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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
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| 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 |
1. Identico. |
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dicembre 2000, n. 388,
prorogate da ultimo, fino al
30 giugno 2002, con
l'articolo 1 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31
dicembre 2002. La
disposizione contenuta
nell'articolo 1, comma
1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, si
applica fino al 31 dicembre
2002. |
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2. Le disposizioni di
cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1^ ottobre
2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al
30 giugno 2002, con
l'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31
dicembre 2002. |
2. Identico. |
|
3. Le disposizioni di
cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1^ ottobre
2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al
30 giugno 2002, con
l'articolo 3 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31
dicembre 2002. |
3. Identico. |
|
4. Le disposizioni di
cui all'articolo 6 del
decreto-legge 1^ ottobre
2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al
30 giugno 2002, con
l'articolo 4 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31
dicembre 2002. |
4. Identico. |
|
5. Nell'articolo 13,
comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'articolo 1
del decreto-legge 6 settembre
1999, n. 308, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5
novembre 1999, n. 402, le
parole: "31 dicembre 2001"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2005". |
5. Identico. |
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6. Nell'articolo 128,
comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le
parole: "sessanta giorni"
sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre
2002". Entro quest'ultimo
termine è data attuazione al
provvedimento emanato in
applicazione del disposto di
cui all'articolo 145, comma
62, della predetta legge n.
388 del 2000. |
6. Nell'articolo 128,
comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le
parole: "sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge" sono sostituite
dalle seguenti: "il 30
settembre 2002". Entro
quest'ultimo termine è data
attuazione al provvedimento
emanato in applicazione del
disposto di cui all'articolo
145, comma 62, della predetta
legge n. 388 del 2000. |
|
7. Limitatamente ai
fondi relativi all'esercizio
finanziario 2002, i termini
previsti dall'articolo 8,
commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 2
maggio 2001, n. 345,
concernenti la trasmissione
dei programmi dettagliati
degli interventi previsti
dagli articoli 9 e 15 della
legge 15 dicembre 1999, n.
482, sono differiti al 10
agosto 2002. |
7. Identico. |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA |
DISPOSIZIONI IN MATERIA |
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1. Non sono dovute
l'imposta provinciale di
trascrizione, di cui
all'articolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, la tassa
automobilistica, per il primo
periodo fisso di cui
all'articolo 2 del
regolamento recante modalità
e termini di pagamento delle
tasse automobilistiche,
adottato con decreto del
Ministro delle finanze 18
novembre 1998, n. 462,
e per le due annualità
successive, l'imposta di
bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e
gli emolumenti dovuti agli
uffici del Pubblico registro
automobilistico di cui al
decreto del Ministro delle
finanze 1^ settembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15
settembre 1994, relativamente
alle formalità connesse agli
atti di acquisto di
autoveicoli, immatricolati
per la prima volta, di
potenza non superiore a 85 Kw
e conformi alle direttive CE
sull'inquinamento, effettuate
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
ed entro il 31 dicembre 2002,
a condizione che al momento
dell'acquisto sia consegnato
al venditore un autoveicolo
non conforme alla direttiva
CE n. 91/441, e successive,
sull'inquinamento, intestato
allo stesso soggetto
intestatario dell'autoveicolo
oggetto di acquisto o ad uno
dei familiari conviventi alla
data di acquisto, ovvero, in
caso di locazione finanziaria
del veicolo nuovo, che sia
intestato al soggetto
utilizzatore del suddetto
veicolo o ad uno dei
familiari conviventi. |
1. Non sono dovute
l'imposta provinciale di
trascrizione, di cui
all'articolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, la tassa
automobilistica, per il primo
periodo fisso di cui
all'articolo 2 del
regolamento recante modalità
e termini di pagamento delle
tasse automobilistiche, di
cui al decreto del
Ministro delle finanze 18
novembre 1998, n. 462, e per
le due annualità successive,
l'imposta di bollo di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e gli emolumenti
dovuti agli uffici del
Pubblico registro
automobilistico di cui al
decreto del Ministro delle
finanze 1^ settembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15
settembre 1994, relativamente
alle formalità connesse agli
atti di acquisto di
autoveicoli, immatricolati
per la prima volta, di
potenza non superiore a 85 Kw
e conformi alle direttive CE
sull'inquinamento, effettuate
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
ed entro il 31 dicembre 2002,
a condizione che al momento
dell'acquisto sia consegnato
al venditore un autoveicolo
non conforme alla direttiva
91/441/CEE del Consiglio,
del 26 giugno 1991, e
successive,
sull'inquinamento, intestato
allo stesso soggetto
intestatario dell'autoveicolo
oggetto di acquisto o ad uno
dei familiari conviventi alla
data di acquisto, ovvero, in
caso di locazione finanziaria
del veicolo nuovo, che sia
intestato al soggetto
utilizzatore del suddetto
veicolo o ad uno dei
familiari conviventi. |
| 2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva CE n. 94/12 sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si | 2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva 91/441/CEE, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati |
|
tratti di autoveicoli
immatricolati per la prima
volta da meno di ventiquattro
mesi o che siano stati
sottoposti a revisione negli
ultimi dodici mesi, a
specifica revisione secondo
le modalità previste
dall'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. |
devono essere garantiti
per un anno e sottoposti
prima della vendita, salvo
che si tratti di autoveicoli
immatricolati per la prima
volta da meno di ventiquattro
mesi o che siano stati
sottoposti a revisione negli
ultimi dodici mesi, a
specifica revisione secondo
le modalità previste
dall'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. |
|
3. Entro quindici
giorni dalla data di consegna
dell'autoveicolo conforme
alle direttive CE
sull'inquinamento di cui ai
commi 1 e 2, il venditore o
il locatore finanziario ha
l'obbligo di consegnare il
veicolo ricevuto
dall'acquirente o dal
locatario, non conforme alle
suddette direttive, ai centri
di cui all'articolo 46, comma
1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e di
provvedere, direttamente o
tramite delega, alla
richiesta di cancellazione
per demolizione al Pubblico
registro automobilistico. Il
venditore o il locatore
finanziario rilascia
all'acquirente
un'attestazione comprovante
l'avvenuta consegna ai
suddetti centri
dell'autoveicolo. In ogni
caso, tali veicoli non
possono essere rimessi in
circolazione. |
3. Identico. |
|
4. Un comitato
composto, senza oneri a
carico dello Stato, dai
rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle
finanze, del Ministero
dell'interno, del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, delle regioni,
delle province e degli enti
interessati, nominato da
apposito decreto
interdirigenziale, provvede,
sulla base dei dati forniti
dagli enti interessati, alla
ripartizione tra le regioni e
le province autonome di
Trento e di Bolzano, le
province, nonché l'ACI, delle
minori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da
1 a 3. Le minori entrate
risultanti da tale
ripartizione sono rimborsate
ai predetti enti con cadenza
mensile a cura dei Ministeri
dell'economia e delle
finanze, dell'interno e delle
infrastrutture e dei
trasporti, secondo le
rispettive competenze, per
quanto riguarda quelle di
spettanza delle regioni,
delle province, anche ad
ordinamento autonomo, e
dell'ACI. I trasferimenti
aggiuntivi così determinati
non sono soggetti a riduzione
per effetto di altre
disposizioni di legge. |
4. Un comitato
composto, senza oneri a
carico dello Stato, dai
rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle
finanze, del Ministero
dell'interno, del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, delle regioni,
delle province e degli enti
interessati, nominato da
apposito decreto
interdirigenziale, provvede,
sulla base dei dati forniti
dagli enti interessati, alla
ripartizione tra le regioni e
le province autonome di
Trento e di Bolzano, le
province, nonché l'ACI, delle
minori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da
1 a 3. Le minori entrate
risultanti da tale
ripartizione sono rimborsate
ai predetti enti con cadenza
mensile a cura dei Ministeri
dell'economia e delle
finanze, dell'interno e delle
infrastrutture e dei
trasporti, secondo le
rispettive competenze, per
quanto riguarda quelle di
spettanza delle regioni,
delle province, anche ad
ordinamento autonomo, e
dell'ACI. Detti rimborsi,
versati direttamente presso
le tesorerie dei singoli enti
in deroga alle disposizioni
sulla tesoreria unica, sono
contabilizzati nel titolo I
"Entrate tributarie" dei
rispettivi bilanci. I
trasferimenti aggiuntivi così
determinati non sono soggetti
a riduzione per effetto di
altre disposizioni di
legge. |
|
5. Ai fini del
presente articolo si
intendono per autoveicoli le
autovetture e gli autoveicoli
per il trasporto promiscuo di
cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a) e c),
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. |
5. Identico. |
|
|
|
|
1. L'articolo 87 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, è sostituito dal
seguente: |
1. Identico. |
| "Art. 87. (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). 1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia |
|
delle entrate, presentare
il ricorso di cui
all'articolo 6 del regio
decreto 16 marzo 1942, n.
