XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2843-A
PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2843,
rilevato che le disposizioni contenute nel
provvedimento, pur se riconducibili ai settori occupazionale e
previdenziale, presentano carattere non omogeneo,
rilevato che il provvedimento non risulta corredato
dalle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e
l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, commi 2 e 5, si riformulino le
disposizioni sostituendo il riferimento al regolamento CEE n.
2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993, con quello al
regolamento CEE n. 1260/1999 che, indicando i territori
ricadenti nelle previsioni di aiuti comunitari per il periodo
2000-2006, ha abrogato il citato regolamento n. 2081/1993;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, commi 1 e 2, si chiarisca se la
riduzione dell'indennità di mobilità, quantificata,
dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella misura, rispettivamente, del 100 per 100 per i primi 12
mesi e dell'80 per cento dal 13^ al 48^ mese di mobilità, vada
applicata sull'intero ammontare della predetta indennità
ovvero sull'indennità già decurtata del 20 per cento;
all'articolo 1, comma 7, si chiariscano la portata e le
relative modalità applicative del riferimento all'articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in
quanto tale ultima disposizione si riferisce a misure volte a
favorire l'occupazione di soggetti già impegnati in lavori
socialmente utili;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 5, si valuti l'opportunità di
esplicitare quali siano le «disposizioni vigenti» richiamate
nel comma in esame ed, in particolare, se ci si riferisca o
meno all'articolo 7 della già citata legge n. 223 del
1991».
(Parere espresso il 19 giugno 2002).
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2843,
premesso che sul medesimo provvedimento il Comitato
aveva già reso un parere, ai sensi dell'articolo 96-bis,
comma 1, del regolamento, e che i rilievi contenuti in tale
parere sono stati accolti nel prosieguo dell'esame presso la
Commissione,
rilevato che il provvedimento è stato nuovamente
trasmesso, ai sensi dell'articolo16-bis, comma
6-bis, a seguito dell'introduzione di una previsione
relativa ad una delega legislativa,
ricordato che nel messaggio alle Camere del Presidente
della Repubblica, a norma dell'articolo 74, Cost. relativo al
disegno di legge recante la conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4,
l'inserimento nel disegno di legge di conversione di una
disposizione che proroga un termine già scaduto per
l'esercizio di una delega legislativa è stato ritenuto essere
una «evidentemente illogicità giuridica»,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di
conversione si sopprima la relativa disposizione, volta a
modificare il termine per l'esercizio di una delega, in quanto
l'inserimento di tale disposizione in un disegno di legge di
conversione non corrisponde ad un corretto utilizzo dello
specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia
di legge.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 8-ter, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di indicare quale sia la normativa
vigente di cui si consente la deroga, attraverso il decreto
ministeriale ivi previsto;
agli articoli 1, comma 8-ter e 1-bis,
comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la
natura dei decreti ministeriali ivi previsti, indicando se
essi abbiano o meno natura normativa e prevedendone, in caso
affermativo, l'adozione sotto forma di regolamenti.
(Parere espresso il 27 giugno 2002).
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2843, di conversione del
decreto-legge 108/02,
ricordato che l'articolo 38 della Costituzione al
secondo comma prevede che «i lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria»
rilevato che le disposizioni recate dal progetto di
legge in esame sono riconducibili alla materia della
previdenza sociale e determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che
l'articolo 117, secondo comma, lettere o) e m) della
Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 26 giugno 2002).
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2843;
ribadito quanto già espresso nel parere reso nella
giornata del 26 giugno 2002;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 27 giugno 2002).
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione Attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge C. 2843, di conversione
del decreto-legge n. 108 del 2002, recante disposizioni
urgenti in materia di occupazione e previdenza,
rilevato che il provvedimento è volto ad alleviare, fra
l'altro, le situazioni di crisi di aziende dei settori
petrolchimico e tessile, attraverso la proroga del trattamento
di mobilità dei lavoratori coinvolti;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la possibilità di
estendere la efficacia delle disposizioni recate dall'articolo
1, comma 2, alle aziende operanti nel settore tessile ubicate
nei territori di cui all'obiettivo 2, anche se in phasing
out.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge n. 2843, di conversione
del decreto-legge n. 108/02;
rilevato che il contenuto del provvedimento appare
compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE