XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2361
Onorevoli Deputati! - In linea di principio la
sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione
stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita
valenza politica, considerati gli interessi strategici
nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
In particolare, l'Accordo con la Lituania nel riaffermare
la convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, la Carta di
Parigi, il Documento di Vienna del 1994, la Partnership For
Peace, eccetera, segnano una svolta nella storia
dell'Europa, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione
bilaterale tra le rispettive Forze armate che, ai sensi
dell'articolo 1, deve essere basata sul principio di
reciprocità, nel rispetto delle legislazioni in vigore nei
rispettivi Paesi ed in conformità con gli impegni
internazionali assunti.
L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche
consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a
concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra
le rispettive Forze armate, nonché eventuali intese
integrative dell'Accordo.
In particolare, gli articoli 3 e 4 stabiliscono settori e
tipo di collaborazione militare e le modalità di attuazione
della stessa, che può essere così sintetizzata:
a) legislazione militare, medicina, storia e sport
militare;
b) organizzazione e funzionamento delle Forze
armate, amministrazione e gestione del personale;
c) formazione ed addestramento del personale
militare e scambi di informazioni e di pubblicazioni
didattiche;
d) industrie per la difesa e politica degli
approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della
difesa;
e) rispetto dei Trattati internazionali e
sicurezza e controllo degli armamenti;
f) questioni ambientali e controllo
dell'inquinamento causato da strutture militari;
g) questioni legate al "peace keeping" ed
alle operazioni umanitarie;
h) scambi di visite ufficiali a livello di
Ministri, Comandanti in capo, loro sostituti ed altro
personale autorizzato;
i) partecipazione di osservatori ad esercitazioni
militari.
L'articolo 5 disciplina il finanziamento delle eventuali
attività di cooperazione, in base al principio della
reciprocità.
L'articolo 6 disciplina il trattamento di materiali
classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche
tecniche e di ogni altra informazione a carattere
classificato.
Gli articoli 7 ed 8 stabiliscono rispettivamente che lo
scambio di informazioni avvenga tra le rispettive Ambasciate e
che le vertenze in merito all'interpretazione ed
all'esecuzione dell'Accordo siano risolte mediante trattative
tra le Parti contraenti.
L'accordo, inoltre, non incide su leggi e regolamenti in
vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento
all'ordinamento interno.
Dalla sua applicazione deriveranno, tuttavia, oneri a
carico del bilancio dello Stato, quantificati con relazione
tecnica che si allega.