267. |
|
2. Se il
debitore, a seguito del
ricorso di cui al comma 1 o
su iniziativa di altri
creditori, è dichiarato
fallito, ovvero sottoposto a
liquidazione coatta
amministrativa, il
concessionario chiede, sulla
base del ruolo, per conto
dell'Agenzia delle entrate
l'ammissione al passivo della
procedura". |
|
2. Al decreto
legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
2. Identico. |
|
a) all'articolo
19: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;"; 1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;"; |
|
1.3) alla lettera
e) dopo la parola:
"compiute", sono inserite le
seguenti: "nell'attività di
notifica della cartella di
pagamento e"; |
|
2) il comma 4 è
sostituito dal seguente: "4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo"; b) all'articolo 20: 1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite le seguenti: ", d-bis)"; 2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore"; c) all'articolo 57, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa". |
|
3. L'Agenzia delle
entrate può procedere alla
transazione dei tributi
iscritti a ruolo dai propri
uffici per importi
complessivamente superiori a
euro 1,5 milioni ed il cui
gettito è di esclusiva
spettanza dello Stato, in
caso di accertata maggiore
economicità e proficuità
rispetto alla attività di
riscossione coattiva, con
atto approvato dal Direttore
dell'Agenzia su conforme
parere obbligatorio della
Commissione consultiva per la
riscossione, di cui
all'articolo 6 del decreto
legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, acquisiti altresì gli
altri pareri
obbligatoriamente prescritti
dalle vigenti disposizioni di
legge. I pareri si intendono
rilasciati con esito
favorevole decorsi 45 giorni
dalla data di ricevimento
della richiesta, se non
pronunciati espressamente nel
termine predetto. La
transazione può comportare la
dilazione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo anche
a prescindere dalla
sussistenza delle condizioni
di cui all'articolo 19, commi
1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. |
3. Identico. |
|
4. Negli anni 2002 e
2003 la remunerazione dei
concessionari e dei
commissari governativi, per i
ruoli emessi da uffici
statali, anche prima della
data di entrata in vigore del
decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, si
compone: |
4. Identico. |
|
a) di una
indennità fissa, pari, nei
due anni, rispettivamente a
euro 370 milioni ed a euro
335 milioni; |
|
b) di un importo
variabile, costituito da un
aggio, di percentuale pari a
quella vigente al 31 dicembre
2001, sulle somme
effettivamente riscosse, da
erogare entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello
di riferimento. |
|
5. Con decreto
ministeriale, da adottare
entro il 31 luglio di ciascun
anno, l'indennità di cui al
comma 4 è ripartita, per una
quota non inferiore al 96 per
cento, tra i concessionari e
i commissari governativi
secondo la percentuale con la
quale gli stessi hanno
usufruito della clausola di
salvaguardia, e, per la
restante quota, tra tutti i
commissari governativi e tra
i concessionari per i quali
vige l'obbligo della
redazione bilingue degli
atti. |
5. Identico. |
|
6. Per il
conseguimento dell'importo
variabile di cui al comma 4,
ai concessionari e commissari
governativi è fissato
l'obiettivo di un incremento
della riscossione delle somme
iscritte nei ruoli degli
uffici statali, rispetto ai
livelli della corrispondente
riscossione conseguiti
nell'anno 2001, in misura
complessiva non inferiore a
euro 520 milioni, per l'anno
2002, ed a euro 1040 milioni,
per l'anno 2003. Con il
decreto di cui al comma 5,
l'incremento complessivo
della riscossione è suddiviso
nelle quote di competenza di
ciascun concessionario e
commissario governativo, nel
rispetto dei seguenti
criteri: |
6. Identico: |
| a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del |
a) identica; |
|
triennio 1998-2000, tra i
soli concessionari e
commissari governativi le cui
attività di riscossione sono
risultate, nell'anno 2001,
inferiori alla mediana del
medesimo anno, assumendosi
questa nel valore percentuale
dato dal rapporto tra la
riscossione effettuata ed il
relativo carico medio netto
del predetto triennio; per lo
stesso anno 2002, l'obiettivo
proprio dei concessionari e
dei commissari governativi le
cui attività di riscossione
sono risultate, nell'anno
2001, pari o superiori alla
mediana del medesimo anno, è
costituito dal mantenimento
di un identico valore
percentuale di
riscossione; |
|
b) relativamente
all'obiettivo stabilito per
l'anno 2003, divisione dello
stesso in modo che le uguali
quote di incremento di cui al
punto a), per le
concessioni situate al di
sopra della mediana siano
pari alla metà di quelle
previste per le concessioni
al di sotto della stessa
mediana. |
b) relativamente
all'obiettivo stabilito per
l'anno 2003, divisione dello
stesso in modo che le uguali
quote di incremento di cui
alla lettera a), per
le concessioni situate al di
sopra della mediana siano
pari alla metà di quelle
previste per le concessioni
al di sotto della stessa
mediana. |
|
7. Fermo l'aggio di cui
al comma 4, lettera b),
i concessionari e i
commissari governativi
anticipano comunque, senza
diritto ad interessi, il
versamento degli importi
corrispondenti agli obiettivi
stabiliti nel comma 6,
lettera a), entro il 30
novembre 2002, in misura pari
a euro 260 milioni, e, entro
il 27 dicembre 2002, in
misura pari alla differenza
tra il valore dell'obiettivo
assegnato e l'importo di
quanto anticipato o
effettivamente riscosso al 13
dicembre 2002. Il 50 per
cento della quota di
obiettivo non conseguito
nell'anno 2002 dai
concessionari e commissari
governativi è comunque
computata in aumento delle
loro quote di obiettivo per
l'anno 2003. Per la
restituzione dell'anticipo,
in due quote uguali negli
anni 2003 e 2004, i
concessionari e commissari
governativi effettuano
compensazione, da regolare
contabilmente, fino ad
estinzione del credito, con
gli importi dei riversamenti
dovuti nei predetti anni. La
mancata effettiva riscossione
delle somme anticipate
comporta l'obbligo di
restituzione dell'aggio. |
7. Fermo l'aggio di cui
al comma 4, lettera b),
i concessionari e i
commissari governativi
anticipano comunque, senza
diritto ad interessi, il
versamento degli importi
corrispondenti agli obiettivi
stabiliti nel comma 6,
lettera a), entro il 30
novembre 2002, in misura pari
a euro 260 milioni, e, entro
il 27 dicembre 2002, in
misura pari alla differenza
tra il valore dell'obiettivo
assegnato e l'importo di
quanto anticipato o
effettivamente riscosso al 13
dicembre 2002. Il 50 per
cento della quota di
obiettivo non conseguito
nell'anno 2002 dai
concessionari e commissari
governativi è comunque
computato in aumento
delle loro quote di obiettivo
per l'anno 2003. Per la
restituzione dell'anticipo,
in due quote uguali negli
anni 2003 e 2004, i
concessionari e commissari
governativi effettuano
compensazione, da regolare
contabilmente, fino ad
estinzione del credito, con
gli importi dei riversamenti
dovuti nei predetti anni. La
mancata effettiva riscossione
delle somme anticipate
comporta l'obbligo di
restituzione dell'aggio. |
|
8. L'aggio di cui al
comma 4, lettera b), è
aumentato del 50 per cento
sulle maggiori riscossioni
realizzate rispetto agli
obiettivi ed è ridotto, per
il mancato conseguimento
degli obiettivi riferiti
all'anno 2003, nelle misure
stabilite con il decreto di
cui al comma 5, nel rispetto
dei seguenti criteri: |
8. Identico. |
|
a) per lo
scostamento dall'obiettivo
fino al 10 per cento,
riduzione del 10 per
cento; b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento, e fino al 24 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento; c) per lo scostamento superiore al 24 per cento, riduzione sempre pari al 30 per cento. |
|
9. Il concessionario
o il commissario governativo
che non esegue, in tutto o in
parte, alla prescritta
scadenza le anticipazioni
previste dal comma 7 è punito
con la sanzione
amministrativa pecuniaria di
cui all'articolo 47 del
decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112; in tale caso,
si applicano inoltre le
disposizioni degli articoli
30 e 55 del medesimo decreto
legislativo n. 112 del
1999. |
9. Identico. |
|
10. Al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
237, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
10. Identico. |
|
a) nell'articolo
4, comma 1, secondo periodo,
le parole: "Fino al 31
dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"Fino al 31 dicembre
2003"; b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 2004". |
|
11. All'articolo 77,
comma 1, lettera d),
della legge 21 novembre 2000,
n. 342, le parole: "1^
gennaio 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "1^ gennaio
2004". |
11. Identico. |
|
12. Sono abrogati il
comma 5 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112 e, fermo quanto
disposto dall'articolo 15,
l'articolo 16-quinquies
del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16. Per i
ruoli emessi da uffici
statali non si applica la
maggiorazione dell'aggio di
cui all'articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112. |
12. Identico. |
|
13. L'Agenzia delle
entrate provvede a maggiori
accertamenti per 146 milioni
di euro, nell'anno 2002, per
635 milioni di euro nell'anno
2003 e per 455 milioni di
euro nell'anno 2004. A tale
fine la Scuola superiore
dell'economia e delle
finanze, per gli anni 2002,
2003 e 2004, realizza un
programma straordinario di
qualificazione,
riqualificazione e formazione
del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze
e delle Agenzie fiscali,
attraverso adeguata
reingegnerizzazione dei
propri processi produttivi,
per le esigenze connesse
all'immediato potenziamento
dell'attività di accertamento
fiscale e di contrasto
all'economia sommersa,
utilizzando le risorse di cui
all'unità previsionale di
base 6.1.1.1. "Spese generali
di funzionamento", capitolo
3542, dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002 e
corrispondenti unità
previsionali di base per gli
anni 2003 e 2004. |
13. Identico. |
|
|
|
| 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni |
Identico. |
| di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato |
|
fissa gli indirizzi
strategici per
l'organizzazione e la
gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi
pronostici. Le deliberazioni
del Comitato concernenti i
giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici ricadenti
nella riserva del CONI sono
adottate con il voto
favorevole del presidente del
CONI. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 3,
commi 77, 78 e 83, della
legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive
modificazioni, e dalle
relative norme di attuazione.
L'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato versa
al CONI una somma pari alla
quota, prevista dalle vigenti
disposizioni, dei prelievi,
calcolati al netto di imposte
e spese, sui giochi,
scommesse e concorsi
pronostici connessi a
manifestazioni sportive
organizzate o svolte sotto il
controllo del CONI stesso. Il
disciplinare di concessione
prevede le modalità di
attribuzione di eventuali
risorse aggiuntive volte a
soddisfare adeguatamente, in
funzione dell'andamento dei
giochi di competenza, le
necessità finanziarie del
CONI nel rispetto della sua
autonomia finanziaria. |
| 2. Per agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota, non superiore al dieci per cento, delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base del Ministero per i beni e le attività culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali, nonché alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo perduto anche in relazione agli interessi relativi a contratti di |
|
finanziamento per la
costruzione degli impianti.
Nella erogazione dei
contributi è data priorità
agli enti il cui territorio è
carente di impianti sportivi
di proprietà pubblica. Con
decreto avente natura non
regolamentare del Ministro
per i beni e le attività
culturali, da adottare
sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono
stabilite le modalità di
funzionamento del fondo,
nonché le modalità e i limiti
per l'erogazione dei
contributi e per la loro
revoca. |
|
3. La determinazione
delle maggiori entrate di cui
al comma 2 viene effettuata,
con riferimento all'anno
precedente, sulla base dei
dati di consuntivo, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
|
|
|
|
1. I crediti di imposta
previsti dalle vigenti
disposizioni di legge sono
integralmente confermati e,
fermo quanto stabilito dagli
articoli 10 e 11, possono
essere fruiti nei limiti dei
relativi stanziamenti di
bilancio, delle
autorizzazioni di spesa,
ovvero delle previsioni di
minori entrate. I soggetti
interessati hanno diritto al
credito di imposta fino
all'esaurimento delle risorse
finanziarie. |
1. I crediti di imposta
previsti dalle vigenti
disposizioni di legge sono
integralmente confermati e,
fermo quanto stabilito dagli
articoli 10 e 11, possono
essere fruiti entro i
limiti degli oneri finanziari
previsti in relazione alle
disposizioni medesime. I
soggetti interessati hanno
diritto al credito di imposta
fino all'esaurimento delle
risorse finanziarie. |
|
2. Con uno o più
decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare
sono stabilite, per ciascun
credito di imposta, la data
di decorrenza della
disposizione di cui al comma
1 nonchè le modalità per il
controllo dei relativi
flussi. Con decreto
interdirigenziale da
pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, è comunicato
l'avvenuto esaurimento delle
risorse disponibili. A
decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto di
cui al periodo precedente i
soggetti interessati non
possono più fruire di nuovi
crediti di imposta i cui
presupposti si sono
realizzati successivamente
alla data di entrata in
vigore del presente
decreto. |
2. Identico. |
|
3. A decorrere
dall'anno 2003, con la legge
finanziaria sono
rideterminati i limiti di cui
al comma 1. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. Le disposizioni della
legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive
modificazioni, e le altre
disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si
applicano anche alle società
sportive dilettantistiche
costituite in società di
capitali, senza fine di
lucro. |
1. Identico. |
|
2. A decorrere dal
periodo di imposta in corso
alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
l'importo fissato
dall'articolo 1, comma 1,
della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, come da ultimo
modificato dall'articolo 37,
comma 2, della legge 21
novembre 2000, n. 342, è
elevato a 310.000 euro. |
2. Identico. |
|
3. Al testo unico
delle imposte sui redditi
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti
modifiche: |
3. Al testo unico
delle imposte sui redditi
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti
modifiche: |
|
a) all'articolo
81, comma 1, lettera
m), è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica
anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi
in favore di società e
associazioni sportive
dilettantistiche"; |
a) identica; |
|
b) all'articolo
83, comma 2, le parole: "a
lire 10.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "a
diecimila euro". |
b) identica. |
|
4. Il CONI, le
Federazioni sportive
nazionali e gli Enti di
promozione sportiva
riconosciuti dal CONI non
sono obbligati ad operare la
ritenuta del quattro per
cento a titolo di acconto sui
contributi erogati alle
società e associazioni
sportive dilettantistiche,
stabilita dall'articolo 28,
comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. |
4. Il CONI, le
Federazioni sportive
nazionali e gli Enti di
promozione sportiva
riconosciuti dal CONI non
sono obbligati ad operare la
ritenuta del quattro per
cento a titolo di acconto sui
contributi erogati alle
società e associazioni
sportive dilettantistiche,
stabilita dall'articolo 28,
secondo comma, del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. |
|
5. Gli atti
costitutivi e di
trasformazione delle società
e associazioni sportive
dilettantistiche,
direttamente connessi allo
svolgimento dell'attività
sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in
misura fissa. |
5. Identico. |
|
6. Al n. 27-bis
dell'allegato B al decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ",
nonché delle società e
associazioni sportive
dilettantistiche". |
6. Al n. 27-bis
dell'allegato B al decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ",
nonché dalle società e
associazioni sportive
dilettantistiche". |
|
7. Nell'articolo
13-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS)",
sono inserite le seguenti: "e
le società e associazioni
sportive
dilettantistiche". |
7. Identico. |
|
8. Il corrispettivo
in denaro o in natura in
favore di società e
associazioni sportive
dilettantistiche di importo
annuo inferiore a 300 mila
euro, costituisce, per il
soggetto erogante, spesa di
pubblicità, volta alla
promozione dell'immagine o
dei prodotti del soggetto
erogante mediante una
specifica attività del
beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2,
del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. |
8. Il corrispettivo
in denaro o in natura in
favore di società e
associazioni sportive
dilettantistiche, di importo
annuo inferiore a 300 mila
euro costituisce, per il
soggetto erogante, spesa di
pubblicità, volta alla
promozione dell'immagine o
dei prodotti del soggetto
erogante mediante una
specifica attività del
beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. |
|
9. Al testo unico
delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
9. Al testo unico
delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
|
a)
all'articolo 13-bis,
comma 1, la lettera
i-ter) è sostituita
dalla seguente: |
a) identica; |
|
"i-ter) le
erogazioni liberali in denaro
per un importo complessivo in
ciascun periodo d'imposta non
superiore a
duemilacinquecento euro, in
favore delle società e
associazioni sportive
dilettantistiche, a
condizione che il versamento
di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o
ufficio postale, ovvero
secondo altre modalità
stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;"; |
|
b) all'articolo
65, comma 2, la lettera
c-octies) è sostituita
dalla seguente: |
b) all'articolo
65, comma 2, la lettera
c-octies), introdotta
dall'articolo 37 della legge
21 novembre 2000, n. 342,
è sostituita dalla
seguente: |
|
"c-octies) le
erogazioni liberali in denaro
per un importo non superiore
a duemilacinquecento euro o
al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a
favore delle società e
associazioni sportive
dilettantistiche;". |
"c-octies)
identica;". |
|
10. All'articolo 11 del
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, al
comma 1, lettera b),
numero 2, sono soppresse le
parole: "e le indennità di
cui alla lettera m) del
predetto comma 1". |
10. All'articolo 11 del
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, al
comma 1, lettera b),
numero 2, sono soppresse le
parole: "e le indennità e
i rimborsi di cui alla
lettera m) del predetto
comma 1". |
|
11. All'articolo
111-bis, comma 4, del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ed
alle associazioni sportive
dilettantistiche". |
11. All'articolo
111-bis, comma 4, del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni
sportive
dilettantistiche". |
|
12. Presso l'Istituto
per il credito sportivo è
istituito il Fondo di
garanzia per la fornitura di
garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui
relativi alla costruzione,
all'ampliamento,
all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto
di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle
relative aree, da parte di
società o associazioni
sportive dilettantistiche con
personalità giuridica. |
12. Identico. |
|
13. Il Fondo è
disciplinato con apposito
regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro
per i beni e le attività
culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio
nazionale del CONI. Il
regolamento disciplina, in
particolare, le forme di
intervento del Fondo in
relazione all'entità del
finanziamento ed al tipo di
impianto. |
13. Identico. |
|
14. Il Fondo è
gestito e amministrato a
titolo gratuito dall'Istituto
per il credito sportivo. |
14. Identico. |
|
15. La garanzia
prestata dal Fondo è di
natura sussidiaria, si
esplica nei limiti e con le
modalità stabiliti dal
regolamento di cui al comma
13 ed opera entro i limiti
delle disponibilità del
Fondo. |
15. Identico. |
|
16. La dotazione
finanziaria del Fondo è
costituita dall'importo
annuale acquisito dal Fondo
speciale di cui all'articolo
5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e successive
modificazioni, dei premi
riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da
decadenza. |
16. Identico. |
|
17. Le società e
associazioni sportive
dilettantistiche debbono
indicare nella denominazione
sociale la finalità sportiva
e la ragione o la
denominazione sociale
dilettantistica e possono
assumere una delle seguenti
forme: |
17. Identico. |
|
a) associazione
sportiva priva di personalità
giuridica disciplinata dagli
articoli 36 e seguenti del
codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali costituita in società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. |
|
18. Con uno o più
regolamenti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento
generale e dell'ordinamento
sportivo, secondo i seguenti
principi generali, sono
individuati: |
18. Identico. |
|
a) i contenuti
dello statuto e dell'atto
costitutivo delle società e
delle associazioni sportive
dilettantistiche, con
particolare riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive; 4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina; 5) gratuità degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi; |
|
b) le
modalità di approvazione
dello statuto, di
riconoscimento ai fini
sportivi e di affiliazione ad
una o più Federazioni
sportive nazionali del CONI o
alle discipline sportive
associate o ad uno degli enti
di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI; |
|
c) i
provvedimenti da adottare in
caso di irregolare
funzionamento o di gravi
irregolarità di gestione o di
gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo. |
|
19. Sono fatte salve le
disposizioni relative ai
gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di cui
all'articolo 6, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n.
