XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2372
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria
in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea,
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della
Convenzione stessa.
Capo II
ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 3.
1. Al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, dopo la sezione II è inserita la
seguente:
"Sezione II-bis:- Richiesta di assistenza nei
procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative
Art. 31-bis.- (Richiesta di assistenza ad altri
Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per
l'applicazione di sanzioni amministrative).- 1. Nei
casi previsti dalla Convenzione relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, l'autorità
competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 18, ovvero i provvedimenti sanzionatori previsti
dalle altre disposizioni in materia di illecito
amministrativo, può domandare al Ministro della giustizia di
richiedere alla competente autorità di altro Stato membro
dell'Unione europea il compimento degli atti di accertamento
di cui all'articolo 13. Con la domanda sono trasmessi gli atti
del procedimento amministrativo ritenuti essenziali ai fini
del compimento degli accertamenti di cui si fa richiesta.
2. Il Ministro della giustizia, salvo che ritenga
che il compimento degli atti di cui al comma 1 comprometta la
sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello
Stato, formula la relativa richiesta.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano quando la competenza a conoscere gli illeciti
appartiene all'autorità giudiziaria. In tale caso si applicano
le norme in materia di assistenza giudiziaria.
Art. 31-ter.- (Richieste di assistenza di altri
Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per
l'applicazione di sanzioni amministrative).- 1.
Quando, nei casi previsti dalla Convenzione di cui al comma 1
dell'articolo 31-bis, uno Stato membro dell'Unione
europea richiede il compimento in Italia di attività di
acquisizione di elementi per l'accertamento di illeciti in
relazione ad un procedimento promosso per l'irrogazione di
sanzioni emanate da autorità amministrative contro la
decisione delle quali può essere proposto ricorso
giurisdizionale, il Ministro della giustizia, salvo ritenga
che l'accoglimento della richiesta comprometta la sovranità,
la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato,
trasmette gli atti, per la diretta evasione della richiesta,
al prefetto del luogo in cui devono compiersi le attività
richieste ovvero, quando tale luogo non sia individuabile, al
prefetto di Roma.
2. Nell'acquisire gli elementi di cui al comma 1, il
prefetto provvede avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
di settore".
Capo III
MODIFICHE AL CODICE DI
PROCEDURA PENALE
Art. 4.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 56
del codice di procedura penale è aggiunta la seguente:
"c-bis) dal personale di polizia che, inserito nelle
squadre investigative comuni costituite a norma di accordi
internazionali, agisce, nei limiti previsti all'atto della
loro costituzione, per ricercare gli autori del reato ovvero
compie atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della
legge penale".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura
penale è inserito il seguente:
"Art. 371-ter.- (Indagini comuni con altri Stati
richieste dall'autorità giudiziaria italiana).- 1.
Il procuratore della Repubblica che procede ad indagini
collegate a quelle condotte in altri Stati, può richiedere
alle competenti autorità giudiziarie straniere, nei casi
previsti da accordi internazionali, di procedere alla
costituzione di squadre investigative comuni:
a) quando le indagini sono particolarmente
complesse e vi è l'esigenza di compiere atti all'estero;
b) quando comunque sussiste l'esigenza di
assicurare il coordinamento delle indagini.
2. La richiesta di costituzione della squadra
investigativa comune è trasmessa direttamente all'autorità
dello Stato estero. Il procuratore della Repubblica trasmette
immediatamente copia della richiesta al procuratore generale
presso la corte d'appello, il quale la inoltra senza ritardo
al Ministro della giustizia e, se rileva trattarsi di indagini
collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne
dà notizia ai procuratori generali e ai procuratori della
Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Della
richiesta è data comunicazione al Ministro dell'interno.
3. Quando risulta che più uffici del pubblico
ministero procedono ad indagini collegate a quelle delle
autorità straniere la richiesta di cui al comma 1 è formulata
d'intesa fra gli uffici procedenti. Nel caso di mancata intesa
il contrasto è risolto dal procuratore generale presso la
corte d'appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero
appartengono a distretti diversi, dal Procuratore generale
presso la Corte di cassazione.
4. Nel caso di avocazione delle indagini a norma
dell'articolo 372 la richiesta di cui al comma 1 è formulata
dal procuratore generale presso la corte d'appello.
5. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, e all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, la
richiesta menzionata nel comma 1 è formulata dal procuratore
distrettuale o, nei casi indicati alla lettera h) del
comma 3 dell'articolo 371-bis, dal procuratore nazionale
antimafia.
6. La durata delle indagini comuni non può essere
superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate
dall'oggettiva impossibilità di concludere le investigazioni
nel termine stabilito. In ogni caso, la durata non può essere
superiore ad un anno. La proroga è comunicata, ai fini del
coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la
corte d'appello, il quale informa il Ministro della giustizia
ed il Ministro dell'interno nonché, se si procede in relazione
ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, al
procuratore nazionale antimafia".
