XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2372




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          La presente relazione tecnica è volta a valutare gli oneri concernenti l'applicazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
          Gli articoli della Convenzione che possono comportare riflessi finanziari diretti sono i seguenti:

              Articolo 5, paragrafo 3 (Invio a mezzo posta)

              Articolo 9 (Trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine)

              Articolo 10 (Audizione mediante videoconferenza)

              Articolo 13 (Squadre investigative comuni)

              Articolo 14 (Operazioni di infiltrazione)

              Articolo 18 (Richiesta di intercettazione delle telecomunicazioni)

              Articolo 19 (Intercettazione delle telecomunicazioni sul territorio nazionale tramite fornitori di servizi)

              Articolo 20 (Intercettazione delle telecomunicazioni senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro)


Articolo 5, paragrafo 3 (Invio a mezzo posta).

          L'articolo in questione contiene l'ipotesi in cui ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.
          Il maggior onere potrebbe discendere nelle ipotesi in cui occorra tradurre l'atto dell'autorità italiana in una lingua dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario nel caso in cui lo stesso non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto.
          Supponendo che il costo di un'ora di traduzione è pari, secondo il tariffario dei periti, a circa 20 euro e che il tempo mediamente necessario per tradurre un atto è di circa 2 ore, e che si farà ricorso alla notifica diretta dell'atto in almeno 1.000 casi annui, si determina il seguente onere:

              20 euro x 2 x 1.000 = 40.000 euro
Articolo 9 (Trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine).

          L'articolo in questione prevede l'ipotesi in cui lo Stato italiano richieda temporaneamente una persona detenuta nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
          Considerato che le spese di viaggio a/r aereo ammontano mediamente a circa 750 euro, e ipotizzando un numero di casi annui pari a 100, l'onere relativo al trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine risulta dal seguente calcolo:

              750 euro x 100 = 75.000 euro


Articolo 10, paragrafo 7 (Audizione mediante videoconferenza).

          In relazione alle videoconferenze si può ipotizzare il maggior ricorso dello strumento in misura del 100 per cento rispetto al numero delle rogatorie attualmente pendenti (750).
          Per determinare il maggior onere connesso all'applicazione della Convenzione è necessario calcolare il costo del collegamento per un numero ipotizzato di 500 rogatorie effettuate attraverso videoconferenze.
          Secondo le tariffe Telecom un collegamento audiovisivo tra due Paesi dell'Unione europea ha un costo di 300 euro ogni ora.
          Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere per due giorni, si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo:

              300 euro x 2 x 2 x 500 = 600.000 euro

          A tale importo devono essere aggiunte le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (numero 250) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina un onere così determinato:

              50 euro x 2 x 2 x 250 = 50.000 euro

          Il maggior onere annuo relativo al presente articolo, risulta quindi pari a circa 650.000 euro.


Articolo 13 (Squadre investigative comuni).

          L'articolo in questione prevede l'ipotesi della costituzione di squadre investigative comuni tra Stati membri dell'Unione europea al fine di svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri.
          Per determinare l'onere, si è tenuto conto:

              1) del numero dei componenti la squadra composta da un pubblico ministero e da due ufficiali di polizia giudiziaria;
              2) della prevedibile durata delle indagini, quantificata mediamente in quindici giorni.

          Spese di viaggio a mezzo aereo a/r: euro 775 x 3 = euro 2.325
          Spese di alloggio in hotel: euro 180 x 3 = 540
          Indennità di missione giornaliera: euro 206 x 1 = euro 206
          Indennità di missione giornaliera: euro 103 x 2 = euro 206 per un totale giornaliero di euro 412
          Euro 540 (spese di alloggio in hotel)+ euro 412 (diaria giornaliera due ufficiali di polizia giudiziaria) + euro 206 (diaria giornaliera pubblico ministero) x 15 (durata giorni indagine) = euro 17.370
          Il suddetto onere aumentato delle spese di viaggio (euro 2.325) determina un costo complessivo pari a euro 19.695
          Considerato un numero di 10 squadre all'anno si determina un onere complessivo di euro 196.950.


Articolo 14 (Operazioni di infiltrazione).

          Per quanto riguarda il suddetto articolo, non è possibile quantificare analiticamente gli oneri relativi in quanto trattasi di istituto del tutto nuovo.
          Si può comunque ipotizzare un costo medio forfettario annuo di 300.000 euro considerando l'ipotesi di 20 coperture in Italia di agenti provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea ai quali dovrà essere assicurata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili nonché di documenti di copertura.


Articolo 18 (Richiesta di intercettazione delle telecomunicazioni).

Articolo 19 (Intercettazione delle telecomunicazioni sul territorio nazionale tramite fornitori di servizi).

Articolo 20 (Intercettazione delle telecomunicazioni senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro).

