XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2972-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n.2972,
rilevato quanto all'oggetto del provvedimento che esso
reca interventi in materia tributaria, con particolare
riferimento alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse
automobilistiche, al potenziamento dell'attività di
riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi, ai
crediti di imposta ed alle società e associazioni sportive
dilettantistiche, nonché interventi per la trasformazione ed
il riassetto di enti pubblici, per la razionalizzazione ed il
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate, nonché per
l'attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale,
constatato che il decreto-legge è volto a modificare
anche normative approvate nel corso della presente
legislatura,
rilevato che la tecnica della novellazione non risulta
utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, secondo la quale
l'unità minima di testo da sostituire con una novella è
costituita dal comma, anche nel caso in cui si modifichi una
singola parola, per consentire di comprendere a pieno il
significato della modifica in tal modo introdotta,
constatato, inoltre, che novelle ad un medesimo atto
normativo sono contenute in articoli diversi ovvero che
nell'ambito di un medesimo articolo sono novellate più leggi e
che ciò contrasta con quanto raccomandato nel già citato punto
9) della circolare,
ribadita la necessità, già più volte segnalata, di
precisare la natura dei decreti stabilendo che essi siano
adottati sotto forma di regolamento, qualora abbiano natura
normativa,
rilevato che il provvedimento risulta privo della
clausola di coordinamento che - ai sensi dell'articolo 79,
comma 11, del regolamento della Camera - deve corredare i
progetti di legge,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, commi 1-4, le relative disposizioni
dovrebbero essere riformulate come "differimenti" anziché come
"proroghe" dei rispettivi termini in quanto gli stessi
risultano già scaduti; dovrebbe poi chiarirsi quale sia la
disciplina applicabile dal 30 giugno alla data di entrata in
vigore del decreto-legge, stante il fatto che le "proroghe"
decorrono proprio da quest'ultima data;
all'articolo 4, comma 1, relativo all'unificazione delle
competenze in materia di giochi, si chiarisca meglio la
portata della disposizione in relazione a quanto disposto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, nonché dall'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 (e dal successivo regolamento di delegificazione,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33);
all'articolo 7, che dispone la trasformazione dell'ANAS,
si coordini la previsione con la normativa che attualmente
disciplina la materia, in particolare il decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143;
all'articolo 8, che prevede il riassetto del CONI, si
coordini la previsione con la normativa che attualmente
disciplina la materia, in particolare il decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 14, si adegui la rubrica dell'articolo al
contenuto dello stesso: la prima infatti fa riferimento alla
"interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 22 del 1997", mentre il testo della norma detta
l'interpretazione autentica delle espressioni "sì disfi",
"abbia l'obbligo di disfarsi", "abbia deciso di disfarsi" di
cui al medesimo articolo 6.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 5, comma 1, anche ai fini dell'applicazione
delle previsioni contenute nello stesso articolo, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di indicare espressamente i crediti di
imposta di cui si intende confermare la vigenza;
agli articoli 6, commi 2 e 4, 7, comma 2, 11, comma 1,
secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
riformulare le previsioni come novelle rispettivamente
all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 2 del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, all'articolo 9,
comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 3, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di precisare se la disposizione attribuisce una potestà o una
discrezionalità all'Agenzia delle entrate; dovrebbe altresì
valutarsi l'opportunità di individuare parametri ai fini della
determinazione della maggiore economicità e proficuità,
rinviando eventualmente ad un decreto ministeriale la
determinazione degli stessi, nonché di chiarire l'effettiva
portata dell'espressione "conforme parere", specificando in
particolare le conseguenze dell'eventuale mancato accordo, e
di individuare in modo maggiormente puntuale gli altri pareri,
precisando a quali disposizioni si intenda far riferimento;
all'articolo 8, commi 4 e 5, relativamente ai componenti
degli organi sociali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
chiarire il rapporto tra potere di designazione e potere di
nomina, al fine di individuare il soggetto cui spetti
effettivamente la facoltà di scegliere i soggetti preposti
alle cariche, specificando altresì, in caso di contrasto,
quale volontà prevalga;
agli articoli 7, commi 2, 4 e 6, e 8, commi 3 e 5,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare l'espressione
"concerto", anziché "intesa" in quanto le procedure riguardano
soggetti appartenenti ad uno stesso organo;
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 6, comma 18, dovrebbe valutarsi la congruità
della previsioni di delegificazione ivi contenute con la
previsione di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23
agosto 1988, n. 400 secondo il quale "i decreti devono
contenere misure di immediata applicazione"; ad ogni modo,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare in modo
puntuale le norme generali regolatrici della materia nonché le
disposizioni che si intendono abrogare con effetto dalla data
di entrata in vigore dei predetti regolamenti, in base a
quanto prevede l'articolo 17, comma 2, della citata legge n.
