XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2460




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo interinale tra l'Italia e la Organizzazione per la liberazione della Palestina per conto dell'Autorità nazionale palestinese in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli.

Art. 2.

          Al fine di migliorare lo sviluppo della collaborazione accademica viene prevista la stipula annua di convenzioni inter-universitarie, nonché lo scambio di docenti e ricercatori.
          Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa inviare annualmente a Tel Aviv 8 docenti o ricercatori. La relativa spesa è così suddivisa:

n. 8 biglietti aerei A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 8 persone) = euro 8.408

Stipula di convenzioni inter-universitarie = euro 25.823

          Totale onere (Articolo 2) euro 34.231

          Detto onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 3.

          Allo scopo di assicurare l'assistenza per lo sviluppo del sistema universitario e della formazione del personale nonché l'istituzione di nuovi curricula e corsi di laurea, si prevedono le seguenti iniziative:

n. 2 borse di studio trimestrali per personale accademico palestinese junior (775 euro x 3 mesi x 2 persone) = euro 4.650
n. 2 borse di studio trimestrali per personale accademico palestinese senior (775 euro x 3 mesi x 2 persone) = euro 4.650

fornitura di materiale didattico multimediale e per la formazione a distanza = euro 6.197

          Totale onere (Articolo 3) euro 15.497

          Tale onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 4.

          Per assicurare lo studio comparato dei rispettivi sistemi universitari e relativi programmi, nonché per predisporre raccomandazioni sul riconoscimento dei titoli di studio, viene previsto l'invio di esperti dei rispettivi Paesi e lo scambio di documenti. Nell'ipotesi dell'invio di un esperto a Tel Aviv per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa è così suddivisa:

pernottamento (129 euro x 1 persona x 4 giorni) = euro 516

diaria giornaliera (191 euro x 1 persona x 4 giorni) = euro 764

n. 1 biglietto aereo A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 1 persona = 1.051 euro + 53 euro quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.104

                euro 2.384

          Tale onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

          Invio a Tel Aviv di n. 4 esperti per sei giorni:

pernottamento (129 euro x 4 persone x 6 giorni) = euro 3.096

diaria giornaliera (191 euro x 4 persone x 6 giorni) = euro 4.584

n. 4 biglietti aerei A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 4 persone = 4.204 euro + 210 euro quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 4.414

                euro 12.094

          Totale onere (Articolo 4) euro 14.478
          Detto onere è a carico del Ministero degli affari esteri.


Art. 5.

          Allo scopo di favorire la collaborazione nei settori dell'istruzione scolastica, si prevede l'invio di 2 esperti per un periodo di 4 giorni. La relativa spesa è così quantificabile:

pernottamento (129 euro x 2 persone x 4 giorni) = euro 1.032

diaria giornaliera (191 euro x 2 persone x 4 giorni) = euro 1.528

n. 2 biglietti aerei A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 2 persone = 2.102 euro + 105 euro quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.207

          Totale onere (Articolo 5) euro 4.767

          Detto onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 6.

          Per favorire l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altra Parte nelle proprie Università, negli Istituti di istruzione superiore ed Istituzioni scolastiche, viene prevista la istituzione di cattedre e di lettorati. La relativa spesa annua è così quantificabile:

assunzione di n. 2 docenti (15.494 euro x 2 persone) = euro 30.988

assunzione di n. 3 lettori (15.494 euro x 3 persone) = euro 46.482

          Totale onere (Articolo 6) euro 77.470


Art. 8.

          Allo scopo di promuovere gli studi e le ricerche, nonché per consentire la partecipazione ai corsi di formazione universitari e post-universitari, viene prevista la concessione di borse di studio per gli studenti delle due Parti. La relativa spesa è così suddivisa:

n. 8 borse di studio per 10 mensilità (775 euro x 10 mesi x 8 persone) = euro 62.000

spese assicurative (26 euro x 10 mesi x 8 persone) = euro 2.080
n. 8 biglietti aerei A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 8 persone = 8.408 euro) = euro 8.408

          Totale onere (Articolo 8) euro 72.488


Art. 9.

