XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2381
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).
In generale, l'attuazione dei Protocolli alla
Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi
comporta un duplice ordine di implicazioni, per promuovere:
a) gli adempimenti che rientrano nell'ordinaria
attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato
interessate, ed in generale:
promozione e scambio di tecnologie;
sviluppo di strategie, politiche e programmi;
scambi di informazione;
b) gli adempimenti che non sono previsti
nell'ambito della legislazione vigente:
Riunioni
Partecipare alle riunioni negoziali nel corso di un anno
organizzate dalle Parti al fine di prendere, d'intesa,
importanti decisioni nei diversi settori previsti dai
Protocolli:
ATTIVITA' COSTI STIMATI
2 funzionari x 8 Protocolli Euro 775 x 2 x 8 (escluso
x 2 giorni x 2 missioni all'anno Prot. Controversie)
x 2 x 2
Totale Euro 49.600
Progetti pilota
Promuovere progetti pilota tesi all'attuazione di
programmi tecnologici sostenibili;
promuovere e armonizzare, in stretta collaborazione, la
ricerca e l'osservazione sistematica;
redigere rapporti periodici al Comitato permanente circa
le misure adottate per implementare i Protocolli e la loro
efficacia:
COSTI STIMATI
Totale: Euro 309.874
Informazione
Provvedere affinché i risultati nazionali della ricerca e
dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema
comune d'osservazione e informazione permanenti e siano resi
accessibili al pubblico;
predisporre un inventario sullo stato di fatto dei
settori in tale senso disciplinati dai Protocolli;
creazione di siti allo scopo di informare ed aggiornare
la pubblica opinione in relazione alle misure prese per
attuare i Protocolli:
ATTIVITA' COSTI STIMATI
creazione di una banca dati Euro 51.646
predisposizione di uno o più inventari Euro 25.823
creazione di siti Euro 25.823
Totale Euro 103.292
RIEPILOGO SPESE
Missione per partecipazione riunioni Euro 49.600
Promozione e sviluppo di progetti pilota Euro 309.874
Scambio di informazioni (inventari, siti, banca dati)
Euro 103.292
Totale: Euro 462.766
In cifra tonda Euro 462.765
Relazione tecnico-normativa
Numerosi provvedimenti sono stati già adottati
dall'Italia, negli anni scorsi, al fine della protezione della
natura e del paesaggio, della difesa del suolo, della
pianificazione territoriale, dello sviluppo sostenibile, del
miglioramento della situazione energetica, della salvaguardia
delle foreste, della valorizzazione del turismo, dell'ambiente
e della salute umana contro dagli effetti dei trasporti.
Tra questi provvedimenti, in relazione a ciascun
Protocollo, in particolare si ricorda:
A) Foreste montane:
Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 7 novembre 2000: Cofinanziamento
nazionale del programma degli interventi relativi alla
protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2000,
di cui al regolamento (CEE) n. 2158/92, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n.
183/1987.
Deliberazione CIPE n. 183 del 5 novembre 1999:
Cofinanziamento del programma degli interventi relativi alla
protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, di
cui al regolamento CEE n. 3528/86, modificato dal regolamento
CE n. 307/97, per l'anno 1999.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
giugno 1997: Istituzione degli organi del coordinamento
territoriale del Corpo forestale dello Stato per
l'ambiente.
Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 22 novembre 1994, n. 750: Regolamento recante
disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento
del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e
forestali.
B) Pianificazione territoriale e sviluppo
sostenibile
Legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 12 novembre
1997, n. 34: Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991,
n. 52, in materia di pianificazione territoriale e
urbanistica, alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in
materia di opere pubbliche e di interesse pubblico, alla legge
regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione
delle bellezze naturali, alla legge regionale 1^ marzo 1988,
n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e
alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di
forestazione.
Legge regionale della Valle d'Aosta 1^ ottobre 1996:
Norme in materia urbanistica e di pianificazione
territoriale.
Legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 agosto 1996,
n. 32: Disposizioni concernenti norme integrative, di
modificazione e di proroga di termini di provvedimenti
legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione
territoriale e tutela della flora.
Decreto del Ministro dell'ambiente 18 dicembre 2000:
Bando relativo al co-finanziamento di programmi di sviluppo
sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.
