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1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, | 1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, |
licenziati, a seguito di
processi di ridimensionamento
dei predetti appalti, a far
data dal 29 marzo 2001 e
comunque non oltre il 31
maggio 2003 e iscritti nelle
liste di mobilità, la durata
dell'indennità di mobilità,
stabilita in quarantotto mesi
dall'articolo 7, comma 2,
della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è prorogata per un
massimo di trentasei mesi e
nel limite massimo di
seicentotrenta unità, e,
comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento
pensionistico di anzianità o
di vecchiaia, in riferimento
ai quali sono confermati, per
tali lavoratori, i requisiti
previsti dalla disciplina
vigente alla data di entrata
in vigore del presente
decreto. La misura
dell'indennità di mobilità
relativa al periodo di
proroga è ridotta del venti
per cento. Per i lavoratori
in questione, i requisiti di
cui agli articoli 16, comma
1, e 7, comma 4, della citata
legge n. 223 del 1991, si
considerano acquisiti con
riferimento al lavoro
prestato con passaggio
diretto presso le imprese
dello stesso settore di
attività. |
licenziati, a seguito di
processi di ridimensionamento
dei predetti appalti, a far
data dal 29 marzo 2001 e
comunque non oltre il 31
dicembre 2003 e iscritti
nelle liste di mobilità, la
durata dell'indennità di
mobilità, stabilita in
quarantotto mesi
dall'articolo 7, comma 2,
della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è prorogata per un
massimo di trentasei mesi e
nel limite massimo di
seicentotrenta unità, e,
comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento
pensionistico di anzianità o
di vecchiaia, in riferimento
ai quali sono confermati, per
tali lavoratori, i requisiti
previsti dalla disciplina
vigente alla data di entrata
in vigore del presente
decreto. La misura
dell'indennità di mobilità
relativa al periodo di
proroga è ridotta del venti
per cento rispetto alla
misura già decurtata al
termine del primo anno di
fruizione. Per i
lavoratori in questione, i
requisiti di cui agli
articoli 16, comma 1, e 7,
comma 4, della citata legge
n. 223 del 1991, si
considerano acquisiti con
riferimento al lavoro
prestato con passaggio
diretto presso le imprese
dello stesso settore di
attività. |
2. Per i lavoratori,
già dipendenti da aziende
operanti nel settore tessile
ed ubicate nei territori di
cui all'Obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio
1993 e successive
modificazioni, che, a far
data dal giugno 1996 e senza
soluzione di continuità,
abbiano fruito del
trattamento straordinario di
integrazione salariale per
ristrutturazione aziendale,
in base alle delibere CIPE
del 18 ottobre 1994,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 1995, e del 26
gennaio 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 15 marzo 1996,
licenziati nel periodo dal 1^
giugno 2002 al 31 maggio 2003
ed iscritti nelle liste di
mobilità, la durata
dell'indennità di mobilità,
stabilita in quarantotto mesi
dall'articolo 7, comma 2,
della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è prorogata per un
massimo di quarantotto mesi e
nel limite massimo di
centoventi unità, e,
comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento
pensionistico di anzianità o
di vecchiaia, in riferimento
ai quali sono confermati, per
tali lavoratori, i requisiti
previsti dalla disciplina
vigente alla data di entrata
in vigore del presente
decreto. La misura
dell'indennità di mobilità
relativa al periodo di
proroga è ridotta del venti
per cento. |
2. Per i lavoratori,
già dipendenti da aziende
operanti nel settore tessile
ed ubicate nei territori di
cui all'Obiettivo 1 del
regolamento (CE) n.
