XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2372




DISEGNO DI LEGGE


Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.


Capo II

ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE


Art. 3.

        1. Al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, dopo la sezione II è inserita la seguente:

"Sezione II-bis:- Richiesta di assistenza nei
procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative

        Art. 31-bis.- (Richiesta di assistenza ad altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative).- 1. Nei casi previsti dalla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18, ovvero i provvedimenti sanzionatori previsti dalle altre disposizioni in materia di illecito amministrativo, può domandare al Ministro della giustizia di richiedere alla competente autorità di altro Stato membro dell'Unione europea il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13. Con la domanda sono trasmessi gli atti del procedimento amministrativo ritenuti essenziali ai fini del compimento degli accertamenti di cui si fa richiesta.
            2. Il Ministro della giustizia, salvo che ritenga che il compimento degli atti di cui al comma 1 comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, formula la relativa richiesta.
            3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando la competenza a conoscere gli illeciti appartiene all'autorità giudiziaria. In tale caso si applicano le norme in materia di assistenza giudiziaria.

        Art. 31-ter.- (Richieste di assistenza di altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative).- 1. Quando, nei casi previsti dalla Convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 31-bis, uno Stato membro dell'Unione europea richiede il compimento in Italia di attività di acquisizione di elementi per l'accertamento di illeciti in relazione ad un procedimento promosso per l'irrogazione di sanzioni emanate da autorità amministrative contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso giurisdizionale, il Ministro della giustizia, salvo ritenga che l'accoglimento della richiesta comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, trasmette gli atti, per la diretta evasione della richiesta, al prefetto del luogo in cui devono compiersi le attività richieste ovvero, quando tale luogo non sia individuabile, al prefetto di Roma.
            2. Nell'acquisire gli elementi di cui al comma 1, il prefetto provvede avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di settore".


Capo III

MODIFICHE AL CODICE DI
PROCEDURA PENALE


Art. 4.

        1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente:

        "c-bis) dal personale di polizia che, inserito nelle squadre investigative comuni costituite a norma di accordi internazionali, agisce, nei limiti previsti all'atto della loro costituzione, per ricercare gli autori del reato ovvero compie atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale".


Art. 5.

        1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 371-ter.- (Indagini comuni con altri Stati richieste dall'autorità giudiziaria italiana).- 1. Il procuratore della Repubblica che procede ad indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, può richiedere alle competenti autorità giudiziarie straniere, nei casi previsti da accordi internazionali, di procedere alla costituzione di squadre investigative comuni:

                a) quando le indagini sono particolarmente complesse e vi è l'esigenza di compiere atti all'estero;

                b) quando comunque sussiste l'esigenza di assicurare il coordinamento delle indagini.
            2. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa direttamente all'autorità dello Stato estero. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente copia della richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello, il quale la inoltra senza ritardo al Ministro della giustizia e, se rileva trattarsi di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Della richiesta è data comunicazione al Ministro dell'interno.
            3. Quando risulta che più uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate a quelle delle autorità straniere la richiesta di cui al comma 1 è formulata d'intesa fra gli uffici procedenti. Nel caso di mancata intesa il contrasto è risolto dal procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero appartengono a distretti diversi, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
            4. Nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372 la richiesta di cui al comma 1 è formulata dal procuratore generale presso la corte d'appello.
            5. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, la richiesta menzionata nel comma 1 è formulata dal procuratore distrettuale o, nei casi indicati alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 371-bis, dal procuratore nazionale antimafia.
            6. La durata delle indagini comuni non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dall'oggettiva impossibilità di concludere le investigazioni nel termine stabilito. In ogni caso, la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata, ai fini del coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte d'appello, il quale informa il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno nonché, se si procede in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, al procuratore nazionale antimafia".

        2. Dopo l'articolo 371-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 371-quater.- (Indagini comuni con altri Stati richieste alla autorità giudiziaria italiana).- 1. Se la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 371-ter proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica, nei casi previsti da accordi internazionali, ne trasmette senza ritardo copia al procuratore generale presso la corte d'appello nonché, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, al procuratore nazionale antimafia, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
            2. Il procuratore generale trasmette immediatamente copia della richiesta di cui al comma 1 al Ministro della giustizia e lo informa delle determinazioni assunte dal procuratore della Repubblica. Il procuratore generale informa altresì il Ministro dell'interno della richiesta di cui al comma 1 e delle determinazioni assunte dal procuratore della Repubblica.
            3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di proroga o di successive modificazioni dell'accordo.
            4. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartenga ad altro ufficio trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente dandone avviso alla autorità richiedente".


Art. 6.

        1. Dopo l'articolo 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        "Art. 20-bis.- (Contenuto della richiesta di costituzione della squadra investigativa comune).- 1. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune deve contenere l'indicazione:

                a) dell'oggetto delle indagini, nonché dei motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune;

                b) della prevedibile durata delle indagini;

                c) del nominativo dei pubblici ministeri destinati a farne parte;

                d) dei nominativi del personale di polizia giudiziaria, designati dal responsabile dei servizi di cui all'articolo 56 del codice, o della direzione investigativa antimafia;

                e) degli altri Stati, delle organizzazioni internazionali e degli organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea ai quali appare opportuno richiedere la designazione di rappresentanti ed esperti nelle materie dell'indagine comune".


