XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2531 - 1576 - 1902-A




TESTO
del disegno di legge n.
2531
TESTO
della Commissione


Capo I

LIBERTA' DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE
Capo I

LIBERTA' DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE


Art. 1.

(Diritto fondamentale di
libertà di
coscienza e di
religione).
Art. 1.

(Diritto fondamentale di
libertà di
coscienza e di
religione).

1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.
Identico.


Art. 2.

(Esercizio del diritto di
libertà di
coscienza e di
religione).
Art. 2.

(Esercizio del diritto di
libertà di
coscienza e di
religione).

1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.
1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.
2. Il diritto di libertà di coscienza e di religione è esercitato nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.


Art. 3.

(Divieto di
discriminazioni).
Art. 3.

(Divieto di
discriminazioni).

1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.
1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria fede religiosa, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

Art. 4.

(Figli minori).
Art. 4.

(Figli minori).

1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.
1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa, nel rispetto della loro personalità, senza pregiudizio della salute dei medesimi e nel rispetto dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e dalle convenzioni internazionali.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse primario del minore.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa.


Art. 5.

(Diritti di riunione e di
associazione per
finalità di religione o di
culto).
Art. 5.

(Diritti di riunione e di
associazione per
finalità di religione o di
culto).

1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto.
1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto, nei limiti e con le modalità indicati nei medesimi articoli.


Art. 6.

(Partecipazione a
confessioni o associazioni
religiose).
Art. 6.

(Partecipazione a
confessioni o associazioni
religiose).

1. La libertà religiosa riconosciuta a tutti comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.
1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole, nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere 2. Identico.
o recare molestia a coloro che esercitino i diritti di cui al comma 1.


Art. 7.

(Libertà di
coscienza).
Art. 7.

(Libertà di
coscienza).

1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione.
1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e delle convenzioni internazionali.
2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.
2. Identico.


Art. 8.

(Esercizio della libertà
religiosa
in particolari
condizioni).
Art. 8.

(Esercizio della libertà
religiosa
in particolari
condizioni).

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all'astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività dalle leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.
1. Identico.
2. I Ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze di servizio. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. Identico.
3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o 3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o
detenzione adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza.
detenzione adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto, da una guida spirituale o dal soggetto equiparato della confessione di appartenenza.


Art. 9.

(Libertà religiosa nei
luoghi di lavoro).
Art. 9.

(Libertà religiosa nei
luoghi di lavoro).

1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia.
Identico.
2. I contratti collettivi e individuali di lavoro contemplano l'esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, come indicate negli articoli 1, 2 e 3.


Art. 10.

(Ministri di
culto).
Art. 10.

(Ministri di culto,
guide spirituali
o soggetti
equiparati).

1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
1. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
2. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati in possesso della cittadinanza italiana, di una confessione religiosa che non abbia stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative. Con il medesimo regolamento, il Ministro dell'interno provvede ad identificare le figure di ministro di culto e di guida spirituale o di soggetto equiparato tenendo conto della natura e delle tradizioni delle singole confessioni religiose, e in particolare del ruolo effettivo svolto dal richiedente
all'interno della specifica confessione religiosa, e sentito il parere non vincolante della confessione stessa.
3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia la personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative.
Soppresso.


Art. 11.

(Matrimonio).
Art. 11.

(Matrimonio).

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, o davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 10, comma 3, devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all'articolo 10, comma 2, ovvero la certificazione relativa all'approvazione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto, a una guida spirituale o a un soggetto equiparato la cui nomina sia stata approvata dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto, alla guida spirituale o al soggetto equiparato indicato dai medesimi, che il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione relativa all'approvazione della nomina di cui all'articolo 10, comma 2. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui 2. Il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato, nel celebrare il
agli articoli 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di un interprete. Lo stesso ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto, dalla guida spirituale o dal soggetto equiparato, davanti ai quali è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto, alla guida spirituale o al soggetto equiparato.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
4. Identico.
5. La rubrica del Capo II del Titolo VI del Libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati dei culti diversi dal cattolico".
5. All'articolo 83 del codice civile le parole: "dei culti ammessi nello Stato" sono sostituite, dalle seguenti: "delle confessioni religiose aventi personalità giuridica o la cui nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno". Nella rubrica del medesimo articolo le parole: "ammessi nello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dal cattolico".
6. L'articolo 83 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 83 - (Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati dei culti diversi dal cattolico). Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati la cui nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno è regolato dalle disposizioni del capo III, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio".
6. Il presente articolo non modifica nè pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Soppresso.


Art. 12.

(Insegnamento nelle
scuole).
Art. 12.

(Insegnamento nelle
scuole).

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione.
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della dignità della persona e della sua fede religiosa.
2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle stesse istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste dall'ordinamento scolastico vigente, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.
2. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività didattiche complementari relative allo studio delle religioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento.


Art. 13.

(Pubblicazioni).
Art. 13.

(Pubblicazioni).

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa, purché il loro contenuto non contrasti con le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.


Art. 14.

(Tutela degli edifici di
culto).
Art. 14.

(Tutela degli edifici di
culto).

1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni religiose aventi personalità giuridica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.
Identico.
Capo II

CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
Capo II

CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE


Art. 15.

(Libertà delle
confessioni religiose).
Art. 15.

(Libertà delle
confessioni religiose).