D) Difesa del suolo
Legge 18 maggio 1989, n. 183: essa prevede delle norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo, che ha come scopo quello di assicurare la difesa del
suolo, appunto, il risanamento delle acque, la fruizione e la
gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale
sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti
ambientali ad essi connessi (articolo 1, comma 1). Per
ottenere questi risultati, si avvale del piano di bacino,
"strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo" mediante
il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme
d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla
valorizzazione del suolo e la diretta utilizzazione delle
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali
del territorio interessato;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1990: il decreto in esame costituisce un atto di
indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione e
dell'adozione degli schemi revisionali e programmatici di cui
all'articolo 31 della legge n. 183 del 1989, recante norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo;
Legge 7 agosto 1990, n. 253: questa legge inserisce
nell'ordinamento delle "disposizioni integrative alla legge n.
183 del 1989", stabilendo norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992:
questo decreto del Presidente della Repubblica rappresenta un
atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di
integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive
dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la
redazione dei piani di bacino di cui alla legge n. 183 del
1989; esso introduce, infatti, norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993:
anch'esso costituisce un atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei
programmi di manutenzione idraulica e forestale;
Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: il seguente
decreto-legge fissa le modalità da seguire negli interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, intitolato
"Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a
sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei
procedimenti in materia edilizia";
Legge 5 gennaio 1994, n. 37: essa stabilisce norme per
la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995,
concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai criteri per la redazione di piani di
bacino.
E) Energia.
Legge 9 gennaio 1991, n. 9: tale legge, intitolata "Norme
per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali", ha introdotto i primi elementi per liberalizzare la
produzione dell'energia in Italia. Infatti ha disposto la
regolamentazione di numerosi settori, tra i quali ricordiamo
gli impianti idroelettrici e gli elettrodotti, gli idrocarburi
e la geotermia, gli autoproduttori e le imprese elettriche
locali;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10: anche questa legge,
intitolata "Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia", fissa i princìpi generali idonei a rendere operativo
il PEN (Piano energetico nazionale) ed in modo specifico, per
conseguire il risparmio energetico, demandando ad una serie di
decreti attuativi la definizione di strumenti normativi per il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
migliorare i processi di trasformazione
dell'energia;
ridurre i consumi di energia;
migliorare i consumi di energia;
Legge 25 agosto 1991, n. 282: che reca norme per la
riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente;
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 15 febbraio 1992, intitolo "Agevolazioni
fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli
edifici";
Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476: il seguente
decreto ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE del
Consiglio, del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva
92/31/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10";
Legge 31 gennaio 1994, n. 97: intitolata "Nuove
disposizioni per le zone montane". In particolare la legge
stabilisce che l'energia elettrica prodotta nei territori
montani da piccoli generatori comunque azionati, come
aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline
idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica
non superiore a 30 Kilowatt, o da gruppi elettrogeni
funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa
imposta erariale sul consumo;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 484: intitolato "Regolamento recante la disciplina di
conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di
concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in
mare";
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 485: intitolato "Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione
di coltivazione delle risorse geotermiché di interesse
nazionale";
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 526: intitolato "Regolamento recante norme per disciplinare
la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi". Il seguente regolamento, in particolare, stabilisce
che il permesso di prospezione di cui all'articolo 3 della
legge n. 9 del 1991, è subordinato alla pronuncia di
compatibilità di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del
1986. Lo studio dell'impatto ambientale da allegare alla
domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere
redatto secondo lo schema di cui agli allegati II/A e II/B al
presente regolamento, che fanno parte integrante del
regolamento stesso. La pronuncia di compatibilità ambientale
non occorre:
nel caso in cui il richiedente nell'istanza di permesso
si impegni espressamente a non effettuare attività di
prospezione all'interno delle aree di cui all'allegato I;
per istanze di permessi di prospezione i cui programmi
di lavoro comprendano esclusivamente rilievi geologici in
campagna, misure gravimetriche, magnetometriche,
paleomagnetiche e sismometriche passive, prospezioni
geochimiche, rilievi condotti con aerei o satelliti;
Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, il quale ha
dato attivazione alla 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica,
modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del
Consiglio, del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del
Consiglio, del 22 luglio 1993, e dalla 93/97/CEE del
Consiglio, del 29 ottobre 1993;
Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625: tale
decreto legislativo ha dato attuazione alla direttiva
94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio o di esercizio
delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi;
Regolamento (CEE) n. 701/97 del Consiglio, del 14 aprile
1997: esso impone l'adozione di un programma destinato a
promuovere la cooperazione internazionale nel settore
energetico (Programma Synergy);
Legge 10 novembre 1997, n. 415: con questa legge si è
provveduto alla ratifica ed all'esecuzione del trattato sulla
Carta europea dell'energia, con atto finale, Protocolli e
decisione, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994;
Decreto del Presidente della Repubblica 1^ febbraio 1998,
n. 53: intitolato "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
che utilizzano fonti convenzionali", a norma dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.
107: intitolato "Regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul
consumo di energia degli apparecchi domestici";
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 2 aprile 1998, recante modalità di
applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi
domestici, congelatori e relative combinazioni";
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 7 ottobre 1998, recante una disciplina sulle
modalità di applicazione dell'etichettatura a lavatrici,
asciugabiancheria e lavasciuga ad uso domestico.
F) "Protezione della natura e tutela del paesaggio".
Decreto del Presidente della Repubblica 1^ dicembre 2000;
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva
97/49/CE che modifica l'Allegato I della direttiva 79/409/CEE,
concernente la protezione degli uccelli selvatici;
Decreto del Ministro dell'ambiente 3 agosto 2000:
Modalità di presentazione delle proposte relative al programma
finanziario europeo LIFE-Ambiente per l'annualità 2000;
Regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione, del 30
novembre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Delibera n. 60 della giunta regionale Veneto del 15
novembre 2000: Piano per il Parco nazionale Dolomiti
bellunesi;
Delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 20 luglio 2000: Approvazione del III aggiornamento
dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi
del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera
c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo
7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Delibera n. 2014 della giunta regionale Veneto del 30
giugno 2000: Interventi per la conservazione e la tutela della
natura nelle aree naturali protette;
Legge regionale Valle d'Aosta 25 maggio 2000, n. 12:
Disposizioni in materia di cartografia e di sistema
cartografico e geografico regionale;
Delibera CIPE n. 202 del 21 dicembre 1999: Convenzione n.
187 del 1990. Progetto per il sistema di arredo di ambiente,
l'organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio a
supporto della attività turistica, dello sport e del tempo
libero;
Legge 14 ottobre 1999, n. 403: Ratifica ed esecuzione
della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e
processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a
Salisburgo il 7 novembre 1991;
Decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999:
Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della
direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE;
Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
30 novembre 1998: Disciplina delle zone di tutela
biologica;
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357: Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali, nonché
flora e fauna selvatiche;
Regolamenti (CEE) n. 938/97 e n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997: Regolamenti che modificano il
regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla
protezione di talune specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 18
dicembre 1996: Decentramento dei poteri di tutela ambientale e
paesaggistica.
G) "Agricoltura di montagna".
Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno
1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con
le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello
spazio naturale;
Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, 30 giugno
1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle
misure forestali nel settore agricolo;
Legge regionale Lombardia 6 aprile 1993, relativa a
disposizioni attuative della legge regionale 30 novembre 1991,
n. 30: "Interventi finalizzati all'agricoltura in
montagna";
Legge regionale Veneto 18 gennaio 1994, relativa a
provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo
dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la
valorizzazione dei territori montani;
Legge 31 gennaio 1994, n.97, relativa alle norme per la
salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane. Tali
norme promuovono azioni di sviluppo e tutela della montagna
negli interessi della collettività nazionale anche attraverso
la diffusione di servizi sul territorio montano. La legge
rappresenta un importante strumento di incentivazione e
sostegno allo sviluppo economico montano istituendo politiche
di agevolazione economica e di intervento sulle attività
produttive, favorendo la permanenza dei residenti nelle aree
montane anche attraverso la promozione di attività
imprenditoriali locali, allo scopo di contrastare lo
spopolamento causato dalla mancanza di opportunità di lavoro e
dalla carenza di servizi e infrastrutture;
Regolamento (CEE) n.950/97 del Consiglio, del 20 maggio
1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle
strutture agricole;
Regolamento (CE) n.951/97 del Consiglio, del 20 maggio
1997, relativo al miglioramento delle condizioni di
trasformazione di commercializzazione dei prodotti
agricoli;
Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo a
disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge
27 dicembre 1997, n.449;
Legge regionale Trentino-Alto Adige - provincia autonoma
di Trento 23 novembre 1998, relativa a interventi per lo
sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia
di agricoltura.
H) "Turismo ed attività di tempo libero".
Deliberazione CIPE n.24 del 19 febbraio 1999:
cofinanziamento nazionale del programma operativo "Sviluppo e
valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni
dell'obiettivo 1", di cui al regolamento (CEE) n.2081/93, per
le annualità 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli
interventi per gli anni 1995 e 1996.
Deliberazione CIPE n. 39 del 25 maggio 2000: Progetto per
il sistema di arredo di ambiente, l'organizzazione delle
funzioni, la tutela del paesaggio e supporto dell'attività
turistica, dello sport e del tempo libero - Proroga della
convenzione n.187/90.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
settembre 1998: Recepimento della direttiva 95/57/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati
statistici nel settore del turismo.
