XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2361
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione
nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore in conformitā a quanto disposto dall'articolo 9
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 15.350 annui ad anni alterni, a
decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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