XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2381
Onorevoli Deputati!
1) Esposizione delle motivazioni e delle finalità del
provvedimento.
L'allegato disegno di legge reca la ratifica dei seguenti
Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione
delle Alpi:
a) foreste montane;
b) pianificazione territoriale e sviluppo
sostenibile;
c) composizione delle controversie;
d) difesa del suolo;
e) energia;
f) protezione della natura e tutela del
paesaggio;
g) agricoltura di montagna;
h) turismo;
i) trasporti.
La Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi
(Convenzione Alpi), realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco
alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia,
Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco), è stata
firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e dalla
stessa resa esecutiva con la legge 14 ottobre 1999, n. 403.
La Convenzione è entrata in vigore il 9 marzo 1995 ed ha
come obiettivo quello della salvaguardia a lungo termine
dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo
sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle
popolazioni residenti, stabilendo i princìpi cui dovrà
ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi
dell'Arco alpino. Per il raggiungimento di tali obiettivi le
Parti contraenti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione,
dovranno prendere adeguate misure nei seguenti dodici
settori:
1. popolazione e cultura;
2. pianificazione territoriale e sviluppo
sostenibile;
3. salvaguardia della qualità dell'aria;
4. difesa del suolo;
5. idroeconomia;
6. protezione della natura e tutela del paesaggio;
7. agricoltura di montagna;
8. foreste montane;
9. turismo ed attività di tempo libero;
10. trasporti;
11. energia;
12. economia dei rifiuti.
Per ognuno di questi settori (o campi d'azione) è previsto
un Protocollo attuativo; inoltre è stato negoziato un
Protocollo ad hoc, per l'adesione "tardiva" del
Principato di Monaco alla Convenzione.
In particolare sono stati già approvati e firmati i nove
protocolli prima indicati.
Organo decisionale della Convenzione è la Conferenza delle
Parti contraenti, che si riunisce in via ordinaria ogni due
anni presso la Parte contraente che detiene la Presidenza;
essa ha tra i suoi compiti principali quelli di esaminare
l'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli,
costituire i gruppi di lavoro necessari, prendere decisioni in
materia finanziaria, deliberare le misure idonee alla
realizzazione degli obiettivi previsti dalla Convenzione e
approvare i Protocolli.
La Presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione
ordinaria della Conferenza delle Alpi e per il biennio
2001-2002 spetta all'Italia presiedere la Convenzione.
Organo esecutivo della Convenzione e della Conferenza
delle Parti contraenti è invece il Comitato permanente,
formato dai delegati delle Parti contraenti che hanno
ratificato la Convenzione. Compiti principali del Comitato
permanente sono quelli di raccogliere e valutare le
informazioni e le documentazioni delle Parti, riferire alla
Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da esso
adottate ed insediare tutti i gruppi di lavoro. La Presidenza
del Comitato spetta alla Parte che presiede la Conferenza.
A livello interno, invece, la legge n. 403 del 1999, con
cui l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione, ha anche
istituito un'adeguata sede di concertazione istituzionale per
l'attuazione della Convenzione, la Consulta Stato-regioni
dell'Arco alpino. Compito principale affidato dalla legge alla
Consulta è quello di concorrere a dare esecutività alla
Convenzione, di intesa con il Ministero dell'ambiente - cui la
legge attribuisce in via prioritaria l'attuazione del trattato
- e con le altre Amministrazioni centrali interessate agli
specifici Protocolli.
2) Esame dell'articolato:
A) Protocollo "Foreste montane".
Il Protocollo attuativo "Foreste montane" è stato firmato
dall'Italia a Brdo (Slovenia), nel corso della IV Conferenza
delle Alpi, il 27 febbraio 1996.
Obiettivo del Protocollo che le Parti contraenti si
impegnano a perseguire è quello di conservare le foreste
montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia
necessario, di svilupparle o di incrementarle e di migliorare
la loro stabilità.
