XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2480
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Ruoli degli insegnanti
di religione cattolica).
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto
dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato
lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo
ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra
il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e
successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli
regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli
scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito
dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il
trattamento economico previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla
contrattazione collettiva.
3. Nella scuola materna e nella scuola elementare
l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato
ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla
competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6
della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni,
che siano disposti a svolgerlo.
Art. 2.
(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della
religione cattolica).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione
organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata
su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento
dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della
religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal
dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito
dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura
del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di
pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della
religione cattolica nella scuola materna e nella scuola
elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio
scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di
ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti
funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi,
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In
sede di prima applicazione della presente legge, le predette
dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per
cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente
quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima
legge.
Art. 3.
(Accesso al ruolo).
1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene,
previo superamento di concorsi per titoli ed esami, per i
posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base
regionale, con frequenza triennale, dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con
possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in
relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo
400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga
l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio
scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei
concorsi così accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per
partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4
dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive
modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera
a), del Protocollo addizionale reso esecutivo ai sensi
della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto
per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della
diocesi.
5. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si
applicano le norme dell'articolo 400, comma 6, del testo
unico, che prevedono l'accertamento della preparazione
culturale generale e didattica come quadro di riferimento
complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici
dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
esami sono presiedute da un professore universitario o da un
dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da
due docenti di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità,
titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui
al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni
giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti
nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno
superato il concorso; l'elenco è approvato dal dirigente
regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con
l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del
numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e del punto 2.5
dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nell'ambito del regime
autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo
39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca
dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per
territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento
canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o
della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui
all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede
mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai
dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale,
d'intesa con l'ordinario diocesano competente per
territorio.
Art. 4.
(Mobilità).
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel
comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi,
per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola.
Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione
nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo
di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità
rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio
ed all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione
cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento
dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente
per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a
seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire
della mobilità professionale nel comparto del personale della
scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e
subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per
l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare
alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità
collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
(Norme transitorie e finali).
1. Il primo concorso per titoli ed esami, che sarà bandito
dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
consistente in una sola prova, è riservato agli insegnanti di
religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo
nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro
anni e per un orario non inferiore alla metà di quello
d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e
4.
2. Il programma di esame del primo concorso è volto
unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento
scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il
concorso e degli elementi essenziali della legislazione
scolastica.
3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di
religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non
risulti in contrasto con le norme locali tutelate ai sensi del
numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale, di cui
all'articolo 1, comma 1.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 7.680.750 euro per l'anno 2002 ed in
19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.