1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno
1999, che, a far data dal
giugno 1996 e senza soluzione
di continuità, abbiano fruito
del trattamento straordinario
di integrazione salariale per
ristrutturazione aziendale,
in base alle delibere CIPE
del 18 ottobre 1994,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 1995, e del 26
gennaio 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 15 marzo 1996,
licenziati nel periodo dal 1^
giugno 2002 al 31 maggio 2003
ed iscritti nelle liste di
mobilità, la durata
dell'indennità di mobilità,
stabilita in quarantotto mesi
dall'articolo 7, comma 2,
della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è prorogata per un
massimo di quarantotto mesi e
nel limite massimo di
centoventi unità, e,
comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento
pensionistico di anzianità o
di vecchiaia, in riferimento
ai quali sono confermati, per
tali lavoratori, i requisiti
previsti dalla disciplina
vigente alla data di entrata
in vigore del presente
decreto. La misura
dell'indennità di mobilità
relativa al periodo di
proroga è ridotta del venti
per cento rispetto alla
misura già decurtata al
termine del primo anno di
fruizione. |
3. Le aziende
interessate dagli interventi
di cui ai commi 1 e 2 sono
tenute a versare all'Istituto
nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'atto del
pagamento delle somme
previste dall'articolo 5,
comma 4, della citata legge
n. 223 del 1991, un importo
pari all'onere del
trattamento economico di
mobilità per un periodo di
sei mesi, compresi gli oneri
relativi alla contribuzione
figurativa. |
3. Identico. |
4. La proroga
dell'indennità di mobilità
prevista dai commi 1 e 2
spetta a condizione che i
lavoratori interessati,
durante il periodo di durata
della suddetta proroga,
risultino impiegati in
attività socialmente utili ai
sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 1^
dicembre 1997, n. 468. L'INPS
verifica l'effettivo impegno
dei lavoratori nelle predette
attività. |
4. La proroga
dell'indennità di mobilità
prevista dai commi 1 e 2
spetta a condizione che i
lavoratori interessati,
durante il periodo di durata
della suddetta proroga,
siano destinatari di
percorsi formativi ovvero di
misure decise dai centri per
l'impiego finalizzate alla
ricollocazione occupazionale.
L'INPS verifica
l'effettivo impegno dei
lavoratori nelle predette
attività. |
5. Ai lavoratori
licenziati da aziende
operanti nel settore della
sanità privata, con un
organico superiore alle
millecinquecento unità
lavorative, assoggettate alla
procedura di amministrazione
straordinaria con cessazione
dell'esercizio di impresa ed
operanti nelle aree
individuate ai sensi degli
Obiettivi 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio
1993, per i quali sia
scaduto, entro il 14 maggio
2002, il trattamento
straordinario d'integrazione
salariale disposto con
decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, è corrisposto,
per la durata di ventiquattro
mesi e nel limite massimo di
milleottocento unità, un
trattamento pari all'ottanta
per cento dell'importo
massimo dell'indennità di
mobilità, così come previsto
dalle vigenti disposizioni,
comprensivo della
contribuzione figurativa e
degli assegni per il nucleo
familiare, ove spettanti. |
5. Ai lavoratori
licenziati da aziende
operanti nel settore della
sanità privata, con un
organico superiore alle
millecinquecento unità
lavorative, assoggettate alla
procedura di amministrazione
straordinaria con cessazione
dell'esercizio di impresa ed
operanti nelle aree
individuate ai sensi degli
Obiettivi 1 e 2 del
regolamento (CE) n.
