fine di
religione o di culto. |
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applicano le norme
relative alle persone
giuridiche private, salvo
quanto attiene alle attività
di religione o di
culto. |
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1. La legge dispone i
casi nei quali agli effetti
tributari le confessioni
religiose aventi personalità
giuridica o i loro enti
esponenziali aventi fine di
religione o di culto, come
anche le attività dirette a
tali scopi, sono equiparati
agli enti ed alle attività
aventi finalità di
beneficenza o di istruzione.
Le attività diverse da quelle
di religione o di culto da
essi svolte restano soggette
alle leggi dello Stato
concernenti tali attività ed
al regime tributario previsto
per le medesime. |
Identico. |
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1. Agli effetti civili,
si considerano comunque: |
1. Identico: |
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a) attività di
religione o di culto quelle
dirette all'esercizio del
culto e dei riti, alla cura
delle anime, alla formazione
di ministri di culto, a scopi
missionari e di diffusione
della propria fede ed alla
educazione religiosa; |
a) attività di
religione o di culto quelle
dirette all'esercizio del
culto e dei riti, alla cura
delle anime, alla formazione
di ministri di culto, di
guide spirituali o di
soggetti equiparati, a
scopi missionari e di
diffusione della propria fede
ed alla educazione
religiosa; |
|
b) attività
diverse da quelle di
religione o di culto, quelle
di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e
cultura e, in ogni caso, le
attività commerciali o a
scopo di lucro. |
b) identica. |
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| 1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica possono iscriversi al Fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla | 1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono iscritti al Fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle |
|
base delle procedure e
con le modalità previste
dalla legge stessa, come
modificata dall'articolo 42,
comma 6, della legge 23
dicembre 1999, n. 488. |
procedure e con le
modalità previste dalla legge
stessa, come modificata
dall'articolo 42, comma 6,
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. |
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STIPULAZIONE DI INTESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA |
STIPULAZIONE DI INTESE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA |
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1. Le confessioni
religiose organizzate secondo
propri statuti non
contrastanti con
l'ordinamento giuridico
italiano, le quali chiedono
che i loro rapporti con lo
Stato siano regolati per
legge sulla base di intese ai
sensi dell'articolo 8 della
Costituzione, presentano la
relativa istanza, unitamente
alla documentazione e agli
elementi di cui all'articolo
18, al Presidente del
Consiglio dei ministri. |
Identico. |
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1. Se l'istanza è
presentata da una confessione
religiosa non avente
personalità giuridica, il
Presidente del Consiglio dei
ministri comunica la
richiesta al Ministero
dell'interno affinché
verifichi che lo statuto
della confessione religiosa
non contrasti con
l'ordinamento giuridico
italiano. A tale fine il
Ministro dell'interno
acquisisce il parere del
Consiglio di Stato ai sensi
dell'articolo 18. |
1. Se l'istanza,
corredata della
documentazione prevista
dall'articolo 18, è
presentata da una confessione
religiosa non avente
personalità giuridica, il
Presidente del Consiglio dei
ministri comunica la
richiesta al Ministero
dell'interno affinché
verifichi che lo statuto
della confessione religiosa
non contrasti con
l'ordinamento giuridico
italiano e non contenga
disposizioni lesive dei
diritti fondamentali della
persona garantiti dalla
Costituzione e dalle
convenzioni internazionali.
A tale fine il Ministro
dell'interno acquisisce il
parere del Consiglio di Stato
ai sensi dell'articolo 18. |
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1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri,
acquisite le necessarie
valutazioni, prima di avviare
le procedure di intesa,
invita la confessione
interessata a indicare chi, a
tale fine, la rappresenta. |
1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri,
acquisite le valutazioni
necessarie per decidere se
avviare le trattative,
prima di avviare le
procedure di intesa, invita
la confessione interessata a
indicare chi, a tale fine, la
rappresenta. |
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1. Il Governo è
rappresentato dal Presidente
del Consiglio dei ministri,
il quale delega il
Sottosegretario di Stato
segretario del Consiglio dei
ministri, per la conduzione
della trattativa con il
rappresentante della
confessione interessata,
sulla base delle valutazioni
espresse e delle proposte
formulate dalla commissione
di studio di cui all'articolo
32. |
1. Identico. |
|
2. Il Sottosegretario
di Stato, conclusa la
trattativa, trasmette al
Presidente del Consiglio dei
ministri, con propria
relazione, il progetto di
intesa. |
2. Identico. |
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3. Il testo
dell'intesa non può comunque
contenere disposizioni
contrarie all'ordinamento
giuridico italiano, ovvero
lesive dei diritti
fondamentali della persona
garantiti dalla Costituzione
e dalle convenzioni
internazionali. |
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1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri è istituita, ai
sensi dell'articolo 5, comma
2, lettera i), della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
una commissione di studio con
il compito di predisporre un
progetto per le trattative ai
fini della stipulazione
dell'intesa. |
Identico. |
| 2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno o un suo delegato e da funzionari delle amministrazioni interessate con incarico di dirigente di prima |
|
fascia o equiparato,
nonché da altrettanti
esperti, cittadini italiani,
designati dalla confessione
religiosa interessata. Il
presidente della commissione
è scelto tra le categorie
indicate dall'articolo 29,
comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400. |
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3. Dal funzionamento
della commissione di cui al
comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. |
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1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri
sottopone il progetto di
intesa alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 2, comma
3, lettera l), della
legge 23 agosto 1988, n.
400, e informa, quindi, il
Parlamento sui princìpi e sui
contenuti del progetto
stesso. |
1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri
sottopone il progetto di
intesa alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 2, comma
3, lettera l), della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
diretta anche ad approvare
la scelta di concludere
l'intesa con la confessione
interessata. 2. Il progetto di intesa, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia acquisito, entro quarantacinque giorni dalla assegnazione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. |
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1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri,
qualora si renda necessario
in relazione alle
osservazioni, ai rilievi e
agli indirizzi emersi in seno
al Consiglio dei ministri o
in sede parlamentare, rimette
il testo al Sottosegretario
di Stato per le opportune
modifiche al progetto di
intesa. |
Identico. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |