XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2460
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo interinale tra l'Italia e la
Organizzazione per la liberazione della Palestina per conto
dell'Autorità nazionale palestinese in materia di
collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, comporta
i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli.
Art. 2.
Al fine di migliorare lo sviluppo della collaborazione
accademica viene prevista la stipula annua di convenzioni
inter-universitarie, nonché lo scambio di docenti e
ricercatori.
Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il
quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e
quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla
base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede
che il nostro Paese possa inviare annualmente a Tel Aviv 8
docenti o ricercatori. La relativa spesa è così suddivisa:
n. 8 biglietti aerei A/R Roma - Tel Aviv
(1.051 euro x 8 persone) = euro 8.408
Stipula di convenzioni inter-universitarie = euro 25.823
Totale onere (Articolo 2) euro 34.231
Detto onere è a carico del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 3.
Allo scopo di assicurare l'assistenza per lo sviluppo del
sistema universitario e della formazione del personale nonché
l'istituzione di nuovi curricula e corsi di laurea, si
prevedono le seguenti iniziative:
n. 2 borse di studio trimestrali per
personale accademico palestinese
junior (775 euro x 3 mesi x 2
persone) = euro 4.650
n. 2 borse di studio trimestrali per
personale accademico palestinese
senior (775 euro x 3 mesi x 2
persone) = euro 4.650
fornitura di materiale didattico
multimediale e per la formazione a
distanza = euro 6.197
Totale onere (Articolo 3) euro 15.497
Tale onere è a carico del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 4.
Per assicurare lo studio comparato dei rispettivi sistemi
universitari e relativi programmi, nonché per predisporre
raccomandazioni sul riconoscimento dei titoli di studio, viene
previsto l'invio di esperti dei rispettivi Paesi e lo scambio
di documenti. Nell'ipotesi dell'invio di un esperto a Tel Aviv
per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa è così
suddivisa:
pernottamento (129 euro x 1 persona
x 4 giorni) = euro 516
diaria giornaliera (191 euro x 1
persona x 4 giorni) = euro 764
n. 1 biglietto aereo A/R Roma - Tel
Aviv (1.051 euro x 1 persona = 1.051
euro + 53 euro quale maggiorazione
del 5 per cento) = euro 1.104
euro 2.384
Tale onere è a carico del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Invio a Tel Aviv di n. 4 esperti per sei giorni:
pernottamento (129 euro x 4 persone
x 6 giorni) = euro 3.096
diaria giornaliera (191 euro x 4
persone x 6 giorni) = euro 4.584
n. 4 biglietti aerei A/R Roma - Tel
Aviv (1.051 euro x 4 persone = 4.204
euro + 210 euro quale maggiorazione
del 5 per cento) = euro 4.414
euro 12.094
Totale onere (Articolo 4) euro 14.478
Detto onere è a carico del Ministero degli affari
esteri.
Art. 5.
Allo scopo di favorire la collaborazione nei settori
dell'istruzione scolastica, si prevede l'invio di 2 esperti
per un periodo di 4 giorni. La relativa spesa è così
quantificabile:
pernottamento (129 euro x 2 persone
x 4 giorni) = euro 1.032
diaria giornaliera (191 euro x 2
persone x 4 giorni) = euro 1.528
n. 2 biglietti aerei A/R Roma - Tel
Aviv (1.051 euro x 2 persone = 2.102
euro + 105 euro quale maggiorazione
del 5 per cento) = euro 2.207
Totale onere (Articolo 5) euro 4.767
Detto onere è a carico del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 6.
Per favorire l'insegnamento della lingua e della cultura
dell'altra Parte nelle proprie Università, negli Istituti di
istruzione superiore ed Istituzioni scolastiche, viene
prevista la istituzione di cattedre e di lettorati. La
relativa spesa annua è così quantificabile:
assunzione di n. 2 docenti (15.494
euro x 2 persone) = euro 30.988
assunzione di n. 3 lettori (15.494
euro x 3 persone) = euro 46.482
Totale onere (Articolo 6) euro 77.470
Art. 8.
Allo scopo di promuovere gli studi e le ricerche, nonché
per consentire la partecipazione ai corsi di formazione
universitari e post-universitari, viene prevista la
concessione di borse di studio per gli studenti delle due
Parti. La relativa spesa è così suddivisa:
n. 8 borse di studio per 10 mensilità
(775 euro x 10 mesi x 8 persone) = euro 62.000
spese assicurative (26 euro x 10 mesi
x 8 persone) = euro 2.080
n. 8 biglietti aerei A/R Roma - Tel
Aviv (1.051 euro x 8 persone = 8.408
euro) = euro 8.408
Totale onere (Articolo 8) euro 72.488
Art. 9.
Al fine di incoraggiare la collaborazione nei settori
della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del
cinema, viene previsto lo scambio di artisti e la
partecipazione a festival e rassegne cinematografiche.
