XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2361




        Onorevoli Deputati! - In linea di principio la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
        In particolare, l'Accordo con la Lituania nel riaffermare la convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, la Carta di Parigi, il Documento di Vienna del 1994, la Partnership For Peace, eccetera, segnano una svolta nella storia dell'Europa, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate che, ai sensi dell'articolo 1, deve essere basata sul principio di reciprocità, nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli impegni internazionali assunti.
        L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nonché eventuali intese integrative dell'Accordo.
        In particolare, gli articoli 3 e 4 stabiliscono settori e tipo di collaborazione militare e le modalità di attuazione della stessa, che può essere così sintetizzata:

                a) legislazione militare, medicina, storia e sport militare;

                b) organizzazione e funzionamento delle Forze armate, amministrazione e gestione del personale;

                c) formazione ed addestramento del personale militare e scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche;

                d) industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della difesa;

                e) rispetto dei Trattati internazionali e sicurezza e controllo degli armamenti;

                f) questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato da strutture militari;

                g) questioni legate al "peace keeping" ed alle operazioni umanitarie;

                h) scambi di visite ufficiali a livello di Ministri, Comandanti in capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato;

                i) partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari.

        L'articolo 5 disciplina il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione, in base al principio della reciprocità.
        L'articolo 6 disciplina il trattamento di materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato.
        Gli articoli 7 ed 8 stabiliscono rispettivamente che lo scambio di informazioni avvenga tra le rispettive Ambasciate e che le vertenze in merito all'interpretazione ed all'esecuzione dell'Accordo siano risolte mediante trattative tra le Parti contraenti.
        L'accordo, inoltre, non incide su leggi e regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.
        Dalla sua applicazione deriveranno, tuttavia, oneri a carico del bilancio dello Stato, quantificati con relazione tecnica che si allega.




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