In particolare le Parti contraenti si impegnano a
provvedere affinché soprattutto:
a) siano adottati metodi di rinnovazione forestale
naturali;
b) sia perseguita una costituzione del patrimonio
forestale ben strutturata e graduata con specie arboree adatte
al rispettivo sito;
c) sia impiegato un materiale di riproduzione
forestale autoctono;
d) siano evitati erosioni e costipamenti del
suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi
dell'ambiente.
Il Protocollo inoltre, prevede una serie di impegni volti
ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In
particolare, esse afferiscono a 3 livelli:
1. strategie, programmi e progetti;
2. misure specifiche;
3. monitoraggio e controllo.
Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la
strategia generale della politica della protezione delle
foreste montane, le Parti contraenti si impegnano a:
considerare gli obiettivi stabiliti dal presente
Protocollo anche in connessione ad altri aspetti quali:
a) inquinamento atmosferico;
b) popolamenti di ungulati;
c) pascolo boschivo;
d) valorizzazione ricreativa;
e) valorizzazione economico-forestale;
f) rischi di incendi boschivi;
g) personale addetto.
Misure specifiche: per quanto attiene le misure specifiche
della politica della protezione delle foreste montane, le
Parti contraenti si impegnano a:
provvedere affinché siano predisposti gli elementi
fondamentali necessari alla pianificazione forestale. Questi
comprendono un'esauriente ricognizione dei siti, nonché un
rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare
considerazione delle funzioni protettive (articolo 5);
attribuire priorità alle foreste montane che hanno una
funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e
soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le
infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati.
Le misure necessarie devono essere pianificate e attuate
nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento
delle foreste "protettive", tenuto conto degli obiettivi di
protezione della natura e di tutela del paesaggio (articolo
6);
provvedere, ove prevale la funzione economica e i
rapporti economici regionali lo rendano necessario, affinché
l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come
fonte di occupazione e di reddito per la popolazione residente
(articolo 7);
adottare misure per le foreste montane capaci di
assicurare (articolo 8):
a) la loro efficacia per l'approvvigionamento
delle risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento
dell'aria e la protezione acustica;
b) la loro diversità biologica;
c) la fruizione della natura e la ricreazione;
adottare interventi, accuratamente pianificati e
realizzati, che assicurino l'accesso alle foreste montane,
tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e
del paesaggio (articolo 9);
istituire riserve forestali naturali in numero ed
estensione sufficienti, nonché gestirle in funzione della
salvaguardia delle dinamiche naturali e della ricerca,
sospendendo ogni utilizzazione o adattandola agli scopi della
riserva (articolo 10).
Monitoraggio e controllo: per quanto riguarda il
monitoraggio ed il controllo dello stesso, le Parti contraenti
si impegnano a:
presentare regolarmente al Comitato permanente un
resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo
(articolo 16);
esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le
disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il
profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità
di apportare modifiche appropriate al Protocollo medesimo
(articolo 17).
B) Protocollo "Pianificazione territoriale e sviluppo
sostenibile".
Il Protocollo attuativo "Pianificazione territoriale e
sviluppo sostenibile" è stato firmato dall'Italia a Chambery,
nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre
1994.
Gli obiettivi generali previsti dal Protocollo, che le
Parti contraenti si impegnano a perseguire sono:
a) riconoscere la peculiarità delle Alpi nel
quadro delle politiche nazionali e europee;
b) armonizzare l'uso del territorio con le
esigenze e con gli obiettivi ecologici;
c) gestire le risorse in modo misurato e
compatibile con l'ambiente;
d) riconoscere gli interessi specifici della
popolazione del territorio alpino mediante un impegno rivolto
ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo;
e) favorire contemporaneamente uno sviluppo
economico e una distribuzione equilibrata della popolazione
nel territorio alpino;
f) rispettare le identità regionali e le
peculiarità culturali;
g) favorire le pari opportunità della popolazione
residente nello sviluppo sociale, culturale e economico, nel
rispetto delle competenze territoriali;
h) tener conto degli svantaggi naturali, delle
prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso
delle risorse e del loro valore reale nella determinazione dei
relativi prezzi.
Il Protocollo inoltre, prevede una serie di impegni volti
ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In
particolare, esse afferiscono a 3 livelli:
1. strategie, programmi e progetti;
2. misure tecniche;
3. monitoraggio e controllo.
Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la
strategia generale della politica dei trasporti, le Parti
contraenti si impegnano a realizzare gli obiettivi di
pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mediante
piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile.
Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli
enti territoriali competenti, nonché concertati con gli enti
territoriali confinanti, dov'è il caso, anche a livello
transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli
territoriali (articolo 8).
Tali piani e/o programmi comprendono, al livello più
idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali
specifiche, tra l'altro (articolo 9):
a) misure atte ad assicurare e garantire lo
sviluppo economico regionale;
b) misure atte a favorire le aree rurali;
c) misure finalizzate alle aree urbanizzate;
d) misure volte alla protezione della natura e del
paesaggio;
e) misure atte a migliorare il settore
trasporti.
Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda
il monitoraggio ed il controllo dello stesso, le Parti
contraenti si impegnano a:
registrare ed aggiornare periodicamente, secondo uno
schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione, lo
sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei
sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione
dell'impatto ambientale in un apposito documento di
riferimento (articolo 17);
verificare la misura in cui i provvedimenti attuativi
contribuiscono al raggiungimento ed allo sviluppo degli
obiettivi della Convenzione e del presente Protocollo
(articolo 18).
C) Protocollo "Composizione delle controversie".
Il Protocollo aggiuntivo "Composizione delle controversie"
è stato firmato dall'Italia (insieme ai Protocolli energia,
difesa del suolo, composizione delle controversie e turismo)
nel corso della VI Conferenza delle Alpi tenutasi a Lucerna il
30-31 ottobre 2000.
L'obiettivo del trattato, che le Parti contraenti si
impegnano a perseguire, è quello di creare una procedura da
seguire nel caso in cui, tra due o più Parti contraenti,
insorga una controversia relativamente all'interpretazione
oppure all'applicazione della Convenzione o di un suo
Protocollo attuativo.
Questo relativo alla "Composizione delle controversie", è
un Protocollo aggiuntivo ai dodici già previsti, che nasce
dall'idea di colmare il vuoto lasciato dal dettato normativo
della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi
proprio in relazione alla possibilità che tra due o più Parti
contraenti nasca una controversia rispetto all'interpretazione
o all'attuazione della Convenzione stessa.
Tale sistema prevede, in prima istanza, un procedimento di
consultazione che le Parti devono intraprendere per cercare di
risolvere in modo pacifico l'eventuale controversia tra loro
insorta e in seconda istanza, una procedura arbitrale cui le
Parti dovranno ricorrere qualora non siano riuscite a
raggiungere un accordo in sede di consultazione (articoli 1 e
2).
Una volta iniziata la procedura arbitrale vera e propria,
ogni Parte dovrà nominare il proprio arbitro, mentre il
Presidente del Tribunale arbitrale verrà nominato di comune
accordo dai (due) membri già nominati dalle Parti (articolo
3). Se più Parti dovessero trovarsi d'accordo circa
l'attuazione o l'applicazione della Convenzione, potranno
insieme nominare un (solo) arbitro, mentre la controparte (o
le controparti) nomineranno il secondo.
L'assenza di una Parte o la sua mancata difesa non
costituirà un ostacolo al regolare svolgimento del
procedimento (articolo 10).
Il Tribunale arbitrale pronuncerà il suo lodo definitivo
entro sei mesi dalla data della sua effettiva costituzione
(articolo 11).
Le spese del Tribunale saranno, di norma, poste a carico
delle Parti contendenti in parti uguali (articolo 13).
Il Presidente del Tribunale arbitrale dovrà comunicare il
lodo arbitrale (da pronunciare entro sei mesi dalla data della
sua costituzione) a tutte le Parti contendenti ed alla
Presidenza della Convenzione delle Alpi. La Presidenza,
conseguentemente, dovrà comunicare il lodo a tutte le Parti
contraenti ed agli osservatori ai sensi dell'articolo 5,
quinto comma, della Convenzione (articolo 14).
D) Protocollo "Difesa del suolo".
Il Protocollo attuativo "Difesa del suolo" è stato
firmato dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Trasporti,
Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI
Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre
2000.
Le disposizioni previste dal Protocollo mirano a far
adempiere ed attuare gli impegni concordati per la difesa del
suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione
Alpi, al fine di mantenere efficiente il suolo in modo
sostenibile nelle sue funzioni naturali e nella sua funzione
di archivio della storia naturale e culturale. Primo obiettivo
del trattato è quindi quello di garantire e mantenere nel
lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le
funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale
dell'equilibrio naturale e promuovere il ripristino dei suoli
compromessi (articolo 1).
Per conseguire tale risultato il Protocollo fissa una
serie di impegni fondamentali che le Parti si sono
impegnate a rispettare, ed in particolare:
adottare le misure giuridiche ed amministrative, sotto
il controllo e la responsabilità delle autorità nazionali,
necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio
alpino;
privilegiare, laddove sussiste il pericolo di
compromissione grave e duratura della funzionalità dei suoli,
gli aspetti della protezione rispetto a quelli
dell'utilizzo;
considerare gli obiettivi del Protocollo anche in tutte
le altre politiche che possono interessare il territorio
alpino;
cooperare a livello internazionale con le varie
istituzioni competenti, soprattutto nella realizzazione di
catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo e nel controllo
delle aree con suoli protetti, di quelle con suoli compromessi
e delle aree a rischio;
predisporre ed armonizzare data-base allo scopo di
coordinare l'informazione e la ricerca per la difesa del suolo
nel territorio alpino.
Per far fronte a tutta questa serie di impegni, le Parti
hanno individuato una serie di misure specifiche da adottare,
ed in particolare:
delimitare le aree da proteggere avendo riguardo, in
particolar modo, per quelle formazioni di suoli e rocce che
abbiano caratteristiche tipiche o particolari per la
documentazione della storia della terra (articolo 6);
tener conto delle esigenze di difesa del suolo e di uso
contenuto del suolo nell'attuazione dei piani e dei programmi
relativi alle aree urbanizzate, previsti dall'articolo 9,
comma 3, del Protocollo "pianificazione territoriale e
sviluppo sostenibile" (articolo 7);
contenere l'impermeabilizzazione e l'occupazione del
suolo provvedendo a sviluppare costruzioni capaci di contenere
l'occupazione delle superfici e di rispettare il suolo
(articolo 7);
utilizzare materie sostitutive alle risorse minerarie al
fine di contenere l'uso di queste ultime (articolo 8);
conservare le torbiere alte e basse, provvedendo, a
medio termine, alla sostituzione completa dell'impiego della
torba (articolo 9);
cartografare e registrare in catasti le aree alpine
minacciate dai rischi geologici ed idrogeologici delimitando
le zone a rischio (articolo 10);
rilevare cartograficamente e registrare in catasti il
suolo delle aree alpine interessate da erosioni estese
(articolo 11);
evitare gli effetti negativi causati dalle attività
turistiche sul suolo alpino, incentivando il ripristino del
manto vegetale dei terreni già compromessi da usi turistici
intensivi e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica
(articolo 14);
ridurre preventivamente, per quanto possibile, gli
apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i
rifiuti ed altre sostanze nocive per l'ambiente (articolo
15).
E) Protocollo "Energia".
Il Protocollo attuativo "Energia" è stato firmato
dall'Italia (insieme ai Protocolli Trasporti, Difesa del
suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso
della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31
ottobre 2000.
Obiettivo del Protocollo è quello di creare condizioni
quadro e di assumere concrete misure in materia di risparmio
energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo
dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della
Convenzione, atte a realizzare una situazione energetica di
sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di
tolleranza del territorio alpino, al fine di contribuire alla
protezione della popolazione e dell'ambiente, alla
salvaguardia delle risorse e del clima (articolo 1).
