XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2426




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


          Gli articoli del provvedimento che recano oneri finanziari sono gli articoli 2 e 3.
          Il provvedimento prevede all'articolo 2 che l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni, i programmi nazionali e internazionali per il suo raggiungimento nonché le risorse finanziarie necessarie e le relative norme di spesa vengano stabilite con successivo provvedimento di legge sulla base delle determinazioni e dei programmi adottati dall'Unione europea.
          Nelle more di tali successivi provvedimenti, l'articolo 2, comma 2 prevede, come prima fase di attività, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individui annualmente un insieme di programmi pilota (a carattere dimostrativo), da attuare a livello nazionale e internazionale, relativi sia alla riduzione delle emissioni che alle piantagioni forestali.
          A questo proposito si richiama l'attenzione sulle conclusioni della Settima Conferenza delle Parti di Marrakech, che ha definito le procedure e le modalità per l'attuazione del Protocollo di Kyoto.
          In particolare la riduzione delle emissioni potrà essere raggiunta sia attraverso programmi nazionali (articolo 2, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto), che attraverso le iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati e con quelli in via di sviluppo previste dal meccanismo di joint implementation (articolo 6 del Protocollo di Kyoto) e clean development mechanism (articolo 12 del Protocollo di Kyoto). La scelta delle misure e delle iniziative più appropriate dovrà essere orientata al raggiungimento dei migliori risultati con il minor costo. E' significativo a questo proposito il lavoro avviato dagli altri Paesi europei per utilizzare i meccanismi del Protocollo come strumento per la promozione delle tecnologie e delle imprese nazionali nei mercati dei Paesi dell'Europa centro orientale e in quelli dei Paesi in via di sviluppo.
          I progetti pilota che saranno realizzati nel triennio 2002-2004 avranno lo scopo di "testare" le diverse possibili misure, con riferimento in particolare a:

              a) promozione dell'efficienza energetica nei settori elettrico e dei trasporti mediante il cofinanziamento di progetti pubblici e privati caratterizzati dal migliore rapporto tra investimenti e benefìci;

              b) promozione delle fonti rinnovabili nei settori in cui esse generano valore aggiunto in termini di occupazione e riduzioni significative del fabbisogno di fonti convenzionali;
              c) sostegno alle iniziative pubbliche e delle imprese private per la riforestazione finalizzata all'assorbimento di carbonio atmosferico.

          Per la realizzazione di tali programmi lo stesso articolo 2 prevede, al comma 3, una spesa annuale di 25.000.000 di euro per il triennio 2002-2004.
          In linea generale le risorse destinate allo sviluppo dei programmi sopra indicati potranno essere ripartite in parti uguali. I finanziamenti saranno destinati sia al finanziamento di progetti nazionali, che al cofinanziamento delle iniziative congiunte a livello internazionale, nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, che possono generare "crediti di emissione" a costi inferiori a quelli ottenibili sul mercato interno.
          Le modalità di assegnazione delle risorse saranno definite dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
          La spesa annua di 25 milioni di euro è stata determinata sulla base di programmi già finanziati e in parte già realizzati in applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, attuativo del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, nonché della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999.
        A tale riguardo si fa presente che la spesa prevista va imputata alla tabella B) Fondo speciale in conto capitale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trattandosi di spese di investimento pluriennali del tutto analoghe a quelle già previste (e assegnate) dalle summenzionate disposizioni.
          L'articolo 3 prevede che, al fine di ottemperare alle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15 relative all'impegno a favore dei Paesi in via di sviluppo, adottate alla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici (Bonn 20 luglio 2001), sia autorizzata una spesa annuale pari a 68.000.000 di euro. Tale onere, rispetto all'ammontare complessivo del contributo pari a 450 milioni di euro circa (410 milioni di dollari) annui, è stato quantificato sulla base della percentuale delle emissioni di gas serra dell'Italia nel 1990 rispetto al totale delle emissioni dei Paesi che partecipano al contributo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


Impatto comunitario.

          La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte del nostro Paese e degli altri Stati membri richiede l'approvazione di una direttiva europea, o di un regolamento europeo, che stabiliscano, in termini giuridicamente vincolanti:

              a) gli obiettivi di riduzione dei singoli Stati membri;

              b) le misure comuni e coordinate a livello europeo necessarie per definire il quadro di riferimento delle politiche nazionali finalizzate alla riduzione delle emissioni.

          Tuttavia, avendo presente che i tempi necessari per l'adozione di una direttiva o di un regolamento eccedono la scadenza del settembre 2002, sono state concordate due procedure parallele: a livello nazionale, i Parlamenti ratificheranno il Protocollo di Kyoto con un impegno provvisorio di riduzione dell' 8 per cento, che sarà aggiornato successivamente sulla base delle norme che saranno adottate in ambito di Unione europea, mentre a livello europeo, il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea adotterà le decisioni relative alla ratifica del Protocollo da parte dell'Unione europea nel suo insieme, nonché le direttive e/o regolamenti che stabiliranno gli obiettivi nazionali di riduzione e le misure comuni e coordinate.
          Le decisioni e le norme europee dovranno essere recepite nelle legislazioni nazionali modificando le leggi di ratifica adottate nel corso del 2002.


Impatto istituzionale.

          Non si ravvisano aspetti di impatto istituzionale.


Impatto normativo.

          Il disegno di legge di ratifica non incide direttamente sulla normativa vigente; con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio saranno individuati i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio.
Impatto amministrativo.

          Non si rileva un immediato impatto amministrativo, in quanto sia l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni che i programmi nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni saranno oggetto di un successivo provvedimento di legge.
          Il presente provvedimento di ratifica rappresenta soltanto un primo passo verso la completa partecipazione dell'Italia agli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dal Protocollo di Kyoto.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          L'amministrazione italiana deputata all'attuazione del Protocollo di Kyoto è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
          Per quanto attiene agli elementi dell'impatto si ritiene che i destinatari diretti siano intanto le amministrazioni centrali, poi il CIPE, i soggetti internazionali, le amministrazioni regionali, nonché le imprese.
          Indirettamente sono interessati alla normativa i cittadini e le popolazioni a livello globale in quanto la ratifica del Protocollo impegna lo Stato italiano e gli altri Paesi, che lo hanno sottoscritto e che lo ratificheranno, a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e ad attuare politiche e misure per raggiungere gli obiettivi di limitazione e riduzione delle stesse.


Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi.

          Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi già indicati nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.


Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni e valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

          Si ritiene che l'impatto sull'organizzazione non possa essere fronteggiato dalle amministrazioni senza la necessità di appositi modelli organizzativi e nuove strutture amministrative.
          Le motivazioni sono da rinvenire nel fatto che dovrà essere istituito un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e assorbite dai pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. Con il termine "sistema nazionale" si intende il complesso dell'organizzazione istituzionale, degli aspetti legali e delle procedure all'interno di un Paese necessari per stimare le emissioni di gas ad effetto serra, per effettuare la trasmissione delle informazioni e rendere più agevole la loro verifica.
          Tale sistema permetterà l'adempimento degli obblighi di reporting previsti dal Protocollo quali l'elaborazione dell'inventario annuale nazionale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dai pozzi dei gas ad effetto serra e la comunicazione nazionale contenente le informazioni supplementari necessarie per dimostrare l'adempimento degli impegni assunti. Il Protocollo prevede inoltre che le misure nazionali per la riduzione delle emissioni potranno essere integrate da programmi di cooperazione tra più Paesi in modo da ottenere il massimo risultato di riduzione con il minor costo. Tali programmi sono generalmente conosciuti come "meccanismi di Kyoto" (joint implementation, clean development mechanism, emission trading).


Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

          L'impatto che il Protocollo di Kyoto, una volta ratificato, avrà sui destinatari diretti e indiretti nonché sulle nostre organizzazioni sociali e sui nostri sistemi economici sarà notevole. Una azione a livello globale accompagnata da un grande sforzo di cooperazione internazionale non può che portare a risultati positivi per il nostro pianeta. Infatti attraverso i progetti pilota (che avranno lo scopo di testare le diverse possibili misure per raggiungere l'impegno di riduzione delle emissioni attraverso la riforestazione finalizzata all'assorbimento di carbonio atmosferico, la promozione delle fonti rinnovabili nei settori in cui esse generano valore aggiunto in termini di occupazione e riduzioni significative del fabbisogno di fonti convenzionali, l'efficienza nei settori elettrico e dei trasporti) e attraverso l'accordo conosciuto come burden sharing (che prevede l'entità delle riduzioni, delle stabilizzazioni e degli aumenti delle emissioni di gas ad effetto serra da parte degli Stati membri), gli impegni assunti a livello internazionale, l'impiego di meccanismi flessibili e la riduzione effettiva delle emissioni verificata e controllata, si avranno risultati tangibili in termini di riduzione delle emissioni combinata al miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale, all'aumento della superficie forestale, allo sviluppo della cooperazione tecnologica internazionale con i Paesi dell'Europa centrale e orientale e con quelli in via di sviluppo.




Frontespizio Relazione Testo articoli