78, firmatari di apposite
convenzioni con il CONI. |
19. Identico. |
|
20. Presso il CONI è
istituito, anche in forma
telematica e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, il registro
delle società e associazioni
sportive dilettantistiche
distinto nelle seguenti tre
sezioni: |
20. Identico. |
|
a) associazioni
sportive dilettantistiche
senza personalità
giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali. |
|
21. Le modalità di
tenuta del registro, nonché
le procedure di verifica, la
notifica delle variazioni dei
dati e l'eventuale
cancellazione sono
disciplinate da apposita
delibera del Consiglio
nazionale del CONI, che è
trasmessa al Ministero
vigilante ai sensi
dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 gennaio 1992,
n. 138. |
21. Identico. |
|
22. Per accedere ai
contributi pubblici di
qualsiasi natura, le società
e associazioni sportive
dilettantistiche devono
dimostrare l'avvenuta
iscrizione nel registro di
cui al comma 20. |
22. Identico. |
|
23. I dipendenti
pubblici possono prestare la
propria attività, nell'ambito
delle società e associazioni
sportive dilettantistiche,
fuori dall'orario di lavoro,
purché a titolo gratuito e
fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa
comunicazione
all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi
soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente
le indennità di trasferta e i
rimborsi forfettari di cui
all'articolo 81, comma 1,
lettera m), del testo
unico delle imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917. |
23. I dipendenti
pubblici possono prestare la
propria attività, nell'ambito
delle società e associazioni
sportive dilettantistiche,
fuori dall'orario di lavoro,
purché a titolo gratuito e
fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa
comunicazione
all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi
soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente
le indennità di trasferta e i
rimborsi forfettari di cui
all'articolo 81, comma 1,
lettera m), del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. |
|
24. L'uso degli
impianti sportivi di
esercizio degli enti locali
territoriali è aperto a tutti
i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di
criteri obiettivi, a tutte le
società e associazioni
sportive. |
24. Identico. |
|
25. Qualora l'Ente
pubblico territoriale non
intenda gestire direttamente
gli impianti sportivi, la
gestione è affidata in via
preferenziale a società e
associazioni sportive
dilettantistiche, enti di
promozione sportiva,
discipline sportive associate
e federazioni sportive
nazionali, sulla base di
convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d'uso,
e previa determinazione di
criteri generali ed obiettivi
per la individuazione dei
soggetti affidatari. Le
Regioni disciplinano, con
propria legge, le modalità di
affidamento. |
25. Identico. |
|
26. Le palestre, le
aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici,
compatibilmente con le
esigenze dell'attività
didattica e delle attività
sportive della scuola,
comprese quelle extra
curriculari ai sensi del
decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, possono essere posti
a disposizione di società e
associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede
nel medesimo comune
dell'istituto scolastico, o
in comuni confinanti. |
26. Identico. |
|
27. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, valutato in
1.000.000 di euro per l'anno
2002, in 7.000.000 di euro
per l'anno 2003, in
26.000.000 di euro per l'anno
2004 ed in 17.000.000 di euro
a decorrere dall'anno 2005,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
27. Identico. |
|
28. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
28. Identico. |
|
TRASFORMAZIONE DI ENTI |
TRASFORMAZIONE DI ENTI |
|
|
|
|
1. In attuazione delle
disposizioni contenute nel
capo III della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e per
assicurare l'urgente
realizzazione degli obiettivi
ivi previsti, l'Ente
nazionale per le strade ANAS
è trasformato in società per
azioni con la denominazione
di : "ANAS Società per azioni
- anche ANAS" con effetto
dalla data dell'assemblea di
cui al comma 7. |
1. In attuazione delle
disposizioni contenute nel
capo III del titolo III
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e per assicurare
l'urgente realizzazione degli
obiettivi ivi previsti,
l'Ente nazionale per le
strade ANAS è trasformato in
società per azioni con la
denominazione di : "ANAS
Società per azioni - anche
ANAS" con effetto dalla data
dell'assemblea di cui al
comma 7. |
|
2. All'ANAS Spa sono
attribuiti, a titolo di
concessione, i compiti di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettere da a) a
g), nonché l),
del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143. L'ANAS
Spa approva i progetti del
decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143. L'ANAS
Spa approva i progetti dei
lavori oggetto di concessione
anche ai fini di cui
all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, e ad
essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del
procedimento espropriativo ai
sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. La
concessione è assentita entro
il 31 dicembre 2002 dal
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di intesa,
per quanto attiene agli
aspetti finanziari, con il
Ministro dell'economia e
delle finanze. Nell'ambito
della convenzione di
concessione prevista dal
comma 3 all'ANAS Spa, per le
strade ed autostrade ad essa
affidati , sono attribuiti i
diritti e i poteri dell'ente
proprietario. |
2. All'ANAS Spa sono
attribuiti, a titolo di
concessione, i compiti di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettere da a) a
g), nonché l),
del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143. L'ANAS
Spa approva i progetti di
cui al decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143.
L'ANAS Spa approva i progetti
dei lavori oggetto di
concessione anche ai fini di
cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, e ad
essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del
procedimento espropriativo ai
sensi del testo unico
delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di espropriazione
per pubblica utilità, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. La concessione
è assentita entro il 31
dicembre 2002 dal Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti di intesa, per
quanto attiene agli aspetti
finanziari, con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. Nell'ambito della
convenzione di concessione
prevista dal comma 3 all'ANAS
Spa, per le strade ed
autostrade ad essa affidati,
sono attribuiti i diritti e i
poteri dell'ente
proprietario. |
|
3. La disciplina
della concessione di cui al
comma 2 è stabilita nella
convenzione di concessione
che prevede, tra l'altro: |
3. Identico: |
|
a) le modalità
di esercizio da parte del
concedente dei poteri di
vigilanza e di indirizzo
sull'attività del
concessionario; |
a) identica; |
|
b) le modalità,
ivi compreso il ricorso ai
contratti di concessione a
terzi da parte di ANAS Spa,
per gestione, manutenzione,
miglioramento ed adeguamento
delle strade ed autostrade
statali e per la costruzione
di nuove strade ed autostrade
statali; |
b) identica; |
|
c) le modalità
per l'erogazione delle
risorse finanziarie
occorrenti per l'espletamento
dei compiti affidati in
concessione, e per la
copertura degli oneri a
carico dell'Ente nazionale
per le strade ANAS per i
compiti esercitati fino alla
trasformazione; |
c) identica; |
|
d) la durata
della concessione, comunque,
non è superiore a
trenta anni. |
d) la durata
della concessione, comunque,
non superiore a trenta
anni. |
|
4. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con
il Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato entro
60 giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, è approvato
lo schema dello statuto di
ANAS Spa. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di intesa
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti
finanziari, da adottarsi
entro lo stesso termine, è
approvato lo schema della
convenzione di concessione.
Con le medesime modalità sono
approvate le eventuali
successive modifiche dello
statuto o della convenzione
di concessione. |
4. Identico. |
| 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla | 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla |
|
prima assemblea, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da adottare di
concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti , sono designati
uno o più soggetti di
adeguata esperienza e
qualificazione professionale
per effettuare la stima del
patrimonio sociale. Entro tre
mesi dal ricevimento della
relazione giurata, il
consiglio di amministrazione
della società determina il
valore definito del capitale
sociale nei limiti del valore
di stima contenuto nella
relazione stessa e in misura
comunque non superiore a
quella risultante
dall'applicazione dei criteri
di cui all'articolo 11, comma
2, della legge 21 novembre
2000, n. 342. |
prima assemblea, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da adottare di
concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti , sono designati
uno o più soggetti di
adeguata esperienza e
qualificazione professionale
per effettuare la stima del
patrimonio sociale. Entro tre
mesi dal ricevimento della
relazione giurata, il
consiglio di amministrazione
della società determina il
valore definitivo del
capitale sociale nei limiti
del valore di stima contenuto
nella relazione stessa e in
misura comunque non superiore
a quella risultante
dall'applicazione dei criteri
di cui all'articolo 11, comma
2, della legge 21 novembre
2000, n. 342. |
|
6. Le azioni sono
attribuite al Ministro
dell'economia e delle
finanze, il quale esercita i
diritti dell'azionista di
intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, secondo le
direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il
presidente della società e
gli altri componenti degli
organi sociali sono designati
dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, ad eccezione del
presidente del collegio
sindacale, il quale è
designato dal Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
6. Identico. |
|
7. L'approvazione
dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi
sociali previsti dallo
statuto stesso sono
effettuati dalla prima
assemblea che viene
convocata, a cura
dell'amministratore dell'Ente
nazionale per le strade-ANAS,
entro trenta giorni dalla
emanazione dei decreti di cui
al comma 4. |
7. Identico. |
|
8. La pubblicazione
del presente decreto tiene
luogo degli adempimenti in
materia di costituzione di
società per azioni previsti
dalle vigenti
disposizioni. |
8. La pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale del presente
decreto tiene luogo degli
adempimenti in materia di
costituzione di società per
azioni previsti dalle vigenti
disposizioni. |
|
9. Il rapporto di
lavoro del personale alle
dipendenze dell'Ente
nazionale per le strade-ANAS
al momento della
trasformazione prosegue con
ANAS Spa e continua ad essere
disciplinato dalle precedenti
disposizioni. |
9. Identico. |
|
10. Tutti gli atti
connessi alle operazioni di
trasformazione vengono
effettuati in regime di
neutralità fiscale. |
10. Identico. |
|
11. Il controllo
della Corte dei conti si
svolge con le modalità
previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n.
259. L'ANASE Spa può
avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e
sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato,
approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni. |
11. Il controllo
della Corte dei conti si
svolge con le modalità
previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n.
259. L'ANAS Spa può avvalersi
del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e
sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni. |
| 12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale | 12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale |
|
per le strade-ANAS. Sono
assicurate per le attività
oggetto di concessione ad
ANAS Spa le risorse già
assegnate all'Ente nazionale
per le strade-ANAS. Fino alla
efficacia della concessione
di cui al comma 2 l'ANAS Spa
continua nell'adempimento di
tutti i compiti e le funzioni
attribuite all'Ente nazionale
per le strade-ANAS
utilizzando le risorse
assegnate all'Ente stesso ed
ad essa si applicano le norme
ed i provvedimenti pertinenti
il predetto Ente. L'ANAS Spa
succede nei rapporti attivi e
passivi dell'Ente nazionale
per le strade-ANAS. Ogni
riferimento all'ANAS,
contenuto in leggi,
regolamenti o provvedimenti,
deve intendersi effettuato
all'ANAS Spa. |
per le strade-ANAS. Sono
assicurate per le attività
oggetto di concessione ad
ANAS Spa le risorse già
assegnate all'Ente nazionale
per le strade-ANAS. Fino alla
efficacia della concessione
di cui al comma 2 l'ANAS Spa
continua nell'adempimento di
tutti i compiti e le funzioni
attribuiti all'Ente
nazionale per le strade-ANAS
utilizzando le risorse
assegnate all'Ente stesso ed
ad essa si applicano le norme
ed i provvedimenti pertinenti
il predetto Ente. L'ANAS Spa
succede nei rapporti attivi e
passivi dell'Ente nazionale
per le strade-ANAS. Ogni
riferimento all'ANAS,
contenuto in leggi,
regolamenti o provvedimenti,
deve intendersi effettuato
all'ANAS Spa. |
|
|
|
|
1. L'ente pubblico
Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) si articola
negli organi, anche
periferici, previsti dal
decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242. Per
l'espletamento dei suoi
compiti si avvale della
società prevista dal comma
2. |
1. Identico. |
|
2. E' costituita una
società per azioni con la
denominazione "CONI Servizi
spa". |
2. Identico. |
|
3. Il capitale
sociale è stabilito in 1
milione di euro. Successivi
apporti al capitale sociale
sono stabiliti, tenuto conto
del piano industriale della
società, dal Ministro
dell'economia e delle
finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le
attività culturali. |
3. Identico. |
|
4. Le azioni sono
attribuite al Ministero
dell'economia e delle
finanze. Il presidente della
società e gli altri
componenti del consiglio di
amministrazione sono
designati dal CONI. Il
presidente del collegio
sindacale è designato dal
Ministro dell'economia e
delle finanze e gli altri
componenti del medesimo
collegio dal Ministro per i
beni e le attività
culturali. |
4. Identico. |
|
5. L'approvazione
dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi
sociali previsti dallo
statuto stesso sono
effettuati dalla prima
assemblea, che il Ministro
dell'economia e delle
finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le
attività culturali, convoca
entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto. |
5. Identico. |
| 6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto | 6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto |
|
nella relazione stessa e
in misura comunque non
superiore a quelli risultanti
dall'applicazione dei criteri
di cui all'articolo 11, comma
2, della legge 21 novembre
2000, n. 342. Qualora il
risultato della stima si
rivelasse insufficiente, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali
dello Stato da conferire alla
CONI Servizi spa. A tale fine
potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale
sociale con successivi
provvedimenti legislativi. |
nella relazione stessa e
in misura comunque non
superiore a quella
risultante
dall'applicazione dei criteri
di cui all'articolo 11, comma
2, della legge 21 novembre
2000, n. 342. Qualora il
risultato della stima si
rivelasse insufficiente, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali
dello Stato da conferire alla
CONI Servizi spa. A tale fine
potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale
sociale con successivi
provvedimenti legislativi. |
|
7. La pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto tiene
luogo degli adempimenti in
materia di costituzione di
società per azioni previsti
dalle vigenti
disposizioni. |
7. Identico. |
|
8. I rapporti, anche
finanziari, tra il CONI e la
CONI Servizi spa sono
disciplinati da un contratto
di servizio annuale. |
8. Identico. |
|
9. La CONI Servizi
spa può stipulare convenzioni
anche con le regioni, le
province autonome e gli enti
locali. |
9. Identico. |
|
10. Il controllo
della Corte dei conti sulla
CONI Servizi spa si svolge
con le modalità previste
dall'articolo 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259. La
CONI Servizi spa può
avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e
sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato,
approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni. |
10. Il controllo
della Corte dei conti sulla
CONI Servizi spa si svolge
con le modalità previste
dall'articolo 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259. La
CONI Servizi spa può
avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e
sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni. |
|
11. Il personale alle
dipendenze dell'ente pubblico
CONI resta alle dipendenze
della CONI Servizi spa, la
quale succede in tutti i
rapporti attivi e passivi,
compresi i rapporti di
finanziamento con le banche,
e nella titolarità dei beni
facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali,
sono stabilite le modalità
attuative del trasferimento
del personale del CONI alla
CONI Servizi spa, anche ai
fini della salvaguardia, dopo
il trasferimento, delle
procedure di cui agli
articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Per i dipendenti in
servizio presso l'ente
pubblico CONI alla data di
entrata in vigore del
presente decreto rimangono
fermi i regimi contributivi e
pensionistici per le
anzianità maturate fino alla
predetta data. |
11. Identico. |
|
12. Tutti gli atti
connessi alle operazioni di
costituzione della società e
di conferimento alla stessa
sono esclusi da ogni tributo
e diritto e vengono,
pertanto, effettuati in
regime di neutralità
fiscale. |
12. Identico. |
|
13. Sino alla prima
assemblea restano in vigore,
in via provvisoria, tutte le
disposizioni legislative e
statutarie che disciplinano
il CONI. Dalla predetta data
tali disposizioni restano in
vigore in quanto
compatibili. |
13. Identico. |
|
14. Restano ferme le
vigenti disposizioni in
materia di vigilanza del
Ministero per i beni e le
attività culturali sul
CONI. |
14. Identico. |
|
15. All'onere
derivante dal presente
articolo, pari a 1.000.000 di
euro, si provvede, per l'anno
2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. |
15. Identico. |
|
RAZIONALIZZAZIONE E |
RAZIONALIZZAZIONE E |
|
|
|
|
1. Il comma 4-quater
dell'articolo 1 del
decreto-legge 19 febbraio
2001, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
marzo 2001, n. 129, è
abrogato. |
1. Identico. |
|
2. Il Ministro della
salute, su proposta della
Commissione unica del
farmaco, provvede
annualmente, e per l'anno
corrente entro il 30
settembre 2002, a redigere
l'elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale. |
2. Identico. |
|
3. La redazione
dell'elenco dei farmaci di
cui al comma 2 è effettuata
sulla base dei criteri di
costo-efficacia in modo da
assicurare, su base annua, il
rispetto dei livelli di spesa
programmata nei vigenti
documenti contabili
vigenti di finanza
pubblica, nonché, in
particolare, il rispetto dei
livelli di spesa definiti
nell'accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano in data 8
agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre 2001. |
3. La redazione
dell'elenco dei farmaci di
cui al comma 2 è effettuata
sulla base dei criteri di
costo-efficacia in modo da
assicurare, su base annua, il
rispetto dei livelli di spesa
programmata nei vigenti
documenti contabili di
finanza pubblica, nonché, in
particolare, il rispetto dei
