XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2426
Onorevoli Deputati!
1) Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici.
La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, adottata il 9 maggio 1992 è stata dall'Italia
ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.
Obiettivo della Convenzione è la stabilizzazione della
concentrazione in atmosfera di anidride carbonica di origine
antropica, prodotta dall'impiego di combustibili fossili, ad
un livello tale da impedire interferenze pericolose per il
sistema climatico.
Il raggiungimento dell'obiettivo di stabilizzazione
richiede lo sforzo congiunto di tutte le Parti contraenti, sia
pure commisurato alle diverse capacità e responsabilità, e va
correlato alla promozione di una crescita economica ed allo
sviluppo sostenibile di tutti i Paesi interessati e,
principalmente, di quelli in via di sviluppo, proprio perché
il potenziamento delle economie nazionali è condizione
essenziale per affrontare adeguatamente i problemi connessi
con i cambiamenti climatici. In particolare la Convenzione
stabilisce che i Paesi sviluppati dovranno assicurare che,
nell'anno 2000, le proprie emissioni di anidride carbonica
siano ritornate ai livelli del 1990.
Come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera
a), la prima sessione della Conferenza delle Parti,
tenutasi a Berlino, nel 1995, effettuò la prima valutazione
del rispetto degli impegni assunti dai Paesi sviluppati
nell'ambito della Convenzione. Le Parti decisero che gli
impegni dei Paesi sviluppati, di mantenere le emissioni
dell'anno 2000 ai livelli del 1990, non permetteva di
perseguire l'obiettivo, a lungo termine, della Convenzione, di
impedire interferenze antropiche pericolose per il sistema
climatico.
A tale fine la Conferenza delle Parti adottò il "Mandato
di Berlino", al fine di individuare gli ulteriori impegni dei
Paesi sviluppati per la riduzione delle emissioni.
Il "Gruppo speciale del Mandato di Berlino", dopo due anni
di negoziato, sottopose la proposta di un Protocollo alla
terza Conferenza delle Parti, riunitasi a Kyoto dal 1^ all'11
dicembre 1997.
La Conferenza di Kyoto ha approvato, per consenso, la
decisione 1/CP.3 per l'adozione di un Protocollo alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si
impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle
emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5 per cento
rispetto ai livelli del 1990.
Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto da 178 Paesi, entrerà
in vigore il novantesimo giorno successivo alla data
dell'ultima ratifica da parte di almeno 55 Paesi, tra i quali
un numero di Paesi sviluppati le cui emissioni totali di
anidride carbonica rappresentano almeno il 55 per cento delle
emissioni del 1990.
2) Il Protocollo di Kyoto.
Il Protocollo di Kyoto impone ai Paesi industrializzati,
responsabili di oltre il 70 per cento delle emissioni, di
ridurre le proprie emissioni di gas serra del 5.2 per cento
rispetto al 1990, nell'arco temporale 2008-2012. I gas serra,
elencati nell'allegato A annesso al Protocollo, sono: anidride
carbonica (CO2), metano (CH4), ossido di azoto (N2O),
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) esafluoro di
zolfo (SF6).
Gli obiettivi stabiliti per i singoli Paesi variano tra la
stabilizzazione delle emissioni per la Russia e le riduzioni
comprese tra il 6 per cento del Giappone, il 7 per cento degli
USA, e l'8 per cento dei Paesi europei.
Il Protocollo elenca all'allegato B gli impegni di
riduzione dei singoli Paesi industrializzati:
Australia ................... 108
Austria ..................... 92
Belgio ...................... 92
Bulgaria (*) ................ 92
Canada ...................... 94
Comunità europea ............ 92
Croazia (*).................. 95
Danimarca ................... 92
Estonia (*).................. 92
Federazione Russa (*) ....... 100
Finlandia ................... 92
Francia ..................... 92
Germania .................... 92
Giappone .................... 94
Grecia ...................... 92
Irlanda ..................... 92
Islanda ..................... 110
Italia ...................... 92
Lettonia (*) ................ 92
Liechtenstein ............... 92
Lituania (*) ................ 92
Lussemburgo ................. 92
Monaco ...................... 92
Norvegia .................... 101
Nuova Zelanda ............... 100
Olanda ...................... 92
Polonia (*) ................. 94
Portogallo .................. 92
Regno Unito di Gran Bretagna
e dell'Irlanda del Nord ..... 92
Repubblica Ceca (*) ......... 92
Romania (*) ................. 92
Slovacchia (*) .............. 92
Slovenia (*) ................ 92
Spagna ...................... 92
Stati Uniti d'America ....... 93
Svezia ...................... 92
Svizzera .................... 92
Ucraina (*) ................. 100
Ungheria (*) ................ 94
(*) Paesi in transizione verso un'economia di mercato.
