XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2972-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n.2972,

              rilevato quanto all'oggetto del provvedimento che esso reca interventi in materia tributaria, con particolare riferimento alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse automobilistiche, al potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi, ai crediti di imposta ed alle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché interventi per la trasformazione ed il riassetto di enti pubblici, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, nonché per l'attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale,

              constatato che il decreto-legge è volto a modificare anche normative approvate nel corso della presente legislatura,

              rilevato che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, secondo la quale l'unità minima di testo da sostituire con una novella è costituita dal comma, anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire di comprendere a pieno il significato della modifica in tal modo introdotta,

              constatato, inoltre, che novelle ad un medesimo atto normativo sono contenute in articoli diversi ovvero che nell'ambito di un medesimo articolo sono novellate più leggi e che ciò contrasta con quanto raccomandato nel già citato punto 9) della circolare,

              ribadita la necessità, già più volte segnalata, di precisare la natura dei decreti stabilendo che essi siano adottati sotto forma di regolamento, qualora abbiano natura normativa,

              rilevato che il provvedimento risulta privo della clausola di coordinamento che - ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del regolamento della Camera - deve corredare i progetti di legge,

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 1, commi 1-4, le relative disposizioni dovrebbero essere riformulate come "differimenti" anziché come "proroghe" dei rispettivi termini in quanto gli stessi risultano già scaduti; dovrebbe poi chiarirsi quale sia la disciplina applicabile dal 30 giugno alla data di entrata in vigore del decreto-legge, stante il fatto che le "proroghe" decorrono proprio da quest'ultima data;

          all'articolo 4, comma 1, relativo all'unificazione delle competenze in materia di giochi, si chiarisca meglio la portata della disposizione in relazione a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché dall'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (e dal successivo regolamento di delegificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33);

          all'articolo 7, che dispone la trasformazione dell'ANAS, si coordini la previsione con la normativa che attualmente disciplina la materia, in particolare il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

          all'articolo 8, che prevede il riassetto del CONI, si coordini la previsione con la normativa che attualmente disciplina la materia, in particolare il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 14, si adegui la rubrica dell'articolo al contenuto dello stesso: la prima infatti fa riferimento alla "interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997", mentre il testo della norma detta l'interpretazione autentica delle espressioni "sì disfi", "abbia l'obbligo di disfarsi", "abbia deciso di disfarsi" di cui al medesimo articolo 6.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 5, comma 1, anche ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute nello stesso articolo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente i crediti di imposta di cui si intende confermare la vigenza;

          agli articoli 6, commi 2 e 4, 7, comma 2, 11, comma 1, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le previsioni come novelle rispettivamente all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 3, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se la disposizione attribuisce una potestà o una discrezionalità all'Agenzia delle entrate; dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di individuare parametri ai fini della determinazione della maggiore economicità e proficuità, rinviando eventualmente ad un decreto ministeriale la determinazione degli stessi, nonché di chiarire l'effettiva portata dell'espressione "conforme parere", specificando in particolare le conseguenze dell'eventuale mancato accordo, e di individuare in modo maggiormente puntuale gli altri pareri, precisando a quali disposizioni si intenda far riferimento;

          all'articolo 8, commi 4 e 5, relativamente ai componenti degli organi sociali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra potere di designazione e potere di nomina, al fine di individuare il soggetto cui spetti effettivamente la facoltà di scegliere i soggetti preposti alle cariche, specificando altresì, in caso di contrasto, quale volontà prevalga;

          agli articoli 7, commi 2, 4 e 6, e 8, commi 3 e 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare l'espressione "concerto", anziché "intesa" in quanto le procedure riguardano soggetti appartenenti ad uno stesso organo;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

          all'articolo 6, comma 18, dovrebbe valutarsi la congruità della previsioni di delegificazione ivi contenute con la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 secondo il quale "i decreti devono contenere misure di immediata applicazione"; ad ogni modo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare in modo puntuale le norme generali regolatrici della materia nonché le disposizioni che si intendono abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, in base a quanto prevede l'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988;

          agli articoli 7 e 8, relativi rispettivamente alla trasformazione dell'ANAS e del CONI, dovrebbe valutarsi la congruità della previsioni ivi contenute con quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988, in quanto le citate considerazioni valgono anche con riferimento agli articoli 4, comma 1, 5, comma 2, 7, commi 4 e 5, 8, comma 6.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2972, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2002;
              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge incidono su una pluralità di settori normativi, riconducibili, per una parte, a materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali il "sistema tributario e contabile dello Stato" (lettera e), la "tutela dell'ambiente" (lettera s), l'"ordinamento civile" (lettera l), l'"ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici" (lettera g), e per altra parte, a materie di potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117, quali l"armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", l'"ordinamento sportivo";

