XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2381
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della
Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con
annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:
a) "Protocollo nell'ambito delle foreste montane",
fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;
b) "Protocollo nell'ambito della pianificazione
territoriale e sviluppo sostenibile", fatto a Chambéry il 20
dicembre 1994;
c) "Protocollo nell'ambito della composizione
delle controversie", fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
d) "Protocollo nell'ambito della difesa del
suolo", fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
e) "Protocollo nell'ambito dell'energia", fatto a
Bled il 16 ottobre 1998;
f) "Protocollo nell'ambito della protezione della
natura e della tutela del paesaggio, con allegati", fatto a
Chambèry il 20 dicembre 1994;
g) "Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di
montagna, con allegato", fatto a Chambèry il 20 dicembre
1994;
h) "Protocollo nell'ambito del turismo", fatto a
Bled il 16 ottobre 1998;
i) "Protocollo nell'ambito dei trasporti", fatto a
Lucerna il 31 ottobre 2000.
2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui
al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei
Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h),
i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera
c).
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono
all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli
di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14
ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta
Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal
Ministro per gli affari regionali.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 462.765 annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
E 1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.