XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2426
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto
l'11 dicembre 1997.
2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui
al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 del
Protocollo stesso.
3. Il deposito dello strumento di ratifica, unitamente a
quello della Unione europea e degli altri Stati membri della
stessa, avverrà contestualmente alle notifiche di cui
all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.
Art. 2.
1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle
norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di
politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del
Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di
individuare le politiche e le misure nazionali che consentano
di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con
il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) una relazione
contenente:
a) la proposta di revisione della delibera CIPE n.
137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999, con l'individuazione
delle politiche e delle misure finalizzate:
1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini
di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento
dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e
un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
2) all'aumento della superficie forestale;
3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti
dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative
congiunte con gli altri Paesi industrializzati (joint
implementation), e con quelli in via di sviluppo (clean
development mechanism);
b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in
attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000,
n. 33, e del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché degli ulteriori
programmi pilota finanziati con la presente legge.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con
proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota
da attuare a livello nazionale e internazionale per la
riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali
per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno
l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci
dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che
nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi
istituiti dal Protocollo di Kyoto.
3. Ai fini di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua
di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.
Art. 3.
1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta
Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti
climatici, fatta a Bonn il 20 luglio 2001, in materia di aiuti
ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni
FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa
annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3,
valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i
sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:
a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110
per il 2003; 13.258 per il 2004;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;
c) Ministero degli affari esteri: 10.000 per il
2004;
d) Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca: 12.242 per il 2004;
e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003;
10.000 per il 2004;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
8.000 per il 2003; 8.000 per il 2004;
g) Ministero per i beni e le attività culturali:
6.130 per il 2004;
h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...