XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2460
Onorevoli Deputati! - L'Accordo interinale di cooperazione
culturale, scientifica e tecnologica italo-palestinese,
sottoscritto a Roma il 7 giugno 2000, si pone nel solco
tradizionale dell'azione culturale che il Ministero degli
affari esteri italiano conduce nell'ambito del bacino
mediterraneo.
Tale Accordo permette all'Italia di acquisire una
visibilità del tutto particolare a livello internazionale, in
quanto essa rappresenta il primo Paese, tra quelli
occidentali, che ha sottoscritto un accordo nel settore
culturale, scientifico e tecnologico con l'Organizzazione per
la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità
nazionale palestinese (ANP). La firma dell'Accordo in
questione costituisce una ulteriore dimostrazione
dell'interesse con cui l'Italia guarda al consolidamento ed
alla diversificazione delle nostre oramai storiche relazioni
con il popolo palestinese nonché un utile contributo per la
creazione di un solido tessuto culturale in senso lato, sul
quale potrà posare le proprie fondamenta il futuro Stato
palestinese e che potrà fungere da catalizzatore di un più
generale rilancio dei rapporti economico-commerciali
bilaterali.
L'Accordo individua una vasta gamma di settori di
intervento rispetto ai quali la collaborazione culturale,
scientifica e tecnologica con l'ANP dovrà svilupparsi nel
tempo. Gli obiettivi prioritari dell'Accordo riguardano la
cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica ed
universitaria (specie riguardo all'insegnamento delle lingue
italiana ed araba), nel settore degli Archivi e delle
Biblioteche, in campo archeologico e nel settore scientifico e
tecnologico (con particolare riguardo all'informazione ed alla
tele-medicina).
L'articolo 1 ha natura essenzialmente preambolare ed
individua in estrema sintesi gli obiettivi generali che
l'Accordo si propone nell'ambito della cooperazione culturale,
scientifica, tecnologica e artistica bilaterale.
Gli articoli da 2 a 6 sono dedicati al settore della
istruzione, con particolare attenzione rivolta alla
collaborazione inter-universitaria.
L'articolo 2 prevede lo sviluppo della collaborazione
accademica, per il tramite di intese tra Università e di
scambi di docenti e ricercatori.
L'articolo 3 contempla la cooperazione nel campo
universitario e l'impegno italiano ad assistere l'ANP nello
sviluppo delle istituzioni e dei programmi universitari, nella
formazione del personale, nella fornitura di materiale
educativo multimediale e di consulenza nell'istituzione di
nuovi curricula e di nuovi corsi di laurea.
L'articolo 4 prevede l'impegno delle due Parti a studiare
in via comparativa i reciproci sistemi universitari ed i
relativi programmi. Un apposito Gruppo Tecnico Misto verrà
costituito per esaminare i criteri valutativi dei titoli di
studio italiani e palestinesi.
L'articolo 5 è di portata generale ed è dedicato alla
collaborazione nel campo dell'istruzione.
L'articolo 6 riguarda l'insegnamento della lingua e della
cultura dell'altra Parte contraente, tanto nelle Università
quanto negli Istituti scolastici, mediante l'apposita
attivazione di cattedre e lettorati.
L'articolo 7 concerne l'attività di Istituti di Cultura,
di Associazioni culturali e di Istituzioni scolastiche sul
territorio delle Parti contraenti, che sulla questione
opereranno di comune accordo e nei limiti delle rispettive
possibilità.
L'articolo 8 contempla l'attribuzione reciproca di borse
di studio a studenti universitari e laureati, per compiere
ricerche e frequentare corsi a livello universitario e
post-universitario.
L'articolo 9 è dedicato alla collaborazione nei settori
della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del
cinema, nonché alla cooperazione nel campo della protezione,
osservazione e restauro di beni culturali ed ambientali.
L'articolo 10 è rivolto alla cooperazione in campo
editoriale, che potrà estrinsecarsi in varie forme, quali le
traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione
reciproca di opere di saggistica e narrativa.
L'articolo 11 intende sviluppare la collaborazione nei
settori degli Archivi e delle Biblioteche. A tal proposito
l'Italia s'impegna ad assistere in varia maniera l'ANP nello
sviluppo di questi due settori.
L'articolo 12 prevede la collaborazione in campo
archeologico, mediante lo scambio di informazioni di
esperienze e di esperti nel campo della conservazione, della
valorizzazione e del recupero del patrimonio archeologico ed
artistico.
L'articolo 13, in qualche modo collegato all'articolo
precedente, certifica l'impegno delle due Parti a cooperare
per la repressione del traffico illecito di oggetti di valore
artistico quali opere d'arte, beni culturali, mezzi
audiovisivi, documenti.
Gli articoli 14 e 15, di portata generale, prevedono
rispettivamente la cooperazione nei settori dello sport e
della gioventù e nel settore radiotelevisivo.
Con l'articolo 16 le Parti contraenti si impegnano ad
incoraggiare la partecipazione congiunta ai progetti lanciati
in ambito EuroMed o che comunque coinvolgano altri Paesi
mediterranei e mediorientali.
L'articolo 17 riguarda l'impegno comune delle Parti ad
incoraggiare attività culturali volte ad intensificare la
lotta contro il razzismo e l'intolleranza e ad intensificare
la tutela dei diritti dell'uomo.
L'articolo 18, a connotazione generale, prevede la
promozione della cooperazione scientifico-tecnologica - per il
tramite dello scambio di informazioni e di esperienze - specie
nei settori dell'informazione e della tele-medicina.
L'articolo 19 presenta una sua peculiarità, in quanto
concerne l'impegno dell'Italia, in coordinamento con
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, a fornire formazione ed assistenza nel campo della
riabilitazione, con riguardo specifico alla costruzione ed
alla applicazione delle protesi. Una nota esplicativa in
allegato chiarisce nel dettaglio il contenuto di tale
articolo.
L'articolo 20 prevede l'istituzione di una Commissione
Mista, dotata di due competenze specifiche: l'esame dei
progressi della cooperazione culturale e
scientifico-tecnologica e la conclusione dei protocolli
esecutivi pluriennali relativi al presente Accordo.
L'Accordo interinale verrà ratificato secondo le
rispettive procedure nazionali ed entrerà in vigore dopo
sessanta giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica
(articolo 21). La sua durata è illimitata ma è prevista la
possibilità di denunciarlo in ogni momento, per iscritto per
le vie diplomatiche (articolo 22). L'Accordo è suscettibile di
essere rivisto dopo un primo biennio di applicazione, sulla
base dei risultati conseguiti e dell'evoluzione delle
istituzioni palestinesi (articolo 23).