XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2372
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
La presente relazione tecnica è volta a valutare gli
oneri concernenti l'applicazione della Convenzione relativa
all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell'Unione europea.
Gli articoli della Convenzione che possono comportare
riflessi finanziari diretti sono i seguenti:
Articolo 5, paragrafo 3 (Invio a mezzo posta)
Articolo 9 (Trasferimento temporaneo di persone
detenute ai fini di un'indagine)
Articolo 10 (Audizione mediante videoconferenza)
Articolo 13 (Squadre investigative comuni)
Articolo 14 (Operazioni di infiltrazione)
Articolo 18 (Richiesta di intercettazione delle
telecomunicazioni)
Articolo 19 (Intercettazione delle telecomunicazioni
sul territorio nazionale tramite fornitori di servizi)
Articolo 20 (Intercettazione delle telecomunicazioni
senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro)
Articolo 5, paragrafo 3 (Invio a mezzo posta).
L'articolo in questione contiene l'ipotesi in cui
ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel
territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento
ad esse destinati direttamente a mezzo posta.
Il maggior onere potrebbe discendere nelle ipotesi in cui
occorra tradurre l'atto dell'autorità italiana in una lingua
dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario nel
caso in cui lo stesso non comprenda la lingua nella quale
l'atto è redatto.
Supponendo che il costo di un'ora di traduzione è pari,
secondo il tariffario dei periti, a circa 20 euro e che il
tempo mediamente necessario per tradurre un atto è di circa 2
ore, e che si farà ricorso alla notifica diretta dell'atto in
almeno 1.000 casi annui, si determina il seguente onere:
20 euro x 2 x 1.000 = 40.000 euro
Articolo 9 (Trasferimento temporaneo di persone detenute
ai fini di un'indagine).
L'articolo in questione prevede l'ipotesi in cui lo Stato
italiano richieda temporaneamente una persona detenuta nel
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Considerato che le spese di viaggio a/r aereo ammontano
mediamente a circa 750 euro, e ipotizzando un numero di casi
annui pari a 100, l'onere relativo al trasferimento temporaneo
di persone detenute ai fini di un'indagine risulta dal
seguente calcolo:
750 euro x 100 = 75.000 euro
Articolo 10, paragrafo 7 (Audizione mediante
videoconferenza).
In relazione alle videoconferenze si può ipotizzare il
maggior ricorso dello strumento in misura del 100 per cento
rispetto al numero delle rogatorie attualmente pendenti
(750).
Per determinare il maggior onere connesso
all'applicazione della Convenzione è necessario calcolare il
costo del collegamento per un numero ipotizzato di 500
rogatorie effettuate attraverso videoconferenze.
Secondo le tariffe Telecom un collegamento audiovisivo
tra due Paesi dell'Unione europea ha un costo di 300 euro ogni
ora.
Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore
giornaliere per due giorni, si determina un costo per
videoconferenza secondo il seguente calcolo:
300 euro x 2 x 2 x 500 = 600.000 euro
A tale importo devono essere aggiunte le spese per
l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un
ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (numero 250)
ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di
collegamento, si determina un onere così determinato:
50 euro x 2 x 2 x 250 = 50.000 euro
Il maggior onere annuo relativo al presente articolo,
risulta quindi pari a circa 650.000 euro.
Articolo 13 (Squadre investigative comuni).
L'articolo in questione prevede l'ipotesi della
costituzione di squadre investigative comuni tra Stati membri
dell'Unione europea al fine di svolgere indagini penali in uno
o più degli Stati membri.
Per determinare l'onere, si è tenuto conto:
1) del numero dei componenti la squadra composta da un
pubblico ministero e da due ufficiali di polizia
giudiziaria;
2) della prevedibile durata delle indagini,
quantificata mediamente in quindici giorni.
Spese di viaggio a mezzo aereo a/r: euro 775 x 3 = euro
2.325
Spese di alloggio in hotel: euro 180 x 3 = 540
Indennità di missione giornaliera: euro 206 x 1 = euro
206
Indennità di missione giornaliera: euro 103 x 2 = euro
206 per un totale giornaliero di euro 412
Euro 540 (spese di alloggio in hotel)+ euro 412
(diaria giornaliera due ufficiali di polizia giudiziaria) +
euro 206 (diaria giornaliera pubblico ministero) x 15 (durata
giorni indagine) = euro 17.370
Il suddetto onere aumentato delle spese di viaggio (euro
2.325) determina un costo complessivo pari a euro 19.695
Considerato un numero di 10 squadre all'anno si determina
un onere complessivo di euro 196.950.
Articolo 14 (Operazioni di infiltrazione).
Per quanto riguarda il suddetto articolo, non è possibile
quantificare analiticamente gli oneri relativi in quanto
trattasi di istituto del tutto nuovo.
Si può comunque ipotizzare un costo medio forfettario
annuo di 300.000 euro considerando l'ipotesi di 20 coperture
in Italia di agenti provenienti dagli Stati membri dell'Unione
europea ai quali dovrà essere assicurata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili nonché di documenti di
copertura.
Articolo 18 (Richiesta di intercettazione delle
telecomunicazioni).
Articolo 19 (Intercettazione delle telecomunicazioni sul
territorio nazionale tramite fornitori di servizi).
Articolo 20 (Intercettazione delle telecomunicazioni senza
l'assistenza tecnica di un altro Stato membro).
