XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2843-A




PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2843,

              rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, pur se riconducibili ai settori occupazionale e previdenziale, presentano carattere non omogeneo,

              rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, commi 2 e 5, si riformulino le disposizioni sostituendo il riferimento al regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993, con quello al regolamento CEE n. 1260/1999 che, indicando i territori ricadenti nelle previsioni di aiuti comunitari per il periodo 2000-2006, ha abrogato il citato regolamento n. 2081/1993;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, commi 1 e 2, si chiarisca se la riduzione dell'indennità di mobilità, quantificata, dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura, rispettivamente, del 100 per 100 per i primi 12 mesi e dell'80 per cento dal 13^ al 48^ mese di mobilità, vada applicata sull'intero ammontare della predetta indennità ovvero sull'indennità già decurtata del 20 per cento;

              all'articolo 1, comma 7, si chiariscano la portata e le relative modalità applicative del riferimento all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in quanto tale ultima disposizione si riferisce a misure volte a favorire l'occupazione di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili;

          Il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 5, si valuti l'opportunità di esplicitare quali siano le «disposizioni vigenti» richiamate nel comma in esame ed, in particolare, se ci si riferisca o meno all'articolo 7 della già citata legge n. 223 del 1991».

(Parere espresso il 19 giugno 2002).
          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2843,

              premesso che sul medesimo provvedimento il Comitato aveva già reso un parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, e che i rilievi contenuti in tale parere sono stati accolti nel prosieguo dell'esame presso la Commissione,

              rilevato che il provvedimento è stato nuovamente trasmesso, ai sensi dell'articolo16-bis, comma 6-bis, a seguito dell'introduzione di una previsione relativa ad una delega legislativa,

              ricordato che nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74, Cost. relativo al disegno di legge recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, l'inserimento nel disegno di legge di conversione di una disposizione che proroga un termine già scaduto per l'esercizio di una delega legislativa è stato ritenuto essere una «evidentemente illogicità giuridica»,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione si sopprima la relativa disposizione, volta a modificare il termine per l'esercizio di una delega, in quanto l'inserimento di tale disposizione in un disegno di legge di conversione non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge.

          Il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 8-ter, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare quale sia la normativa vigente di cui si consente la deroga, attraverso il decreto ministeriale ivi previsto;

                agli articoli 1, comma 8-ter e 1-bis, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura dei decreti ministeriali ivi previsti, indicando se essi abbiano o meno natura normativa e prevedendone, in caso affermativo, l'adozione sotto forma di regolamenti.

(Parere espresso il 27 giugno 2002).



PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2843, di conversione del decreto-legge 108/02,

              ricordato che l'articolo 38 della Costituzione al secondo comma prevede che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»

              rilevato che le disposizioni recate dal progetto di legge in esame sono riconducibili alla materia della previdenza sociale e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere o) e m) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 26 giugno 2002).



          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2843;

              ribadito quanto già espresso nel parere reso nella giornata del 26 giugno 2002;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 27 giugno 2002).



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge C. 2843, di conversione del decreto-legge n. 108 del 2002, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza,

              rilevato che il provvedimento è volto ad alleviare, fra l'altro, le situazioni di crisi di aziende dei settori petrolchimico e tessile, attraverso la proroga del trattamento di mobilità dei lavoratori coinvolti;

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito la possibilità di estendere la efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 2, alle aziende operanti nel settore tessile ubicate nei territori di cui all'obiettivo 2, anche se in phasing out.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge n. 2843, di conversione del decreto-legge n. 108/02;

              rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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