400 del 1988;
agli articoli 7 e 8, relativi rispettivamente alla
trasformazione dell'ANAS e del CONI, dovrebbe valutarsi la
congruità della previsioni ivi contenute con quanto stabilito
dal comma 3 dell'articolo 15 della citata legge n. 400 del
1988, in quanto le citate considerazioni valgono anche con
riferimento agli articoli 4, comma 1, 5, comma 2, 7, commi 4 e
5, 8, comma 6.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2972, di conversione
del decreto-legge n. 138 del 2002;
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge
incidono su una pluralità di settori normativi, riconducibili,
per una parte, a materie riservate alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, quali il "sistema tributario e
contabile dello Stato" (lettera e), la "tutela
dell'ambiente" (lettera s), l'"ordinamento civile"
(lettera l), l'"ordinamento e l'organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici" (lettera
g), e per altra parte, a materie di potestà legislativa
concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi del terzo
comma dell'articolo 117, quali l"armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica",
l'"ordinamento sportivo";
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 2972, di conversione
del decreto-legge n. 138 del 2002;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione Cultura,
esaminato il disegno di legge C. 2972, di conversione
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate,
condivise le esigenze di razionalizzazione e
snellimento delle procedure e degli organismi pubblici, poste
a base degli interventi in materia di giochi e scommesse
gestiti dal CONI e di assetto del CONI stesso, recati dagli
articoli 4 e 8 del decreto-legge in oggetto;
valutate positivamente le misure recate dall'articolo 6
in materia di società e associazioni sportive
dilettantistiche;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) in relazione al nuovo meccanismo di
finanziamento del CONI, conseguente all'unificazione delle
competenze in materia di giochi presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4, si
valutino misure per assicurare l'adeguatezza e la tempestività
del trasferimento delle risorse finanziarie dallo Stato al
CONI, anche prevedendo l'attribuzione al CONI di un anticipo
del 50 per cento della quota ad esso spettante delle risorse
di cui si prevede l'incasso nel corso di ogni anno;
b) all'articolo 8, comma 1, si valuti
l'opportunità di mantenere in capo al CONI, quale ente
pubblico, le funzioni attribuite ai Comitati olimpici
nazionali dal Capitolo IV, articoli 31 e seguenti, della Carta
olimpica;
c) anche in relazione allo svolgimento di tali
funzioni, si valuti altresì l'opportunità di prevedere
espressamente, al medesimo articolo 8, che una parte del
personale e del patrimonio del CONI ente pubblico non sia
trasferita alla CONI SpA;
d) al medesimo articolo 8, comma 11, si preveda
che il personale trasferito alla CONI SpA, che dovesse
risultare eccedente rispetto alle esigenze della Società,
possa optare per il collocamento, tramite procedure di
mobilità, presso altra pubblica amministrazione del
comparto.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione Ambiente,
esaminato il disegno di legge n. 2972, recante
"Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
recante interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate";
ritenuto essenziale l'intervento che dispone la
trasformazione dell'ANAS in società per azioni e rilevata, a
tale proposito, l'esigenza di introdurre nell'articolo 7
alcune precisazioni che definiscano l'ambito di tale
intervento;
considerato che l'articolo 14 contiene una normativa
innovativa in materia di rifiuti;
rilevato che appare essenziale definire con maggiore
precisione l'ambito di applicazione della norma di cui
all'articolo 14, con particolare riferimento alla necessità di
garantire il più ampio ricorso possibile al riciclo e riuso di
materiali, ivi inclusi i materiali residuali non pericolosi,
anche se derivanti da scarti di rifiuti pericolosi;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, sia valutata l'opportunità di