3) Breve descrizione delle disposizioni del Protocollo di
Kyoto.
Il Protocollo di Kyoto indica all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), le politiche e misure che ogni Paese
sviluppato dovrà attuare per raggiungere gli obiettivi di
limitazione e riduzione delle emissioni:
I) il miglioramento dell'efficienza energetica nei
rilevanti settori dell'economia nazionale;
II) la protezione ed estensione dei pozzi di
assorbimento dei gas ad effetto serra;
III) la promozione di forme sostenibili di
agricoltura;
IV) la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore
utilizzazione di fonti rinnovabili per la produzione di
energia e di tecnologie avanzate per la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica;
V) la progressiva riduzione, o eliminazione delle
imperfezioni di mercato, degli incentivi fiscali, delle
esenzioni tributarie e dei sussidi, che siano contrari
all'obiettivo della Convenzione;
VI) l'applicazione di politiche e misure che limitino o
riducano le emissioni dei gas ad effetto serra;
VII) la limitazione e/o riduzione delle emissioni di
metano attraverso il recupero e l'uso nella gestione dei
rifiuti, come pure nella produzione, nel trasporto e nella
distribuzione di energia.
Inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera
b), le Parti coopereranno per rafforzare l'efficacia
individuale e combinata delle politiche e misure adottate.
Un ruolo particolare nel perseguimento degli impegni
nazionali di riduzione viene attribuito alle attività
agroforestali (cosiddetto "sinks"). Infatti, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo di Kyoto, "le
variazioni nette di gas ad effetto serra, tra le fonti di
emissione e l'assorbimento da parte dei sinks risultanti
da attività umane direttamente legate alla variazione nella
destinazione d'uso dei terreni e delle foreste, limitatamente
alla forestazione, riforestazione e alla deforestazione dopo
il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità
di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno
utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per adempiere
agli impegni assunti ai sensi del presente articolo <...>".
Inoltre, nel calcolo delle riduzioni le Parti potranno
ricorrere ad attività antropiche addizionali come previsto
dall'articolo 3, paragrafo 4 il quale espressamente dispone
che: "Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la
Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le
linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche
supplementari, legate alle variazioni delle fonti di emissione
e all'assorbimento dei pozzi nelle categorie dei terreni
agricoli e della variazione della destinazione d'uso dei
terreni e delle foreste, dovranno essere aggiunte o sottratte
alle quantità assegnate alle Parti incluse nell'Allegato I,
tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare
risultati trasparenti e verifica <...>".
Al fine di procedere alla stima delle emissioni antropiche
e degli assorbimenti da parte dei sinks ogni Parte
inclusa nell'allegato I annesso alla Convenzione dovrà
istituire un apposito "sistema nazionale per la stima delle
emissioni antropiche dalle fonti e assorbite dai pozzi di
tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di
Montreal <...>" (articolo 5, paragrafo 1). Con il termine
sistema nazionale si intende il complesso dell'organizzazione
istituzionale, degli aspetti legali e delle procedure
all'interno di un Paese necessari, per stimare le emissioni di
gas ad effetto serra, per effettuare la trasmissione delle
informazioni e rendere più agevole la loro verifica.
Tale sistema permetterà l'adempimento degli obblighi di
reporting previsti dal Protocollo di Kyoto quali
l'elaborazione dell'inventario annuale nazionale delle
emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dai pozzi
dei gas ad effetto serra (articolo 7, paragrafo 1), e la
comunicazione nazionale, contenente le informazioni
supplementari per dimostrare l'adempimento degli impegni
assunti (articolo 7, paragrafo 2).
Le informazioni elaborate dalle Parti e contenute negli
inventari e nelle comunicazioni nazionali saranno esaminate
dal Segretariato della Convenzione, che presenterà un rapporto
alla Conferenza delle Parti sullo stato di adempimento dei
singoli Paesi (articolo 8).
