XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2531 - 1576 - 1902-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2531, nel testo
risultante dall'approvazione degli emendamenti;
rilevato che il provvedimento è volto a disciplinare la
libertà di coscienza e di religione, in conformità a quanto
previsto dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali
e dai principi del diritto internazionale in materia;
rilevato che nel provvedimento si fa più volte
riferimento al rispetto, di tali principi e che sarebbe
opportuno valutare l'effettiva necessità ditali richiami
atteso che l'articolo 1, in via generale, precisa l'ampiezza e
i limiti del riconoscimento delle suddette libertà e che,
peraltro, ove si ritenesse comunque necessario ribadire tali
principi, i rinvii dovrebbero essere formulati in modo
omogeneo e non utilizzando locuzioni sempre diverse;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 11, comma 5, si riformuli la disposizione
come novella integrale dell'articolo 83 del codice civile,
affinché sia possibile modificare anche la rubrica
dell'articolo novellato (nonché quella del capo II del titolo
VI del codice) per ricomprendervi anche le nuove figure;
all'articolo 11, comma 6, si sopprima la relativa
disposizione secondo la quale le disposizioni dell'articolo 11
"non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno
attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo
comma, della Costituzione", in quanto l'articolo 41, comma 1
del testo reca la stessa previsione riferendola a tutte le
norme previste dalla legge (e dunque anche a quelle contenute
nell'articolo 11);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 10, comma 2, si chiarisca se il
regolamento previsto dal secondo periodo coincide con quello
menzionato al terzo periodo dello stesso comma;
all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, si valuti
l'adeguatezza del termine "approvata" in relazione allo
status riconosciuto alle
confessioni religiose, e in ogni caso si chiarisca la
funzione del regolamento del ministro dell'interno, anche in
relazione alla definizione delle figure di ministro di culto,
guida spirituale o equiparati, e alla possibilità per il
regolamento di definire le suddette figure in difformità
rispetto al parere delle confessioni interessate, secondo
quanto previsto all'ultimo periodo del comma;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 6, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sopprimere l'inciso "riconosciuta a tutti",
in considerazione del fatto che l'ambito soggettivo di
applicazione della legge è definito dall'articolo 1 del
testo;
all'articolo 16, comma 1, che prevede l'acquisizione
del parere del Consiglio di Stato sul decreto di
riconoscimento della personalità giuridica delle confessioni
religiose, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la
disposizione con l'articolo 17, comma 25, della legge 15
maggio 1997, n. 127, che prevede i casi di espressione
obbligatoria del parere da parte del predetto Consiglio;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
all'articolo 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
trasfondere il contenuto prettamente ricognitivo delle
disposizioni ivi previste nell'ambito dell'articolo 1 del
provvedimento, che riveste carattere generale e di
"inquadramento" delle modalità e delle forme di esercizio
delle libertà di coscienza e di religione;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso
"specificamente", riferito alle dichiarazioni
sull'appartenenza confessionale;
all'articolo 10, nella rubrica e ovunque ricorra nel
testo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata
del termine "equiparati".
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2531;
ritenuto che non sussistano profili di competenza, in
quanto con il disegno di legge si intende dare attuazione
all'interno dell'ordinamento italiano ai princìpi
costituzionali in materia di libertà di coscienza e di
religione, superando la normativa del 1929-1930 sull'esercizio
dei culti diversi dalla religione cattolica, che nel relativo
ambito venivano definiti "ammessi";
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del progetto.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul testo del provvedimento:
alla luce degli elementi forniti dal Governo secondo
cui l'articolo 27 determina minori entrate contributive per
l'INPS, in quanto rende facoltativa l'iscrizione dei ministri
di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
al Fondo di previdenza, istituito con legge n. 903 del
1973;
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 27, comma 1, le parole: "possono
iscriversi" siano sostituite dalle seguenti: "sono
iscritti".
PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2531, recante norme
sulla libertà religiosa;
valutata positivamente l'opportunità di definire un
quadro normativo che rispecchi pienamente le previsioni
costituzionali in materia di libertà religiosa e di
coscienza;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
chiarire, con riferimento all'articolo 25, quale sia l'ambito
di discrezionalità riconosciuto alla legge nel dettare il
regime tributario delle confessioni religiose e dei relativi
enti esponenziali, non risultando chiaro se si intenda
confermare l'applicabilità, per tali soggetti, del regime
tributario delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale ovvero se si intenda introdurre una nuova disciplina
speciale in materia.
(Parere espresso il 13 marzo 2003).
La VI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2531,
come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione
di merito;
ribadita l'osservazione formulata nel parere espresso
sul testo originario del disegno di legge nella seduta del 13
marzo 2003,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
(Parere espresso l'8 aprile 2003).
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2531, recante "Norme
sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui
culti ammessi";
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 22, comma 1, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di meglio definire il requisito della
"presenza organizzata nell'ambito del relativo comune" da
parte delle confessioni religiose, onde evitare che l'attività
amministrativa di attuazione della norma in questione,
relativa in generale alla materia edilizia, sia caratterizzata
da una discrezionalità eccessivamente ampia.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2531, recante norme
sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui
culti ammessi;
tenuto conto delle rilevanti perplessità emerse
rispetto a più aspetti del testo;
preso atto che ciascun membro della Commissione si
riserva la più ampia libertà di giudizio e di voto sul
complesso del provvedimento, rimettendo alla Commissione di
merito le necessarie valutazioni
sulle modalità di contemperamento degli interessi coinvolti
dal disegno di legge, con particolare ed attento riferimento
all'impatto sulla convivenza collettiva nazionale delle
modalità di esercizio del diritto alla libertà religiosa;
stabilito, per queste ragioni, di circoscrivere
espressamente il proprio parere al testo dell'articolo 9 e
dell'articolo 27, più specificamente concernenti materie di
precipua competenza della XI Commissione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
a) all'articolo 9, sia soppresso il comma 1, in
quanto ultroneo ed inefficace in termini giuridici e
pratici;
b) al medesimo articolo 9, il comma 2 sia così
riformulato:
"I contratti collettivi ed individuali di lavoro
contemplano l'esercizio della libertà religiosa, con
riferimento alle sue varie espressioni, indicate negli
articoli da 1 a 3, adottando clausole di salvaguardia
dell'efficienza delle strutture lavorative, in modo tale che,
ferma restando la libertà di fede religiosa, le modalità di
esercizio vengano comunque contemperate con le esigenze di
tali strutture, nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro e nel rispetto delle tradizioni
culturali e civili locali".
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione Affari sociali,
esaminato il disegno di legge n. 2531 Governo "Norme
sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui
culti ammessi";
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole "o
credenza".