1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.
1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa; di formare e nominare liberamente i ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali, nel rispetto dei diritti e delle libertà delle altre confessioni religiose.
2. E' fatto divieto di svolgere propaganda politica consistente nell'incitamento all'odio e alla discriminazione fra le confessioni religiose.
3. I diritti di cui al comma 1 possono essere sottoposti unicamente alle restrizioni previste dall'articolo 18, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881.


Art. 16.

(Riconoscimento della
personalità giuridica).
Art. 16.

(Riconoscimento della
personalità giuridica).

1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 17.

(Domanda di
riconoscimento).
Art. 17.

(Domanda di
riconoscimento).

1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all'articolo 18.
Identico.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.


Art. 18.

(Requisiti per il
riconoscimento).
Art. 18.

(Requisiti per il
riconoscimento).

1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione e della sede, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo.
1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione, della sede e delle caratteristiche della confessione, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla conoscenza della presenza sociale e alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale dell'organizzazione richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto e l'attività della confessione religiosa non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che il medesimo statuto non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.


Art. 19.

(Iscrizione nel registro
delle
persone giuridiche).
Art. 19.

(Iscrizione nel registro
delle
persone giuridiche).

1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, le norme di funzionamento ed i poteri degli Identico.
organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, la confessione o l'ente esponenziale può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.


Art. 20.

(Mutamenti della
confessione religiosa).
Art. 20.

(Mutamenti della
confessione religiosa).

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa o dell'ente esponenziale civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa o dell'ente esponenziale civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione religiosa o all'ente esponenziale uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione religiosa o all'ente esponenziale uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi dal Ministro dell'interno per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
3. Identico.


Art. 21.

(Acquisti delle
confessioni religiose).
Art. 21.

(Acquisti delle
confessioni religiose).

1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.
Identico.


Art. 22.

(Edilizia di
culto).
Art. 22.

(Edilizia di
culto).

1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali Identico.
e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo comune. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.
2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.


Art. 23.

(Sepoltura dei
defunti).
Art. 23.

(Sepoltura dei
defunti).

1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di appartenenza avente personalità giuridica, compatibilmente con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.
1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di appartenenza avente personalità giuridica, se non in contrasto con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.


Art. 24.

(Associazioni e
fondazioni con finalità
di religione o di
culto).
Art. 24.

(Associazioni e
fondazioni con finalità
di religione o di
culto).

1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Alle stesse si 1. Associazioni e fondazioni possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministro dell'interno, previo accertamento del fine di religione o di culto.
applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.


Art. 25.

(Regime tributario delle
confessioni
religiose).
Art. 25.

(Regime tributario delle
confessioni
religiose).

1. La legge dispone i casi nei quali agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione o di culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.
Identico.


Art. 26.

(Attività di religione o
di culto).
Art. 26.

(Attività di religione o
di culto).

1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
1. Identico:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, di guide spirituali o di soggetti equiparati, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
b) identica.


Art. 27.

(Iscrizione al Fondo di
previdenza del clero dei
ministri di culto delle
confessioni religiose diverse
dalla cattolica).
Art. 27.

(Iscrizione al Fondo di
previdenza del clero dei
ministri di culto delle
confessioni religiose diverse
dalla cattolica).

1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica possono iscriversi al Fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla 1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono iscritti al Fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle
base delle procedure e con le modalità previste dalla legge stessa, come modificata dall'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
procedure e con le modalità previste dalla legge stessa, come modificata dall'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.


Capo III

STIPULAZIONE DI INTESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA
COSTITUZIONE
Capo III

STIPULAZIONE DI INTESE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA
COSTITUZIONE


Art. 28.

(Istanza per
l'intesa).
Art. 28.

(Istanza per
l'intesa).

1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 18, al Presidente del Consiglio dei ministri.
Identico.


Art. 29.

(Istanza di confessione
religiosa
non avente personalità
giuridica).
Art. 29.

(Istanza di confessione
religiosa
non avente personalità
giuridica).

1. Se l'istanza è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. A tale fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.
1. Se l'istanza, corredata della documentazione prevista dall'articolo 18, è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. A tale fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.

Art. 30.

(Rappresentanza delle
confessioni religiose).
Art. 30.

(Rappresentanza delle
confessioni religiose).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tale fine, la rappresenta.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le valutazioni necessarie per decidere se avviare le trattative, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tale fine, la rappresenta.


Art. 31.

(Rappresentanza del
Governo).
Art. 31.

(Rappresentanza del
Governo).

1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato segretario del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all'articolo 32.
1. Identico.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa.
2. Identico.
3. Il testo dell'intesa non può comunque contenere disposizioni contrarie all'ordinamento giuridico italiano, ovvero lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.


Art. 32.

(Commissione di
studio).
Art. 32.

(Commissione di
studio).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.
Identico.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno o un suo delegato e da funzionari delle amministrazioni interessate con incarico di dirigente di prima
fascia o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra le categorie indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Art. 33.

(Deliberazione del
Consiglio dei
ministri).
Art. 33.

(Deliberazione del
Consiglio dei
ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il Parlamento sui princìpi e sui contenuti del progetto stesso.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretta anche ad approvare la scelta di concludere l'intesa con la confessione interessata.
2. Il progetto di intesa, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia acquisito, entro quarantacinque giorni dalla assegnazione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 34.

(Eventuali
modifiche).
Art. 34.

(Eventuali
modifiche).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.
Identico.



















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