Delibera CIPE n.216 del 21 dicembre 1999: Approvazione
dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le
regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno
1999.
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 17 febbraio 1999, n.72: Regolamento
recante istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna.
Legge 29 novembre 1995, n.513: "Modifica all'articolo 18
della legge 31 gennaio 1994, n.97, recante nuove disposizioni
per le zone montane".
I) Trasporti.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 1995. Tale decreto, con cui è stata recepita la
direttiva 93/12/CEE relativa al tenore dello zolfo di taluni
combustibili liquidi, vieta l'immissione sul mercato di
gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,2 per cento in
peso e di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo
superiore a 0,05 per cento in peso;
Decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996. Il
decreto in esame reca "Attivazione di un sistema di
sorveglianza di inquinamento da ozono" ed ha come scopo quello
di "instaurare un sistema di sorveglianza, di scambio di
informazioni, di gestione degli stati di attenzione e di
allarme per la popolazione finalizzato al controllo
dell'inquinamento da ozono" (articolo 1). Lo stesso decreto
prevede anche quali devono essere, per la misura delle
concentrazioni d'ozono, i metodi di riferimento (in
primis quello dell'allegato III, e poi anche altri metodi
al primo equivalenti, sulla base dei criteri stabiliti dal
CENIA);
Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
ottobre 1996. Con questo decreto sono state emanate
disposizioni relative all'autotrasporto di merci tra
Italia-Austria per l'anno 1997;
Legge 4 novembre 1997, n. 413, intitolata "Misure urgenti
per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene".
Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge, a
decorrere dal 1^ luglio 1998, il tenore massimo consentito di
benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è
fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40
per cento in volume. A decorrere poi, dal 1^ luglio 2000, è
stabilita, con decreto del Ministro dell'ambiente (di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari) un'ulteriore riduzione
del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine,
sulla base della normativa comunitaria. Il controllo del
tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è
effettuato dai lavoratori chimici delle dogane e delle imposte
indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e
su quelli importati. I sindaci, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, potranno adottare le misure di limitazione
della circolazione, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285. L'articolo 4 differenzia le pompe di distribuzione
delle benzine presso gli impianti nuovi di distribuzione dei
carburanti da quelle, invece, presso impianti preesistenti; le
prime, dovranno essere dotate di dispositivi di recupero dei
vapori della benzina a partire dalla data di entrata in vigore
della legge (articolo 4, comma 2), mentre le altre pompe, e
ciò quelle presenti in impianti preesistenti, dovranno
essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina
entro luglio 2000 (comma 3).
E per quanto concerne le modalità ed i termini per la
graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3, queste
dovranno essere stabilite mediante l'emanazione di un decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità (previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari).
Tali modalità e tali termini per la graduale applicazione
dell'obbligo di attrezzare con dispositivi di recupero dei
vapori di benzina le pompe di distribuzione delle benzine
presso gli impianti preesistenti di distrubuzione dei
carburanti, sono stati stabiliti con il decreto del Ministro
dell'ambiente 20 gennaio 1999, n.76, intitolato, appunto,
"Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi
di recupero dei vapori di benzine presso i distributori";
Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
novembre 1997. Il decreto ha recepito ed attuato la direttiva
96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
ottobre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a
motore;
Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997,
n.496, intitolato "Regolamento recante norme per la riduzione
dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili",
stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento da rumore (previste nell'allegato B), in
attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della
legge 26 ottobre 1995, n.447;
Decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998. Il
decreto in esame prevede una normativa relativa alla "mobilità
sostenibile nelle aree urbane", ponendo a carico delle regioni
(entro il 30 giugno 1999) l'adozione del piano regionale per
il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991. Secondo
tale decreto, inoltre:
i sindaci dei comuni di cui all'allegato III del
decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 e tutti
gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento
atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli
3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,
devono adottare le misure adeguate (ai sensi delle leggi
sanitarie) per la prevenzione e la riduzione delle emissioni
inquinanti, qualora sia accertato o prevedibile il superamento
dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti
dai decreti del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, e 16
maggio 1996;
le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali
con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente
più di 800 addetti ubicati nei comuni di cui al comma 1
dell'articolo 2, devono adottare il piano degli spostamenti
casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a
tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è
finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale e ad una migliore organizzazione degli
orari per limitare la congestione del traffico;
Direttiva del Ministro del lavori pubblici 7 luglio 1998.