Per raggiungere tale risultato, il Protocollo fissa una
serie di impegni fondamentali che le Parti si sono
impegnate a rispettare, ed in particolare:
armonizzare la pianificazione energetica alla
pianificazione generale di assetto del territorio alpino;
finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e
distribuzione dell'energia con riguardo alle esigenze di
tutela all'ambiente;
perseguire la minimizzazione del carico ambientale di
origine energetica nel quadro di un obiettivo di
ottimizzazione della fornitura di servizi energetici
all'utente finale;
contenere gli effetti negativi delle infrastrutture
energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le
infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti
attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per
le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad
interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti;
verificare la compatibilità con l'ambiente alpino di
eventuali costruzioni di nuove grandi infrastrutture,
valutandone l'impatto e gli effetti territoriali e
socio-economici.
Per far fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno
l'onere di adottare ed attuare specifiche misure in
conformità con quanto stabilito dal capitolo II del
Protocollo, ed in particolare:
promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale
dell'energia, tenendo soprattutto conto del fabbisogno
energetico nel territorio, della disponibilità di fonti locali
rinnovabili di energia e dell'impatto delle immissioni
atmosferiche in conche e vallate (articolo 5);
promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili, l'uso
di impianti decentrati per sfruttare tali fonti rinnovabili
(quali l'energia idrica, solare e biomassa) e l'utilizzo
razionale delle risorse idriche e del legno (articolo 6);
assicurare, per quanto riguarda l'energia idroelettrica,
la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità
paesaggistica (articolo 7);
garantire l'utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili in relazione all'energia elettrica e/o di calore
da combustibili fossili (articolo 8);
incentivare lo scambio di informazioni relative
all'energia nucleare ed alle centrali nucleari che potrebbero
avere effetti nell'ambito alpino (articolo 9);
perseguire la razionalizzazione e l'ottimizzazione di
tutte le infrastrutture esistenti in relazione ai trasporti ed
alla distribuzione di energia (articolo 10);
definire, nei progetti di massima o negli studi
dell'impatto ambientale, le modalità di ripristino dei corpi
idrici a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche e private
nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli
ecosistemi alpini (ricorrendo, per quanto possibile, ad opere
di ingegneria naturalistica, così come previsto dall'articolo
11);
sottoporre preventivamente i progetti per la costruzione
e per le modifiche di installazioni energetiche di cui agli
articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo, ad un esame di impatto
ambientale.
F) Protocollo "protezione della natura e tutela del
paesaggio".
Il Protocollo attuativo "Protezione della natura e tutela
del paesaggio" è stato firmato dall'Italia a Chambery, nel
corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.
Obiettivo del Protocollo in esame è quello di stabilire
norme internazionali, in attuazione della Convenzione e tenuto
conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine
di proteggere, curare e ripristinare, se necessario, lo stato
naturale ed il paesaggio, in modo da assicurare l'efficienza
funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi
paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche
insieme ai loro habitat naturali.
Per raggiungere tale obiettivo, il Protocollo fissa una
serie di impegni fondamentali che le Parti si impegnano a
rispettare, ed in particolare:
cooperare a livello internazionale per il rilevamento
cartografico, la delimitazione, la gestione ed il controllo
delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale
e rurale meritevoli di protezione;
cooperare al fine dell'interconnessione a rete dei
biotipi, la definizione di modelli, programmi e/o piani
paesaggistici, la prevenzione ed il riequilibrio di
compromissioni della natura e del paesaggio;
cooperare al fine dell'osservazione sistematica della
natura e del paesaggio, per la ricerca scientifica e per la
protezione delle specie animali e vegetali selvatiche.
