XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2843-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.
1. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Identico.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE


              All'articolo 1:

          al comma 1, primo periodo, le parole: «31 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003»; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione»;

              al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999»; all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione»;

              al comma 4, le parole: «risultino impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468» sono sostituite dalle seguenti: «siano destinatari di percorsi formativi ovvero di misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale»;

              al comma 5, le parole: «del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999»;

              il comma 7 è sostituito dal seguente:

          «7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5»;

              dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

          «8-bis. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in virtù degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà di provvedere alla prosecuzione del versamento dei contributi previdenziali fino al conseguimento dei requisiti previsti, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
          8-ter. In deroga alla normativa vigente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di venti unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende con la partecipazione al capitale sociale di finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.
          8-quater. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-ter, stabiliti in misura non superiore a 350 mila euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».


              Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

          «Art. 1-bis (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). - 1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
              2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa».


              Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

          «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili). - 1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e limitatamente all'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «e limitatamente agli anni 2001 e 2002».
              2. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedenti ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo».


              Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

          «Art. 3-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine). - 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».


              All'articolo 4:

          al comma 1, primo periodo, le parole: «2,2 per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2,2 milioni per l'anno 2010»; all'ultimo periodo, le parole: «26,1 milioni a decorrere dal 2003» sono sostituite dalle seguenti: «26,1 milioni a decorrere dal 2004».




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri