XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2319
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Le disposizioni previste dall'accluso decreto-legge non
comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello
Stato.
Infatti, le motivazioni a sostegno del provvedimento in
questione vanno ricondotte all'esigenza di intervenire su
termini scaduti o prossimi alla scadenza, relativamente a
particolari aspetti della materia sanitaria e dell'
organizzazione universitaria, che determinerebbero
l'applicazione di previgenti disposizioni la cui attuazione,
oltre a creare difficoltà e disparità di trattamento,
comporterebbe problemi di contenimento della spesa ad esse
relativa.
In particolare, l'articolo 1, differendo il termine
ultimo del 1^ febbraio 2002 entro il quale opererà la
soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito della
dirigenza medica e il conseguente passaggio al regime di
esclusività, consente di poter ottenere sicuri risparmi
derivanti dagli oneri riflessi a seguito della mancata
attribuzione ai soggetti interessati dell'indennità di
esclusività.
L'articolo 2, prevedendo il differimento del termine del
31 dicembre 2001, al 31 dicembre 2002, consente di poter
utilizzare la procedura negoziale per la fissazione del prezzo
e delle condizioni di rimborso per i farmaci registrati con
procedura di mutuo riconoscimento. Tale disposizione non
comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello
Stato.
L'articolo 3 non comporta oneri per l'erario in quanto
agli oneri di funzionamento della Commissione nazionale per la
formazione continua si provvede con i contributi alle spese
che gli organizzatori degli eventi formativi sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato (circa 260 euro x
6.000 eventi prevedibili), ai sensi dell'articolo 92, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'articolo 4 non prevede ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
L'articolo 5 non comporta oneri in quanto disciplina la
proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana
della Croce Rossa.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
a) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte
sulla legislazione vigente.
Le disposizioni contenute nel provvedimento sono
determinate dalla necessità e dall'urgenza di intervenire, con
immediatezza, per tamponare le difficoltà derivanti dalla
intervenuta o prossima scadenza di termini relativi a
specifiche materie, che potrebbero compromettere l'efficienza
e funzionalità della stessa assistenza sanitaria. A tal fine
il presente decreto-legge, nel suo complesso, si propone di
non cristallizzare determinate previsioni il cui mantenimento,
entro e comunque il 31 dicembre 2002, contribuirà,
conseguentemente, al miglioramento del Servizio sanitario
nazionale, in attesa dell'adozione di disposizioni normative
più organiche nelle materie interessate, dare esecuzione a
quanto previsto in sede di accordo Stato-regioni del 20
dicembre 2001 in tema di formazione medico continua. Per quel
che concerne le disposizioni in materia di università, viene
modificato l'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, per prorogare il termine entro cui gli atenei devono
adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio
alla nuova disciplina introdotta ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni (trenta mesi, invece di diciotto, dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale contenente i criteri
specifici per tali corsi).
Si definisce espressamente (attesa l'assenza di
specifiche disposizioni in materia) l'autonomia statutaria
delle università riguardo all'elettorato attivo per le cariche
accademiche (mentre, per l'elettorato passivo per la carica di
direttore di dipartimento se ne stabilisce l'estensione ai
professori di seconda fascia, nel caso di indisponibilità di
professori di prima fascia). E', infine, disposta una deroga
all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n.
127, che prevede per i componenti del Consiglio universitario
nazionale un mandato della durata di quattro anni. Con il
presente decreto-legge, detto mandato è prorogato fino al 31
ottobre 2002.
b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di
fatto che giustificano l'innovazione della legislazione
vigente.
Non si riscontrano nelle materie oggetto del
provvedimento riserve assolute o relative di legge in
precedenti norme di delegificazione, le innovazioni introdotte
si inseriscono correttamente in un corpo di norme già
consolidato.
La disposizione di cui all'articolo 4 risponde
all'esigenza di consentire agli atenei di valutare la
possibilità di adozione dei nuovi ordinamenti didattici,
nonché di definire tutte le procedure richieste per la loro
attuazione.
Inoltre, la previsione è volta a colmare un vuoto
normativo per ciò che concerne la possibilità, da parte degli
atenei, di operare autonomamente in materia di elettorato
passivo per le cariche accademiche.
Infine, si consente al Consiglio universitario nazionale
di operare senza interruzioni, soprattutto in considerazione
degli adempimenti cui esso è chiamato in materia di attuazione
della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica
universitaria.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta alcun profilo di
incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
d) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni.
Il provvedimento appare pienamente conforme ai princìpi
costituzionali in materia di ripartizione della potestà
legislativa tra Stato e autonomie regionali; infatti, nelle
materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, si è intervenuti nel rispetto dei princìpi
fondamentali e delle linee di indirizzo generali; pertanto, al
riguardo, non si ravvisano elementi di incompatibilità.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
Il decreto-legge, pur presentando profili suscettibili di
determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e
degli enti locali, è pienamente in linea con le fonti;
peraltro, sono state salvaguardate le competenze legislative
delle regioni e delle province autonome, non configurandosi
soluzioni di continuità nell'attuale assetto organizzativo e
funzionale del Servizio sanitario nazionale.
2) Valutazione dell'impatto amministrativo.
a) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e
analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro
perseguimento.
Le disposizioni del decreto-legge sono intese a
consentire l'immediata introduzione di previsioni che
consentano di garantire ed assicurare l'efficienza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie ed evitare
disparità di trattamenti.
Per quanto concerne la materia universitaria non vi sono
norme con impatto diretto sul Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
La previsione dell'articolo 4, comma 2, si traduce nel
riconoscimento di autonomi poteri statutari agli atenei,
finora esercitati di fatto, per i quali si rendeva comunque
opportuna una norma chiarificatrice da parte dello Stato.
b) Valutazione di oneri organizzativi a carico della
pubblica amministrazione e dei cittadini.
Non si ravvisano oneri organizzativi di tale genere.
3) Elementi di drafting e linguaggio
normativo.
a) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse
da quelle normalmente previste, i riferimenti normativi
risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione
e si è utilizzata la tecnica della novella legislativa
soltanto ove strettamente necessario.
b) Individuazione di eventuali effetti abrogativi
impliciti e loro traduzione in norme abrogative espresse nel
testo normativo.
Nessuna delle disposizioni contenute nel decreto-legge ha
effetti abrogativi impliciti tali da poter essere tradotti in
norme abrogative espresse.
ALLEGATO ALL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA
a) Individuazione delle linee prevalenti della
giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali
giudizi di costituzionalità in corso.
Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli
argomenti trattati dal provvedimento.
b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge
vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
Non risultano disposizioni o progetti di legge in
itinere vertenti su materia analoga all'esame del
Parlamento.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge
Legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Art. 85. - (Riduzione dei ticket e disposizioni in
materia di spesa farmaceutica). (omissis).
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai
medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del
mutuo riconoscimento. (omissis).
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
Art. 16-ter. (Commissione nazionale per la formazione
continua).
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una
Commissione nazionale per la formazione continua, da
rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione è presieduta dal
Ministro della sanità ed è composta da due vicepresidenti, di
cui uno nominato dal Ministro della sanità e l'altro
rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli
Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da
dieci membri, di cui due designati dal Ministro della sanità,
due dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno
dal Ministro per le pari opportunità, due dalla Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e due dalla
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri. Con il medesimo decreto sono disciplinate
le modalità di consultazione delle categorie professionali
interessate in ordine alle materie di competenza della
Commissione. (omissis).
Legge 19 ottobre 1999, n. 370:
Art. 6. (Disposizioni per l'autonomia didattica).
(omissis).
6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei
corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti
corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono
essere erogati alla università i finanziamenti previsti da
accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della
programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli
adeguamenti predetti. (omissis).