Art. 7.

        1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

        "d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero con quelle previste dagli accordi internazionali, se compiuti con l'osservanza delle norme del presente codice;".


Art. 8.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 723 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "3-bis. Qualora gli accordi internazionali prevedano che le rogatorie siano direttamente indirizzate all'autorità giudiziaria indicata nell'articolo 725, comma 2-bis, questa ne inoltra immediatamente copia al Ministro della giustizia e provvede senza ritardo alla esecuzione. Le rogatorie, se non diversamente previsto dagli accordi internazionali, sono restituite direttamente all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il Ministro può sospendere con decreto motivato il corso della rogatoria e richiedere ulteriori informazioni. Se ricorrono le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il Ministro non consente l'ulteriore corso della rogatoria".


Art. 9.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 725 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

        "2-bis. Qualora gli accordi internazionali lo prevedano, le rogatorie sono trasmesse direttamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere agli atti richiesti. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartenga ad altro ufficio trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente dandone avviso alla autorità richiedente.
        2-ter. Se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto.
        2-quater. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, si osservano i criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 724.
        2-quinquies. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
        2-sexies. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla rogatoria con decreto motivato.
        2-septies. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 724".

Art. 10.

        1. Dopo l'articolo 726-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 726-quater.- (Attività di indagine sotto copertura).- 1. L'attività di indagine sotto copertura da parte di personale di polizia di un altro Stato sul territorio nazionale è consentita in conformità con gli accordi internazionali e a condizione di reciprocità nei casi previsti dalla legge.
            2. Sulla richiesta presentata dall'autorità giudiziaria straniera provvede il procuratore della Repubblica che procede ad indagini collegate, ovvero, qualora non siano in corso tali indagini, il procuratore della Repubblica competente in relazione al luogo in cui deve essere svolta l'attività sotto copertura o la parte principale di essa.
            3. Della richiesta e delle determinazioni assunte deve essere data immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello e, nel caso di reati indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, al procuratore nazionale antimafia. Il procuratore generale presso la corte d'appello informa immediatamente il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno.
            4. Le comunicazioni previste dal presente articolo devono avvenire con modalità che impediscano di risalire all'identità dei partecipi all'operazione o che possano compromettere la segretezza o l'esito dell'operazione stessa.
            5. Nello svolgimento dell'attività d'indagine si applicano le disposizioni del presente codice e delle altre leggi in vigore.
            6. Il personale di polizia che svolge attività sotto copertura può avvalersi di ausiliari ai quali si estendono le cause di non punibilità di cui alle vigenti disposizioni di legge. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e gli altri Ministri interessati.
            7. Delle richieste inoltrate all'estero e delle determinazioni assunte dall'autorità straniera il procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello che provvede con le modalità indicate al comma 3".


Art. 11.

        1. Dopo l'articolo 726-quater del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 726-quinquies.- (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro).- 1. In conformità con gli accordi internazionali, l'autorità giudiziaria, su richiesta di uno Stato estero, può con decreto motivato ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi di prova ovvero per l'identificazione o la cattura degli autori del reato nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
            2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di loro competenza.
            3. Il ritardo o l'omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro sono effettuati a norma delle vigenti disposizioni di legge.
            4. Dei provvedimenti di cui al presente articolo il procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, nel caso di reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, al procuratore nazionale antimafia. Analoga comunicazione è data anche all'autorità straniera richiedente".


Art. 12.

        1. Dopo l'articolo 726-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 726-sexies.- (Intercettazioni con l'estero).- 1. Le intercettazioni richieste da uno Stato estero sono consentite nei limiti ed alle condizioni previsti dall'ordinamento italiano. L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è formulata in conformità degli accordi internazionali in vigore per lo Stato.
            2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del titolo III del libro III se non diversamente previsto".


Art. 13.

        1. Dopo l'articolo 726-sexies del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 726-septies.- (Competenza).- 1. Nei casi consentiti dagli accordi internazionali, le richieste di intercettazione previste dagli articoli 266, comma 1, e 266-bis provenienti dall'autorità di uno Stato estero sono direttamente trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di intercettazione delle telecomunicazioni ha la residenza ovvero, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora.
            2. Se non sono noti la residenza, il domicilio o la dimora, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale è ubicata l'utenza da controllare.
            3. Se non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
            4. In ogni caso, quando la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto intercettazioni da svolgere in luoghi diversi, i relativi atti sono trasmessi al procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 724, comma 1-bis.
            5. Il procuratore della Repubblica informa della richiesta il procuratore generale della corte d'appello che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia".

Art. 14.