Inoltre, per favorire la collaborazione nel settore della
protezione, della conservazione e del restauro dei beni
culturali e ambientali, sono previste apposite mostre,
rappresentative del patrimonio artistico, culturale e
paesaggistico.
Le relative spese sono così quantificabili:
invio a Tel Aviv di n. 3 esperti per 7 giorni:
pernottamento (129 euro x 3 persone
x 7 giorni) = euro 2.709
diaria giornaliera (191 euro x 3
persone x 7 giorni) = euro 4.011
n. 3 biglietti aerei A/R Roma - Tel
Aviv (1.051 euro x 3 persone = 3.153
euro + 158 euro quale maggiorazione
del 5 per cento) = euro 3.311
euro 10.031
Detto onere è a carico del Ministero per i beni e le
attività culturali.
Spesa per organizzazione di mostre
di medio livello = euro 51.646
invio di 1 accompagnatore per un
periodo di 6 giorni:
pernottamento (129 euro al giorno
x 1 persona x 6 giorni) = euro 774
diaria giornaliera (191 euro x 1
persona x 6 giorni) = euro 1.146
n. 1 biglietto aereo A/R Roma - Tel
Aviv (1.051 euro x 1 persona = 1.051
euro + 53 euro quale maggiorazione
del 5 per cento) = euro 1.104
Totale onere (Articolo 9) euro 64.701
Art. 10.
Per favorire la collaborazione nel settore editoriale
viene previsto l'apporto di un contributo di 5.165 euro per le
fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e
narrativa:
collaborazione nel settore editoriale euro 5.165
Totale onere (Articolo 10) euro 5.165
Art. 11.
Per favorire la collaborazione nel settore degli Archivi
e delle Biblioteche viene previsto lo scambio di esperti e la
fornitura di materiale. Le relative spese sono così
suddivise:
Archivi:
spese di soggiorno per n. 2 archivisti
palestinesi (93 euro al giorno x 2
persone x 15 giorni) = euro 2.790
invio a Tel Aviv di n. 2 archivisti
italiani: n. 2 biglietti aerei A/R Roma -
Tel Aviv (1.051 euro x 2 persone) = euro 2.102
Biblioteche:
spese di soggiorno per n. 2
bibliotecari palestinesi (93 euro al
giorno x 2 persone x 15 giorni) = euro 2.790
invio a Tel Aviv di n. 2 bibliotecari
italiani: n. 2 biglietti aerei A/R Roma -
Tel Aviv (1.051 euro x 2 persone) = euro 2.102
Totale onere (Articolo 11) euro 9.784
Tale onere è a carico del Ministero per i beni e le
attività culturali.
Art. 12.
Al fine di favorire la collaborazione nel settore
archeologico e della conservazione, valorizzazione e recupero
del patrimonio archeologico ed artistico, viene previsto
l'invio a Tel Aviv di n. 3 esperti per un periodo di 7 giorni.
La relativa spesa è così quantificabile:
pernottamento (129 euro al giorno x 3
persone x 7 giorni) = euro 2.709
diaria giornaliera (191 euro x 3
persone x 7 giorni) = euro 4.011
n. 3 biglietti aerei A/R Roma - Tel
Aviv (1.051 euro x 3 persone = 3.153
euro + 158 euro quale maggiorazione
del 5 per cento) = euro 3.311
Totale onere (Articolo 12) euro 10.031
Detto onere è a carico del Ministero per i beni e le
attività culturali.
Art. 14.
Allo scopo di migliorare la collaborazione nei settori
dello sport e della gioventù, si prevedono le seguenti
iniziative:
missione per definire il protocollo
delle attività = euro 5.165
scambio di delegazioni delle associazioni
operanti nel settore; partecipazione a
corsi formativi; sostegno a manifestazioni
ed eventi del settore giovanile = euro 20.658
Totale onere (Articolo 14) euro 25.823
Art. 20.
Per l'esame dei programmi operativi e per la
predisposizione di appositi protocolli, viene prevista la
costituzione di una Commissione mista, che si riunirà
alternativamente nelle capitali dei due Paesi.