Considerando che i cambiamenti climatici sono un fenomeno
globale, e tenendo conto che ogni riduzione delle emissioni di
gas serra è efficace indipendentemente dal luogo del pianeta
nel quale viene realizzata, il Protocollo prevede che le
misure nazionali per la riduzione delle emissioni potranno
essere integrate da programmi di cooperazione tra più Paesi in
modo da ottenere il massimo risultato di riduzione con il
minor costo. Tali programmi, generalmente conosciuti come
meccanismi di Kyoto, sono previsti dagli articoli 6 (joint
implementation), 12 (clean development mechanism) e
17 (emission trading).
Il meccanismo di joint implementation è finalizzato
alla realizzazione di progetti comuni tra Paesi
industrializzati (allegato I) per la riduzione delle emissioni
mediante la diffusione e l'impiego di tecnologie più
efficienti, con l'accreditamento ad entrambe le Parti delle
riduzioni ottenute.
I programmi di cooperazione tecnologica di joint
implementation sono sostanzialmente indirizzati verso i
Paesi con economia in transizione del Centro-Est Europa, che
devono ristrutturare i loro sistemi produttivi e commerciali,
poco efficienti e competitivi. Ciò permetterà di perseguire un
triplice obiettivo:
1) aumento dell'efficienza energetica con la riduzione
del fabbisogno di combustibili fossili, ovvero con la
riduzione delle emissioni di anidride carbonica;
2) crescita economica sostenibile nei Paesi del
Centro-Est Europa;
3) accreditamento, ai Paesi maggiormente sviluppati che
hanno effettuato gli investimenti delle quote di riduzione
delle emissioni ottenute.
I programmi di cooperazione tecnologica di clean
development mechanism sono finalizzati alla realizzazione
di progetti ad alta efficienza energetica nei Paesi in via di
sviluppo da parte di imprese private dei Paesi
industrializzati, in modo tale da contribuire allo sviluppo
sostenibile di questi Paesi.
Il clean development mechanism consentirà di
trasferire e realizzare nei Paesi in via di sviluppo, a costi
competitivi, tecnologie e sistemi di gestione ad alta
efficienza energetica e ambientale, in grado di ridurre in
modo consistente le emissioni che altrimenti sarebbero
prodotte dall'utilizzazione di tecnologie obsolete e
inefficienti.
Questo meccanismo è strategico per introdurre nel mercato
globale regole che favoriscano il trasferimento e la
disseminazione di tecnologie e sistemi di gestione ambientale
compatibili ed è la "chiave" per coinvolgere i grandi mercati
emergenti nelle strategie per lo sviluppo sostenibile.
Il Protocollo prevede, inoltre, il commercio dei permessi
di emissione tra i Paesi industrializzati che hanno obblighi
di riduzione o limitazione delle proprie emissioni
(emission trading). Questo meccanismo consentirà di
sostituire parte delle misure nazionali di riduzione con
l'acquisto di emissioni presso quei Paesi che hanno livelli di
emissione inferiori a quelli previsti dal Protocollo.
L'articolo 11 del Protocollo di Kyoto prevede che nel
contesto dell'implementazione di cui all'articolo 4 i Paesi
sviluppati e i Paesi in via di sviluppo inclusi nell'allegato
II annesso alla Convenzione forniscano risorse finanziarie al
fine di coprire la totalità dei costi concordati dai Paesi in
via di sviluppo.
L'attuazione di tali impegni terrà conto della necessità
che il flusso delle risorse sia adeguato e prevedibile, nonché
di un'adeguata divisione tra tutti i Paesi sviluppati.
L'articolo 15 richiama gli articoli 9-10 della Convenzione
quadro sui cambiamenti climatici, i quali istituivano gli
organi sussidiari per l'assistenza scientifica e tecnologica e
l'organo sussidiario di implementazione. Le disposizioni
stabilite dalla Convenzione si applicheranno mutatis
mutandis al Protocollo.
Per rendere più stringenti gli impegni previsti dal
Protocollo di Kyoto, l'articolo 18 prevede la possibilità di
istituire un regime per l'osservanza di norme internazionali
(compliance system).
La procedura prevista per adottare emendamenti al
protocollo di Kyoto è disciplinata dall'articolo 20, il quale
stabilisce che sarà la Conferenza delle Parti ad avere la
competenza ad adottare modifiche al testo del Protocollo. Gli
emendamenti se possibile dovranno essere adottati con il
consenso di tutte le Parti, in caso contrario le decisioni
possono essere adottate anche con la maggioranza dei tre
quarti.
La disciplina della firma, dell'accettazione, della
ratifica, dell'approvazione e della adesione, è regolata
dall'articolo 24.
L'articolo 25 fissa i requisiti richiesti per l'entrata in
vigore del Protocollo; in tale disposizione viene stabilito
che lo stesso diventerà operativo, quando almeno 55 Parti
della Convenzione tra le quali le Parti incluse nell'allegato
I, le cui emissioni totali di anidride carbonica rappresentano
almeno il 55 per cento delle emissioni totali al 1990
dell'allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di
ratifica, approvazione, adesione o accettazione.
Il diritto di ritirarsi dal Protocollo può essere
esercitato da ogni parte dopo tre anni dalla data di entrata
in vigore, mediante notifica depositata al Segretariato. Ogni
Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata
contemporaneamente ritirata dal presente Protocollo.
4. L'accordo della Sesta Conferenza delle Parti firmatarie
della Convenzione (Bonn 19-26 luglio 2001).
L'accordo:
1) conferma gli impegni di riduzione delle emissioni di
gas serra da parte dei Paesi industrializzati, ad eccezione
degli USA, che hanno formalizzato la decisione di non aderire
al Protocollo. Pertanto l'obiettivo del 5,2 per cento fissato
a Kyoto nel 1997, si riduce a circa il 3,8 per cento;
2) riconosce ampie possibilità di uso dei sinks
(nuove piantagioni forestali e attività agroforestali), per
assorbire il carbonio atmosferico. Inoltre, l'accordo avvia i
tre meccanismi del Protocollo di Kyoto (joint
implementation, clean development mechanism, emissions
trading), attraverso i quali potranno essere acquisiti o
ceduti "crediti di emissione";
3) individua lo schema organizzativo del sistema di
controllo degli impegni di riduzione, compliance sytem,
rinviando le decisioni in merito alla definizione delle
sanzioni;
4) prevede l'istituzione di tre fondi, per sostenere i
Paesi in via di sviluppo che adotteranno programmi di
riduzione delle emissioni e che risultano particolarmente
vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici
(inondazioni, siccità, eccetera). L'Unione europea, il Canada,
la Norvegia e la Svizzera, hanno sottoscritto una
dichiarazione che li impegna ad un contributo annuo di 410
milioni di dollari: l'Italia dovrà partecipare con circa 68
milioni di euro annui.
5) L'accordo della Settima Conferenza delle Parti
firmatarie della Convenzione (Marrakech 7-9 novembre
2001).
La settima Conferenza delle Parti:
1) ha confermato il ruolo delle foreste per
l'assorbimento del carbonio atmosferico, assegnando ai Paesi
un budget nazionale di sinks, sulla base
dell'allegato all'accordo di Bonn. Il budget nazionale
della Russia è stato aumentato da 17 milioni di tonnellate a
33 milioni di tonnellate di carbonio. I "crediti" di carbonio
ottenuti dai sinks potranno essere commerciati e
utilizzati anche dopo il primo periodo di adempimento
(budget period 2008-2012), ovvero "bancabili";
2) ha stabilito che il commercio dei permessi di
emissione tra i Paesi industrializzati non è assoggettato a
limiti quantitativi;
3) ha avviato i due meccanismi di cooperazione
ambientale internazionale, clean development mechanism e
joint implementation, e istituito i relativi comitati di
gestione;
4) ha raccomandato alla prima Conferenza delle Parti che
si riunirà sotto il Protocollo di Kyoto (COP/MOP1), di
adottare il compliance system, così come individuato
alla Sesta Conferenza delle Parti. La decisione relativa alla
natura giuridica del "sistema" (se sia vincolante solo
politicamente o anche giuridicamente), è stata rimandata
all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto;
5) ha approvato la "Dichiarazione di Marrakech", in
vista del prossimo vertice mondiale di Johannesburg su
ambiente e sviluppo.
Gli Stati Uniti hanno confermato la loro decisione di
proseguire negli impegni nazionali di riduzione delle
emissioni, nell'ambito della Convenzione quadro sui
cambiamenti climatici, e hanno ribadito la scelta di non voler
ratificare il Protocollo di Kyoto.
Come parte della Convenzione, gli USA hanno partecipato in
modo costruttivo ai lavori della Settima Conferenza delle
Parti, e hanno approvato tutte le decisioni.
6) Decisioni relative agli aiuti finanziari per i Paesi in
via di sviluppo.
La Sesta Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici,
ha adottato le decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15,
che prevedono l'istituzione di tre fondi per finanziare nei
Paesi in via di sviluppo misure di mitigazione dei cambiamenti
climatici (2) (una descrizione dettagliata del contenuto delle
due decisioni è riportata di seguito).
(2) Poiché durante la Sesta Conferenza della parti
(COP6bis, Bonn, luglio 2001), si è raggiunto il consenso solo
sulle decisioni relative agli aiuti finanziari per i Paesi in
via di sviluppo, tra le quali ricadono le decisioni
FCCC/CP/2001L14 e FCCC/CP/2001/L15, il Presidente della
COP6bis ha deciso di non adottare un pacchetto parziale, ma di
rinviare l'adozione formale di tutte le decisioni della
Settima Conferenza delle Parti (Marrakech, novembre 2001). Per
tale ragione le decisioni riportate in allegato risultano
essere adottate dalla Settima Conferenza delle Parti.
Inoltre a Bonn l'Unione europea ha formalmente presentato,
congiuntamente con Canada, Islanda, Nuova Zelanda, Norvegia e
Svizzera una dichiarazione politica che manifesta l'impegno ad
un rapido avvio e un effettiva operatività dei tre fondi,
accompagnato dall'impegno a contribuire agli stessi, al più
tardi entro il 2005, con un'offerta complessiva pari a 410
milioni di dollari annui. Per i Paesi dell'Unione europea
resta inteso che il contributo sarà erogato non appena i fondi
diventeranno operativi, ossia nel 2003.
Per quanto riguarda l'ammontare del contributo italiano
questo è stato determinato sulla base della percentuale delle
emissioni al 1990 sul totale delle emissioni al 1990 dei Paesi
che hanno sottoscritto la dichiarazione comune di Bonn.
Pertanto la partecipazione italiana al contributo totale ai
410 milioni è pari al 13,2 per cento, ovvero a 54.210.000
dollari.
In sede europea nel corso dei lavori preparatori per la
ratifica del Protocollo di Kyoto è stato concordato di
aggiungere al contributo di ogni Paese una quota pari a circa
il 10 per cento: tale indicazione corrisponde all'esigenza di
assicurare la copertura dei contributi ulteriori che saranno
prevedibilmente stabiliti dalla prossima Conferenza delle
Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici.
Di seguito si riporta una descrizione dettagliata del
contenuto delle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e
FCCC/CP/2001/L15.
Decisione FCCC/CP/2001/L14: finanziamenti nell'ambito
della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.
Al fine di ottemperare agli impegni previsti nell'ambito
della Convenzione (già ratificata dall'Italia), i Paesi
industrializzati dovranno fornire finanziamenti ai Paesi in
via di sviluppo.
I Paesi industrializzati dovranno comunicare annualmente
alla Conferenza delle Parti il loro contributo finanziario.
Con questa decisione vengono istituiti due fondi:
1) fondo speciale per i cambiamenti climatici (punto 2
della decisione).
Tale fondo finanzierà attività, programmi e misure
relative ai cambiamenti climatici, complementari a quelle
finanziate tramite le risorse allocate nell'area focale sui
cambiamenti climatici della GEF (global environment
facility) e tramite finanziamenti bilaterali e
multilaterali, nelle seguenti aree:
a) adattamento;
b) trasferimento di tecnologie;
c) energia, trasporti, industria, agricoltura,
foreste, gestione di rifiuti;
d) attività di diversificazione economica per
assistere Paesi in via di sviluppo con economie altamente
dipendenti dalla produzione, processamento, esportazione e/o
consumo di combustibili fossili e prodotti ad alta intensità
energetica.
Il fondo verrà alimentato con i contributi dei Paesi
industrializzati e di quelli dei Paesi con economie in
transizione che sono in grado di farlo, e sarà gestito
dall'entità che opera come meccanismo finanziario (3), sotto
la guida della Conferenza delle Parti.
