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1. Ai soli fini
dell'approvazione del
bilancio di previsione degli
enti locali per l'esercizio
finanziario 2002, l'ipotesi
di scioglimento di cui
all'articolo 141, comma 1,
lettera c), del testo
unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, è disciplinata dalle
disposizioni del presente
articolo. |
1. Identico. |
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2. Trascorso il termine
entro il quale il bilancio
deve essere approvato senza
che sia stato predisposto
dalla giunta il relativo
schema, il prefetto nomina un
commissario affinché lo
predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In
tale caso e comunque quando
il consiglio non abbia
approvato nei termini di
legge lo schema di bilancio
predisposto dalla giunta, il
prefetto assegna al
consiglio, con lettera
notificata ai singoli
consiglieri, un termine non
superiore a venti giorni per
la sua approvazione, decorso
il quale si sostituisce,
mediante apposito
commissario,
all'amministrazione
inadempiente e inizia la
procedura per lo scioglimento
del consiglio. |
2. Identico. |
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3. Fermo restando, per
le finalità previste dal
presente decreto, che spetta
agli statuti degli enti
locali disciplinare le
modalità di nomina del
commissario per la
predisposizione dello schema
e per l'approvazione del
bilancio, nell'ipotesi di cui
all'articolo 141, comma 2,
del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, alla predetta nomina
provvede il prefetto nei soli
casi in cui lo statuto
dell'ente non preveda
diversamente. |
3. Fermo restando, per
le finalità previste dal
presente decreto, che spetta
agli statuti degli enti
locali disciplinare le
modalità di nomina del
commissario per la
predisposizione dello schema
e per l'approvazione del
bilancio non oltre il
termine di cinquanta giorni
dalla scadenza di quello
prescritto per l'approvazione
del bilancio stesso,
nell'ipotesi di cui
all'articolo 141, comma 2,
del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, alla predetta nomina
provvede il prefetto nei soli
casi in cui lo statuto
dell'ente non preveda
diversamente. |
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1. A valere sul fondo
ordinario per province e
comuni, come risultante per
l'anno 2002 in base alla
legislazione vigente, sono
destinati al finanziamento
delle unioni di comuni per
l'anno 2001 ulteriori 20
milioni di euro. |
1. Identico. |
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1-bis.
All'articolo 41, comma 1,
terzo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, dopo
le parole: "con decreto del
Ministero dell'economia e
delle finanze da emanare"
sono inserite le seguenti:
"di concerto con il Ministero
dell'interno". |
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1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n.448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. 2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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5. Per le insegne di
esercizio di superficie
complessiva superiore ai 5
metri quadrati l'imposta o il
canone sono dovuti per
l'intera superficie. 6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1. |
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1. Il comma 2
dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n.448, è
sostituito dal seguente: "2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento". |
1. Identico. |
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2. Dopo il comma 4
dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è
inserito il seguente: |
2. Identico: |
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"4-bis. Ai
fini del rispetto dei limiti
di cui ai commi 2 e 4, per
gli enti che hanno
esternalizzato i servizi
negli anni 1997, 1998 e 1999,
la spesa corrente per l'anno
2000, relativa a tali
servizi, è convenzionalmente
commisurata alla spesa
corrente sostenuta nell'anno
precedente
l'esternalizzazione, nel caso
in cui tale spesa sia stata
superiore. Il complesso delle
spese correnti per l'anno
2002 deve essere, altresì,
calcolato al netto delle
maggiori spese conseguenti a
impostazioni contabili
diverse rispetto all'anno
2000, relative alla gestione
di servizi a carattere
imprenditoriale, nonché delle
maggiori spese rispetto
all'anno 2000 derivanti da
convenzioni con enti pubblici
o privati interamente
finanziate dai proventi delle
convenzioni stesse". |
"4-bis. Ai fini
del rispetto dei limiti di
cui ai commi 2 e 4, per gli
enti che hanno esternalizzato
i servizi negli anni 1997,
1998 e 1999, la spesa
corrente per l'anno 2000,
relativa a tali servizi, è
convenzionalmente commisurata
alla spesa corrente sostenuta
nell'anno precedente
l'esternalizzazione, nel caso
in cui tale spesa sia stata
superiore. Il complesso delle
spese correnti per l'anno
2002 deve essere, altresì,
calcolato al netto delle
maggiori spese conseguenti a
impostazioni contabili
diverse rispetto all'anno
2000, relative alla gestione
di servizi a carattere
imprenditoriale, nonché delle
maggiori spese rispetto
all'anno 2000 derivanti da
convenzioni con enti pubblici
o privati finanziate,
anche in quota parte, dai
proventi delle convenzioni
stesse". |
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3. Al comma 13
dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n.448, le
parole: "entro il mese di
febbraio 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro il mese di aprile
2002". |
3. Identico. |
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1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 268-bis. - (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività). - 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa |
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concludere entro i termini di
legge la procedura del
dissesto per l'onerosità
degli adempimenti connessi
alla compiuta determinazione
della massa attiva e passiva
dei debiti pregressi, il
Ministro dell'interno,
d'intesa con il sindaco
dell'ente locale interessato,
dispone con proprio decreto
una chiusura anticipata e
semplificata della procedura
del dissesto con riferimento
a quanto già definito entro
il trentesimo giorno
precedente il provvedimento.
Il provvedimento fissa le
modalità della chiusura,
tenuto conto del parere della
Commissione per la finanza e
gli organici degli enti
locali. 2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse. 3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato. |
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4. L'attività
gestionale ed i poteri
dell'organo previsto dal
comma 2 sono regolati dalla
normativa di cui al presente
titolo VIII. Il compenso
spettante ai commissari è
definito con decreto del
Ministro dell'interno ed è
corrisposto con onere a
carico della procedura
anticipata di cui al comma
1. 5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto". 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità". |
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1. All'articolo 27, comma 13, della citata legge n.448 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "sulle contabilità speciali di girofondi" sono sostituite dalle seguenti: "sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed"; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali". |
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