XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2361




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Lituania in materia di cooperazione nel campo della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato articolo:

          Art. 2, secondo comma: si prevede l'invio di funzionari alle riunioni delle Parti contraenti per la verifica delle disposizioni dell'Accordo e per l'esame dei programmi operativi. Dette riunioni si terranno ogni anno, alternativamente a Vilnius ed in Italia.

          Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Vilnius, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

              Spese di missione:

                pernottamento (euro 128 al giorno x 5 persone x 4 giorni) = euro 2.560;

                diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 109, al cambio di lire 2.300 = euro 130, cui si aggiungono euro 39 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926 n. 941; l'importo di euro 130 viene ridotto di euro 43 corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 126 + euro 38 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 164 x 5 persone x 4 giorni) = euro 3.280.

              Spese di viaggio:

                biglietto aereo A/R Roma-Vilnius (euro 1.808 x 5 persone = euro 9.040 + euro 452 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 9.492.

          Totale onere (articolo 2, secondo comma) = euro 15.332.

          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 15.332, in cifra tonda euro 15.350.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

                a) lo svolgimento delle attività di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei Paesi interessati (articolo 2) rientra negli ordinari programmi di attività svolti dal Ministero della difesa, che utilizza gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla vigente normativa, e non viene prevista alcuna spesa addizionale per il bilancio dello Stato;

                b) le eventuali richieste per le attività di cooperazione nei settori della formazione e addestramento per il personale da impiegare nelle attività militari, (articolo 3), potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

                c) relativamente alla partecipazione di personale alle esercitazioni militari, agli incontri, simposi, corsi e conferenze, alle visite di strutture militari, ed agli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 4), si fa presente che la relativa spesa sarà sostenuta dal Paese richiedente, con esclusione quindi di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

                d) l'articolo 2, secondo comma, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con apposite intese specifiche; va da sè che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre apposito di disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          La natura politica dell'Accordo, riguardante una materia particolarmente delicata quale la cooperazione militare, richiede, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento.
          L'applicazione concreta dell'Accordo non necessiterà di ulteriori interventi normativi, né la sua ratifica comporta modifiche all'ordinamento interno vigente.
          L'Accordo in esame non ha alcun impatto sulla legislazione comunitaria.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


          L'Accordo in esame, promuovendo la cooperazione nel campo della difesa, non interferisce nell'attività dei cittadini né nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.




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