        1. Dopo l'articolo 726-septies del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 726-octies.- (Esecuzione delle richieste di intercettazione di conversazioni o comunicazioni provenienti da Stati esteri).- 1. Ricevuta la richiesta indicata nell'articolo 726-septies il procuratore della Repubblica la trasmette senza ritardo al giudice per le indagini preliminari esprimendo il parere in ordine all'ammissibilità della stessa. Sulla richiesta il giudice per le indagini preliminari provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 267. Qualora si renda necessario acquisire ulteriori informazioni dall'autorità straniera, il giudice per le indagini preliminari formula la relativa richiesta al pubblico ministero per l'inoltro all'autorità dello Stato estero richiedente.
            2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 267.
            3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in tutti i casi consentiti dagli accordi internazionali qualora per l'intercettazione sia comunque necessaria l'assistenza tecnica da parte dello Stato italiano.
            4. La richiesta di cui al comma 1 deve essere formulata anche nei casi in cui lo Stato estero può procedere direttamente all'intercettazione".


Art. 15.

        1. Dopo l'articolo 726-octies del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 726-nonies.- (Esecuzione delle operazioni su richiesta di Stati esteri).- 1. Nei casi in cui gli accordi internazionali prevedono che su richiesta dello Stato estero sia eseguita la registrazione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 3-bis dell'articolo 268.
            2. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per l'inoltro all'autorità estera richiedente.
            3. Le disposizioni di cui all'articolo 268 non si applicano nei casi in cui, a norma degli accordi internazionali in vigore, lo Stato richiedente provvede direttamente alla intercettazione".


Art. 16.

        1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 727 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "5-quater. Nei casi previsti dagli accordi internazionali l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria direttamente all'autorità dello Stato estero dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento in cui l'autorità straniera dà corso all'attività richiesta".


Art. 17.

        1. Dopo l'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitoria del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        "Art. 205-quater.- (Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute).- 1. Se non diversamente previsto dagli accordi internazionali, sulla richiesta di trasferimento temporaneo all'estero a fini di indagine di persone a qualsiasi titolo detenute provvede il Ministro della giustizia.
            2. Il Ministro della giustizia concorda il trasferimento e le relative modalità in conformità degli accordi internazionali. Il trasferimento non può avvenire senza il consenso dell'autorità giudiziaria indicata al comma 3.
            3. Nella fase delle indagini preliminari il consenso è prestato dal pubblico ministero. Negli altri casi, dall'autorità giudiziaria individuata a norma dell'articolo 91. Durante l'esecuzione della pena è necessario il consenso del magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. E' altresì necessario acquisire il parere delle autorità giudiziarie presso le quali siano pendenti altri procedimenti penali nei quali la persona da trasferire sia indagata o imputata.
            4. La richiesta di cui al comma 1 deve indicare le modalità e la durata della detenzione all'estero. Salvo che ricorrano i casi indicati negli articoli 132 e 133 del codice, per il trasferimento occorre altresì il consenso dell'interessato, anche in relazione alle modalità e alla durata della detenzione all'estero.
            5. Il periodo di detenzione all'estero a seguito del trasferimento è computato nella durata complessiva della custodia cautelare stabilita dall'articolo 303, comma 4, del codice. Si osserva la disposizione dell'articolo 304, comma 4, del codice.
            6. Del trasferimento viene data comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza".


Art. 18.

        1. Dopo l'articolo 205-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        "Art. 205-quinquies.- (Trasferimento temporaneo dall'estero di persone detenute).- 1. La richiesta di trasferimento temporaneo di persone detenute all'estero è trasmessa dall'autorità giudiziaria competente al Ministro della giustizia.
            2. Il Ministro della giustizia concorda il trasferimento e le relative modalità in conformità di quanto previsto dagli accordi internazionali.
            3. Del trasferimento viene data comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza".

Art. 19.

        1. All'articolo 84 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 dopo le parole: "di ufficio" sono inserite le seguenti: ", su richiesta dell'autorità giudiziaria straniera se previsto dagli accordi internazionali ,";

                b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

                "2-bis. Qualora la richiesta provenga dall'autorità giudiziaria straniera la decisione sulla restituzione è comunicata senza ritardo al Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia dispone che non si dia corso alla restituzione se, trattandosi di beni oggetto di specifica tutela amministrativa, manchi il consenso dell'amministrazione interessata ovvero negli altri casi in cui la restituzione possa pregiudicare interessi dello Stato".


Art. 20.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        "1-bis. Nei casi previsti dall'articolo 726-septies, comma 1, del codice, il verbale delle operazioni contiene anche l'indicazione dell'autorità dello Stato estero che ha formulato la richiesta e la data in cui la richiesta medesima è pervenuta al procuratore della Repubblica".


Art. 21.

        1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        "Art. 89-bis.- (Accesso diretto di autorità di altri Stati alle installazioni operative dei fornitori di servizi per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni).- 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, i fornitori di servizi per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni devono consentire alle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea l'accesso diretto alle installazioni operative nel territorio nazionale per effettuare intercettazioni nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato richiedente.
            2. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene da Stati non membri dell'Unione europea l'accesso è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministro della giustizia. Dell'autorizzazione è data comunicazione ai Ministri dell'interno e delle comunicazioni".


Art. 22.

        1. Il trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, o introdotte in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127.


Art. 23.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, sono stabilite le modalità di adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 21 della presente legge.

Capo IV

ONERI FINANZIARI


Art. 24.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.512.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Capo V

ENTRATA IN VIGORE


Art. 25.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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