2. Dopo l'articolo 371-ter del codice di procedura
penale è inserito il seguente:
"Art. 371-quater.- (Indagini comuni con altri
Stati richieste alla autorità giudiziaria italiana).-
1. Se la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo
371-ter proviene dall'autorità di uno Stato estero, il
procuratore della Repubblica, nei casi previsti da accordi
internazionali, ne trasmette senza ritardo copia al
procuratore generale presso la corte d'appello nonché, se si
tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, al procuratore nazionale antimafia, ai fini
dell'eventuale coordinamento investigativo.
2. Il procuratore generale trasmette immediatamente
copia della richiesta di cui al comma 1 al Ministro della
giustizia e lo informa delle determinazioni assunte dal
procuratore della Repubblica. Il procuratore generale informa
altresì il Ministro dell'interno della richiesta di cui al
comma 1 e delle determinazioni assunte dal procuratore della
Repubblica.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di proroga o
di successive modificazioni dell'accordo.
4. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la
competenza appartenga ad altro ufficio trasmette
immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente
dandone avviso alla autorità richiedente".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 20 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
"Art. 20-bis.- (Contenuto della richiesta di
costituzione della squadra investigativa comune).-
1. La richiesta di costituzione della squadra
investigativa comune deve contenere l'indicazione:
a) dell'oggetto delle indagini, nonché dei motivi
che giustificano la costituzione della squadra investigativa
comune;
b) della prevedibile durata delle indagini;
c) del nominativo dei pubblici ministeri destinati
a farne parte;
d) dei nominativi del personale di polizia
giudiziaria, designati dal responsabile dei servizi di cui
all'articolo 56 del codice, o della direzione investigativa
antimafia;
e) degli altri Stati, delle organizzazioni
internazionali e degli organismi istituiti ai sensi del
Trattato sull'Unione europea ai quali appare opportuno
richiedere la designazione di rappresentanti ed esperti nelle
materie dell'indagine comune".
Art. 7.
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 431 del
codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:
"d) i documenti acquisiti all'estero mediante
rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili
assunti con le stesse forme e modalità ovvero con quelle
previste dagli accordi internazionali, se compiuti con
l'osservanza delle norme del presente codice;".
Art. 8.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 723 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"3-bis. Qualora gli accordi internazionali prevedano
che le rogatorie siano direttamente indirizzate all'autorità
giudiziaria indicata nell'articolo 725, comma 2-bis,
questa ne inoltra immediatamente copia al Ministro della
giustizia e provvede senza ritardo alla esecuzione. Le
rogatorie, se non diversamente previsto dagli accordi
internazionali, sono restituite direttamente all'autorità
giudiziaria dello Stato richiedente. Il Ministro può
sospendere con decreto motivato il corso della rogatoria e
richiedere ulteriori informazioni. Se ricorrono le ipotesi di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il Ministro non
consente l'ulteriore corso della rogatoria".
Art. 9.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 725 del codice di
procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Qualora gli accordi internazionali lo
prevedano, le rogatorie sono trasmesse direttamente al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo
del distretto nel quale si deve procedere agli atti richiesti.
Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza
appartenga ad altro ufficio trasmette immediatamente gli atti
all'autorità giudiziaria competente dandone avviso alla
autorità richiedente.
2-ter. Se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni
probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che
secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza
l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica
presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le
indagini preliminari del tribunale del capoluogo del
distretto.
2-quater. Quando la rogatoria ha per oggetto atti
che devono essere eseguiti in più distretti, si osservano i
criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 724.
2-quinquies. Il giudice provvede senza ritardo con
ordinanza.
2-sexies. Nei casi diversi da quelli indicati al
comma 2-bis, il procuratore della Repubblica dà senza
ritardo esecuzione alla rogatoria con decreto motivato.
2-septies. Si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo
724".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 726-ter del codice di procedura
penale è inserito il seguente:
"Art. 726-quater.- (Attività di indagine sotto
copertura).- 1. L'attività di indagine sotto
copertura da parte di personale di polizia di un altro Stato
sul territorio nazionale è consentita in conformità con gli
accordi internazionali e a condizione di reciprocità nei casi
previsti dalla legge.
2. Sulla richiesta presentata dall'autorità
giudiziaria straniera provvede il procuratore della Repubblica
che procede ad indagini collegate, ovvero, qualora non siano
in corso tali indagini, il procuratore della Repubblica
competente in relazione al luogo in cui deve essere svolta
l'attività sotto copertura o la parte principale di essa.