(3) Tale entità non è stata per ora identificata nella GEF
per lasciare ulteriori spazi futuri sulla definizione degli
aspetti istituzionali e gestionali di tale fondo.
2) fondo per i Paesi meno sviluppati (punto 6 della
decisione).
Tale fondo supporterà un programma di lavoro per i Paesi
meno sviluppati, che includerà, tra l'altro, i programmi
d'azione nazionali per l'adattamento.
Esso sarà gestito dall'entità che opera come meccanismo
finanziario, sotto la guida della Conferenza delle Parti.
Considerando che la Convenzione è già in vigore e che al
prossimo incontro degli organi sussidiari (giugno 2002)
verranno definite le modalità di gestione di tali fondi è
praticamente certo che essi diventeranno operativi alla
prossima Conferenza delle Parti (settembre 2002). Per tale
ragione si è ritenuto necessario rendere disponibili le
risorse a partire dal 2003.
Decisione FCCC/CP/2001/L15: finanziamenti nell'ambito del
Protocollo di Kyoto.
Al fine di ottemperare gli impegni previsti nell'ambito di
tale Protocollo i Paesi industrializzati dovranno fornire
finanziamenti, nuovi e addizionai rispetto ai contributi
versati nell'ambito della Convenzione, destinati ai Paesi in
via di sviluppo.
Con questa decisione viene istituito il fondo di
adattamento del Protocollo di Kyoto (punto 1 della
decisione).
Tale fondo servirà per finanziare progetti concreti di
adattamento e programmi nei Paesi in via di sviluppo che hanno
ratificato il Protocollo.
Sarà alimentato con gli share of proceeds derivanti
dai progetti di clean development mechanism e con altre
fonti di finanziamento, tra cui contributi volontari da parte
dei Paesi industrializzati che hanno ratificato il
Protocollo.
Sarà gestito dall'entità di gestione del meccanismo
finanziario, sotto la guida della COP/MOP.
I Paesi industrializzati che intendono ratificare il
Protocollo di Kyoto dovranno comunicare annualmente alla
COP/MOP l'entità del contributo finanziario da destinare al
fondo.
Considerato che i maggiori Paesi industrializzati si sono
impegnati a ratificare il Protocollo entro giugno 2002 per
permettere la sua entrata in vigore per il vertice mondiale
sullo sviluppo sostenibile che si svolgerà a Johannesburg il
prossimo agosto, si ritiene che la prima COP/MOP, che renderà
operativo il suddetto fondo, si riunirà al più tardi nei primi
mesi del 2003. Per tale ragione si è ritenuto necessario
rendere disponibili le risorse a partire dal 2003.
7) Gli impegni europei per l'attuazione del Protocollo di
Kyoto.
L'articolo 4 del Protocollo di Kyoto prevede l'adempimento
congiunto degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 3
dello stesso Protocollo. Tale articolo prevede il diritto per
le Organizzazioni regionali di integrazione economica di
raggiungere congiuntamente l'impegno di riduzione delle
emissioni.
I Paesi membri dell'Organizzazione regionale di
integrazione economica, stabiliranno i rispettivi livelli di
emissione con un apposito accordo che dovrà, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 2, del Protocollo essere notificato
al Segretariato, alla stessa data del deposito degli strumenti
di ratifica.
Sulla base delle disposizioni dell'articolo 4, il
Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del
17 giugno 1998, ha stabilito gli obiettivi di riduzione delle
emissioni degli Stati-membri, per raggiungere l'obiettivo
comune dell'8 per cento fissato dal Protocollo di Kyoto.
L'accordo, conosciuto come burden sharing, prevede
l'entità delle riduzioni, delle stabilizzazioni e degli
aumenti delle emissioni di gas ad effetto serra da parte degli
Stati membri:
Austria - 13%
Belgio - 7,5%
Danimarca - 21%
Finlandia 0%
Francia 0%
Germania - 21%
Grecia + 25%
Irlanda + 13%
Italia - 6.5%
Lussemburgo - 28%
Olanda - 6%
Portogallo + 27%
Regno Unito di Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord - 12.5%
Spagna + 15%
Svezia + 4%
Totale Europa - 8%
Le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente
dell'Unione europea del 17 giugno 1998 stabiliscono tra
l'altro che:
l'Italia entro il 2008-2012 dovrà ridurre le proprie
emissioni nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli
del 1990. L'entità di questa riduzione, considerando la
crescita tendenziale delle emissioni, corrisponde, secondo
stime dell'Unione europea, a circa 100 milioni di tonnellate
di anidride carbonica equivalente;
gli obiettivi di riduzione dovranno essere raggiunti
attraverso step successivi, con riduzioni a partire dal
2002 e un primo risultato intermedio significativo nel
2005;
l'impiego dei "meccanismi flessibili" potrà integrare le
misure nazionali;
la riduzione effettiva delle emissioni dovrà essere
verificata e controllata, su base annuale, sia a livello
nazionale sia a livello di Unione europea.
