XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2361
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Lituania in
materia di cooperazione nel campo della difesa, comporta i
seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione
al sottoindicato articolo:
Art. 2, secondo comma: si prevede l'invio di funzionari
alle riunioni delle Parti contraenti per la verifica delle
disposizioni dell'Accordo e per l'esame dei programmi
operativi. Dette riunioni si terranno ogni anno,
alternativamente a Vilnius ed in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Vilnius,
con una permanenza di quattro giorni in detta città, la
relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 128 al giorno x 5 persone x 4
giorni) = euro 2.560;
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari
USA 109, al cambio di lire 2.300 = euro 130, cui si aggiungono
euro 39 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926 n. 941;
l'importo di euro 130 viene ridotto di euro 43 corrispondente
ad 1/3 della diaria (euro 126 + euro 38 quale quota media per
contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi
delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre
1996 = euro 164 x 5 persone x 4 giorni) = euro 3.280.
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Vilnius (euro 1.808 x 5
persone = euro 9.040 + euro 452 quale maggiorazione del 5 per
cento) = euro 9.492.
Totale onere (articolo 2, secondo comma) = euro
15.332.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni
successivi è di euro 15.332, in cifra tonda euro 15.350.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in
analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:
a) lo svolgimento delle attività di cooperazione
bilaterale tra le Forze armate dei Paesi interessati (articolo
2) rientra negli ordinari programmi di attività svolti dal
Ministero della difesa, che utilizza gli ordinari stanziamenti
di bilancio previsti dalla vigente normativa, e non viene
prevista alcuna spesa addizionale per il bilancio dello
Stato;
b) le eventuali richieste per le attività di
cooperazione nei settori della formazione e addestramento per
il personale da impiegare nelle attività militari, (articolo
3), potranno essere accolte soltanto in relazione alla
disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo
rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;
c) relativamente alla partecipazione di personale
alle esercitazioni militari, agli incontri, simposi, corsi e
conferenze, alle visite di strutture militari, ed agli scambi
per le attività culturali e sportive (articolo 4), si fa
presente che la relativa spesa sarà sostenuta dal Paese
richiedente, con esclusione quindi di oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato;
d) l'articolo 2, secondo comma, prevede la
possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare
l'Accordo con apposite intese specifiche; va da sè che, ove
venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel
presente provvedimento, si renderà necessario predisporre
apposito di disegno di legge che autorizzi il finanziamento
delle maggiori spese.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
La natura politica dell'Accordo, riguardante una materia
particolarmente delicata quale la cooperazione militare,
richiede, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione,
l'autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento.
L'applicazione concreta dell'Accordo non necessiterà di
ulteriori interventi normativi, né la sua ratifica comporta
modifiche all'ordinamento interno vigente.
L'Accordo in esame non ha alcun impatto sulla
legislazione comunitaria.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
L'Accordo in esame, promuovendo la cooperazione nel campo
della difesa, non interferisce nell'attività dei cittadini né
nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.