XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2480




        Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge trae origine dall'intento dello Stato - esplicitato nel preambolo dell'Intesa intervenuta il 14 dicembre 1985 tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 - "di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione".
        L'Intesa di cui s'è detto, così come quella successiva del 13 giugno 1990 resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, ha dato attuazione, come è noto, al punto 5, lettera b), del protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984, concernente modificazioni al Concordato lateranense del 1929, Accordo ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121.
        La materia concernente lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica è stata già oggetto, in passato, di analoghe iniziative legislative il cui seguito parlamentare, però, non si è potuto concludere. Da ultimo era stato approvato dal Senato della Repubblica, nella XIII legislatura, un testo unificato di varie iniziative legislative, testo che, passato all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 7238), non ha potuto poi concludere il suo iter parlamentare a causa della fine della legislatura stessa.
        Il testo che ora si propone ricalca quindi, nelle sue linee di fondo, quello già all'esame del Parlamento nella precedente legislatura.
        Venendo all'illustrazione del disegno di legge in questione è necessario premettere che l'intento esplicitato dallo Stato nel preambolo dell'Intesa del 1985, di cui s'è detto all'inizio, è da porre in relazione all'esigenza, scaturente dalla rinnovata valenza formativa dell'insegnamento della religione cattolica così come sancita dall'Accordo modificativo del Concordato del 1929, di dare una più compiuta istituzionalizzazione a tale insegnamento, attraverso un rafforzamento della professionalità di coloro cui esso deve essere affidato. E tale rafforzamento non può conseguirsi, evidentemente, se non mediante una riconsiderazione complessiva della posizione giuridica del docente di religione nel suo rapporto di servizio con l'amministrazione scolastica, riconsiderazione nel cui ambito deve essere assicurato un quadro di maggiore continuità nello svolgimento della vicenda di servizio della predetta figura. Ciò senza che siano persi di vista, d'altra parte, gli aspetti particolari dell'insegnamento della religione cattolica e le specificità proprie della figura del docente di religione cattolica, quali si ricavano dal complesso delle disposizioni contenute nell'Accordo ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e nelle Intese che ad esso hanno dato attuazione.
        Premesso quanto sopra, è da precisare che il provvedimento si compone di sei articoli.
        L'articolo 1 istituisce i ruoli degli insegnanti di religione cattolica. E' prevista l'istituzione di due ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, e che comprendono in sostanza, l'uno, i docenti di religione cattolica nella scuola materna e nella scuola elementare, e l'altro, i docenti di religione cattolica nella scuola secondaria.
        Apposita norma stabilisce poi che ai docenti di religione inseriti nei ruoli si applicano le norme in vigore per gli altri docenti fatte salve evidentemente, per essi, le specifiche disposizioni contenute nel disegno di legge. Resta ferma comunque nella scuola materna e nella scuola elementare la possibilità, prevista dalle disposizioni vigenti, che l'insegnamento della religione cattolica venga impartito dai docenti di sezione o di classe che si siano dichiarati disposti a svolgerlo e che siano riconosciuti idonei a tale fine dalla competente autorità ecclesiastica.
        L'articolo 2 stabilisce che la consistenza delle dotazioni organiche per i ruoli di cui all'articolo 1 è pari al 70 per cento dei posti funzionanti. Tale soluzione si spiega per il fatto che gli aspetti peculiari dell'insegnamento di cui trattasi (esso è impartito sulla base di scelte formulate dagli alunni e dalle loro famiglie e, per quanto attiene ai singoli docenti, ha, per presupposto, il riconoscimento dell'idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica e l'intesa con questa al momento dell'assunzione) mal si adattano alle rigidità proprie della "ruolizzazione" del personale.
        L'articolo 3 ha per oggetto le norme sui concorsi per l'accesso al ruolo. I concorsi sono per titoli ed esami. I titoli di qualificazione professionale richiesti per l'ammissione sono individuati al punto 4 dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751. Una peculiarità relativa alle prove d'esame - e che si connette alle caratteristiche peculiari dell'insegnamento della religione cattolica - è che esse hanno per oggetto l'accertamento della preparazione culturale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e non i contenuti specifici del medesimo insegnamento. Coloro che superano il concorso sono iscritti in un elenco e l'assunzione è disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni del Protocollo addizionale all'Accordo ratificato ai sensi della legge n. 121 del 1985 e dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985.
        L'articolo 4 detta alcune disposizioni in materia di mobilità. Esse si rendono necessarie proprio in ragione delle specificità proprie della figura del docente di religione cattolica e delle modalità del suo reclutamento. Tali disposizioni intendono fissare, al riguardo, soltanto alcuni princìpi essenziali che riflettono quelle specificità, ferma restando la contrattazione collettiva come sede propria della compiuta disciplina della materia.
        L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali, nelle quali sono prese in considerazione, per il primo concorso da bandire dopo la data di entrata in vigore della legge, l'esperienza e la professionalità acquisite da coloro che hanno già svolto l'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo in vigore nei diversi ordini e gradi scolastici.
        L'articolo 6, infine, riguarda le clausole di copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nella legge.




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