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2002;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione Cultura,

              esaminato il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate,
              condivise le esigenze di razionalizzazione e snellimento delle procedure e degli organismi pubblici, poste a base degli interventi in materia di giochi e scommesse gestiti dal CONI e di assetto del CONI stesso, recati dagli articoli 4 e 8 del decreto-legge in oggetto;

              valutate positivamente le misure recate dall'articolo 6 in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

                a) in relazione al nuovo meccanismo di finanziamento del CONI, conseguente all'unificazione delle competenze in materia di giochi presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4, si valutino misure per assicurare l'adeguatezza e la tempestività del trasferimento delle risorse finanziarie dallo Stato al CONI, anche prevedendo l'attribuzione al CONI di un anticipo del 50 per cento della quota ad esso spettante delle risorse di cui si prevede l'incasso nel corso di ogni anno;

                b) all'articolo 8, comma 1, si valuti l'opportunità di mantenere in capo al CONI, quale ente pubblico, le funzioni attribuite ai Comitati olimpici nazionali dal Capitolo IV, articoli 31 e seguenti, della Carta olimpica;

                c) anche in relazione allo svolgimento di tali funzioni, si valuti altresì l'opportunità di prevedere espressamente, al medesimo articolo 8, che una parte del personale e del patrimonio del CONI ente pubblico non sia trasferita alla CONI SpA;

                d) al medesimo articolo 8, comma 11, si preveda che il personale trasferito alla CONI SpA, che dovesse risultare eccedente rispetto alle esigenze della Società, possa optare per il collocamento, tramite procedure di mobilità, presso altra pubblica amministrazione del comparto.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione Ambiente,

              esaminato il disegno di legge n. 2972, recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate";
              ritenuto essenziale l'intervento che dispone la trasformazione dell'ANAS in società per azioni e rilevata, a tale proposito, l'esigenza di introdurre nell'articolo 7 alcune precisazioni che definiscano l'ambito di tale intervento;

              considerato che l'articolo 14 contiene una normativa innovativa in materia di rifiuti;

              rilevato che appare essenziale definire con maggiore precisione l'ambito di applicazione della norma di cui all'articolo 14, con particolare riferimento alla necessità di garantire il più ampio ricorso possibile al riciclo e riuso di materiali, ivi inclusi i materiali residuali non pericolosi, anche se derivanti da scarti di rifiuti pericolosi;

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 7, sia valutata l'opportunità di prevedere che, per garantire l'efficienza e la rapidità degli investimenti e degli interventi sulle reti stradali di competenza, venga conservata una articolazione territoriale dell'ANAS spa, che consenta un rapporto diretto di collaborazione e confronto con le diverse istituzioni locali;

              b) al medesimo articolo 7, andrebbe altresì verificata la possibilità di stabilire che, nella convenzione di cui al comma 3, siano esplicitamente indicate anche le modalità di trasmissione al Parlamento dei programmi di investimento definiti dall'ANAS spa;

              c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), valutino le Commissioni di merito la possibilità di sopprimere il riferimento esplicito all'allegato D del decreto legislativo n. 22 del 1997;

              d) all'articolo 14, comma 2, alinea, valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole "non ricorre la decisione di disfarsi di cui alla lettera b)" con le parole "non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c)".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione Trasporti,

              esaminato il disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate" (C. 2972),
              rilevato che le misure di esenzione previste dall'articolo 2 appaiono in grado di promuovere l'ammodernamento del parco degli autoveicoli in circolazione e la diffusione di dispositivi conformi alle direttive comunitarie in materia di riduzione delle emissioni inquinanti, con potenziali benefici effetti sia in termini di sicurezza stradale che di salvaguardia dell'ambiente;

              condivisa, con riferimento all'articolo 7, l'opportunità di trasformare l'ANAS in una società per azioni di diritto speciale, sottoposta ad un regime che coniughi le caratteristiche di efficienza e trasparenza della gestione proprie della disciplina delle società di capitale con le esigenze di tutela degli interessi generali connessi all'esercizio di attività strategiche per il sistema nazionale dei trasporti ed all'impiego di risorse finanziarie pubbliche,

              delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto-legge, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo in merito all'individuazione della platea dei beneficiari interessati dall'applicazione di tale norma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire espressamente che le agevolazioni ivi previste si estendono anche alle imprese operanti nei settori dell'autotrasporto e della cantieristica.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione Attività produttive,

              esaminato il disegno di legge n. 2972, di conversione del decreto legge n. 138 del 2002, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;

              premesso che il provvedimento reca disposizioni di natura eterogenea, e in particolare, per quanto di competenza della X Commissione, la proroga delle aliquote agevolate per le accise, incentivi fiscali per il settore della vendita di autoveicoli, la revisione della normativa sul credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate;

              considerato che il provvedimento in esame prevede la proroga di norme agevolative in materia di accise già contenute in precedenti provvedimenti legislativi ed in particolare nel decreto-legge n. 356 del 2001 e, da ultimo, nel decreto-legge n. 452 del 2001, sui quali la Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, e che appare necessario pervenire tempestivamente ad un riordino della normativa in materia di accise;

              valutata positivamente la previsione di misure fiscali a termine, volte a contrastare la crisi dell'industria dell'automobile, con la consapevolezza, peraltro, che esse devono costituire il primo passo di una organica politica volta a porre le condizioni strutturali per una crescita della competitività dell'industria del settore, in particolare attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione;

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di far decorrere la proroga delle agevolazioni sulle accise, anziché dall'entrata in vigore del decreto-legge (8 luglio 2002), dal 1^ luglio 2002, in considerazione del fatto che gli effetti del precedente decreto-legge di proroga si fermano al 30 giugno 2002;

                b) appare opportuno che l'ulteriore proroga delle agevolazioni per le emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 1 del decreto-legge si accompagni all'avvio di una verifica sugli effettivi vantaggi ecologici legati all'impiego di tale emulsione;

                c) considerato che il nuovo articolo 1519-sexies del codice civile, recentemente introdotto dal decreto legislativo n. 24 del 2002 in materia di vendita e di garanzie di consumo, prevede la responsabilità del venditore per i difetti di conformità dei beni di consumo per i due anni successivi alla consegna del bene medesimo, e che per i beni usati tale responsabilità è riducibile fino ad un anno, previo accordo delle parti (articolo 1519-octies del codice civile), sia valutata l'opportunità di raccordare l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2, che prevede la garanzia di un anno sulla vendita di auto usate, alla disciplina introdotta dal predetto decreto legislativo n. 24 del 2002, al fine di evitare che la disposizione del decreto-legge in esame si caratterizzi quale non motivata deroga in peius rispetto a tale disciplina;

                d) relativamente all'articolo 10, comma 1, andrebbe meglio valutata l'effettiva misura del limite di spesa per l'attribuzione del credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate - individuando conseguentemente le necessarie risorse -, in considerazione dell'importanza che tale strumento può avere per favorire lo sviluppo produttivo di vaste aree del Paese; si valuti altresì l'opportunità di non escludere dall'accesso a tale agevolazione tutte le aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità europea.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione Lavoro,

              esaminato il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2002;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione Affari sociali,

              esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 138 del 2002 recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate" (C. 2972),

              considerato che l'articolo 9 del decreto-legge contiene disposizioni rilevanti in materia sanitaria e, in particolare, che: il comma 1 consente di ampliare le disponibilità finanziarie delle Regioni; i commi da 2 a 5 prevedono norme volte a garantire il contenimento della spesa farmaceutica, mantenendo inalterata la qualità dei farmaci a disposizione dei pazienti,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che l'attività di revisione del prontuario sia svolta ponendo la massima attenzione agli specifici benefici che possono derivare da farmaci posti in vendita, per tale ragione, ad un prezzo superiore, anche al fine di disporre per tali farmaci un regime di parziale rimborsabilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001.



PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione Agricoltura,

              esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2002 recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate" (C. 2972):

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              valutino le Commissioni di merito l'opportunità di fare in modo che la fruizione del contributo previsto per le imprese agricole dall'articolo 11, sia riferito anche agli investimenti avviati a far data dal 1^ gennaio 2002;

              valutino le Commissioni di merito l'opportunità, conformemente a quanto già previsto dall'articolo 8, comma 7-bis, della legge n. 388 del 2000, di estendere le fattispecie di investimento ricomprese nel comma 1 dell'articolo 11, in quanto, oltre a quelle previste dall'articolo 51 del Regolamento CE n. 1257/99, ve ne sono altre anch'esse idonee al sostegno delle filiere agroalimentari.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'unione europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge C. 2972;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE.



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