XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2480
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Ai fini della stima dell'onere derivante dal
provvedimento in esame, è necessario calcolare il numero
complessivo dei posti da costituire, con riferimento alla
previsione normativa contenuta nell'articolo 2.
In particolare per la scuola materna e per la scuola
elementare, poiché nella determinazione dell'organico
complessivo di ciascuna provincia deve essere preso in
considerazione il numero dei posti corrispondenti alle sezioni
o classi nelle quali gli insegnanti titolari non hanno fornito
la loro disponibilità all'insegnamento della religione
cattolica, la determinazione dei posti viene fatta assumendo
quale base di calcolo il numero di ore di insegnamento
settimanale prestato dai docenti di religione cattolica nei
suddetti ordini di scuola per il corrente anno scolastico.
Si avrà pertanto la seguente situazione:
a) scuola materna. - Al 31 dicembre 2000, dai
dati relativi alle retribuzioni corrisposte alla stessa data,
risulta che complessivamente 33.969 ore settimanali di
insegnamento sono coperte con docenti di religione cattolica,
mentre le restanti ore di insegnamento, riferite al numero di
sezioni funzionanti, sono effettuate dagli insegnanti
titolari. Tenuto conto che l'orario di insegnamento è
corrispondente a 24 ore settimanali, complessivamente possono
essere costituiti 1.415 posti (33.969:24), che danno luogo poi
ad una consistenza organica di 990 posti, corrispondente al 70
per cento dei posti, come prima determinati;
b) scuola elementare. - Premesso che il
ragionamento innanzi sviluppato per la scuola materna deve
essere fatto anche per la scuola elementare, abbiamo la
seguente situazione: le ore settimanali di insegnamento
coperte, al 31 dicembre 2000, con docenti di religione
cattolica sono pari a 197.713, dalle quali si determinano
complessivamente 8.987 posti di insegnamento (197.713:22 ore
settimanali di insegnamento) per cui il numero dei posti di
organico è pari a 6.291, corrispondente al 70 per cento dei
posti, come prima determinati;
c) scuola media. - Per la dotazione dell'organico
da costituire per la scuola media, si prende in considerazione
il numero delle classi che si prevede funzioneranno nell'anno
scolastico 2002-2003, che risulta essere pari a 81.459. Tenuto
conto che l'orario di insegnamento è corrispondente a 18 ore
settimanali, complessivamente possono essere costituiti 4.525
posti (81.459:18), che danno luogo poi ad una consistenza
organica di 3.168 posti, corrispondente al 70 per cento dei
posti, come prima determinati;
d) scuola secondaria superiore. - Per la
dotazione dell'organico da costituire per la scuola secondaria
superiore, si prende in considerazione il numero delle classi
che si prevede funzioneranno nell'anno scolastico 2002-2003,
che risulta essere pari a 110.937. Tenuto conto che l'orario
di insegnamento è corrispondente a 18 ore settimanali,
complessivamente possono essere costituiti 6.163 posti
(110.937:18), che danno luogo poi ad una consistenza organica
di 4.314 posti, corrispondente al 70 per cento dei posti, come
prima determinati.
Pertanto i posti da coprire con personale assunto con
contratto di lavoro a tempo indeterminato risultano essere:
7.281 per la scuola materna ed elementare
(990+6.291);
7.482 per la scuola media e secondaria superiore
(3.168+4.314).
Ciò posto, considerato che al 31 dicembre 2001 prestano
servizio nella scuola materna ed elementare 10.712 docenti di
religione cattolica, con orario di servizio non inferiore a 12
ore, di cui 5.597 già in godimento di progressione economica,
identica a quella del restante personale docente con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, mentre per la scuola
secondaria, alla stessa data, risultano in servizio 12.128
docenti di religione cattolica, con orario settimanale di
servizio non inferiore alle 12 ore, di cui 5.845 già in
godimento di progressione economica, si ritiene che il maggior
onere debba essere stimato quale differenza stipendiale, per
il numero di unità di personale risultante dalla differenza
tra il numero dei posti da coprire con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, come prima calcolati (7.281 per la scuola
materna ed elementare e 7.482 per la scuola secondaria), ed il
numero del personale già in godimento della progressione
economica (5.597 per la scuola materna ed elementare e 5.845
per la scuola media e secondaria superiore), in quanto
soltanto detto personale non gode di progressione stipendiale,
ossia il maggior onere per le spese di personale deve essere
riferito alle seguenti unità:
scuola materna ed elementare: 7.281-5.597 = 1.684;
scuola secondaria: 7.482-5.845 = 1.637.
Conseguentemente, tenuto conto che l'anzianità media del
personale docente è di anni 17, si stima un maggior onere per
unità di personale, in ragione dell'anno, come segue:
docenti diplomati:
lire (24.787.000 - 18.406.000) = lire 6.381.000;
lire (6.381.000:12) x 13 = lire 6.912.750;
lire (6.912.750 + 38,38 per cento-oneri riflessi) =
lire 9.566.000 x 1.684 unità = lire 16.110.000.000.
docenti laureati:
lire (29.538.000 - 20.885.000) = lire 8.653.000;
lire (8.653.000:12) x 13 = lire 9.375.000;
lire (9.375.000 + 38,38 per cento-oneri riflessi) =
lire 12.974.000 x 1.637 unità = lire 21.239.000.000;
totale lire 37.349.000.000 pari a 19.289.150 euro.
