XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2480
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge trae
origine dall'intento dello Stato - esplicitato nel preambolo
dell'Intesa intervenuta il 14 dicembre 1985 tra l'autorità
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, e resa esecutiva dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 - "di dare una nuova
disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di
religione".
L'Intesa di cui s'è detto, così come quella successiva del
13 giugno 1990 resa esecutiva dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, ha dato attuazione, come è
noto, al punto 5, lettera b), del protocollo addizionale
all'Accordo del 18 febbraio 1984, concernente modificazioni al
Concordato lateranense del 1929, Accordo ratificato ai sensi
della legge 25 marzo 1985, n. 121.
La materia concernente lo stato giuridico degli insegnanti
di religione cattolica è stata già oggetto, in passato, di
analoghe iniziative legislative il cui seguito parlamentare,
però, non si è potuto concludere. Da ultimo era stato
approvato dal Senato della Repubblica, nella XIII legislatura,
un testo unificato di varie iniziative legislative, testo che,
passato all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n.
7238), non ha potuto poi concludere il suo iter
parlamentare a causa della fine della legislatura
stessa.
Il testo che ora si propone ricalca quindi, nelle sue
linee di fondo, quello già all'esame del Parlamento nella
precedente legislatura.
Venendo all'illustrazione del disegno di legge in
questione è necessario premettere che l'intento esplicitato
dallo Stato nel preambolo dell'Intesa del 1985, di cui s'è
detto all'inizio, è da porre in relazione all'esigenza,
scaturente dalla rinnovata valenza formativa dell'insegnamento
della religione cattolica così come sancita dall'Accordo
modificativo del Concordato del 1929, di dare una più compiuta
istituzionalizzazione a tale insegnamento, attraverso un
rafforzamento della professionalità di coloro cui esso deve
essere affidato. E tale rafforzamento non può conseguirsi,
evidentemente, se non mediante una riconsiderazione
complessiva della posizione giuridica del docente di religione
nel suo rapporto di servizio con l'amministrazione scolastica,
riconsiderazione nel cui ambito deve essere assicurato un
quadro di maggiore continuità nello svolgimento della vicenda
di servizio della predetta figura. Ciò senza che siano persi
di vista, d'altra parte, gli aspetti particolari
dell'insegnamento della religione cattolica e le specificità
proprie della figura del docente di religione cattolica, quali
si ricavano dal complesso delle disposizioni contenute
nell'Accordo ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n.
121, e nelle Intese che ad esso hanno dato attuazione.
Premesso quanto sopra, è da precisare che il provvedimento
si compone di sei articoli.
L'articolo 1 istituisce i ruoli degli insegnanti di
religione cattolica. E' prevista l'istituzione di due ruoli
regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
alle diocesi, e che comprendono in sostanza, l'uno, i docenti
di religione cattolica nella scuola materna e nella scuola
elementare, e l'altro, i docenti di religione cattolica nella
scuola secondaria.
Apposita norma stabilisce poi che ai docenti di religione
inseriti nei ruoli si applicano le norme in vigore per gli
altri docenti fatte salve evidentemente, per essi, le
specifiche disposizioni contenute nel disegno di legge. Resta
ferma comunque nella scuola materna e nella scuola elementare
la possibilità, prevista dalle disposizioni vigenti, che
l'insegnamento della religione cattolica venga impartito dai
docenti di sezione o di classe che si siano dichiarati
disposti a svolgerlo e che siano riconosciuti idonei a tale
fine dalla competente autorità ecclesiastica.
L'articolo 2 stabilisce che la consistenza delle dotazioni
organiche per i ruoli di cui all'articolo 1 è pari al 70 per
cento dei posti funzionanti. Tale soluzione si spiega per il
fatto che gli aspetti peculiari dell'insegnamento di cui
trattasi (esso è impartito sulla base di scelte formulate
dagli alunni e dalle loro famiglie e, per quanto attiene ai
singoli docenti, ha, per presupposto, il riconoscimento
dell'idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica e l'intesa
con questa al momento dell'assunzione) mal si adattano alle
rigidità proprie della "ruolizzazione" del personale.
L'articolo 3 ha per oggetto le norme sui concorsi per
l'accesso al ruolo. I concorsi sono per titoli ed esami. I
titoli di qualificazione professionale richiesti per
l'ammissione sono individuati al punto 4 dell'Intesa resa
esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751. Una peculiarità relativa alle prove
d'esame - e che si connette alle caratteristiche peculiari
dell'insegnamento della religione cattolica - è che esse hanno
per oggetto l'accertamento della preparazione culturale e
didattica come quadro di riferimento complessivo, e non i
contenuti specifici del medesimo insegnamento. Coloro che
superano il concorso sono iscritti in un elenco e l'assunzione
è disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente,
secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni del
Protocollo addizionale all'Accordo ratificato ai sensi della
legge n. 121 del 1985 e dell'Intesa resa esecutiva dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985.
L'articolo 4 detta alcune disposizioni in materia di
mobilità. Esse si rendono necessarie proprio in ragione delle
specificità proprie della figura del docente di religione
cattolica e delle modalità del suo reclutamento. Tali
disposizioni intendono fissare, al riguardo, soltanto alcuni
princìpi essenziali che riflettono quelle specificità, ferma
restando la contrattazione collettiva come sede propria della
compiuta disciplina della materia.
L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali,
nelle quali sono prese in considerazione, per il primo
concorso da bandire dopo la data di entrata in vigore della
legge, l'esperienza e la professionalità acquisite da coloro
che hanno già svolto l'insegnamento della religione cattolica
per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla
metà di quello d'obbligo in vigore nei diversi ordini e gradi
scolastici.
L'articolo 6, infine, riguarda le clausole di copertura
finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni contenute nella legge.