          I presenti articoli disciplinano diverse modalità di effettuare intercettazioni telefoniche in maniera diretta e indiretta ai fini di una indagine penale.
          Le spese connesse non sono analiticamente determinabili e possono essere forfettariamente quantificate in 250.000 euro annui.
          Complessivamente gli oneri annui derivanti dall'applicazione della Convenzione in oggetto, possono essere quantificati in circa 1.511.950 euro.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


          Il disegno di legge in oggetto comporta la necessità di adeguare l'ordinamento interno attraverso modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed attraverso modifiche al codice di procedura penale.
          La Convenzione da ratificare prevede significative innovazioni, completando le disposizioni atte a facilitare tra gli Stati dell'Unione europea gli strumenti di assistenza giudiziaria.
          Tali innovazioni riguardano anzitutto la possibilità di espletare rogatorie nell'ambito dei procedimenti finalizzati alla repressione degli illeciti amministrativi, anche se non connessi a procedimenti penali, sempreché le relative decisioni siano ricorribili dinanzi alla giurisdizione penale. Di qui la necessità di prevedere una nuova sezione della legge concernente la depenalizzazione e modifiche al sistema penale.
          Per quanto concerne le modifiche al codice di procedura penale la Convenzione impone anzitutto l'adeguamento della normativa vigente in materia di rogatorie (articoli 723 e seguenti del codice di procedura penale).
          La Convenzione supera, infatti, lo schema tradizionale che prevede il potere d'impulso del Ministro della giustizia nonché la preventiva delibazione della corte di appello.
          Si è reso pertanto necessario modificare la disciplina degli articoli 723 e 725 del codice di procedura penale, introducendo la previsione generale della comunicazione diretta delle rogatorie attive tra le autorità giudiziarie. Correlativamente è stato modificato anche l'articolo 727 in materia di rogatorie passive.
          Tra le disposizioni in materia di rogatorie è stata inserita la disciplina specifica relativa alle intercettazioni telefoniche, telegrafiche, telematiche ed informatiche. Le nuove disposizioni tengono anzitutto conto della novità rappresentata dallo scambio diretto di richieste tra autorità giudiziarie. Vi è poi la necessità di disciplinare l'attività di intercettazione secondo le modalità previste dalla Convenzione, indicando gli adempimenti connessi alle diverse opzioni che si pongono all'atto dell'intercettazione. La Convenzione introduce, infatti, la possibilità di eseguire direttamente l'attività di intercettazione da parte dello Stato membro richiedente.
          Altro aspetto rilevante è quello relativo alla disciplina dell'assistenza giudiziaria in materia di indagini preliminari.
          La Convenzione prevede al riguardo la possibilità di costituire squadre investigative comuni tra Stati membri dell'Unione europea.
          Si pone, pertanto, l'esigenza di incidere sulla disciplina dell'articolo 56 del codice di procedura penale per riconoscere la titolarità delle funzioni di polizia giudiziaria anche ai funzionari di polizia stranieri inseriti nelle squadre investigative comuni che svolgono attività d'indagine.
          Si pone, altresì, l'esigenza di introdurre una disposizione finalizzata a disciplinare gli aspetti peculiari del nuovo istituto con particolare riferimento ai presupposti della sua costituzione, alla durata delle indagini comuni, alla composizione delle squadre investigative, nonché agli aspetti relativi al coordinamento tra le autorità giudiziarie procedenti. A tali esigenze rispondono l'articolo 371-ter del codice di procedura penale e l'articolo 20-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
          Sul piano dell'azione investigativa la Convenzione richiede adeguamenti dell'ordinamento vigente per consentire operazioni sotto copertura nonché l'adozione di provvedimenti che salvaguadino le esigenze delle indagini, consentendo, analogamente a quanto previsto da specifiche disposizioni contenute nell'ordinamento, di ritardare l'adozione degli atti di cattura o di sequestro.
          Le prospettive aperte dalla Convenzione in materia investigativa richiedono come corollario necessario la modifica dell'articolo 431 del codice di procedura penale per definire la sorte processuale degli atti non ripetibili acquisiti nel corso dell'attività d'indagine.
          La Convenzione richiede, inoltre, di introdurre modifiche alla disciplina relativa alla partecipazione all'attività processuale che si svolge in un diverso Stato. Di recente è stato introdotto l'articolo 205-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale per la disciplina delle videoconferenze. Detta disciplina è sufficiente a fronteggiare le esigenze poste dalla Convenzione da ratificare per quanto attiene alle videoconferenze. Nondimeno appare opportuno inserire nel contesto normativo anzidetto la disciplina volta a consentire il trasferimento all'estero o dall'estero delle persone detenute. I due istituti perseguono, infatti, la finalità di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione all'attività processuale che si svolge in un diverso Stato.
          Le restanti modifiche toccano l'articolo 84 delle norme di attuazione relativo alla restituzione di beni in sequestro allorquando la richiesta provenga dall'autorità straniera.
          Il provvedimento in esame non ha impatto sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.




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