prevedere che, per garantire l'efficienza e la rapidità degli
investimenti e degli interventi sulle reti stradali di
competenza, venga conservata una articolazione territoriale
dell'ANAS spa, che consenta un rapporto diretto di
collaborazione e confronto con le diverse istituzioni
locali;
b) al medesimo articolo 7, andrebbe altresì
verificata la possibilità di stabilire che, nella convenzione
di cui al comma 3, siano esplicitamente indicate anche le
modalità di trasmissione al Parlamento dei programmi di
investimento definiti dall'ANAS spa;
c) all'articolo 14, comma 1, lettera c),
valutino le Commissioni di merito la possibilità di sopprimere
il riferimento esplicito all'allegato D del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
d) all'articolo 14, comma 2, alinea, valutino
altresì le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire
le parole "non ricorre la decisione di disfarsi di cui alla
lettera b)" con le parole "non ricorrono le fattispecie
di cui alle lettere b) e c)".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione Trasporti,
esaminato il disegno di legge recante: "Conversione in
legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante
interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni,
di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate" (C. 2972),
rilevato che le misure di esenzione previste
dall'articolo 2 appaiono in grado di promuovere
l'ammodernamento del parco degli autoveicoli in circolazione e
la diffusione di dispositivi conformi alle direttive
comunitarie in materia di riduzione delle emissioni
inquinanti, con potenziali benefici effetti sia in termini di
sicurezza stradale che di salvaguardia dell'ambiente;
condivisa, con riferimento all'articolo 7,
l'opportunità di trasformare l'ANAS in una società per azioni
di diritto speciale, sottoposta ad un regime che coniughi le
caratteristiche di efficienza e trasparenza della gestione
proprie della disciplina delle società di capitale con le
esigenze di tutela degli interessi generali connessi
all'esercizio di attività strategiche per il sistema nazionale
dei trasporti ed all'impiego di risorse finanziarie
pubbliche,
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera
b) del decreto-legge, al fine di evitare ogni possibile
dubbio interpretativo in merito all'individuazione della
platea dei beneficiari interessati dall'applicazione di tale
norma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
chiarire espressamente che le agevolazioni ivi previste si
estendono anche alle imprese operanti nei settori
dell'autotrasporto e della cantieristica.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione Attività produttive,
esaminato il disegno di legge n. 2972, di conversione
del decreto legge n. 138 del 2002, recante interventi urgenti
in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche
nelle aree svantaggiate;
premesso che il provvedimento reca disposizioni di
natura eterogenea, e in particolare, per quanto di competenza
della X Commissione, la proroga delle aliquote agevolate per
le accise, incentivi fiscali per il settore della vendita di
autoveicoli, la revisione della normativa sul credito
d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate;
considerato che il provvedimento in esame prevede la
proroga di norme agevolative in materia di accise già
contenute in precedenti provvedimenti legislativi ed in
particolare nel decreto-legge n. 356 del 2001 e, da ultimo,
nel decreto-legge n. 452 del 2001, sui quali la Commissione ha
espresso parere favorevole con osservazioni, e che appare
necessario pervenire tempestivamente ad un riordino della
normativa in materia di accise;
valutata positivamente la previsione di misure fiscali
a termine, volte a contrastare la crisi dell'industria
dell'automobile, con la consapevolezza, peraltro, che esse
devono costituire il primo passo di una organica politica
volta a porre le condizioni strutturali per una crescita della
competitività dell'industria del settore, in particolare
attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, valutino le Commissioni di
merito l'opportunità di far decorrere la proroga delle
agevolazioni sulle accise, anziché dall'entrata in vigore del
decreto-legge (8 luglio 2002), dal 1^ luglio 2002, in
considerazione del fatto che gli effetti del precedente
decreto-legge di proroga si fermano al 30 giugno 2002;
b) appare opportuno che l'ulteriore proroga delle
agevolazioni per le emulsioni stabilizzate di cui all'articolo
1 del decreto-legge si accompagni all'avvio di una verifica
sugli effettivi vantaggi ecologici legati all'impiego di tale
emulsione;
c) considerato che il nuovo articolo
1519-sexies del codice civile, recentemente introdotto
dal decreto legislativo n. 24 del 2002 in materia di vendita e
di garanzie di consumo, prevede la responsabilità del
venditore per i difetti di conformità dei beni di consumo per
i due anni successivi alla consegna del bene medesimo, e che
per i beni usati tale responsabilità è riducibile fino ad un
anno, previo accordo delle parti (articolo 1519-octies
del codice civile), sia valutata l'opportunità di raccordare
l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2, che prevede la
garanzia di un anno sulla vendita di auto usate, alla
disciplina introdotta dal predetto decreto legislativo n. 24
del 2002, al fine di evitare che la disposizione del
decreto-legge in esame si caratterizzi quale non motivata
deroga in peius rispetto a tale disciplina;
d) relativamente all'articolo 10, comma 1,
andrebbe meglio valutata l'effettiva misura del limite di
spesa per l'attribuzione del credito d'imposta per i nuovi
investimenti nelle aree svantaggiate - individuando
conseguentemente le necessarie risorse -, in considerazione
dell'importanza che tale strumento può avere per favorire lo
sviluppo produttivo di vaste aree del Paese; si valuti altresì
l'opportunità di non escludere dall'accesso a tale
agevolazione tutte le aree di cui all'articolo 87, paragrafo
3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione Lavoro,
esaminato il disegno di legge C. 2972, di conversione
del decreto-legge n. 138 del 2002;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione Affari sociali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge di conversione in legge del decreto-legge n. 138 del
2002 recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate" (C.
2972),
considerato che l'articolo 9 del decreto-legge contiene
disposizioni rilevanti in materia sanitaria e, in particolare,
che: il comma 1 consente di ampliare le disponibilità
finanziarie delle Regioni; i commi da 2 a 5 prevedono norme
volte a garantire il contenimento della spesa farmaceutica,
mantenendo inalterata la qualità dei farmaci a disposizione
dei pazienti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
prevedere che l'attività di revisione del prontuario sia
svolta ponendo la massima attenzione agli specifici benefici
che possono derivare da farmaci posti in vendita, per tale
ragione, ad un prezzo superiore, anche al fine di disporre per
tali farmaci un regime di parziale rimborsabilità, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legge n. 347 del 2001, convertito
nella legge n. 405 del 2001.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione
del decreto-legge n. 138 del 2002 recante "Interventi urgenti
in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle
aree svantaggiate" (C. 2972):
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di fare
in modo che la fruizione del contributo previsto per le
imprese agricole dall'articolo 11, sia riferito anche agli
investimenti avviati a far data dal 1^ gennaio 2002;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità,
conformemente a quanto già previsto dall'articolo 8, comma
7-bis, della legge n. 388 del 2000, di estendere le
fattispecie di investimento ricomprese nel comma 1
dell'articolo 11, in quanto, oltre a quelle previste
dall'articolo 51 del Regolamento CE n. 1257/99, ve ne sono
altre anch'esse idonee al sostegno delle filiere
agroalimentari.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 2972;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE.