XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2426




        Onorevoli Deputati!

1) Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

        La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata il 9 maggio 1992 è stata dall'Italia ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.
        Obiettivo della Convenzione è la stabilizzazione della concentrazione in atmosfera di anidride carbonica di origine antropica, prodotta dall'impiego di combustibili fossili, ad un livello tale da impedire interferenze pericolose per il sistema climatico.
        Il raggiungimento dell'obiettivo di stabilizzazione richiede lo sforzo congiunto di tutte le Parti contraenti, sia pure commisurato alle diverse capacità e responsabilità, e va correlato alla promozione di una crescita economica ed allo sviluppo sostenibile di tutti i Paesi interessati e, principalmente, di quelli in via di sviluppo, proprio perché il potenziamento delle economie nazionali è condizione essenziale per affrontare adeguatamente i problemi connessi con i cambiamenti climatici. In particolare la Convenzione stabilisce che i Paesi sviluppati dovranno assicurare che, nell'anno 2000, le proprie emissioni di anidride carbonica siano ritornate ai livelli del 1990.
        Come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), la prima sessione della Conferenza delle Parti, tenutasi a Berlino, nel 1995, effettuò la prima valutazione del rispetto degli impegni assunti dai Paesi sviluppati nell'ambito della Convenzione. Le Parti decisero che gli impegni dei Paesi sviluppati, di mantenere le emissioni dell'anno 2000 ai livelli del 1990, non permetteva di perseguire l'obiettivo, a lungo termine, della Convenzione, di impedire interferenze antropiche pericolose per il sistema climatico.
        A tale fine la Conferenza delle Parti adottò il "Mandato di Berlino", al fine di individuare gli ulteriori impegni dei Paesi sviluppati per la riduzione delle emissioni.
        Il "Gruppo speciale del Mandato di Berlino", dopo due anni di negoziato, sottopose la proposta di un Protocollo alla terza Conferenza delle Parti, riunitasi a Kyoto dal 1^ all'11 dicembre 1997.
        La Conferenza di Kyoto ha approvato, per consenso, la decisione 1/CP.3 per l'adozione di un Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5 per cento rispetto ai livelli del 1990.
        Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto da 178 Paesi, entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data dell'ultima ratifica da parte di almeno 55 Paesi, tra i quali un numero di Paesi sviluppati le cui emissioni totali di anidride carbonica rappresentano almeno il 55 per cento delle emissioni del 1990.


2) Il Protocollo di Kyoto.

        Il Protocollo di Kyoto impone ai Paesi industrializzati, responsabili di oltre il 70 per cento delle emissioni, di ridurre le proprie emissioni di gas serra del 5.2 per cento rispetto al 1990, nell'arco temporale 2008-2012. I gas serra, elencati nell'allegato A annesso al Protocollo, sono: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) esafluoro di zolfo (SF6).
        Gli obiettivi stabiliti per i singoli Paesi variano tra la stabilizzazione delle emissioni per la Russia e le riduzioni comprese tra il 6 per cento del Giappone, il 7 per cento degli USA, e l'8 per cento dei Paesi europei.
        Il Protocollo elenca all'allegato B gli impegni di riduzione dei singoli Paesi industrializzati:

    Australia ................... 108
    Austria ..................... 92
    Belgio ...................... 92
    Bulgaria (*) ................ 92
    Canada ...................... 94
    Comunità europea ............ 92
    Croazia (*).................. 95
    Danimarca ................... 92
    Estonia (*).................. 92
    Federazione Russa (*) ....... 100
    Finlandia ................... 92
    Francia ..................... 92
    Germania .................... 92
    Giappone .................... 94
    Grecia ...................... 92
    Irlanda ..................... 92
    Islanda ..................... 110
    Italia ...................... 92
    Lettonia (*) ................ 92
    Liechtenstein ............... 92
    Lituania (*) ................ 92
    Lussemburgo ................. 92
    Monaco ...................... 92
    Norvegia .................... 101
    Nuova Zelanda ............... 100
    Olanda ...................... 92
    Polonia (*) ................. 94
    Portogallo .................. 92
    Regno Unito di Gran Bretagna     e dell'Irlanda del Nord ..... 92
    Repubblica Ceca (*) ......... 92
    Romania (*) ................. 92
    Slovacchia (*) .............. 92
    Slovenia (*) ................ 92
    Spagna ...................... 92
    Stati Uniti d'America ....... 93
    Svezia ...................... 92
    Svizzera .................... 92
    Ucraina (*) ................. 100
    Ungheria (*) ................ 94

(*) Paesi in transizione verso un'economia di mercato.


3) Breve descrizione delle disposizioni del Protocollo di Kyoto.

        Il Protocollo di Kyoto indica all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), le politiche e misure che ogni Paese sviluppato dovrà attuare per raggiungere gli obiettivi di limitazione e riduzione delle emissioni:

            I) il miglioramento dell'efficienza energetica nei rilevanti settori dell'economia nazionale;

            II) la protezione ed estensione dei pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra;

            III) la promozione di forme sostenibili di agricoltura;

            IV) la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

            V) la progressiva riduzione, o eliminazione delle imperfezioni di mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e dei sussidi, che siano contrari all'obiettivo della Convenzione;

            VI) l'applicazione di politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra;

            VII) la limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il recupero e l'uso nella gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, nel trasporto e nella distribuzione di energia.

        Inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le Parti coopereranno per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate.
        Un ruolo particolare nel perseguimento degli impegni nazionali di riduzione viene attribuito alle attività agroforestali (cosiddetto "sinks"). Infatti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo di Kyoto, "le variazioni nette di gas ad effetto serra, tra le fonti di emissione e l'assorbimento da parte dei sinks risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e delle foreste, limitatamente alla forestazione, riforestazione e alla deforestazione dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo <...>".
        Inoltre, nel calcolo delle riduzioni le Parti potranno ricorrere ad attività antropiche addizionali come previsto dall'articolo 3, paragrafo 4 il quale espressamente dispone che: "Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle fonti di emissione e all'assorbimento dei pozzi nelle categorie dei terreni agricoli e della variazione della destinazione d'uso dei terreni e delle foreste, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità assegnate alle Parti incluse nell'Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verifica <...>".
        Al fine di procedere alla stima delle emissioni antropiche e degli assorbimenti da parte dei sinks ogni Parte inclusa nell'allegato I annesso alla Convenzione dovrà istituire un apposito "sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e assorbite dai pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal <...>" (articolo 5, paragrafo 1). Con il termine sistema nazionale si intende il complesso dell'organizzazione istituzionale, degli aspetti legali e delle procedure all'interno di un Paese necessari, per stimare le emissioni di gas ad effetto serra, per effettuare la trasmissione delle informazioni e rendere più agevole la loro verifica.
        Tale sistema permetterà l'adempimento degli obblighi di reporting previsti dal Protocollo di Kyoto quali l'elaborazione dell'inventario annuale nazionale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dai pozzi dei gas ad effetto serra (articolo 7, paragrafo 1), e la comunicazione nazionale, contenente le informazioni supplementari per dimostrare l'adempimento degli impegni assunti (articolo 7, paragrafo 2).
        Le informazioni elaborate dalle Parti e contenute negli inventari e nelle comunicazioni nazionali saranno esaminate dal Segretariato della Convenzione, che presenterà un rapporto alla Conferenza delle Parti sullo stato di adempimento dei singoli Paesi (articolo 8).
        Considerando che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale, e tenendo conto che ogni riduzione delle emissioni di gas serra è efficace indipendentemente dal luogo del pianeta nel quale viene realizzata, il Protocollo prevede che le misure nazionali per la riduzione delle emissioni potranno essere integrate da programmi di cooperazione tra più Paesi in modo da ottenere il massimo risultato di riduzione con il minor costo. Tali programmi, generalmente conosciuti come meccanismi di Kyoto, sono previsti dagli articoli 6 (joint implementation), 12 (clean development mechanism) e 17 (emission trading).
        Il meccanismo di joint implementation è finalizzato alla realizzazione di progetti comuni tra Paesi industrializzati (allegato I) per la riduzione delle emissioni mediante la diffusione e l'impiego di tecnologie più efficienti, con l'accreditamento ad entrambe le Parti delle riduzioni ottenute.
        I programmi di cooperazione tecnologica di joint implementation sono sostanzialmente indirizzati verso i Paesi con economia in transizione del Centro-Est Europa, che devono ristrutturare i loro sistemi produttivi e commerciali, poco efficienti e competitivi. Ciò permetterà di perseguire un triplice obiettivo:

            1) aumento dell'efficienza energetica con la riduzione del fabbisogno di combustibili fossili, ovvero con la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

            2) crescita economica sostenibile nei Paesi del Centro-Est Europa;

            3) accreditamento, ai Paesi maggiormente sviluppati che hanno effettuato gli investimenti delle quote di riduzione delle emissioni ottenute.

        I programmi di cooperazione tecnologica di clean development mechanism sono finalizzati alla realizzazione di progetti ad alta efficienza energetica nei Paesi in via di sviluppo da parte di imprese private dei Paesi industrializzati, in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile di questi Paesi.
        Il clean development mechanism consentirà di trasferire e realizzare nei Paesi in via di sviluppo, a costi competitivi, tecnologie e sistemi di gestione ad alta efficienza energetica e ambientale, in grado di ridurre in modo consistente le emissioni che altrimenti sarebbero prodotte dall'utilizzazione di tecnologie obsolete e inefficienti.
        Questo meccanismo è strategico per introdurre nel mercato globale regole che favoriscano il trasferimento e la disseminazione di tecnologie e sistemi di gestione ambientale compatibili ed è la "chiave" per coinvolgere i grandi mercati emergenti nelle strategie per lo sviluppo sostenibile.
        Il Protocollo prevede, inoltre, il commercio dei permessi di emissione tra i Paesi industrializzati che hanno obblighi di riduzione o limitazione delle proprie emissioni (emission trading). Questo meccanismo consentirà di sostituire parte delle misure nazionali di riduzione con l'acquisto di emissioni presso quei Paesi che hanno livelli di emissione inferiori a quelli previsti dal Protocollo.
        L'articolo 11 del Protocollo di Kyoto prevede che nel contesto dell'implementazione di cui all'articolo 4 i Paesi sviluppati e i Paesi in via di sviluppo inclusi nell'allegato II annesso alla Convenzione forniscano risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati dai Paesi in via di sviluppo.
        L'attuazione di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso delle risorse sia adeguato e prevedibile, nonché di un'adeguata divisione tra tutti i Paesi sviluppati.
        L'articolo 15 richiama gli articoli 9-10 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, i quali istituivano gli organi sussidiari per l'assistenza scientifica e tecnologica e l'organo sussidiario di implementazione. Le disposizioni stabilite dalla Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al Protocollo.
        Per rendere più stringenti gli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto, l'articolo 18 prevede la possibilità di istituire un regime per l'osservanza di norme internazionali (compliance system).
        La procedura prevista per adottare emendamenti al protocollo di Kyoto è disciplinata dall'articolo 20, il quale stabilisce che sarà la Conferenza delle Parti ad avere la competenza ad adottare modifiche al testo del Protocollo. Gli emendamenti se possibile dovranno essere adottati con il consenso di tutte le Parti, in caso contrario le decisioni possono essere adottate anche con la maggioranza dei tre quarti.
        La disciplina della firma, dell'accettazione, della ratifica, dell'approvazione e della adesione, è regolata dall'articolo 24.
        L'articolo 25 fissa i requisiti richiesti per l'entrata in vigore del Protocollo; in tale disposizione viene stabilito che lo stesso diventerà operativo, quando almeno 55 Parti della Convenzione tra le quali le Parti incluse nell'allegato I, le cui emissioni totali di anidride carbonica rappresentano almeno il 55 per cento delle emissioni totali al 1990 dell'allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione o accettazione.
        Il diritto di ritirarsi dal Protocollo può essere esercitato da ogni parte dopo tre anni dalla data di entrata in vigore, mediante notifica depositata al Segretariato. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata contemporaneamente ritirata dal presente Protocollo.


4. L'accordo della Sesta Conferenza delle Parti firmatarie della Convenzione (Bonn 19-26 luglio 2001).

        L'accordo:

            1) conferma gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra da parte dei Paesi industrializzati, ad eccezione degli USA, che hanno formalizzato la decisione di non aderire al Protocollo. Pertanto l'obiettivo del 5,2 per cento fissato a Kyoto nel 1997, si riduce a circa il 3,8 per cento;
            2) riconosce ampie possibilità di uso dei sinks (nuove piantagioni forestali e attività agroforestali), per assorbire il carbonio atmosferico. Inoltre, l'accordo avvia i tre meccanismi del Protocollo di Kyoto (joint implementation, clean development mechanism, emissions trading), attraverso i quali potranno essere acquisiti o ceduti "crediti di emissione";

            3) individua lo schema organizzativo del sistema di controllo degli impegni di riduzione, compliance sytem, rinviando le decisioni in merito alla definizione delle sanzioni;

            4) prevede l'istituzione di tre fondi, per sostenere i Paesi in via di sviluppo che adotteranno programmi di riduzione delle emissioni e che risultano particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici (inondazioni, siccità, eccetera). L'Unione europea, il Canada, la Norvegia e la Svizzera, hanno sottoscritto una dichiarazione che li impegna ad un contributo annuo di 410 milioni di dollari: l'Italia dovrà partecipare con circa 68 milioni di euro annui.


5) L'accordo della Settima Conferenza delle Parti firmatarie della Convenzione (Marrakech 7-9 novembre 2001).

        La settima Conferenza delle Parti:

            1) ha confermato il ruolo delle foreste per l'assorbimento del carbonio atmosferico, assegnando ai Paesi un budget nazionale di sinks, sulla base dell'allegato all'accordo di Bonn. Il budget nazionale della Russia è stato aumentato da 17 milioni di tonnellate a 33 milioni di tonnellate di carbonio. I "crediti" di carbonio ottenuti dai sinks potranno essere commerciati e utilizzati anche dopo il primo periodo di adempimento (budget period 2008-2012), ovvero "bancabili";

            2) ha stabilito che il commercio dei permessi di emissione tra i Paesi industrializzati non è assoggettato a limiti quantitativi;

            3) ha avviato i due meccanismi di cooperazione ambientale internazionale, clean development mechanism e joint implementation, e istituito i relativi comitati di gestione;

            4) ha raccomandato alla prima Conferenza delle Parti che si riunirà sotto il Protocollo di Kyoto (COP/MOP1), di adottare il compliance system, così come individuato alla Sesta Conferenza delle Parti. La decisione relativa alla natura giuridica del "sistema" (se sia vincolante solo politicamente o anche giuridicamente), è stata rimandata all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto;

            5) ha approvato la "Dichiarazione di Marrakech", in vista del prossimo vertice mondiale di Johannesburg su ambiente e sviluppo.
        Gli Stati Uniti hanno confermato la loro decisione di proseguire negli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, nell'ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, e hanno ribadito la scelta di non voler ratificare il Protocollo di Kyoto.
        Come parte della Convenzione, gli USA hanno partecipato in modo costruttivo ai lavori della Settima Conferenza delle Parti, e hanno approvato tutte le decisioni.


6) Decisioni relative agli aiuti finanziari per i Paesi in via di sviluppo.

        La Sesta Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici, ha adottato le decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, che prevedono l'istituzione di tre fondi per finanziare nei Paesi in via di sviluppo misure di mitigazione dei cambiamenti climatici (2) (una descrizione dettagliata del contenuto delle due decisioni è riportata di seguito).


        (2) Poiché durante la Sesta Conferenza della parti (COP6bis, Bonn, luglio 2001), si è raggiunto il consenso solo sulle decisioni relative agli aiuti finanziari per i Paesi in via di sviluppo, tra le quali ricadono le decisioni FCCC/CP/2001L14 e FCCC/CP/2001/L15, il Presidente della COP6bis ha deciso di non adottare un pacchetto parziale, ma di rinviare l'adozione formale di tutte le decisioni della Settima Conferenza delle Parti (Marrakech, novembre 2001). Per tale ragione le decisioni riportate in allegato risultano essere adottate dalla Settima Conferenza delle Parti.
        Inoltre a Bonn l'Unione europea ha formalmente presentato, congiuntamente con Canada, Islanda, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera una dichiarazione politica che manifesta l'impegno ad un rapido avvio e un effettiva operatività dei tre fondi, accompagnato dall'impegno a contribuire agli stessi, al più tardi entro il 2005, con un'offerta complessiva pari a 410 milioni di dollari annui. Per i Paesi dell'Unione europea resta inteso che il contributo sarà erogato non appena i fondi diventeranno operativi, ossia nel 2003.
        Per quanto riguarda l'ammontare del contributo italiano questo è stato determinato sulla base della percentuale delle emissioni al 1990 sul totale delle emissioni al 1990 dei Paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione comune di Bonn. Pertanto la partecipazione italiana al contributo totale ai 410 milioni è pari al 13,2 per cento, ovvero a 54.210.000 dollari.
        In sede europea nel corso dei lavori preparatori per la ratifica del Protocollo di Kyoto è stato concordato di aggiungere al contributo di ogni Paese una quota pari a circa il 10 per cento: tale indicazione corrisponde all'esigenza di assicurare la copertura dei contributi ulteriori che saranno prevedibilmente stabiliti dalla prossima Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici.
        Di seguito si riporta una descrizione dettagliata del contenuto delle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15.


Decisione FCCC/CP/2001/L14: finanziamenti nell'ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.

        Al fine di ottemperare agli impegni previsti nell'ambito della Convenzione (già ratificata dall'Italia), i Paesi industrializzati dovranno fornire finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo.
        I Paesi industrializzati dovranno comunicare annualmente alla Conferenza delle Parti il loro contributo finanziario.
        Con questa decisione vengono istituiti due fondi:

            1) fondo speciale per i cambiamenti climatici (punto 2 della decisione).
        Tale fondo finanzierà attività, programmi e misure relative ai cambiamenti climatici, complementari a quelle finanziate tramite le risorse allocate nell'area focale sui cambiamenti climatici della GEF (global environment facility) e tramite finanziamenti bilaterali e multilaterali, nelle seguenti aree:

                a) adattamento;

                b) trasferimento di tecnologie;

                c) energia, trasporti, industria, agricoltura, foreste, gestione di rifiuti;

                d) attività di diversificazione economica per assistere Paesi in via di sviluppo con economie altamente dipendenti dalla produzione, processamento, esportazione e/o consumo di combustibili fossili e prodotti ad alta intensità energetica.

        Il fondo verrà alimentato con i contributi dei Paesi industrializzati e di quelli dei Paesi con economie in transizione che sono in grado di farlo, e sarà gestito dall'entità che opera come meccanismo finanziario (3), sotto la guida della Conferenza delle Parti.


        (3) Tale entità non è stata per ora identificata nella GEF per lasciare ulteriori spazi futuri sulla definizione degli aspetti istituzionali e gestionali di tale fondo.


            2) fondo per i Paesi meno sviluppati (punto 6 della decisione).
        Tale fondo supporterà un programma di lavoro per i Paesi meno sviluppati, che includerà, tra l'altro, i programmi d'azione nazionali per l'adattamento.
        Esso sarà gestito dall'entità che opera come meccanismo finanziario, sotto la guida della Conferenza delle Parti.
        Considerando che la Convenzione è già in vigore e che al prossimo incontro degli organi sussidiari (giugno 2002) verranno definite le modalità di gestione di tali fondi è praticamente certo che essi diventeranno operativi alla prossima Conferenza delle Parti (settembre 2002). Per tale ragione si è ritenuto necessario rendere disponibili le risorse a partire dal 2003.
Decisione FCCC/CP/2001/L15: finanziamenti nell'ambito del Protocollo di Kyoto.

        Al fine di ottemperare gli impegni previsti nell'ambito di tale Protocollo i Paesi industrializzati dovranno fornire finanziamenti, nuovi e addizionai rispetto ai contributi versati nell'ambito della Convenzione, destinati ai Paesi in via di sviluppo.
        Con questa decisione viene istituito il fondo di adattamento del Protocollo di Kyoto (punto 1 della decisione).
        Tale fondo servirà per finanziare progetti concreti di adattamento e programmi nei Paesi in via di sviluppo che hanno ratificato il Protocollo.
        Sarà alimentato con gli share of proceeds derivanti dai progetti di clean development mechanism e con altre fonti di finanziamento, tra cui contributi volontari da parte dei Paesi industrializzati che hanno ratificato il Protocollo.
        Sarà gestito dall'entità di gestione del meccanismo finanziario, sotto la guida della COP/MOP.
        I Paesi industrializzati che intendono ratificare il Protocollo di Kyoto dovranno comunicare annualmente alla COP/MOP l'entità del contributo finanziario da destinare al fondo.
        Considerato che i maggiori Paesi industrializzati si sono impegnati a ratificare il Protocollo entro giugno 2002 per permettere la sua entrata in vigore per il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si svolgerà a Johannesburg il prossimo agosto, si ritiene che la prima COP/MOP, che renderà operativo il suddetto fondo, si riunirà al più tardi nei primi mesi del 2003. Per tale ragione si è ritenuto necessario rendere disponibili le risorse a partire dal 2003.


7) Gli impegni europei per l'attuazione del Protocollo di Kyoto.