Inoltre, la decisione del 17 giugno 1998, richiama
esplicitamente il contesto delle politiche e delle norme
europee in materia energetica, dei trasporti e
dell'agricoltura, nel quale devono essere collocate le misure
per la riduzione delle emissioni.
8) La ratifica del Protocollo da parte dell'Italia,
nell'ambito del contesto normativo dell'Unione europea.
Sulla base delle conclusioni della Sesta Conferenza-bis
delle Parti di Bonn, il Consiglio dei Ministri
dell'ambiente dell'Unione europea del 29 ottobre 2001 ha
impegnato gli Stati membri alla ratifica del Protocollo di
Kyoto entro la Conferenza delle Nazioni Unite di Johannesburg
su ambiente e sviluppo prevista per settembre 2002.
Il Protocollo di Kyoto ha stabilito un obiettivo di
riduzione uguale per tutti gli Stati membri dell'Unione
europea (-8 per cento, ma nello stesso tempo ha previsto la
possibilità che l'Unione europea ripartisca l'obiettivo di
riduzione in maniera differenziata tra gli Stati membri
(articolo 4 del Protocollo). Sulla base delle disposizioni
dell'articolo 4, il Consiglio dei Ministri dell'ambiente
dell'Unione europea del 17 giugno 1998, ha stabilito gli
obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati membri, per
raggiungere l'obiettivo comune dell'8 per cento fissato dal
Protocollo di Kyoto (burden sharing).
La ripartizione degli oneri di riduzione deve peraltro
assicurare il rispetto dell'obiettivo comune della riduzione
dell'8 per cento, pertanto è evidente che nessuno Stato membro
potrà ratificare il Protocollo assumendo impegni di riduzione
che non siano coerenti con l'obiettivo comune stabilito dal
Protocollo stesso.
In altri termini il deposito dello strumento di ratifica
da parte di ogni Stato membro deve essere contestuale al
deposito dello strumento di ratifica da parte dell'Unione
europea e degli altri Stati membri, nonché dello strumento con
cui verrà approvato il burden sharing.
In conclusione, il presente disegno di legge di ratifica
rappresenta un primo passo verso la completa partecipazione
dell'Italia agli impegni di riduzione delle emissioni
stabiliti dal Protocollo di Kyoto.
A tale fine, il disegno di legge di ratifica:
all'articolo 1 prevede la ratifica del Protocollo e
rinvia la definizione dell'obiettivo di riduzione delle
emissioni alla decisione comunitaria che stabilisce la
ripartizione degli oneri di riduzione delle emissioni dei
singoli Stati membri;
all'articolo 2 individua una prima fase di attività, con
l'attribuzione delle relative risorse, finalizzata alla
individuazione preliminare delle politiche e misure che
l'Italia in ogni caso dovrà adottare per raggiungere, al minor
costo, i migliori risultati in termini di riduzione delle
emissioni combinata al miglioramento dell'efficienza
energetica del sistema economico nazionale, all'aumento della
superficie forestale e allo sviluppo della cooperazione
tecnologica internazionale con i Paesi dell'Europa centrale e
orientale, e con quelli in via di sviluppo, anche mediante una
migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione
dalle istituzioni finanziarie multilaterali, dalle banche
regionali di sviluppo e dalla Commissione europea;
all'articolo 3 stabilisce il contributo obbligatorio
annuale dell'Italia per il fondo a favore dei Paesi in via di
sviluppo deciso dalla Sesta Conferenza-bis delle
Parti;
all'articolo 4 prevede la copertura finanziaria e, in
particolare, gli oneri derivanti dall'attuazione degli
articoli 2 e 3.