1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno
1999, per i quali sia
scaduto, entro il 14 maggio
2002, il trattamento
straordinario d'integrazione
salariale disposto con
decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, è corrisposto,
per la durata di ventiquattro
mesi e nel limite massimo di
milleottocento unità, un
trattamento pari all'ottanta
per cento dell'importo
massimo dell'indennità di
mobilità, così come previsto
dalle vigenti disposizioni,
comprensivo della
contribuzione figurativa e
degli assegni per il nucleo
familiare, ove spettanti. |
6. I lavoratori
fruitori del trattamento di
cui al comma 5 sono tenuti a
frequentare, durante il
periodo di durata del
trattamento medesimo, corsi
di formazione professionale,
indetti dalla regione o dai
competenti enti locali,
finalizzati sia ad
aggiornamento e
riqualificazione
professionale che a percorsi
di ricollocazione posti in
essere per i lavoratori
stessi. La mancata
ingiustificata partecipazione
dei soggetti interessati alle
attività formative comporta
la decadenza dai benefici di
cui al comma 5. Sono esentati
dalla partecipazione alle
attività formative i
lavoratori che, nell'arco dei
ventiquattro mesi di
fruizione della indennità,
maturino il diritto alla
pensione. |
6. Identico. |
7. Per la
ricollocazione dei soggetti
di cui al comma 5 si applica
l'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1^
dicembre 1997, n. 468. |
7. Per la
ricollocazione dei soggetti
di cui al comma 5 sono
promosse, da parte delle
amministrazioni pubbliche,
procedure per l'affidamento
all'esterno di attività
attraverso la stipula, anche
in deroga alla disciplina in
materia di contratti della
pubblica amministrazione, di
convenzioni con società di
capitale, cooperative di
produzione e lavoro, consorzi
di artigiani, a condizione
che la forza lavoro in essi
occupata sia costituita, in
misura non inferiore al 40
per cento, dai lavoratori di
cui al comma 5. |
8. I lavoratori
beneficiari del trattamento
di cui al comma 5,
interessati ad intraprendere
un'attività autonoma in forma
singola o associata, possono
ottenere, secondo i criteri
di cui al regolamento del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 17
febbraio 1993, n. 142, la
corresponsione anticipata del
predetto trattamento, nella
misura non ancora fruita alla
data di presentazione della
richiesta. Le somme
corrisposte a titolo di
anticipazione del trattamento
sono cumulabili con eventuali
altri benefici previsti dalla
normativa in vigore in
materia di lavoro
autonomo. |
8. Identico. |
8-bis. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in virtù degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, |
hanno facoltà di
provvedere alla prosecuzione
del versamento dei contributi
previdenziali fino al
conseguimento dei requisiti
previsti, secondo modalità
stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. |
8-ter. In
deroga alla normativa vigente
il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è
autorizzato, con proprio
decreto, a concedere una
proroga, non superiore a
dodici mesi e per un massimo
di venti unità, del
trattamento straordinario di
integrazione salariale ad
aziende con la partecipazione
al capitale sociale di
finanziarie pubbliche,
costituite in data anteriore
al 31 marzo 1998 per svolgere
attività di reimpiego dei
lavoratori provenienti da
unità produttive interamente
dismesse appartenenti al
settore siderurgico pubblico,
che successivamente hanno
cessato l'attività in quanto
sottoposte a procedura
fallimentare entro e non
oltre la data del 31 ottobre
2001, a seguito della mancata
omologazione del concordato
preventivo. 8-quater. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-ter, stabiliti in misura non superiore a 350 mila euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. |
(Disposizioni in materia di cassa integrazione |
1. In caso di
concessione del trattamento
straordinario di integrazione
salariale, successivamente
oggetto di revoca con decreto
del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali per
motivi non derivanti da
comportamenti illegittimi dei
lavoratori beneficiari,
questi ultimi non sono tenuti
alla restituzione
dell'indennità ricevuta anche
se corrisposta in forma
diretta da parte dell'INPS.
Per tali periodi i lavoratori
hanno diritto al
riconoscimento da parte
dell'INPS della contribuzione
previdenziale figurativa e
alla corresponsione di
eventuali prestazioni
accessorie. 2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore di lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa. |
|
|
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 |
Identico. |
dicembre 2000, n. 388, le
parole: «31 dicembre 2001»
sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2002»
e le parole: «e di 9 miliardi