Per far fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno
l'onere di adottare ed attuare specifiche misure, in
conformità con quanto stabilito dal capitolo II del
Protocollo, ed in particolare:
predisporre, entro cinque anni dall'entrata in vigore
del Protocollo, modelli, programmi e piani idonei a realizzare
gli obiettivi concordati per proteggere la natura ed il
paesaggio nel territorio alpino (articolo 7);
adottare le misure necessarie alla conservazione ed allo
sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle
specie animali e vegetali selvatiche (articolo 8);
valutare, nei casi di misure e progetti pubblici o
privati capaci di compromettere la natura o il paesaggio, gli
effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul
quadro paesaggistico (articolo 9);
ridurre gli impatti ambientali e le compromissioni a
danno della natura e del paesaggio, tenendo in considerazione
gli interessi della popolazione locale (articolo 10);
conservare e gestire le aree già protette e delimitare
nuove aree da proteggere (articolo 11);
promuovere l'istituzione e la gestione dei parchi
nazionali (articolo 11, comma 2);
assumere misure idonee alla conservazione dei biotipi,
naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali
autoctone, provvedendo, in particolare, ad assicurare
habitat sufficientemente estesi (articoli 13 e 14);
vietare la cattura, il possesso, il ferimento e
l'uccisione di determinate specie animali (articolo 15);
promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie
animali e vegetali autoctone, nonché di sottospecie, razze e
ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari
(articolo 16);
vietare l'introduzione artificiale di specie animali e
vegetali selvatiche in regioni in cui tali specie non
risultano comparse in modo naturale (articolo 17);
assicurare che il rilascio nell'ambiente di organismi
mutati con tecniche genetiche avvenga solo in seguito ad una
valutazione formale con esito positivo (articolo 18).
G) Protocollo "Agricoltura di montagna".
Il Protocollo attuativo "Agricoltura di montagna" è
stato firmato dall'Italia a Chambery (Francia), nel corso
della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.
Gli obiettivi generali del Protocollo (Capitolo I), che
le Parti contraenti si impegnano a perseguire, prevedono:
- la conservazione e l'incentivazione dell'agricoltura
di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente in
modo da riconoscere e garantire nel tempo il suo contributo
sostanziale (articolo 1, comma 1), mediante:
la permanenza della popolazione e il mantenimento
di attività economiche sostenibili;
la salvaguardia delle basi naturali della vita;
la prevenzione dei rischi naturali;
la conservazione della bellezza e del valore
ricreativo del paesaggio naturale e rurale;
la cultura nel territorio alpino;
- lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali
dell'agricoltura di montagna (articolo 1, comma 2).
Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti
all'adozione di specifiche misure (capitolo II) a carico delle
Parti. In particolare:
incentivazione dell'agricoltura di montagna
(articolo 7);
pianificazione territoriale e paesaggio rurale
(articolo 8);
sviluppare metodi di produzione e prodotti tipici
conformi alla natura (articolo 9);
idoneità degli allevamenti ai siti e diversità
genetica (articolo 10);
commercializzazione a favore dei prodotti di
montagna (articolo 11);
sviluppo di un'economia agricola e forestale come
unità (articolo 13);
creazione di ulteriori fonti di reddito (articolo
14);
miglioramento delle condizioni di vita e lavoro
(articolo 15).
H) Protocollo "Turismo".
Il Protocollo attuativo "Turismo" è stato firmato
dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Difesa del suolo,
Composizione delle controversie e Trasporti) nel corso della
VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre
2000.
L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che le Parti
contraenti si impegnano a perseguire, è quello di contribuire,
nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno
sviluppo sostenibile dell'area alpina grazie ad un turismo che
tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e
raccomandazioni che tengano conto degli interessi della
popolazione locale e dei turisti (articolo 1).
Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti
ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In
particolare:
1) pianificazione e orientamenti;
2) misure tecniche;
3) monitoraggio e controllo.
