XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2580-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2580,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge,
come indicato nel titolo del provvedimento stesso, sono
riconducibili all'obiettivo di concorrere alla funzionalità
degli enti locali,
constatato che nel corso della prima lettura sono state
introdotte disposizioni non riconducibili all'ambito materiale
del provvedimento, come sopra delineato,
rilevato inoltre che gli articoli del disegno di legge
non sono corredati da rubrica, in difformità con quanto
previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio e dei
Presidenti del Senato e della Camera dell'aprile 2001 (lettera
b) punto 5),
constatato, infine, che il provvedimento reca modifiche
a leggi recentemente entrate in vigore, adottate nel corso
della presente legislatura,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
all'articolo 2, comma 1-ter, si sopprima la
relativa disposizione, volta a conferire ad alcune Comunità
montane contributi straordinari per la realizzazione di
investimenti per lo sviluppo del settore
turistico-alberghiero, in quanto non attinente all'oggetto del
provvedimento;
all'articolo 2-bis, si sopprima la relativa
disposizione, volta ad introdurre una disciplina - senza,
peraltro, ricorrere alla tecnica della novellazione - relativa
alle insegne di esercizio, di cui all'articolo 62 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto non attinente
all'oggetto del provvedimento;
all'articolo 3-ter, si sopprima la relativa
disposizione, volta ad introdurre una disciplina relativa alle
cause di incompatibilità relative alle cariche elettive negli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in quanto non attinente all'oggetto del provvedimento;
all'articolo 3-quinquies, si sopprima la relativa
disposizione, volta ad introdurre una proroga in favore dei
soggetti titolari delle concessioni di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, in quanto non
attinente all'oggetto del provvedimento;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 3, comma 2, si chiarisca la portata della
previsione, in considerazione del fatto che gli articoli 113 e
113-bis della legge 28 dicembre 2001, n. 448, hanno
introdotto, rispettivamente, la distinzione tra "servizi
pubblici locali di rilevanza industriale" e "servizi pubblici
locali privi di rilevanza industriale";
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 3-bis, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire i rapporti tra la procedura
straordinaria delineata per fronteggiare situazioni di
dissesto, e le ulteriori disposizioni di cui agli articoli
256, comma 12, e 268, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in quanto anch'esse volte a disciplinare
misure straordinarie per situazioni di dissesto;
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
il ricorso alla tecnica della novellazione deve
ispirarsi alle specifiche indicazioni contenute nella
circolare dell'aprile 2001, adottata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Presidente del Senato e dal
Presidente della Camera ed, in particolare, nell'ambito di
ciascun provvedimento appare auspicabile seguire un unico e
coerente modello.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione C.
2580,
rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 1,
3-bis e 3-ter del decreto legge, come modificate o
introdotte nel corso dell'esame da parte del Senato, relative
alla procedura di approvazione del bilancio, alla procedura
straordinaria per fronteggiare ulteriori passività e al regime
delle incompatibilità, incidono in materia di ordinamento
degli enti locali e appaiono quindi riconducibili alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato prevista dalla lettera
p) del secondo comma dell'articolo 117 della
Costituzione relativamente all'individuazione degli organi e
delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province e alla
legislazione elettorale,
rilevato, altresì, che le disposizioni recate
dall'articolo 1 hanno natura transitoria, in quanto
applicabili solamente ai fini dell'approvazione del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2002, e carattere
suppletivo, in quanto si applicano in assenza di una diversa
disciplina dettata dallo statuto dell'ente locale,
rilevato che le disposizioni recate dall'articolo
2-bis, introdotto dal Senato - che sono volte a
uniformare alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria
per il 2002 in materia di tributi locali per le insegne di
esercizi commerciali, la posizione dei soggetti tenuti al
pagamento per le medesime insegne di canoni in luogo di
tributi - sono riconducibili alla materia del "coordinamento
della finanza pubblica e sistema tributario" di cui al terzo
comma dell'articolo 117 della Costituzione,
rilevato che le disposizioni recate dall'articolo 3,
che sono volte ad introdurre alcune modifiche alla disciplina
del patto di stabilità interno dettata dalla legge finanziaria
per il 2002, appaiono riconducibili alla materia del
"coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario", che il comma terzo dell'articolo 117 della
Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente
dello Stato e delle regioni,
rilevato altresì che le ulteriori disposizioni recate
dagli articoli 3-quater e 3-quinquies sono volte o
modificare o integrare disposizioni contenute nella legge
finanziaria per il 2002, che non incidono su competenze
regionali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 2580, di conversione
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti
locali
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2-bis,
comma 5, valuti la Commissione di merito la opportunità di
prevedere che, ai fini dell'esenzione sia dall'imposta che dal
canone, la superficie di 5 metri quadrati si computi in
diminuzione a un'eventuale superficie imponibile superiore;
b) con riferimento all'articolo
3-quinquies, valuti la Commissione di merito la
possibilità di stabilire un termine più ampio, rispetto al 30
aprile 2002, ai fini della dimostrazione da parte dei
concessionari di aver completato i lavori di allestimento per
almeno il 75 del progetto di gara, in modo da permettere una
più estesa applicazione della proroga.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2580, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità degli enti locali", approvato dal
Senato;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2580 di conversione
del decreto legge n.13 del 2002, recante disposizioni urgenti
per assicurare la funzionalità degli enti locali, nel testo
trasmesso dal Senato;
rilevato che l'articolo 2, comma 1-ter, dispone
un finanziamento per lo sviluppo del settore
turistico-alberghiero nelle comunità montane vicentine, senza
però precisare le modalità di ripartizione del contributo tra
le comunità;
considerato che l'esonero dal pagamento del canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari per le insegne di
limitate dimensioni pone rimedio ad una discrasia normativa
determinatasi a seguito dell'approvazione dell'articolo 10
della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002);
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1-ter, sarebbe
opportuno precisare attraverso quali modalità il contributo
straordinario ivi previsto dovrà essere ripartito tra le varie
comunità montane interessate;
b) in relazione alle disposizioni recate
dall'articolo 2-bis, ed in particolare dal comma 5 del
medesimo articolo, sarebbe opportuno valutare se sussistano le
condizioni di compatibilità finanziaria al fine di prevedere
che l'esenzione per le insegne di esercizio fino a 5 metri
quadrati di superficie possa configurare una franchigia da
computare in diminuzione rispetto all'imposta o al canone
dovuto, in conformità anche con le indicazioni espresse dal
Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare del
Dipartimento delle politiche fiscali n. 1 dell'8 febbraio 2002
riguardo all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10
della legge n. 448 del 2001.