I presenti articoli disciplinano diverse modalità di
effettuare intercettazioni telefoniche in maniera diretta e
indiretta ai fini di una indagine penale.
Le spese connesse non sono analiticamente determinabili e
possono essere forfettariamente quantificate in 250.000 euro
annui.
Complessivamente gli oneri annui derivanti
dall'applicazione della Convenzione in oggetto, possono essere
quantificati in circa 1.511.950 euro.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Il disegno di legge in oggetto comporta la necessità di
adeguare l'ordinamento interno attraverso modifiche alla legge
24 novembre 1981, n. 689, ed attraverso modifiche al codice di
procedura penale.
La Convenzione da ratificare prevede significative
innovazioni, completando le disposizioni atte a facilitare tra
gli Stati dell'Unione europea gli strumenti di assistenza
giudiziaria.
Tali innovazioni riguardano anzitutto la possibilità di
espletare rogatorie nell'ambito dei procedimenti finalizzati
alla repressione degli illeciti amministrativi, anche se non
connessi a procedimenti penali, sempreché le relative
decisioni siano ricorribili dinanzi alla giurisdizione penale.
Di qui la necessità di prevedere una nuova sezione della legge
concernente la depenalizzazione e modifiche al sistema
penale.
Per quanto concerne le modifiche al codice di procedura
penale la Convenzione impone anzitutto l'adeguamento della
normativa vigente in materia di rogatorie (articoli 723 e
seguenti del codice di procedura penale).
La Convenzione supera, infatti, lo schema tradizionale
che prevede il potere d'impulso del Ministro della giustizia
nonché la preventiva delibazione della corte di appello.
Si è reso pertanto necessario modificare la disciplina
degli articoli 723 e 725 del codice di procedura penale,
introducendo la previsione generale della comunicazione
diretta delle rogatorie attive tra le autorità giudiziarie.
Correlativamente è stato modificato anche l'articolo 727 in
materia di rogatorie passive.
Tra le disposizioni in materia di rogatorie è stata
inserita la disciplina specifica relativa alle intercettazioni
telefoniche, telegrafiche, telematiche ed informatiche. Le
nuove disposizioni tengono anzitutto conto della novità
rappresentata dallo scambio diretto di richieste tra autorità
giudiziarie. Vi è poi la necessità di disciplinare l'attività
di intercettazione secondo le modalità previste dalla
Convenzione, indicando gli adempimenti connessi alle diverse
opzioni che si pongono all'atto dell'intercettazione. La
Convenzione introduce, infatti, la possibilità di eseguire
direttamente l'attività di intercettazione da parte dello
Stato membro richiedente.
Altro aspetto rilevante è quello relativo alla disciplina
dell'assistenza giudiziaria in materia di indagini
preliminari.
La Convenzione prevede al riguardo la possibilità di
costituire squadre investigative comuni tra Stati membri
dell'Unione europea.
Si pone, pertanto, l'esigenza di incidere sulla
disciplina dell'articolo 56 del codice di procedura penale per
riconoscere la titolarità delle funzioni di polizia
giudiziaria anche ai funzionari di polizia stranieri inseriti
nelle squadre investigative comuni che svolgono attività
d'indagine.
Si pone, altresì, l'esigenza di introdurre una
disposizione finalizzata a disciplinare gli aspetti peculiari
del nuovo istituto con particolare riferimento ai presupposti
della sua costituzione, alla durata delle indagini comuni,
alla composizione delle squadre investigative, nonché agli
aspetti relativi al coordinamento tra le autorità giudiziarie
procedenti. A tali esigenze rispondono l'articolo
371-ter del codice di procedura penale e l'articolo
20-bis delle norme di attuazione del codice di procedura
penale.
Sul piano dell'azione investigativa la Convenzione
richiede adeguamenti dell'ordinamento vigente per consentire
operazioni sotto copertura nonché l'adozione di provvedimenti
che salvaguadino le esigenze delle indagini, consentendo,
analogamente a quanto previsto da specifiche disposizioni
contenute nell'ordinamento, di ritardare l'adozione degli atti
di cattura o di sequestro.
Le prospettive aperte dalla Convenzione in materia
investigativa richiedono come corollario necessario la
modifica dell'articolo 431 del codice di procedura penale per
definire la sorte processuale degli atti non ripetibili
acquisiti nel corso dell'attività d'indagine.
La Convenzione richiede, inoltre, di introdurre modifiche
alla disciplina relativa alla partecipazione all'attività
processuale che si svolge in un diverso Stato. Di recente è
stato introdotto l'articolo 205-ter delle norme di
attuazione del codice di procedura penale per la disciplina
delle videoconferenze. Detta disciplina è sufficiente a
fronteggiare le esigenze poste dalla Convenzione da ratificare
per quanto attiene alle videoconferenze. Nondimeno appare
opportuno inserire nel contesto normativo anzidetto la
disciplina volta a consentire il trasferimento all'estero o
dall'estero delle persone detenute. I due istituti perseguono,
infatti, la finalità di rimuovere gli ostacoli alla
partecipazione all'attività processuale che si svolge in un
diverso Stato.
Le restanti modifiche toccano l'articolo 84 delle norme
di attuazione relativo alla restituzione di beni in sequestro
allorquando la richiesta provenga dall'autorità straniera.
Il provvedimento in esame non ha impatto
sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
sull'attività dei cittadini e delle imprese.