di lire per ciascuno degli
anni 1999, 2000 e 2001» sono
sostituite dalle seguenti: «9
miliardi di lire per l'anno
1999 e 23,2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2000,
2001, 2002 e 2003». |
(Disposizioni in materia di |
1. All'articolo 78,
comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le
parole: «e limitatamente
all'anno 2001» sono
sostituite dalle seguenti: «e
limitatamente agli anni 2001
e 2002». 2. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedenti ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. |
|
|
1. Fino alla data di
entrata in vigore del
provvedimento di riforma
delle pensioni, e comunque
non oltre il 31 dicembre
2003, nei confronti dei
cittadini italiani rientrati
definitivamente in Italia in
stato di disoccupazione che
maturino, a decorrere dalla
data di entrata in vigore
dell'Accordo tra la Comunità
europea e la Confederazione
svizzera sulla libera
circolazione delle persone,
ratificato con legge 15
novembre 2000, n. 364, il
diritto a pensione anche con
il computo dei periodi
contributivi maturati in
Svizzera, tale pensione è
calcolata sulla retribuzione
pensionabile italiana tenendo
conto dell'anzianità
contributiva maturata in
Svizzera. |
Identico. |
2. L'importo della
pensione calcolato ai sensi
del comma 1 viene corrisposto
sino al compimento da parte
dell'interessato dell'età
pensionabile prevista
nell'ordinamento
pensionistico svizzero. 3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale. |
(Norma di interpretazione |
1. La disposizione di
cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto
legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, deve intendersi nel
senso che il divieto ivi
previsto di procedere ad
assunzioni con contratti a
termine presso unità
produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione
salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il
contratto a termine, non si
applica nell'ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. |
|
|
1. Agli oneri derivanti
dagli interventi di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e
5, e all'articolo 2, pari a
euro 77,2 milioni per l'anno
2002, 50,2 milioni per l'anno
2003, 10,1 milioni per l'anno
2004, 0,6 milioni per l'anno
2005, 4,1 milioni per l'anno
2006, 8,9 milioni per l'anno
2007, 9,4 milioni per l'anno
2008, 5,9 milioni per l'anno
2009, 2,2 milioni per l'anno
2010 e 0,3 milioni per l'anno
2011, si provvede, quanto a
euro 0,5 milioni per l'anno
2002, 1,7 milioni per l'anno
2003, 1,9 milioni per l'anno
2004, 0,6 milioni per l'anno
2005, mediante le maggiori
entrate derivanti
dall'articolo 1, comma 3, e,
quanto a euro 76,7 milioni
per l'anno 2002, 48,5 milioni
per l'anno 2003, 8,2 milioni
per l'anno 2004, 4,1 milioni
per l'anno 2006, 8,9 milioni
per l'anno 2007, 9,4 milioni
per l'anno 2008, 5,9 milioni
per l'anno 2009, 2,2 per
l'anno 2010, 0,3 milioni per
l'anno 2011, a carico del
Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Agli
oneri derivanti dagli
interventi di cui
all'articolo 3, valutati in
euro 4,3 milioni per il 2002,
17,3 milioni per il 2003 e
26,1 milioni a decorrere dal
2003, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo
1, comma 8, del predetto
decreto-legge n. 148 del
1993, come rifinanziata da
ultimo dalla Tabella D della
legge 23 dicembre 2001, n.
448. |
1. Agli oneri derivanti
dagli interventi di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e
5, e all'articolo 2, pari a
euro 77,2 milioni per l'anno
2002, 50,2 milioni per l'anno
2003, 10,1 milioni per l'anno
2004, 0,6 milioni per l'anno
2005, 4,1 milioni per l'anno
2006, 8,9 milioni per l'anno
2007, 9,4 milioni per l'anno
2008, 5,9 milioni per l'anno
2009, 2,2 milioni per l'anno
2010 e 0,3 milioni per l'anno
2011, si provvede, quanto a
euro 0,5 milioni per l'anno
2002, 1,7 milioni per l'anno
2003, 1,9 milioni per l'anno
2004, 0,6 milioni per l'anno
2005, mediante le maggiori
entrate derivanti
dall'articolo 1, comma 3, e,
quanto a euro 76,7 milioni
per l'anno 2002, 48,5 milioni
per l'anno 2003, 8,2 milioni
per l'anno 2004, 4,1 milioni
per l'anno 2006, 8,9 milioni
per l'anno 2007, 9,4 milioni
per l'anno 2008, 5,9 milioni
per l'anno 2009, 2,2
milioni per l'anno
2010, 0,3 milioni per l'anno
2011, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Agli
oneri derivanti dagli
interventi di cui
all'articolo 3, valutati in
euro 4,3 milioni per il 2002,
17,3 milioni per il 2003 e
26,1 milioni a decorrere dal
2004, si provvede
mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma
8, del predetto decreto-legge
n. 148 del 1993, come
rifinanziata da ultimo dalla
Tabella D della legge 23
dicembre 2001, n. 448. |
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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