livelli di spesa definiti
nell'accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano in data 8
agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre 2001. |
|
4. Il comma 8
dell'articolo 36 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è
abrogato. |
4. Identico. |
|
5. Il comma 1
dell'articolo 7 del
decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, è
sostituito dal seguente: |
5. Identico. |
|
"1. I medicinali,
aventi uguale composizione in
principi attivi, nonché forma
farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di
rilascio, numero di unità
posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al
farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino alla
concorrenza del prezzo più
basso del corrispondente
prodotto disponibile nel
normale ciclo distributivo
regionale, sulla base di
apposite direttive definite
dalla regione; tale
disposizione non si applica
ai medicinali coperti da
brevetto sul principio
attivo". |
|
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN |
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN |
|
|
|
|
1. All'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive
modificazioni ed
integrazioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. All'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
|
a) la rubrica è
sostituita dalla seguente:
"Agevolazione per gli
investimenti nelle aree
svantaggiate"; |
a) identica; |
|
b) il comma 1 è
sostituito dai seguenti: |
b) il comma 1 è
sostituito dai seguenti: |
|
"1. Alle imprese
che operano nei settori delle
attività estrattive e
manifatturiere, dei servizi,
del turismo, del commercio,
delle costruzioni, della
produzione e distribuzione di
energia elettrica, vapore ed
acqua calda, della
trasformazione dei prodotti
della pesca e
dell'acquacoltura di cui
all'allegato I del Trattato
che istituisce la Comunità
europea, e successive
modifiche ed integrazioni,
che, fino alla chiusura del
periodo di imposta in corso
alla data del 31 dicembre
2006, effettuano nuovi
investimenti nelle aree
ammissibili alla deroga
prevista dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera
a), del citato
Trattato, nonché nelle aree
delle Regioni Abruzzo e
Molise ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera
c), dello stesso
Trattato, individuate dalla
Carta italiana degli aiuti a
finalità regionale per il
periodo 2000-2006, è
attribuito un contributo
nella forma di credito di
imposta nei limiti massimi di
spesa pari a 870 milioni di
euro per l'anno 2002 e pari a
1740 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2003
al 2006. Per le aree
ammissibili alla deroga ai
sensi del citato articolo 87,
paragrafo 3, lettera
a), il credito compete
entro la misura dell'85 per
cento delle intensità di
aiuto previste dalla Carta
italiana degli aiuti a
finalità regionale per il
periodo 2000-2006. Per quelle
ammissibili alla deroga ai
sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera
c), delle Regioni
Abruzzo e Molise, il credito
compete nella misura massima
dell'intensità di aiuto
prevista dalla predetta
Carta. Il credito d'imposta
non è cumulabile con altri
aiuti di Stato a finalità
regionale o con altri aiuti
che abbiano ad oggetto i
medesimi beni che fruiscono
del credito di imposta. |
"1. Alle imprese
che operano nei settori delle
attività estrattive e
manifatturiere, dei servizi,
del turismo, del commercio,
delle costruzioni, della
produzione e distribuzione di
energia elettrica, vapore ed
acqua calda, della
trasformazione dei prodotti
della pesca e
dell'acquacoltura di cui
all'allegato I del Trattato
che istituisce la Comunità
europea, e successive
modificazioni, che,
fino alla chiusura del
periodo di imposta in corso
alla data del 31 dicembre
2006, effettuano nuovi
investimenti nelle aree
ammissibili alla deroga
prevista dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera
a), del citato
Trattato, nonché nelle aree
delle Regioni Abruzzo e
Molise ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera
c), dello stesso
Trattato, individuate dalla
Carta italiana degli aiuti a
finalità regionale per il
periodo 2000-2006, è
attribuito un contributo
nella forma di credito di
imposta nei limiti massimi di
spesa pari a 870 milioni di
euro per l'anno 2002 e pari a
1740 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2003
al 2006. Per le aree
ammissibili alla deroga ai
sensi del citato articolo 87,
paragrafo 3, lettera
a), il credito compete
entro la misura dell'85 per
cento delle intensità di
aiuto previste dalla Carta
italiana degli aiuti a
finalità regionale per il
periodo 2000-2006. Per quelle
ammissibili alla deroga ai
sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera
c), delle Regioni
Abruzzo e Molise, il credito
compete nella misura massima
dell'intensità di aiuto
prevista dalla predetta
Carta. Il credito d'imposta
non è cumulabile con altri
aiuti di Stato a finalità
regionale o con altri aiuti
che abbiano ad oggetto i
medesimi beni che fruiscono
del credito di imposta. |
| 1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, |
1-bis. Identico. |
|
ad avviare la
realizzazione degli
investimenti successivamente
alla data di presentazione
della medesima istanza e
comunque entro sei mesi dalla
predetta data. Per avvio
della realizzazione
dell'investimento s'intende
l'emissione del buono
d'ordine ovvero, l'inizio
delle attività da realizzare
in economia. |
|
1-ter.
L'Agenzia delle entrate
esamina le istanze di cui al
comma 1-bis secondo
l'ordine cronologico di
presentazione e, entro 15
giorni dalla presentazione
delle stesse, comunica, in
via telematica, il diniego
del contributo per la
mancanza di uno degli
elementi di cui al comma
1-bis, ovvero per
l'esaurimento dei fondi
stanziati. Il beneficio si
intende concesso decorsi 15
giorni dalla presentazione
dell'istanza e senza
comunicazione di diniego da
parte dell'Agenzia delle
entrate. |
1-ter. Identico. |
|
1-quater. Entro
il secondo mese successivo
alla data di chiusura
dell'esercizio in cui è
presentata l'istanza di cui
al comma 1-bis, le
imprese trasmettono in via
telematica, al Centro
operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate
una dichiarazione contenente
il settore di appartenenza,
l'ammontare dei nuovi
investimenti effettuati alla
predetta data suddivisi per
area regionale interessata,
l'ammontare del contributo
utilizzato in compensazione
alla medesima data e il
limite di intensità di aiuto
utilizzabile. |
1-quater.
Identico. |
|
1-quinquies.
Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le
specifiche tecniche per la
trasmissione dei dati di cui
ai commi 1, 1-bis,
1-ter e
1-quater. |
1-quinquies.
Identico. |
|
1-sexies. Per
le modalità delle
trasmissioni telematiche
previste dal presente
articolo si applicano le
disposizioni contenute
nell'articolo 3 del
regolamento emanato con il
decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, come sostituito
dall'articolo 3 del
regolamento emanato con il
decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435"; |
1-sexies. Per
le modalità delle
trasmissioni telematiche
previste dal presente
articolo si applicano le
disposizioni contenute
nell'articolo 3 del
regolamento di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, come sostituito
dall'articolo 3 del
regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435"; |
|
c) il comma 3 è
abrogato. |
c) identica. |
|
2. L'articolo 5, comma
2, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, è abrogato. |
2. Identico. |
|
3. Le disposizioni di
cui alle lettere a) e
b) del comma 1 si
applicano agli investimenti
da avviare successivamente
alla data di entrata in
vigore del presente
decreto. |
3. Identico. |
|
4. Gli stanziamenti
autorizzati dalla tabella D
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in favore della legge
30 giugno 1998, n. 208, sono
ridotti per l'anno 2003 di
2.317 milioni di euro. A tale
fine le risorse preordinate
al finanziamento del credito
di imposta dalla delibera
CIPE n. 48 del 4 aprile 2001
sono ridotte di pari importo.
