XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2426
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
Gli articoli del provvedimento che recano oneri
finanziari sono gli articoli 2 e 3.
Il provvedimento prevede all'articolo 2 che l'obiettivo
nazionale di riduzione delle emissioni, i programmi nazionali
e internazionali per il suo raggiungimento nonché le risorse
finanziarie necessarie e le relative norme di spesa vengano
stabilite con successivo provvedimento di legge sulla base
delle determinazioni e dei programmi adottati dall'Unione
europea.
Nelle more di tali successivi provvedimenti, l'articolo
2, comma 2 prevede, come prima fase di attività, che il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individui
annualmente un insieme di programmi pilota (a carattere
dimostrativo), da attuare a livello nazionale e
internazionale, relativi sia alla riduzione delle emissioni
che alle piantagioni forestali.
A questo proposito si richiama l'attenzione sulle
conclusioni della Settima Conferenza delle Parti di Marrakech,
che ha definito le procedure e le modalità per l'attuazione
del Protocollo di Kyoto.
In particolare la riduzione delle emissioni potrà essere
raggiunta sia attraverso programmi nazionali (articolo 2,
paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto), che attraverso le
iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati e
con quelli in via di sviluppo previste dal meccanismo di
joint implementation (articolo 6 del Protocollo di
Kyoto) e clean development mechanism (articolo 12 del
Protocollo di Kyoto). La scelta delle misure e delle
iniziative più appropriate dovrà essere orientata al
raggiungimento dei migliori risultati con il minor costo. E'
significativo a questo proposito il lavoro avviato dagli altri
Paesi europei per utilizzare i meccanismi del Protocollo come
strumento per la promozione delle tecnologie e delle imprese
nazionali nei mercati dei Paesi dell'Europa centro orientale e
in quelli dei Paesi in via di sviluppo.
I progetti pilota che saranno realizzati nel triennio
2002-2004 avranno lo scopo di "testare" le diverse possibili
misure, con riferimento in particolare a:
a) promozione dell'efficienza energetica nei
settori elettrico e dei trasporti mediante il cofinanziamento
di progetti pubblici e privati caratterizzati dal migliore
rapporto tra investimenti e benefìci;
b) promozione delle fonti rinnovabili nei settori
in cui esse generano valore aggiunto in termini di occupazione
e riduzioni significative del fabbisogno di fonti
convenzionali;
c) sostegno alle iniziative pubbliche e delle
imprese private per la riforestazione finalizzata
all'assorbimento di carbonio atmosferico.
Per la realizzazione di tali programmi lo stesso articolo
2 prevede, al comma 3, una spesa annuale di 25.000.000 di euro
per il triennio 2002-2004.
In linea generale le risorse destinate allo sviluppo dei
programmi sopra indicati potranno essere ripartite in parti
uguali. I finanziamenti saranno destinati sia al finanziamento
di progetti nazionali, che al cofinanziamento delle iniziative
congiunte a livello internazionale, nell'ambito dei meccanismi
del Protocollo di Kyoto, che possono generare "crediti di
emissione" a costi inferiori a quelli ottenibili sul mercato
interno.
Le modalità di assegnazione delle risorse saranno
definite dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.
La spesa annua di 25 milioni di euro è stata determinata
sulla base di programmi già finanziati e in parte già
realizzati in applicazione del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, attuativo
del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, nonché
della delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10
febbraio 1999.
A tale riguardo si fa presente che la spesa prevista va
imputata alla tabella B) Fondo speciale in conto capitale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
trattandosi di spese di investimento pluriennali del tutto
analoghe a quelle già previste (e assegnate) dalle
summenzionate disposizioni.
L'articolo 3 prevede che, al fine di ottemperare alle
decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15 relative
all'impegno a favore dei Paesi in via di sviluppo, adottate
alla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui
cambiamenti climatici (Bonn 20 luglio 2001), sia autorizzata
una spesa annuale pari a 68.000.000 di euro. Tale onere,
rispetto all'ammontare complessivo del contributo pari a 450
milioni di euro circa (410 milioni di dollari) annui, è stato
quantificato sulla base della percentuale delle emissioni di
gas serra dell'Italia nel 1990 rispetto al totale delle
emissioni dei Paesi che partecipano al contributo.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Impatto comunitario.
La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte del nostro
Paese e degli altri Stati membri richiede l'approvazione di
una direttiva europea, o di un regolamento europeo, che
stabiliscano, in termini giuridicamente vincolanti:
a) gli obiettivi di riduzione dei singoli Stati
membri;
b) le misure comuni e coordinate a livello
europeo necessarie per definire il quadro di riferimento delle
politiche nazionali finalizzate alla riduzione delle
emissioni.
Tuttavia, avendo presente che i tempi necessari per
l'adozione di una direttiva o di un regolamento eccedono la
scadenza del settembre 2002, sono state concordate due
procedure parallele: a livello nazionale, i Parlamenti
ratificheranno il Protocollo di Kyoto con un impegno
provvisorio di riduzione dell' 8 per cento, che sarà
aggiornato successivamente sulla base delle norme che saranno
adottate in ambito di Unione europea, mentre a livello
europeo, il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea
adotterà le decisioni relative alla ratifica del Protocollo da
parte dell'Unione europea nel suo insieme, nonché le direttive
e/o regolamenti che stabiliranno gli obiettivi nazionali di
riduzione e le misure comuni e coordinate.
Le decisioni e le norme europee dovranno essere recepite
nelle legislazioni nazionali modificando le leggi di ratifica
adottate nel corso del 2002.
Impatto istituzionale.
Non si ravvisano aspetti di impatto istituzionale.
Impatto normativo.
Il disegno di legge di ratifica non incide direttamente
sulla normativa vigente; con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio saranno
individuati i programmi pilota da attuare a livello nazionale
e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego
di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio.
Impatto amministrativo.
Non si rileva un immediato impatto amministrativo, in
quanto sia l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni
che i programmi nazionali per il raggiungimento degli
obiettivi di riduzione delle emissioni saranno oggetto di un
successivo provvedimento di legge.
Il presente provvedimento di ratifica rappresenta
soltanto un primo passo verso la completa partecipazione
dell'Italia agli impegni di riduzione delle emissioni
stabiliti dal Protocollo di Kyoto.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Ambito dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
L'amministrazione italiana deputata all'attuazione del
Protocollo di Kyoto è il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Per quanto attiene agli elementi dell'impatto si ritiene
che i destinatari diretti siano intanto le amministrazioni
centrali, poi il CIPE, i soggetti internazionali, le
amministrazioni regionali, nonché le imprese.
Indirettamente sono interessati alla normativa i
cittadini e le popolazioni a livello globale in quanto la
ratifica del Protocollo impegna lo Stato italiano e gli altri
Paesi, che lo hanno sottoscritto e che lo ratificheranno, a
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e ad attuare
politiche e misure per raggiungere gli obiettivi di
limitazione e riduzione delle stesse.
Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi.
Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi già
indicati nella relazione illustrativa e nell'analisi
tecnico-normativa.
Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico
delle pubbliche amministrazioni e valutazione dell'eventuale
previsione della creazione di nuove strutture amministrative e
del coordinamento con le strutture esistenti.
Si ritiene che l'impatto sull'organizzazione non possa
essere fronteggiato dalle amministrazioni senza la necessità
di appositi modelli organizzativi e nuove strutture
amministrative.
Le motivazioni sono da rinvenire nel fatto che dovrà
essere istituito un sistema nazionale per la stima delle
emissioni antropiche dalle fonti e assorbite dai pozzi di
tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di
Montreal. Con il termine "sistema nazionale" si intende il
complesso dell'organizzazione istituzionale, degli aspetti
legali e delle procedure all'interno di un Paese necessari per
stimare le emissioni di gas ad effetto serra, per effettuare
la trasmissione delle informazioni e rendere più agevole la
loro verifica.
Tale sistema permetterà l'adempimento degli obblighi di
reporting previsti dal Protocollo quali l'elaborazione
dell'inventario annuale nazionale delle emissioni antropiche
da fonti e degli assorbimenti dai pozzi dei gas ad effetto
serra e la comunicazione nazionale contenente le informazioni
supplementari necessarie per dimostrare l'adempimento degli
impegni assunti. Il Protocollo prevede inoltre che le misure
nazionali per la riduzione delle emissioni potranno essere
integrate da programmi di cooperazione tra più Paesi in modo
da ottenere il massimo risultato di riduzione con il minor
costo. Tali programmi sono generalmente conosciuti come
"meccanismi di Kyoto" (joint implementation, clean
development mechanism, emission trading).
Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
L'impatto che il Protocollo di Kyoto, una volta
ratificato, avrà sui destinatari diretti e indiretti nonché
sulle nostre organizzazioni sociali e sui nostri sistemi
economici sarà notevole. Una azione a livello globale
accompagnata da un grande sforzo di cooperazione
internazionale non può che portare a risultati positivi per il
nostro pianeta. Infatti attraverso i progetti pilota (che
avranno lo scopo di testare le diverse possibili misure per
raggiungere l'impegno di riduzione delle emissioni attraverso
la riforestazione finalizzata all'assorbimento di carbonio
atmosferico, la promozione delle fonti rinnovabili nei settori
in cui esse generano valore aggiunto in termini di occupazione
e riduzioni significative del fabbisogno di fonti
convenzionali, l'efficienza nei settori elettrico e dei
trasporti) e attraverso l'accordo conosciuto come burden
sharing (che prevede l'entità delle riduzioni, delle
stabilizzazioni e degli aumenti delle emissioni di gas ad
effetto serra da parte degli Stati membri), gli impegni
assunti a livello internazionale, l'impiego di meccanismi
flessibili e la riduzione effettiva delle emissioni verificata
e controllata, si avranno risultati tangibili in termini di
riduzione delle emissioni combinata al miglioramento
dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale,
all'aumento della superficie forestale, allo sviluppo della
cooperazione tecnologica internazionale con i Paesi
dell'Europa centrale e orientale e con quelli in via di
sviluppo.