XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2531 - 1576 - 1902-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2531, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti;

              rilevato che il provvedimento è volto a disciplinare la libertà di coscienza e di religione, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dai principi del diritto internazionale in materia;

              rilevato che nel provvedimento si fa più volte riferimento al rispetto, di tali principi e che sarebbe opportuno valutare l'effettiva necessità ditali richiami atteso che l'articolo 1, in via generale, precisa l'ampiezza e i limiti del riconoscimento delle suddette libertà e che, peraltro, ove si ritenesse comunque necessario ribadire tali principi, i rinvii dovrebbero essere formulati in modo omogeneo e non utilizzando locuzioni sempre diverse;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni;

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 11, comma 5, si riformuli la disposizione come novella integrale dell'articolo 83 del codice civile, affinché sia possibile modificare anche la rubrica dell'articolo novellato (nonché quella del capo II del titolo VI del codice) per ricomprendervi anche le nuove figure;

              all'articolo 11, comma 6, si sopprima la relativa disposizione secondo la quale le disposizioni dell'articolo 11 "non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione", in quanto l'articolo 41, comma 1 del testo reca la stessa previsione riferendola a tutte le norme previste dalla legge (e dunque anche a quelle contenute nell'articolo 11);

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 10, comma 2, si chiarisca se il regolamento previsto dal secondo periodo coincide con quello menzionato al terzo periodo dello stesso comma;

              all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, si valuti l'adeguatezza del termine "approvata" in relazione allo status riconosciuto alle confessioni religiose, e in ogni caso si chiarisca la funzione del regolamento del ministro dell'interno, anche in relazione alla definizione delle figure di ministro di culto, guida spirituale o equiparati, e alla possibilità per il regolamento di definire le suddette figure in difformità rispetto al parere delle confessioni interessate, secondo quanto previsto all'ultimo periodo del comma;

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 6, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere l'inciso "riconosciuta a tutti", in considerazione del fatto che l'ambito soggettivo di applicazione della legge è definito dall'articolo 1 del testo;

              all'articolo 16, comma 1, che prevede l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato sul decreto di riconoscimento della personalità giuridica delle confessioni religiose, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione con l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede i casi di espressione obbligatoria del parere da parte del predetto Consiglio;

              sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              all'articolo 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di trasfondere il contenuto prettamente ricognitivo delle disposizioni ivi previste nell'ambito dell'articolo 1 del provvedimento, che riveste carattere generale e di "inquadramento" delle modalità e delle forme di esercizio delle libertà di coscienza e di religione;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "specificamente", riferito alle dichiarazioni sull'appartenenza confessionale;

              all'articolo 10, nella rubrica e ovunque ricorra nel testo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata del termine "equiparati".
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2531;

              ritenuto che non sussistano profili di competenza, in quanto con il disegno di legge si intende dare attuazione all'interno dell'ordinamento italiano ai princìpi costituzionali in materia di libertà di coscienza e di religione, superando la normativa del 1929-1930 sull'esercizio dei culti diversi dalla religione cattolica, che nel relativo ambito venivano definiti "ammessi";

              esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del progetto.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Sul testo del provvedimento:

              alla luce degli elementi forniti dal Governo secondo cui l'articolo 27 determina minori entrate contributive per l'INPS, in quanto rende facoltativa l'iscrizione dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica al Fondo di previdenza, istituito con legge n. 903 del 1973;

PARERE FAVOREVOLE
          con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 27, comma 1, le parole: "possono iscriversi" siano sostituite dalle seguenti: "sono iscritti".
PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


            La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2531, recante norme sulla libertà religiosa;

              valutata positivamente l'opportunità di definire un quadro normativo che rispecchi pienamente le previsioni costituzionali in materia di libertà religiosa e di coscienza;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, con riferimento all'articolo 25, quale sia l'ambito di discrezionalità riconosciuto alla legge nel dettare il regime tributario delle confessioni religiose e dei relativi enti esponenziali, non risultando chiaro se si intenda confermare l'applicabilità, per tali soggetti, del regime tributario delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero se si intenda introdurre una nuova disciplina speciale in materia.

(Parere espresso il 13 marzo 2003).


          La VI Commissione,


              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2531, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              ribadita l'osservazione formulata nel parere espresso sul testo originario del disegno di legge nella seduta del 13 marzo 2003,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso l'8 aprile 2003).



PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


            La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2531, recante "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi";

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              all'articolo 22, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire il requisito della "presenza organizzata nell'ambito del relativo comune" da parte delle confessioni religiose, onde evitare che l'attività amministrativa di attuazione della norma in questione, relativa in generale alla materia edilizia, sia caratterizzata da una discrezionalità eccessivamente ampia.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2531, recante norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi;

              tenuto conto delle rilevanti perplessità emerse rispetto a più aspetti del testo;

              preso atto che ciascun membro della Commissione si riserva la più ampia libertà di giudizio e di voto sul complesso del provvedimento, rimettendo alla Commissione di merito le necessarie valutazioni sulle modalità di contemperamento degli interessi coinvolti dal disegno di legge, con particolare ed attento riferimento all'impatto sulla convivenza collettiva nazionale delle modalità di esercizio del diritto alla libertà religiosa;

              stabilito, per queste ragioni, di circoscrivere espressamente il proprio parere al testo dell'articolo 9 e dell'articolo 27, più specificamente concernenti materie di precipua competenza della XI Commissione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

                a) all'articolo 9, sia soppresso il comma 1, in quanto ultroneo ed inefficace in termini giuridici e pratici;

                b) al medesimo articolo 9, il comma 2 sia così riformulato:

                "I contratti collettivi ed individuali di lavoro contemplano l'esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, indicate negli articoli da 1 a 3, adottando clausole di salvaguardia dell'efficienza delle strutture lavorative, in modo tale che, ferma restando la libertà di fede religiosa, le modalità di esercizio vengano comunque contemperate con le esigenze di tali strutture, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e nel rispetto delle tradizioni culturali e civili locali".
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


            La XII Commissione Affari sociali,

              esaminato il disegno di legge n. 2531 Governo "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi";

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

              all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole "o credenza".



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