Nella ipotesi dell'invio a Tel Aviv di 2 funzionari, per
un periodo di 4 giorni, la relativa spesa viene così
suddivisa:
pernottamento (129 euro al giorno x 2
persone x 4 giorni) = euro 1.032
diaria giornaliera (191 euro x 2
persone x 4 giorni) = euro 1.528
n. 2 biglietti aerei A/R Roma - Tel
Aviv (1.051 euro x 2 persone = 2.102
euro + 105 euro quale maggiorazione
del 5 per cento) = euro 2.207
Totale onere (Articolo 20) euro 4.767
Tale onere è a carico del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, a decorrere dal 2002 e per ciascuno degli anni
successivi, da iscrivere per 29.846 euro nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali,
per 61.646 euro nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per la
rimanente quota, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri, è il seguente:
Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004
Articolo 2 euro 34.231 euro 34.231 euro 34.231
Articolo 3 euro 15.497 euro 15.497 euro 15.497
Articolo 4 euro 14.478 euro 14.478 euro 14.478
Articolo 5 euro 4.767 euro 4.767 euro 4.767
Articolo 6 euro 77.470 euro 77.470 euro 77.470
Articolo 8 euro 72.488 euro 72.488 euro 72.488
Articolo 9 euro 64.701 euro 64.701 euro 64.701
Articolo 10 euro 5.165 euro 5.165 euro 5.165
Articolo 11 euro 9.784 euro 9.784 euro 9.784
Articolo 12 euro 10.031 euro 10.031 euro 10.031
Articolo 14 euro 25.823 euro 25.823 euro 25.823
Articolo 20 - euro 4.767 -
Totale euro 334.435 euro 339.202 euro 334.435
In cifra tonda euro 334.440 euro 339.200 euro 334.440
Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo
degli oneri recati dal disegno di legge relativamente agli
scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione di
borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla
organizzazione di mostre e realizzazione di eventi, nonché
alle iniziative per lo sviluppo culturale, scolastico e
archeologico, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini
della attuazione dell'indicato provvedimento.
Art. 19.
Relativamente alle attività di formazione ed assistenza
nel settore della riabilitazione, nonché di costituzione,
applicazione delle protesi e di necessario addestramento,
previste all'articolo 19, si fa presente che il relativo
impegno viene assunto dall'INAIL, come viene indicato
nell'Allegato 1 dell'Accordo interinale.
Peraltro, secondo la delibera n. 755, adottata dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 13 dicembre
2000, l'onere per il progetto di formazione dei tecnici viene
così suddiviso:
(2.582 euro x 1 persona x 12 settimane) = euro 30.984
(30.984 euro x 5 persone) = euro 154.920
L'indicata spesa è a carico del bilancio dell'INAIL.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Impatto comunitario: Le disposizioni del disegno di legge
di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili
di incompatibilità con il diritto comunitario.
Impatto costituzionale: Non si ravvisano profili di
impatto costituzionale, l'accordo tuttavia ricadendo nelle
previsioni di cui all'articolo 80 della Costituzione, richiede
l'autorizzazione parlamentare per la ratifica.
Impatto normativo: Il disegno di legge non incide sulla
normativa vigente.
Impatto normativo regionale - autonomie locali: Non si
ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle
autonomie locali.
Impatto amministrativo: L'approvazione del disegno di
legge in esame non comporta effetti sulla struttura
amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la
costituzione di nuovi soggetti all'interno
dell'Amministrazione pubblica.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Il disegno di legge in oggetto autorizza la ratifica e
dispone l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica sottoscritto a Roma il 7 giugno
2000, tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la
liberazione della Palestina.
Il provvedimento trova il suo presupposto nel citato
Accordo che interessa, per la Parte italiana, il Ministero
degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le
attività culturali, che assumono a proprio carico - ciascuno
per la parte di competenza - gli oneri relativi alla
realizzazione dei progetti di immediata attuazione. I
Ministeri dell'interno, della salute, delle attività
produttive, delle comunicazioni e per l'innovazione e le
tecnologie vengono coinvolti nelle varie attività che le parti
si impegnano a promuovere nel tempo. E' poi contemplata
l'attività di istituzioni culturali quali Istituti di cultura,
Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.
Per quanto concerne l'impatto sull'organizzazione e sulle
attività delle pubbliche amministrazioni va segnalata
l'istituzione - prevista dall'articolo 20 dell'Accordo - di
una Commissione Mista con il compito di esaminare i progressi
compiuti e di definire i protocolli esecutivi pluriennali
relativi all'Accordo. Ugualmente, verrà creato un Gruppo
Tecnico Misto per lo stabilimento di possibili criteri di
riconoscimento dei rispettivi titoli di studio. Entrambi gli
organismi rimangono estranei al disegno dei Ministeri sopra
citati (che concorreranno alle loro attività mediante la
designazione di uno o più rappresentanti secondo le rispettive
competenze). Nessuna modifica ne consegue all'attuale assetto
delle competenze istituzionali.
L'Accordo avrà per l'Italia positive ricadute sul piano
politico, contribuendo al rafforzamento dei rapporti
bilaterali tra il nostro Paese e l'Autorità nazionale
palestinese (per cui conto l'OLP ha firmato). L'Italia si
pone, infatti, all'avanguardia degli Stati occidentali per ciò
che riguarda le relazioni culturali con i palestinesi. Si
potranno così porre solide basi per la creazione di validi
legami economico-commerciali con l'eventuale futuro Stato
palestinese indipendente.
L'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo
scambio degli strumenti di ratifica, ha durata illimitata ed è
suscettibile di essere rivisto dopo il primo biennio di
applicazione.