          Al fine di incoraggiare la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, viene previsto lo scambio di artisti e la partecipazione a festival e rassegne cinematografiche. Inoltre, per favorire la collaborazione nel settore della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali e ambientali, sono previste apposite mostre, rappresentative del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

          Le relative spese sono così quantificabili:

invio a Tel Aviv di n. 3 esperti per 7 giorni:

pernottamento (129 euro x 3 persone x 7 giorni) = euro 2.709

diaria giornaliera (191 euro x 3 persone x 7 giorni) = euro 4.011

n. 3 biglietti aerei A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 3 persone = 3.153 euro + 158 euro quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 3.311

                euro 10.031

          Detto onere è a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

Spesa per organizzazione di mostre di medio livello = euro 51.646

invio di 1 accompagnatore per un periodo di 6 giorni:

pernottamento (129 euro al giorno x 1 persona x 6 giorni) = euro 774

diaria giornaliera (191 euro x 1 persona x 6 giorni) = euro 1.146

n. 1 biglietto aereo A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 1 persona = 1.051 euro + 53 euro quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.104

          Totale onere (Articolo 9) euro 64.701

Art. 10.

          Per favorire la collaborazione nel settore editoriale viene previsto l'apporto di un contributo di 5.165 euro per le fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa:

collaborazione nel settore editoriale euro 5.165

          Totale onere (Articolo 10) euro 5.165


Art. 11.

          Per favorire la collaborazione nel settore degli Archivi e delle Biblioteche viene previsto lo scambio di esperti e la fornitura di materiale. Le relative spese sono così suddivise:

          Archivi:

spese di soggiorno per n. 2 archivisti palestinesi (93 euro al giorno x 2 persone x 15 giorni) = euro 2.790

invio a Tel Aviv di n. 2 archivisti italiani: n. 2 biglietti aerei A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 2 persone) = euro 2.102

      Biblioteche:

spese di soggiorno per n. 2 bibliotecari palestinesi (93 euro al giorno x 2 persone x 15 giorni) = euro 2.790

invio a Tel Aviv di n. 2 bibliotecari italiani: n. 2 biglietti aerei A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 2 persone) = euro 2.102

          Totale onere (Articolo 11) euro 9.784

          Tale onere è a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.


Art. 12.

          Al fine di favorire la collaborazione nel settore archeologico e della conservazione, valorizzazione e recupero del patrimonio archeologico ed artistico, viene previsto l'invio a Tel Aviv di n. 3 esperti per un periodo di 7 giorni. La relativa spesa è così quantificabile:

pernottamento (129 euro al giorno x 3 persone x 7 giorni) = euro 2.709

diaria giornaliera (191 euro x 3 persone x 7 giorni) = euro 4.011
n. 3 biglietti aerei A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 3 persone = 3.153 euro + 158 euro quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 3.311

          Totale onere (Articolo 12) euro 10.031

          Detto onere è a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.


Art. 14.

          Allo scopo di migliorare la collaborazione nei settori dello sport e della gioventù, si prevedono le seguenti iniziative:

missione per definire il protocollo delle attività = euro 5.165

scambio di delegazioni delle associazioni operanti nel settore; partecipazione a corsi formativi; sostegno a manifestazioni ed eventi del settore giovanile = euro 20.658

          Totale onere (Articolo 14) euro 25.823


Art. 20.

          Per l'esame dei programmi operativi e per la predisposizione di appositi protocolli, viene prevista la costituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.
          Nella ipotesi dell'invio a Tel Aviv di 2 funzionari, per un periodo di 4 giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

pernottamento (129 euro al giorno x 2 persone x 4 giorni) = euro 1.032

diaria giornaliera (191 euro x 2 persone x 4 giorni) = euro 1.528

n. 2 biglietti aerei A/R Roma - Tel Aviv (1.051 euro x 2 persone = 2.102 euro + 105 euro quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.207

          Totale onere (Articolo 20) euro 4.767

          Tale onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2002 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per 29.846 euro nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per 61.646 euro nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per la rimanente quota, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

                Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004

Articolo 2 euro 34.231 euro 34.231 euro 34.231

Articolo 3 euro 15.497 euro 15.497 euro 15.497

Articolo 4 euro 14.478 euro 14.478 euro 14.478

Articolo 5 euro 4.767 euro 4.767 euro 4.767

Articolo 6 euro 77.470 euro 77.470 euro 77.470

Articolo 8 euro 72.488 euro 72.488 euro 72.488

Articolo 9 euro 64.701 euro 64.701 euro 64.701

Articolo 10 euro 5.165 euro 5.165 euro 5.165

Articolo 11 euro 9.784 euro 9.784 euro 9.784

Articolo 12 euro 10.031 euro 10.031 euro 10.031

Articolo 14 euro 25.823 euro 25.823 euro 25.823

Articolo 20 - euro 4.767 -

Totale euro 334.435 euro 339.202 euro 334.435

In cifra tonda euro 334.440 euro 339.200 euro 334.440

          Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente agli scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione di borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla organizzazione di mostre e realizzazione di eventi, nonché alle iniziative per lo sviluppo culturale, scolastico e archeologico, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.


Art. 19.

          Relativamente alle attività di formazione ed assistenza nel settore della riabilitazione, nonché di costituzione, applicazione delle protesi e di necessario addestramento, previste all'articolo 19, si fa presente che il relativo impegno viene assunto dall'INAIL, come viene indicato nell'Allegato 1 dell'Accordo interinale.
          Peraltro, secondo la delibera n. 755, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 13 dicembre 2000, l'onere per il progetto di formazione dei tecnici viene così suddiviso:

(2.582 euro x 1 persona x 12 settimane) = euro 30.984

(30.984 euro x 5 persone) = euro 154.920

          L'indicata spesa è a carico del bilancio dell'INAIL.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          Impatto comunitario: Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

          Impatto costituzionale: Non si ravvisano profili di impatto costituzionale, l'accordo tuttavia ricadendo nelle previsioni di cui all'articolo 80 della Costituzione, richiede l'autorizzazione parlamentare per la ratifica.

          Impatto normativo: Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

          Impatto normativo regionale - autonomie locali: Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

          Impatto amministrativo: L'approvazione del disegno di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'Amministrazione pubblica.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


          Il disegno di legge in oggetto autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto a Roma il 7 giugno 2000, tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina.
          Il provvedimento trova il suo presupposto nel citato Accordo che interessa, per la Parte italiana, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali, che assumono a proprio carico - ciascuno per la parte di competenza - gli oneri relativi alla realizzazione dei progetti di immediata attuazione. I Ministeri dell'interno, della salute, delle attività produttive, delle comunicazioni e per l'innovazione e le tecnologie vengono coinvolti nelle varie attività che le parti si impegnano a promuovere nel tempo. E' poi contemplata l'attività di istituzioni culturali quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.
          Per quanto concerne l'impatto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni va segnalata l'istituzione - prevista dall'articolo 20 dell'Accordo - di una Commissione Mista con il compito di esaminare i progressi compiuti e di definire i protocolli esecutivi pluriennali relativi all'Accordo. Ugualmente, verrà creato un Gruppo Tecnico Misto per lo stabilimento di possibili criteri di riconoscimento dei rispettivi titoli di studio. Entrambi gli organismi rimangono estranei al disegno dei Ministeri sopra citati (che concorreranno alle loro attività mediante la designazione di uno o più rappresentanti secondo le rispettive competenze). Nessuna modifica ne consegue all'attuale assetto delle competenze istituzionali.
          L'Accordo avrà per l'Italia positive ricadute sul piano politico, contribuendo al rafforzamento dei rapporti bilaterali tra il nostro Paese e l'Autorità nazionale palestinese (per cui conto l'OLP ha firmato). L'Italia si pone, infatti, all'avanguardia degli Stati occidentali per ciò che riguarda le relazioni culturali con i palestinesi. Si potranno così porre solide basi per la creazione di validi legami economico-commerciali con l'eventuale futuro Stato palestinese indipendente.
          L'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, ha durata illimitata ed è suscettibile di essere rivisto dopo il primo biennio di applicazione.




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