        L'articolo 4 del Protocollo di Kyoto prevede l'adempimento congiunto degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 3 dello stesso Protocollo. Tale articolo prevede il diritto per le Organizzazioni regionali di integrazione economica di raggiungere congiuntamente l'impegno di riduzione delle emissioni.
        I Paesi membri dell'Organizzazione regionale di integrazione economica, stabiliranno i rispettivi livelli di emissione con un apposito accordo che dovrà, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Protocollo essere notificato al Segretariato, alla stessa data del deposito degli strumenti di ratifica.
        Sulla base delle disposizioni dell'articolo 4, il Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998, ha stabilito gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati-membri, per raggiungere l'obiettivo comune dell'8 per cento fissato dal Protocollo di Kyoto.
        L'accordo, conosciuto come burden sharing, prevede l'entità delle riduzioni, delle stabilizzazioni e degli aumenti delle emissioni di gas ad effetto serra da parte degli Stati membri:

Austria - 13%
Belgio - 7,5%
Danimarca - 21%
Finlandia 0%
Francia 0%
Germania - 21%
Grecia + 25%
Irlanda + 13%
Italia - 6.5%
Lussemburgo - 28%
Olanda - 6%
Portogallo + 27%
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord - 12.5%
Spagna + 15%
Svezia + 4%
Totale Europa - 8%
        Le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998 stabiliscono tra l'altro che:

            l'Italia entro il 2008-2012 dovrà ridurre le proprie emissioni nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990. L'entità di questa riduzione, considerando la crescita tendenziale delle emissioni, corrisponde, secondo stime dell'Unione europea, a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente;

            gli obiettivi di riduzione dovranno essere raggiunti attraverso step successivi, con riduzioni a partire dal 2002 e un primo risultato intermedio significativo nel 2005;

            l'impiego dei "meccanismi flessibili" potrà integrare le misure nazionali;

            la riduzione effettiva delle emissioni dovrà essere verificata e controllata, su base annuale, sia a livello nazionale sia a livello di Unione europea.

        Inoltre, la decisione del 17 giugno 1998, richiama esplicitamente il contesto delle politiche e delle norme europee in materia energetica, dei trasporti e dell'agricoltura, nel quale devono essere collocate le misure per la riduzione delle emissioni.


8) La ratifica del Protocollo da parte dell'Italia, nell'ambito del contesto normativo dell'Unione europea.

        Sulla base delle conclusioni della Sesta Conferenza-bis delle Parti di Bonn, il Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 29 ottobre 2001 ha impegnato gli Stati membri alla ratifica del Protocollo di Kyoto entro la Conferenza delle Nazioni Unite di Johannesburg su ambiente e sviluppo prevista per settembre 2002.
        Il Protocollo di Kyoto ha stabilito un obiettivo di riduzione uguale per tutti gli Stati membri dell'Unione europea (-8 per cento, ma nello stesso tempo ha previsto la possibilità che l'Unione europea ripartisca l'obiettivo di riduzione in maniera differenziata tra gli Stati membri (articolo 4 del Protocollo). Sulla base delle disposizioni dell'articolo 4, il Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998, ha stabilito gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati membri, per raggiungere l'obiettivo comune dell'8 per cento fissato dal Protocollo di Kyoto (burden sharing).
        La ripartizione degli oneri di riduzione deve peraltro assicurare il rispetto dell'obiettivo comune della riduzione dell'8 per cento, pertanto è evidente che nessuno Stato membro potrà ratificare il Protocollo assumendo impegni di riduzione che non siano coerenti con l'obiettivo comune stabilito dal Protocollo stesso.
        In altri termini il deposito dello strumento di ratifica da parte di ogni Stato membro deve essere contestuale al deposito dello strumento di ratifica da parte dell'Unione europea e degli altri Stati membri, nonché dello strumento con cui verrà approvato il burden sharing.
        In conclusione, il presente disegno di legge di ratifica rappresenta un primo passo verso la completa partecipazione dell'Italia agli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dal Protocollo di Kyoto.
        A tale fine, il disegno di legge di ratifica:

            all'articolo 1 prevede la ratifica del Protocollo e rinvia la definizione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni alla decisione comunitaria che stabilisce la ripartizione degli oneri di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri;

            all'articolo 2 individua una prima fase di attività, con l'attribuzione delle relative risorse, finalizzata alla individuazione preliminare delle politiche e misure che l'Italia in ogni caso dovrà adottare per raggiungere, al minor costo, i migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni combinata al miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale, all'aumento della superficie forestale e allo sviluppo della cooperazione tecnologica internazionale con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, e con quelli in via di sviluppo, anche mediante una migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie multilaterali, dalle banche regionali di sviluppo e dalla Commissione europea;

            all'articolo 3 stabilisce il contributo obbligatorio annuale dell'Italia per il fondo a favore dei Paesi in via di sviluppo deciso dalla Sesta Conferenza-bis delle Parti;

            all'articolo 4 prevede la copertura finanziaria e, in particolare, gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3.




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