Pianificazione ed orientamenti: per quanto attiene la
strategia generale della politica del turismo le Parti
contraenti si impegnano a:
provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile,
favorendo a tale fine l'elaborazione e la realizzazione di
linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, capaci
di tenere in considerazione tale obiettivo (articolo 5);
incoraggiare progetti che rispettino i paesaggi e
siano compatibili con l'ambiente, provvedendo affinché nelle
zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto
equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. Dal
momento in cui venissero presi provvedimenti di
incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti
(articolo 6):
a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle
strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze
ecologiche, e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli
obiettivi del presente Protocollo;
b) per il turismo estensivo, il mantenimento o
lo sviluppo di un'offerta turistica a contatto con la natura
capace di rispettare l'ambiente, nonché la valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale delle regioni interessate;
favorire lo scambio di esperienze e la realizzazione
di programmi d'azione comuni al fine di migliorare la qualità
dell'offerta turistica nell'arco alpino, e riguardante in
particolare (articolo 7):
a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e
nell'ambiente naturale;
b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni
nuove e ripristino di quelle esistenti nei paesi);
c) le strutture alberghiere e l'offerta di
servizi turistici;
d) la diversificazione del prodotto turistico
dell'area alpina, valorizzando le attività culturali delle
diverse zone interessate;
pianificare i flussi turistici, in particolare nelle
aree protette, organizzando la distribuzione ed il soggiorno
dei turisti in modo da garantire la tutela di questi siti
(articolo 8).
Misure tecniche: per quanto riguarda le misure tecniche le
Parti contraenti si impegnano a:
stabilire nel proprio ordinamento nazionale, in caso
di progetti che potrebbero avere un alto impatto ambientale,
una valutazione preventiva dell'impatto per tenerne conto al
momento della decisione (articolo 9);
delimitare, in conformità con la propria normativa e
secondo i criteri ecologici, zone di preservazione in cui si
rinuncia agli impianti turistici (articolo 10);
attuare una politica alberghiera che tenga conto
della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando
l'ospitalità commerciale, il recupero e l'uso degli edifici
esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle
strutture esistenti (articolo 11);
condizionare, per quanto concerne gli impianti di
risalita, le nuove autorizzazioni e le concessioni allo
smontaggio e alla rimozione degli impianti fuori uso e al
ripristino della vegetazione originale nelle aree
inutilizzate, con priorità alle specie di origine locale
(articolo 12);
favorire i provvedimenti destinati a ridurre il
traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche,
incoraggiando le iniziative pubbliche o private miranti a
migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i
mezzi pubblici e ad incentivarne l'uso da parte dei turisti
(articolo 13);
provvedere affinché l'assetto, la manutenzione e la
gestione delle piste sciistiche si integrino nel miglior modo
possibile al paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali
e della sensibilità dei biotipi (articolo 14);
definire una politica di controllo delle attività
sportive all'aperto, in particolar modo nei settori protetti,
in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Si
impegnano inoltre a limitare al massimo e, ove necessario, a
vietare le attività sportive che richiedono l'uso di motori al
di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti
(articolo 15);
limitare al massimo e, ove sia il caso, vietare, al
di fuori degli aerodromi, il trasporto ed il deposito di
persone in aeromobile a fini sportivi (articolo 16);
studiare soluzioni adeguate ai diversi livelli
territoriali che permettano uno sviluppo equilibrato delle
regioni e delle aree economicamente deboli (articolo 17);
incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per
quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le
esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche
(articolo 18).
Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda
il monitoraggio ed il controllo dello stesso, le Parti
contraenti si impegnano a:
presentare regolarmente al Comitato permanente un
resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo
(articolo 25);
esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le
disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il
profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità
di adottare modifiche appropriate al Protocollo medesimo
(articolo 26).
I) Protocollo "Trasporti".
Il Protocollo attuativo "Trasporti" è stato firmato
dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Difesa del suolo,
Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI
Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre
2000.
L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che le Parti
contraenti si impegnano a perseguire è:
l'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti
(articolo 1), tesa a:
ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal
traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia
tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed i loro
habitat <articolo 1, comma 1, lettera a)>;
contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio
vitale e delle attività economiche <articolo 1, comma 1,
lettera b)>;
limitare per quanto possibile l'impatto che possa
compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino
nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali
<articolo 1, comma 1, lettera c)>;
garantire il traffico intraalpino e transalpino
incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di
trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minor
consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile
<articolo 1, comma 1, lettera d)>;
assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i
singoli vettori <articolo 1, comma 1, lettera e)>;
osservare i princìpi di precauzione, prevenzione e
casualità (articolo 1, comma 2).
Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti
all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. In
particolare, esse possono essere divise in 3 differenti
livelli:
1) strategie, programmi e progetti;
2) misure tecniche;
3) monitoraggio e controllo.
Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la
strategia generale della politica dei trasporti le Parti
contraenti si impegnano a:
attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti
nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e
transfrontaliera (articolo 7, comma 1);
realizzare verifiche di opportunità, valutazioni
dell'impatto ambientale e analisi dei rischi (articolo 8) nel
caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o
potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti. In
particolare è previsto l'impegno ad effettuare consultazioni
preventive con le Parti nel caso di infrastrutture aventi un
significativo impatto transfrontaliero, fatte salve le opere
già decise al momento dell'approvazione del Protocollo
(articolo 8, comma 2)
Misure tecniche: per quanto concerne le misure tecniche,
le Parti contraenti si impegnano a:
promuovere l'istituzione ed il potenziamento di sistemi
di trasporto pubblico ecocompatibile e orientati agli utenti
(articolo 9);
sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per
soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza ed al fine
di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria (per il
trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e
turistica del territorio alpino (articolo 10);
potenziare la navigazione al fine della riduzione della
quota di transito terrestre del trasporto merci (articolo 10,
comma 2);
astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande
comunicazione per il trasporto transalpino (articolo 11, comma
1);
realizzare progetti stradali di grande comunicazione per
il trasporto intraalpino solo a patto che siano osservate le
condizioni richieste dall'articolo 11, comma 2;
ridurre per quanto possibile, l'impatto ambientale e
acustico prodotto dal traffico aereo (articolo 12, comma
1);
limitare e all'occorrenza vietare il lancio dagli
aeromobili degli aerodromi verso l'esterno (articolo 12, comma
1);
migliorare il sistema dei trasporti pubblici che collega
gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse
regioni alpine, per poter far fronte alla domanda di trasporto
aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente (articolo 12,
comma 2);
valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti
dalle installazioni di nuovi impianti turistici e ad adottare,
all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di
compensazione (articolo 13);
creare e conservare zone di bassa intensità di traffico
o vietate al traffico, nonché all'istituzione di località
turistiche vietate al traffico e di tutte le misure atte a
favorire l'accesso ed il soggiorno dei turisti senza
automobili (articolo 13, comma 2);
applicare il principio di causalità e sostenere
l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare
i costi d'infrastruttura e quelli esterni, al fine di riuscire
ad introdurre progressivamente sistemi di tassazione che
permettano di coprire in modo equo i costi reali (articolo
14).
Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda
il monitoraggio ed il controllo, le Parti contraenti si
impegnano a:
registrare ed aggiornare periodicamente, secondo uno
schema unitario, lo stato attuale e l'evoluzione dell'offerta
e dell'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, nonché
la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento
di riferimento per verificare i risultati dei provvedimenti
attuativi (articolo 15);
adottare obiettivi di qualità ambientale tesi al
raggiungimento della sostenibilità dei trasporti e predisporre
standard e indicatori adeguati alle specifiche
condizioni del territorio alpino al fine di quantificare
l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute
provocato dai trasporti (articolo 16).
Oltre a tutti questi obblighi, generali e specifici, i
Protocolli tutti (fatta eccezione per il Protocollo relativo
alla "Composizione delle controversie"), prevedono anche una
serie di impegni miranti alla ricerca, all'osservazione
sistematica, alla formazione dell'informazione (capitolo III),
nonché ad una serie di controlli idonei a valutare
l'attuazione dei trattati in esame (capitolo IV).
Infine, il capitolo V detta le disposizioni finali, comuni
a tutti i Protocolli della Convenzione, riguardanti la
validità formale dei Protocolli e le modalità di firma e
ratifica. In tale senso è opportuno ricordare che i Protocolli
entreranno in vigore il terzo mese successivo al deposito del
terzo strumento di ratifica, ad eccezione del "Protocollo di
adesione del Principato di Monaco alla Convenzione", per la
cui entrata in vigore è richiesta la ratifica da parte di
tutti gli altri Paesi (Parti contraenti) della Convenzione
(Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia,
Liechtenstein).