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1. Il decreto-legge 22
febbraio 2002, n.13, recante
disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità
degli enti locali, è
convertito in legge con le
modificazioni riportate in
allegato alla presente
legge. |
Identico. |
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2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN
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All'articolo 1, comma
3, dopo le parole: "per
l'approvazione del
bilancio", sono inserite
le seguenti: "non oltre il
termine di cinquanta giorni
dalla scadenza di quello
prescritto per l'approvazione
del bilancio stesso". |
Identico. |
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All'articolo 2, dopo
il comma 1, sono aggiunti i
seguenti: |
All'articolo 2, dopo
il comma 1, è aggiunto il
seguente: |
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"1-bis.
All'articolo 41, comma 1,
terzo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, dopo
le parole: "con decreto del
Ministero dell'economia e
delle finanze da emanare"
sono inserite le seguenti:
"di concerto con il Ministero
dell'interno". |
"1-bis,
All'articolo 41, comma 1,
terzo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, dopo
le parole: "con decreto del
Ministero dell'economia e
delle finanze da emanare"
sono inserite le seguenti:
"di concerto con il Ministero
dell'interno". |
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1-ter. Alle
comunità montane Agno
Chiampo, Leogra Timonchio e
Alto Astico e Posina è
attribuito per l'anno 2002 un
contributo straordinario pari
a 1 milione di euro per la
realizzazione di investimenti
finalizzati allo sviluppo del
settore
turistico-alberghiero.
All'onere derivante dal
presente comma, pari a 1
milione di euro per l'anno
2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio". |
Soppresso. |
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Dopo l'articolo 2, è
inserito il seguente: |
Dopo l'articolo 2, è
inserito il seguente: |
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"Art. 2-bis. - 1.
Il canone per
l'installazione dei mezzi
pubblicitari di cui
all'articolo 62, comma 1, del
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446,
analogamente a quanto
previsto dall'articolo 10
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, non è dovuto per le
insegne di esercizio delle
attività commerciali e di
produzione di beni o servizi
che contraddistinguono la
sede ove si svolge l'attività
cui si riferiscono, per la
superficie complessiva fino a
5 metri quadrati. |
"Art.
2-bis.Identico". |
| 2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti |
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aggiuntivi così
determinati non sono soggetti
a riduzione per effetto di
altre disposizioni di
legge. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie. 6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1". |
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All'articolo 3, comma
2, capoverso 4-bis,
secondo periodo, le parole:
"interamente finanziate
dai proventi" sono
sostituite dalle seguenti:
"finanziate, anche in
quota parte, dai
proventi". |
Identico. |
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Dopo l'articolo 3,
sono inseriti i
seguenti: |
Dopo l'articolo 3,
sono inseriti i
seguenti: |
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"Art. 3-bis. - 1.
Dopo l'articolo 268 del
testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è inserito il
seguente: |
3-bis.Identico". |
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"Art. 268-bis. -
(Procedura straordinaria per
fronteggiare ulteriori
passività). - 1. Nel caso
in cui l'organo straordinario
di liquidazione non possa
concludere entro i termini di
legge la procedura del
dissesto per l'onerosità
degli adempimenti connessi
alla compiuta determinazione
della massa attiva e passiva
dei debiti pregressi, il
Ministro dell'interno,
d'intesa con il sindaco
dell'ente locale interessato,
dispone con proprio decreto
una chiusura anticipata e
semplificata della procedura
del dissesto con riferimento
a quanto già definito entro
il trentesimo giorno
precedente il provvedimento.
Il provvedimento fissa le
modalità della chiusura,
tenuto conto del parere della
Commissione per la finanza e
gli organici degli enti
locali. 2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche |
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nella fattispecie
prevista dall'articolo 268 ed
in quelli in cui la massa
attiva sia insufficiente a
coprire la massa passiva o
venga accertata l'esistenza
di ulteriori passività
pregresse. 3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato. 4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1. 5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto". |
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Art. 3-ter. - 1.
Al comma 1, numero 4),
dell'articolo 63 del testo
unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "La
pendenza di una lite in
materia tributaria ovvero di
una lite promossa ai sensi
dell'articolo 9 del presente
decreto non determina
incompatibilità". |
Art. 3-ter.
Identico. |
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Art. 3-quater. -
1. All'articolo 25,
comma 10, della legge 28
dicembre 2001, n.448, le
parole: "compresi nelle aree
di cui all'articolo 44" sono
sostituite dalle seguenti:
"compresi nelle regioni
individuate dall'articolo
44". |
Art. 3-quater. -
Soppresso. |
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2. All'articolo
27, comma 13, della citata
legge n.448 del 2001 sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico. |
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a) al primo
periodo, le parole: "sulle
contabilità speciali di
girofondi" sono sostituite
dalle seguenti: "sulle
contabilità speciali
esistenti presso le tesorerie
dello Stato ed"; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali". |
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Art. 3-quinquies. -
1. All'articolo 52 della
legge 28 dicembre 2001, n.
448, dopo il comma 48, è
inserito il seguente: |
Soppresso. |
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"48-bis. La
proroga del termine per la
richiesta di collaudo di cui
al comma 48 può essere
disposta fino ad un massimo
di centocinquanta giorni nei
confronti dei soggetti che,
entro il 30 aprile 2002,
mediante certificazione
rilasciata da un
professionista abilitato,
dimostrino di aver completato
l'allestimento per almeno il
75 per cento rispetto al
progetto per l'aggiudicazione
della gara"". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |
Pareri |