Una quota delle stesse
risorse, pari a 1.760 milioni
di euro, è versata,
nell'ultimo bimestre
dell'anno 2003, all'entrata
del bilancio dello Stato per
essere riassegnata
nell'esercizio 2004 all'unità
previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" -
capitolo 3860 dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
4. Gli stanziamenti
autorizzati dalla tabella D
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in favore della legge
30 giugno 1998, n. 208, sono
ridotti per l'anno 2003 di
2.317 milioni di euro. A tale
fine le risorse preordinate
al finanziamento del credito
di imposta dalla delibera
CIPE n. 48 del 4 aprile 2001,
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
142 del 21 giugno 2001,
sono ridotte di pari
importo. Una quota delle
stesse risorse, pari a 1.760
milioni di euro, è versata,
nell'ultimo bimestre
dell'anno 2003, all'entrata
del bilancio dello Stato per
essere riassegnata
nell'esercizio 2004 all'unità
previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" -
capitolo 3860 dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
|
5. Agli oneri
derivanti dal comma 1,
lettera b), si
provvede: |
5. Agli oneri
derivanti dal comma 1,
lettera b), si
provvede: |
|
a) quanto a 870
milioni di euro per l'anno
2002 e 1.183 milioni di euro
per l'anno 2003, a valere
sulle risorse preordinate per
le medesime finalità ed
iscritte sull'unità
previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzioni di proventi" -
capitolo 3860 dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze; |
a) quanto a 870
milioni di euro per l'anno
2002 e 1.183 milioni di euro
per l'anno 2003, a valere
sulle risorse preordinate per
le medesime finalità ed
iscritte sull'unità
previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di
proventi" - capitolo 3860
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze; |
|
b) quanto a 557
milioni di euro per l'anno
2003 e 1.740 milioni di euro
per il 2004, mediante
utilizzo delle risorse resesi
disponibili dalla riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 4. Per gli
anni successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive
modificazioni ed
integrazioni. |
b) quanto a 557
milioni di euro per l'anno
2003 e 1.740 milioni di euro
per il 2004, mediante
utilizzo delle risorse resesi
disponibili dalla riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 4. Per gli
anni successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive
modificazioni. |
|
6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. Il contributo nella
forma di credito di imposta
di cui all'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000,
n.388, come modificato
dall'articolo 10, è esteso
alle imprese agricole di cui
all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n.228, che effettuano, in
tutto il territorio
nazionale, nuovi investimenti
ai sensi dell' articolo 51
del regolamento (CE) n.
1257/99, nel settore della
produzione,
commercializzazione e
trasformazione dei prodotti
agricoli di cui all'Allegato
I del Trattato che istituisce
la Comunità europea e
successive modifiche ed
integrazioni. |
1. Il contributo nella
forma di credito di imposta
di cui all'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000,
n.388, come modificato
dall'articolo 10, è esteso
alle imprese agricole di cui
all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n.228, che effettuano, in
tutto il territorio
nazionale, nuovi investimenti
ai sensi dell' articolo 51
del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, nel
settore della produzione,
commercializzazione e
trasformazione dei prodotti
agricoli di cui all'Allegato
I del Trattato che istituisce
la Comunità europea e
successive
modificazioni. |
|
2. Le tipologie degli
investimenti ammissibili del
contributo di cui al comma 1
sono determinate ai sensi
dell'articolo 8, comma
7-bis, della citata
legge n. 388 del 2000. |
2. Le tipologie degli
investimenti ammissibili
al contributo di cui al
comma 1 sono determinate ai
sensi dell'articolo 8, comma
7-bis, della citata
legge n. 388 del 2000. |
|
3. Le imprese
agricole sono ammesse al
contributo di cui al comma 1
qualora abbiano presentato
domanda su investimenti
ammissibili di agevolazione
ai sensi del regolamento (CE)
n. 1257/99 a valere sui bandi
emanati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e
di Bolzano e purché la
domanda sia stata istruita
favorevolmente dall'Ente
incaricato. |
3. Le imprese
agricole sono ammesse al
contributo di cui al comma 1
qualora abbiano presentato
domanda su investimenti
ammissibili ad
agevolazione ai sensi del
citato regolamento (CE)
n. 1257/1999 a valere
sui bandi emanati dalle
regioni e dalle province
autonome di Trento e di
Bolzano e purché la domanda
sia stata istruita
favorevolmente dall'Ente
incaricato. |
| 4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si | 4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua |
|
effettua considerando il
valore di acquisto ridotto
degli ammortamenti calcolati
applicando i medesimi
coefficienti del citato
decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre
1988. |
considerando il valore di
acquisto ridotto degli
ammortamenti calcolati
applicando i medesimi
coefficienti del citato
decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre
1988. |
|
5. Il contributo di
cui al presente articolo è
fissato nei limiti massimi di
spesa pari a 85 milioni di
euro per l'anno 2002 e 175
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004. Agli
oneri derivanti
dall'attuazione del presente
articolo si provvede: quanto
a 75 milioni di euro per
l'anno 2002 e 155 milioni di
euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004, mediante
utilizzo di parte delle
maggiori entrate di cui
all'articolo 3; quanto a 10
milioni di euro per l'anno
2002 e 20 milioni di euro per
l'anno 2003, a valere sulle
risorse iscritte sull'unità
previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" -
capitolo 3860 dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze; quanto a 20 milioni
di euro per l'anno 2004,
mediante
utilizzo delle risorse
resesi disponibili dalla
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 4
dell'articolo 10. |
5. Identico. |
|
6. Per quanto non
diversamente disposto, si
applicano le disposizioni
dell'articolo 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo
10. |
6. Identico. |
|
7. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
7. Identico. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Al fine di dare
attuazione alla sentenza
della Corte Costituzionale
del 22 maggio 2002, n. 221, i
decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri
relativi all'autonomia
organizzativa, contabile e di
bilancio, nonché al
personale, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
sono sottoposti al controllo
preventivo di legittimità
della Corte dei conti, ai
sensi dell'articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sui predetti decreti il
Presidente del Consiglio dei
Ministri può chiedere il
parere facoltativo al
Consiglio di Stato. |
Identico. |
|
|
|
| 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania |
Identico. |
|
e Irpinia, per l'anno
2002 è assegnato al predetto
ente un contributo
straordinario di 8 milioni di
euro. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, pari a 8 milioni di
euro per l'anno 2002, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui al capitolo n. 1730
"Fondo da ripartire per
l'orientamento e la
modernizzazione del settore
forestale e del settore
agricolo" dello stato di
previsione del Ministero
delle politiche agricole e
forestali. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
4. Fatto salvo quanto
previsto per l'affidamento
del servizio idrico integrato
dalla legge 5 gennaio 1994,
n. 36, e dalle relative
disposizioni di attuazione,
nei casi in cui la
realizzazione di schemi
idrici ad uso plurimo a
prevalente scopo irriguo
avvenga con il concorso
finanziario di altri soggetti
pubblici o privati, i
soggetti titolari del
finanziamento pubblico di cui
all'articolo 141, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, possono gestire tali
schemi idrici tramite società
di cui mantengano la
maggioranza incedibile. I
rapporti fra azionisti e
società sono disciplinati da
una convenzione contenente, a
pena di nullità, gli obblighi
ed i diritti tra le parti. |
|
|
|
|
1. Le parole: "si
disfi", "abbia deciso" o
"abbia l'obbligo di disfarsi"
di cui all'articolo 6, comma
1, lettera a), del
decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, di
seguito denominato: "decreto
legislativo n. 22", si
interpretano come segue: |
Identico. |
|
a) "si disfi":
qualsiasi comportamento
attraverso il quale in modo
diretto o indiretto una
sostanza, un materiale o un
bene sono avviati o
sottoposti ad attività di
smaltimento o di recupero,
secondo gli allegati B e C
del decreto legislativo n.
22; b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni; c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22. |
|
2. Non ricorre la
decisione di disfarsi, di cui
alla lettera b) del
comma 1, per beni o sostanze
e materiali residuali di
produzione o di consumo ove
sussista una delle seguenti
condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22. |
|
|
|
|
1. Agli oneri recati
dalle disposizioni di cui
agli articoli 1, 2 e 3,
valutati in 663,508 milioni
di euro per l'anno 2002, in
647,020 milioni di euro per
l'anno 2003 e in 349,020
milioni di euro per l'anno
2004, si provvede, quanto a
313,508 milioni di euro per
l'anno 2002, 297,020 milioni
di euro per l'anno 2003 e 300
milioni di euro per l'anno
2004, mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 3;
quanto a 350 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002
e 2003, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo
16-quinquies del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, ed
all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999,
n. 112; quanto a 49,020
milioni di euro per l'anno
2004, mediante utilizzo di
parte delle entrate recate
dall'articolo 4. |
Identico. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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