XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2460




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo interinale di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica italo-palestinese, sottoscritto a Roma il 7 giugno 2000, si pone nel solco tradizionale dell'azione culturale che il Ministero degli affari esteri italiano conduce nell'ambito del bacino mediterraneo.
        Tale Accordo permette all'Italia di acquisire una visibilità del tutto particolare a livello internazionale, in quanto essa rappresenta il primo Paese, tra quelli occidentali, che ha sottoscritto un accordo nel settore culturale, scientifico e tecnologico con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese (ANP). La firma dell'Accordo in questione costituisce una ulteriore dimostrazione dell'interesse con cui l'Italia guarda al consolidamento ed alla diversificazione delle nostre oramai storiche relazioni con il popolo palestinese nonché un utile contributo per la creazione di un solido tessuto culturale in senso lato, sul quale potrà posare le proprie fondamenta il futuro Stato palestinese e che potrà fungere da catalizzatore di un più generale rilancio dei rapporti economico-commerciali bilaterali.
        L'Accordo individua una vasta gamma di settori di intervento rispetto ai quali la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con l'ANP dovrà svilupparsi nel tempo. Gli obiettivi prioritari dell'Accordo riguardano la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria (specie riguardo all'insegnamento delle lingue italiana ed araba), nel settore degli Archivi e delle Biblioteche, in campo archeologico e nel settore scientifico e tecnologico (con particolare riguardo all'informazione ed alla tele-medicina).
        L'articolo 1 ha natura essenzialmente preambolare ed individua in estrema sintesi gli obiettivi generali che l'Accordo si propone nell'ambito della cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e artistica bilaterale.
        Gli articoli da 2 a 6 sono dedicati al settore della istruzione, con particolare attenzione rivolta alla collaborazione inter-universitaria.
        L'articolo 2 prevede lo sviluppo della collaborazione accademica, per il tramite di intese tra Università e di scambi di docenti e ricercatori.
        L'articolo 3 contempla la cooperazione nel campo universitario e l'impegno italiano ad assistere l'ANP nello sviluppo delle istituzioni e dei programmi universitari, nella formazione del personale, nella fornitura di materiale educativo multimediale e di consulenza nell'istituzione di nuovi curricula e di nuovi corsi di laurea.
        L'articolo 4 prevede l'impegno delle due Parti a studiare in via comparativa i reciproci sistemi universitari ed i relativi programmi. Un apposito Gruppo Tecnico Misto verrà costituito per esaminare i criteri valutativi dei titoli di studio italiani e palestinesi.
        L'articolo 5 è di portata generale ed è dedicato alla collaborazione nel campo dell'istruzione.
        L'articolo 6 riguarda l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altra Parte contraente, tanto nelle Università quanto negli Istituti scolastici, mediante l'apposita attivazione di cattedre e lettorati.
        L'articolo 7 concerne l'attività di Istituti di Cultura, di Associazioni culturali e di Istituzioni scolastiche sul territorio delle Parti contraenti, che sulla questione opereranno di comune accordo e nei limiti delle rispettive possibilità.
        L'articolo 8 contempla l'attribuzione reciproca di borse di studio a studenti universitari e laureati, per compiere ricerche e frequentare corsi a livello universitario e post-universitario.
        L'articolo 9 è dedicato alla collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, nonché alla cooperazione nel campo della protezione, osservazione e restauro di beni culturali ed ambientali.
        L'articolo 10 è rivolto alla cooperazione in campo editoriale, che potrà estrinsecarsi in varie forme, quali le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione reciproca di opere di saggistica e narrativa.
        L'articolo 11 intende sviluppare la collaborazione nei settori degli Archivi e delle Biblioteche. A tal proposito l'Italia s'impegna ad assistere in varia maniera l'ANP nello sviluppo di questi due settori.
        L'articolo 12 prevede la collaborazione in campo archeologico, mediante lo scambio di informazioni di esperienze e di esperti nel campo della conservazione, della valorizzazione e del recupero del patrimonio archeologico ed artistico.
        L'articolo 13, in qualche modo collegato all'articolo precedente, certifica l'impegno delle due Parti a cooperare per la repressione del traffico illecito di oggetti di valore artistico quali opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, documenti.
        Gli articoli 14 e 15, di portata generale, prevedono rispettivamente la cooperazione nei settori dello sport e della gioventù e nel settore radiotelevisivo.
        Con l'articolo 16 le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare la partecipazione congiunta ai progetti lanciati in ambito EuroMed o che comunque coinvolgano altri Paesi mediterranei e mediorientali.
        L'articolo 17 riguarda l'impegno comune delle Parti ad incoraggiare attività culturali volte ad intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza e ad intensificare la tutela dei diritti dell'uomo.
        L'articolo 18, a connotazione generale, prevede la promozione della cooperazione scientifico-tecnologica - per il tramite dello scambio di informazioni e di esperienze - specie nei settori dell'informazione e della tele-medicina.
        L'articolo 19 presenta una sua peculiarità, in quanto concerne l'impegno dell'Italia, in coordinamento con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a fornire formazione ed assistenza nel campo della riabilitazione, con riguardo specifico alla costruzione ed alla applicazione delle protesi. Una nota esplicativa in allegato chiarisce nel dettaglio il contenuto di tale articolo.
        L'articolo 20 prevede l'istituzione di una Commissione Mista, dotata di due competenze specifiche: l'esame dei progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e la conclusione dei protocolli esecutivi pluriennali relativi al presente Accordo.
        L'Accordo interinale verrà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali ed entrerà in vigore dopo sessanta giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 21). La sua durata è illimitata ma è prevista la possibilità di denunciarlo in ogni momento, per iscritto per le vie diplomatiche (articolo 22). L'Accordo è suscettibile di essere rivisto dopo un primo biennio di applicazione, sulla base dei risultati conseguiti e dell'evoluzione delle istituzioni palestinesi (articolo 23).




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