XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2580-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2580,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge, come indicato nel titolo del provvedimento stesso, sono riconducibili all'obiettivo di concorrere alla funzionalità degli enti locali,

              constatato che nel corso della prima lettura sono state introdotte disposizioni non riconducibili all'ambito materiale del provvedimento, come sopra delineato,

              rilevato inoltre che gli articoli del disegno di legge non sono corredati da rubrica, in difformità con quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera dell'aprile 2001 (lettera b) punto 5),

              constatato, infine, che il provvedimento reca modifiche a leggi recentemente entrate in vigore, adottate nel corso della presente legislatura,

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

              all'articolo 2, comma 1-ter, si sopprima la relativa disposizione, volta a conferire ad alcune Comunità montane contributi straordinari per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo del settore turistico-alberghiero, in quanto non attinente all'oggetto del provvedimento;

              all'articolo 2-bis, si sopprima la relativa disposizione, volta ad introdurre una disciplina - senza, peraltro, ricorrere alla tecnica della novellazione - relativa alle insegne di esercizio, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto non attinente all'oggetto del provvedimento;

              all'articolo 3-ter, si sopprima la relativa disposizione, volta ad introdurre una disciplina relativa alle cause di incompatibilità relative alle cariche elettive negli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto non attinente all'oggetto del provvedimento;

              all'articolo 3-quinquies, si sopprima la relativa disposizione, volta ad introdurre una proroga in favore dei soggetti titolari delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, in quanto non attinente all'oggetto del provvedimento;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 3, comma 2, si chiarisca la portata della previsione, in considerazione del fatto che gli articoli 113 e 113-bis della legge 28 dicembre 2001, n. 448, hanno introdotto, rispettivamente, la distinzione tra "servizi pubblici locali di rilevanza industriale" e "servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale";

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 3-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire i rapporti tra la procedura straordinaria delineata per fronteggiare situazioni di dissesto, e le ulteriori disposizioni di cui agli articoli 256, comma 12, e 268, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto anch'esse volte a disciplinare misure straordinarie per situazioni di dissesto;

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              il ricorso alla tecnica della novellazione deve ispirarsi alle specifiche indicazioni contenute nella circolare dell'aprile 2001, adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera ed, in particolare, nell'ambito di ciascun provvedimento appare auspicabile seguire un unico e coerente modello.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione C. 2580,

              rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 1, 3-bis e 3-ter del decreto legge, come modificate o introdotte nel corso dell'esame da parte del Senato, relative alla procedura di approvazione del bilancio, alla procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività e al regime delle incompatibilità, incidono in materia di ordinamento degli enti locali e appaiono quindi riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato prevista dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione relativamente all'individuazione degli organi e delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province e alla legislazione elettorale,

              rilevato, altresì, che le disposizioni recate dall'articolo 1 hanno natura transitoria, in quanto applicabili solamente ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, e carattere suppletivo, in quanto si applicano in assenza di una diversa disciplina dettata dallo statuto dell'ente locale,

              rilevato che le disposizioni recate dall'articolo 2-bis, introdotto dal Senato - che sono volte a uniformare alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2002 in materia di tributi locali per le insegne di esercizi commerciali, la posizione dei soggetti tenuti al pagamento per le medesime insegne di canoni in luogo di tributi - sono riconducibili alla materia del "coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario" di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

              rilevato che le disposizioni recate dall'articolo 3, che sono volte ad introdurre alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno dettata dalla legge finanziaria per il 2002, appaiono riconducibili alla materia del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", che il comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,

              rilevato altresì che le ulteriori disposizioni recate dagli articoli 3-quater e 3-quinquies sono volte o modificare o integrare disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2002, che non incidono su competenze regionali,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,


              esaminato il disegno di legge A.C. 2580, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

          
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:


              a) con riferimento all'articolo 2-bis, comma 5, valuti la Commissione di merito la opportunità di prevedere che, ai fini dell'esenzione sia dall'imposta che dal canone, la superficie di 5 metri quadrati si computi in diminuzione a un'eventuale superficie imponibile superiore;


              b) con riferimento all'articolo 3-quinquies, valuti la Commissione di merito la possibilità di stabilire un termine più ampio, rispetto al 30 aprile 2002, ai fini della dimostrazione da parte dei concessionari di aver completato i lavori di allestimento per almeno il 75 del progetto di gara, in modo da permettere una più estesa applicazione della proroga.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2580, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali", approvato dal Senato;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2580 di conversione del decreto legge n.13 del 2002, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, nel testo trasmesso dal Senato;

              rilevato che l'articolo 2, comma 1-ter, dispone un finanziamento per lo sviluppo del settore turistico-alberghiero nelle comunità montane vicentine, senza però precisare le modalità di ripartizione del contributo tra le comunità;

              considerato che l'esonero dal pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per le insegne di limitate dimensioni pone rimedio ad una discrasia normativa determinatasi a seguito dell'approvazione dell'articolo 10 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002);

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 2, comma 1-ter, sarebbe opportuno precisare attraverso quali modalità il contributo straordinario ivi previsto dovrà essere ripartito tra le varie comunità montane interessate;

              b) in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 2-bis, ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo, sarebbe opportuno valutare se sussistano le condizioni di compatibilità finanziaria al fine di prevedere che l'esenzione per le insegne di esercizio fino a 5 metri quadrati di superficie possa configurare una franchigia da computare in diminuzione rispetto all'imposta o al canone dovuto, in conformità anche con le indicazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare del Dipartimento delle politiche fiscali n. 1 dell'8 febbraio 2002 riguardo all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 della legge n. 448 del 2001.



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