Il predetto maggior onere, verosimilmente, decorrerà
soltanto dal 1^ settembre 2002.
Si stima inoltre per l'anno 2002 un onere complessivo di
lire 507.000.000 (261.844 euro) per l'espletamento del
concorso per titoli ed esami previsto dall'articolo 5 del
provvedimento di che trattasi, determinato come segue.
Ipotizzando un concorso con prova scritta, svolta da
10.000 candidati (a tanti ammontano i docenti di religione
cattolica che al 31 dicembre 2001 prestano servizio con i
requisiti previsti dal disegno di legge), occorrerà, a norma
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994,
nominare venti commissioni giudicatrici (una commissione ogni
cinquecento candidati) di tre componenti ciascuna.
Considerato che il compenso previsto per ciascun
componente è pari a lire 8.450.000 (4.364 euro), l'onere di
spesa per ogni commissione ammonterà a lire 25.350.000 (13.092
euro) (8.450.000 x 3, ovvero 4.364 euro x 3) con un costo
complessivo di lire 507.000.000 (261.840 euro) (25.350.000 x
20, ovvero 13.092 euro x 20).
RIEPILOGO MAGGIORI ONERI
anni 2002 2003
lire 14.365.000.000 37.349.000.000
(7.418.903 euro)
507.000.000
(261.840 euro)
totale lire 14.872.000.000 37.349.000.000
Euro 7.680.750 19.289.150
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle
norme proposte sulla legislazione vigente.
Il quadro normativo nel quale si colloca il disegno di
legge proposto è costituito, da un lato, dall'Accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
recante modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede -
Accordo ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121
- nonché dalle conseguenti intese attuative, rese esecutive
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23
giugno 1990, n. 202, e, dall'altro lato, dalla normativa
relativa allo stato giuridico e al rapporto di lavoro del
personale della scuola sancita in sede legislativa
(fondamentalmente il testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni) e in sede
di contrattazione collettiva (contratto collettivo nazionale
di lavoro del 1995 e contratto collettivo nazionale di lavoro
del 1999 e conseguenti contratti decentrati e integrativi).
In particolare, i profili della qualificazione
professionale degli insegnanti di religione cattolica sono
stati determinati, in attuazione del numero 5, lettera
b), del Protocollo addizionale annesso all'Accordo
ratificato ai sensi della la legge n. 121 del 1985, nel punto
4 dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 751 del 1985 e, in connessione a tale
determinazione, nel preambolo della predetta Intesa è ribadito
l'impegno dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
B) La disciplina contenuta nel disegno di legge,
relativamente al reclutamento del personale in questione,
tiene conto della riserva di legge esistente nella materia,
anche in relazione alle specificità proprie della figura
dell'insegnante di religione cattolica quali risultano dalle
norme speciali contenute nei provvedimenti citati. Il disegno
di legge tiene conto altresì, per quanto attiene al rapporto
di lavoro, della contrattazione collettiva, come sede della
relativa disciplina, intervenendo soltanto su qualche aspetto
in materia di mobilità, proprio in ragione delle specificità
di cui si è detto.
C) Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento
comunitario.
D) Il disegno di legge è compatibile con le competenze
delle regioni a statuto ordinario e speciale, in quanto esso
detta norme in una materia - come quella dell'insegnamento
della religione cattolica con riferimento specifico a coloro
che prestano l'insegnamento stesso - che attiene ai rapporti
tra la Repubblica e le confessioni religiose. Si tratta quindi
di una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva
dello Stato, la cui disciplina, di interesse nazionale e di
derivazione concordataria (Accordo tra la Repubblica italiana
e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato ai
sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121; Intesa tra l'autorità
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana, resa
esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751) non interferisce nelle materie di
competenza regionale.
E) Il disegno di legge è coerente con le fonti
legislative primarie e in materia di trasferimento di funzioni
alle regioni ed agli enti locali.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo.
A) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e
analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro
perseguimento.
Le disposizioni del disegno di legge intendono dare
attuazione ad un impegno esplicitato dallo Stato nell'Intesa
resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica n.
751 del 1985, di cui si è detto. L'attuazione delle
disposizioni contenute nel provvedimento è oggetto di
competenze incardinate negli uffici centrali e periferici del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
B) Valutazione di oneri organizzativi a carico della
pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro
ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato,
regioni ed enti locali.
Non si ravvisano oneri organizzativi a carico della
pubblica amministrazione né a livello centrale, né a livello
di amministrazione periferica.
C) Valutazione dell'eventuale previsione della
creazione di nuove strutture amministrative e del
coordinamento delle strutture esistenti.
Non si ritiene che il disegno di legge determini tale
risultato.
D) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e
delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed
adempimenti burocratici.
L'approvazione del disegno di legge non comporterà oneri
di tale genere a carico di alcuno.
3. Elementi di drafting e linguaggio
normativo.
Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative
che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica
della materia. I riferimenti contenuti nel testo
dell'articolato risultano corretti anche con riguardo alla
loro esatta individuazione.