Questa direttiva, relativa al controllo dei gas di scarico dei
veicoli (bollino blu), prevede ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della
strada) (che annuncia la potestà del sindaco di limitare,
entro i centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale), il potere di attribuire ai
sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi
acuti di inquinamento (individuate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20
maggio 1991), di vietare la circolazione, entro i centri
abitati, agli autoveicoli che non sono in grado di attestare
il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti
previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 febbraio 1996, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della sanità, in applicazione della direttiva
92/55/CEE;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998,
n. 459. Tale decreto del Presidente della Repubblica,
intitolato "Regolamento recante norme di esecuzione
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in
materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario", stabilisce appunto una serie di norme idonee a
prevenire e a contenere l'inquinamento da rumore nascente
dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee
metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e
delle funicolari.
Tali disposizioni sono da applicare:
alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed
alle infrastrutture di nuova realizzazione in sfiancamento a
quelle esistenti;
alle infrastrutture di nuova realizzazione;
Decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n.163.
Il decreto prevede un regolamento recante norme per
l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione;
Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
maggio 1999. Tale decreto ha recepito la direttiva 98/77/CE
della Commissione, del 2 ottobre 1998, la quale adegua al
progresso tecnico la direttiva 70/220/CE del Consiglio
relativa all'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni
dei veicoli a motore;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999,
n.250. Il decreto del Presidente della Repubblica reca norme
idonee alla rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo
7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127;
Decreto del Ministro del trasporti e della navigazione 7
luglio 1999. Il provvedimento prevede la concessione di
incentivi per il trasporto combinato ai sensi dell'articolo 5
della legge 23 dicembre 1997, n.454;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Esso ha dato
attuazione alla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e
di gestione della qualità dell'aria ambiente ed ha modificato
il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988,
abrogandone (a norma del primo comma dell'articolo 13): il
primo comma dell'articolo 3; i punti a), b) e d)
dell'articolo 4; gli articoli 20, 21, 22, 23; gli allegati
I, II, III e IV.
Decreto del Ministro dell'ambiente 3 dicembre 1999. Esso
prevede le procedure antirumore e identifica le zone di
rispetto negli aeroporti.
Decreto del Ministro dell'ambiente 10 febbraio 2000. Il
presente decreto intitolato "Metodiche per il controllo del
tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle
benzine" stabilisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4
novembre 1997, n. 413, le metodiche per il campionamento, per
le analisi e per la valutazione dei risultati relativi ai
controlli sul tenore di benzene e di idrocarburi aromatici
totali nelle benzine destinate all'immissione in consumo
(articolo 1).
Si ricorda che al comma 1 dell'articolo 1, la legge n.
413 del 1997 fissa il contenuto massimo di benzene e di
idrocarburi aromatici totali nelle benzine carburanti, mentre
al comma 3 dello stesso articolo prevede che con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle
finanze, sia stabilita apposita metodica per il relativo
controllo.
Pertanto, nel contenuto dei Protocolli non si rilevano
aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto sul sistema
normativo interno, non si prevede la necessità di emanare
norme di adeguamento o di effettuare modifiche alla
legislazione nazionale, né sembrano necessari nuovi
provvedimenti di natura amministrativa.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
L'amministrazione italiana deputata in via prioritaria
all'attuazione del trattato è il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Per quanto attiene agli elementi dell'impatto si ritiene
che i destinatari diretti sono le amministrazioni centrali
nonché le amministrazioni regionali e gli enti locali.
Indirettamente sono interessate alla normativa le popolazioni
residenti nei Paesi dell'arco alpino in quanto la ratifica dei
Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi è
tesa alla salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema
naturale delle Alpi.
B) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati
attesi.
Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati
nella relazione illustrativa e nella relazione
tecnico-normativa.
C) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a
carico delle pubbliche amministrazioni.
Si ritiene che l'impatto sull'organizzazione può essere
fronteggiato dalle amministrazioni senza la necessità di
appositi e specifici modelli organizzativi, salvo eventuali
azioni di migliore distribuzione delle risorse umane, idonee a
rendere più efficace l'attività istituzionale.
D) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione
di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le
strutture esistenti.
Nuove strutture amministrative sono prevedibili in quanto
nei diversi settori previsti dai Protocolli occorrono, per
dare attuazione agli stessi, progetti pilota, una banca dati,
inventari nonché attività relazionali che per loro natura
richiedono una struttura operativa e di coordinamento che deve
anche interagire con quelle esistenti.
E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
L'impatto sui destinatari non produce squilibri in quanto
le misure adottate nei dodici settori di intervento, essendo
dirette a salvaguardare a lungo termine l'ecosistema naturale
delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela
degli interessi economici delle popolazioni residenti,
producono attraverso migliori standard e validi
indicatori, effetti sulla qualità ambientale incidendo sulla
sostenibilità dei trasporti.