XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2460
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale,
scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e
l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto
dell'Autoritā nazionale palestinese, con nota esplicativa,
fatto a Roma il 7 giugno 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 21
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 334.440 euro per l'anno 2002, in 339.200
euro per l'anno 2003 ed in 334.440 euro annui a decorrere dal
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.