3. Della richiesta e delle determinazioni assunte
deve essere data immediata comunicazione al procuratore
generale presso la corte d'appello e, nel caso di reati
indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, al procuratore
nazionale antimafia. Il procuratore generale presso la corte
d'appello informa immediatamente il Ministro della giustizia
ed il Ministro dell'interno.
4. Le comunicazioni previste dal presente articolo
devono avvenire con modalità che impediscano di risalire
all'identità dei partecipi all'operazione o che possano
compromettere la segretezza o l'esito dell'operazione
stessa.
5. Nello svolgimento dell'attività d'indagine si
applicano le disposizioni del presente codice e delle altre
leggi in vigore.
6. Il personale di polizia che svolge attività sotto
copertura può avvalersi di ausiliari ai quali si estendono le
cause di non punibilità di cui alle vigenti disposizioni di
legge. Per l'esecuzione delle operazioni può essere
autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed
immobili, nonché di documenti di copertura, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e gli altri Ministri
interessati.
7. Delle richieste inoltrate all'estero e delle
determinazioni assunte dall'autorità straniera il procuratore
della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al procuratore
generale presso la corte d'appello che provvede con le
modalità indicate al comma 3".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 726-quater del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 726-quinquies.- (Ritardo od omissione
degli atti di cattura, di arresto o di sequestro).-
1. In conformità con gli accordi internazionali,
l'autorità giudiziaria, su richiesta di uno Stato estero, può
con decreto motivato ritardare l'emissione o disporre che sia
ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti
elementi di prova ovvero per l'identificazione o la cattura
degli autori del reato nei limiti e nei casi previsti dalla
legge.
2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare
gli atti di loro competenza.
3. Il ritardo o l'omissione degli atti di cattura,
di arresto o di sequestro sono effettuati a norma delle
vigenti disposizioni di legge.
4. Dei provvedimenti di cui al presente articolo il
procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al
procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, nel
caso di reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, al
procuratore nazionale antimafia. Analoga comunicazione è data
anche all'autorità straniera richiedente".
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 726-quinquies del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 726-sexies.- (Intercettazioni con
l'estero).- 1. Le intercettazioni richieste da uno
Stato estero sono consentite nei limiti ed alle condizioni
previsti dall'ordinamento italiano. L'autorizzazione non può
essere concessa se la richiesta non è formulata in conformità
degli accordi internazionali in vigore per lo Stato.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del capo IV del titolo III del libro III se non
diversamente previsto".
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 726-sexies del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 726-septies.- (Competenza).- 1.
Nei casi consentiti dagli accordi internazionali, le richieste
di intercettazione previste dagli articoli 266, comma 1, e
266-bis provenienti dall'autorità di uno Stato estero
sono direttamente trasmesse al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale la
persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di
intercettazione delle telecomunicazioni ha la residenza
ovvero, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora.
2. Se non sono noti la residenza, il domicilio o la
dimora, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo
del distretto nel quale è ubicata l'utenza da controllare.
3. Se non è possibile determinare la competenza ai
sensi del comma 2, le richieste di cui al comma 1 sono
trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Roma.
4. In ogni caso, quando la richiesta di cui al comma
1 ha ad oggetto intercettazioni da svolgere in luoghi diversi,
i relativi atti sono trasmessi al procuratore della Repubblica
individuato ai sensi dell'articolo 724, comma 1-bis.
5. Il procuratore della Repubblica informa della
richiesta il procuratore generale della corte d'appello che ne
dà comunicazione al Ministro della giustizia".
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 726-septies del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 726-octies.- (Esecuzione delle richieste
di intercettazione di conversazioni o comunicazioni
provenienti da Stati esteri).- 1. Ricevuta la
richiesta indicata nell'articolo 726-septies il
procuratore della Repubblica la trasmette senza ritardo al
giudice per le indagini preliminari esprimendo il parere in
ordine all'ammissibilità della stessa. Sulla richiesta il
giudice per le indagini preliminari provvede ai sensi del
comma 1 dell'articolo 267. Qualora si renda necessario
acquisire ulteriori informazioni dall'autorità straniera, il
giudice per le indagini preliminari formula la relativa
richiesta al pubblico ministero per l'inoltro all'autorità
dello Stato estero richiedente.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 4 e 5 dell'articolo 267.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano in tutti i casi consentiti dagli accordi
internazionali qualora per l'intercettazione sia comunque
necessaria l'assistenza tecnica da parte dello Stato
italiano.
4. La richiesta di cui al comma 1 deve essere
formulata anche nei casi in cui lo Stato estero può procedere
direttamente all'intercettazione".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 726-octies del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 726-nonies.- (Esecuzione delle operazioni
su richiesta di Stati esteri).- 1. Nei casi in cui
gli accordi internazionali prevedono che su richiesta dello
Stato estero sia eseguita la registrazione delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1,
2, 3 e 3-bis dell'articolo 268.
2. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero per l'inoltro all'autorità
estera richiedente.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 268 non si
applicano nei casi in cui, a norma degli accordi
internazionali in vigore, lo Stato richiedente provvede
direttamente alla intercettazione".
Art. 16.
1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 727 del codice
di procedura penale è inserito il seguente:
"5-quater. Nei casi previsti dagli accordi
internazionali l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria
direttamente all'autorità dello Stato estero dopo che copia di
essa è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta
salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al
momento in cui l'autorità straniera dà corso all'attività
richiesta".
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 205-ter delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitoria del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Art. 205-quater.- (Trasferimento temporaneo
all'estero di persone detenute).- 1. Se non
diversamente previsto dagli accordi internazionali, sulla
richiesta di trasferimento temporaneo all'estero a fini di
indagine di persone a qualsiasi titolo detenute provvede il
Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia concorda il
trasferimento e le relative modalità in conformità degli
accordi internazionali. Il trasferimento non può avvenire
senza il consenso dell'autorità giudiziaria indicata al comma
3.
3. Nella fase delle indagini preliminari il consenso
è prestato dal pubblico ministero. Negli altri casi,
dall'autorità giudiziaria individuata a norma dell'articolo
91. Durante l'esecuzione della pena è necessario il consenso
del magistrato di sorveglianza competente in relazione al
luogo di detenzione. E' altresì necessario acquisire il parere
delle autorità giudiziarie presso le quali siano pendenti
altri procedimenti penali nei quali la persona da trasferire
sia indagata o imputata.
4. La richiesta di cui al comma 1 deve indicare le
modalità e la durata della detenzione all'estero. Salvo che
ricorrano i casi indicati negli articoli 132 e 133 del codice,
per il trasferimento occorre altresì il consenso
dell'interessato, anche in relazione alle modalità e alla
durata della detenzione all'estero.
5. Il periodo di detenzione all'estero a seguito del
trasferimento è computato nella durata complessiva della
custodia cautelare stabilita dall'articolo 303, comma 4, del
codice. Si osserva la disposizione dell'articolo 304, comma 4,
del codice.
6. Del trasferimento viene data comunicazione alla
competente autorità di pubblica sicurezza".
Art. 18.
1. Dopo l'articolo 205-quater delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Art. 205-quinquies.- (Trasferimento temporaneo
dall'estero di persone detenute).- 1. La richiesta
di trasferimento temporaneo di persone detenute all'estero è
trasmessa dall'autorità giudiziaria competente al Ministro
della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia concorda il
trasferimento e le relative modalità in conformità di quanto
previsto dagli accordi internazionali.
3. Del trasferimento viene data comunicazione alla
competente autorità di pubblica sicurezza".
Art. 19.
1. All'articolo 84 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "di ufficio" sono
inserite le seguenti: ", su richiesta dell'autorità
giudiziaria straniera se previsto dagli accordi internazionali
,";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora la richiesta provenga
dall'autorità giudiziaria straniera la decisione sulla
restituzione è comunicata senza ritardo al Ministro della
giustizia. Il Ministro della giustizia dispone che non si dia
corso alla restituzione se, trattandosi di beni oggetto di
specifica tutela amministrativa, manchi il consenso
dell'amministrazione interessata ovvero negli altri casi in
cui la restituzione possa pregiudicare interessi dello
Stato".
Art. 20.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 89 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi previsti dall'articolo
726-septies, comma 1, del codice, il verbale delle
operazioni contiene anche l'indicazione dell'autorità dello
Stato estero che ha formulato la richiesta e la data in cui la
richiesta medesima è pervenuta al procuratore della
Repubblica".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
"Art. 89-bis.- (Accesso diretto di autorità di
altri Stati alle installazioni operative dei fornitori di
servizi per le intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni).- 1. Nei casi previsti da accordi
internazionali, i fornitori di servizi per le intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni devono consentire alle
competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea
l'accesso diretto alle installazioni operative nel territorio
nazionale per effettuare intercettazioni nei confronti di
persona che si trova nel territorio dello Stato
richiedente.
2. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene da
Stati non membri dell'Unione europea l'accesso è subordinato
alla preventiva autorizzazione del Ministro della giustizia.
Dell'autorizzazione è data comunicazione ai Ministri
dell'interno e delle comunicazioni".
Art. 22.
1. Il trattamento dei dati personali è soggetto alle
disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, o introdotte in attuazione
dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n.
127.
Art. 23.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni,
sono stabilite le modalità di adempimento dell'obbligo di cui
al comma 1 dell'articolo 89-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, introdotto dall'articolo 21 della presente
legge.
Capo IV
ONERI FINANZIARI
Art. 24.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 1.512.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo V
ENTRATA IN VIGORE
Art. 25.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.