XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2319




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Le disposizioni previste dall'accluso decreto-legge non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
          Infatti, le motivazioni a sostegno del provvedimento in questione vanno ricondotte all'esigenza di intervenire su termini scaduti o prossimi alla scadenza, relativamente a particolari aspetti della materia sanitaria e dell' organizzazione universitaria, che determinerebbero l'applicazione di previgenti disposizioni la cui attuazione, oltre a creare difficoltà e disparità di trattamento, comporterebbe problemi di contenimento della spesa ad esse relativa.
          In particolare, l'articolo 1, differendo il termine ultimo del 1^ febbraio 2002 entro il quale opererà la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito della dirigenza medica e il conseguente passaggio al regime di esclusività, consente di poter ottenere sicuri risparmi derivanti dagli oneri riflessi a seguito della mancata attribuzione ai soggetti interessati dell'indennità di esclusività.
          L'articolo 2, prevedendo il differimento del termine del 31 dicembre 2001, al 31 dicembre 2002, consente di poter utilizzare la procedura negoziale per la fissazione del prezzo e delle condizioni di rimborso per i farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento. Tale disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
          L'articolo 3 non comporta oneri per l'erario in quanto agli oneri di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua si provvede con i contributi alle spese che gli organizzatori degli eventi formativi sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato (circa 260 euro x 6.000 eventi prevedibili), ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
          L'articolo 4 non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          L'articolo 5 non comporta oneri in quanto disciplina la proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.


              a) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

          Le disposizioni contenute nel provvedimento sono determinate dalla necessità e dall'urgenza di intervenire, con immediatezza, per tamponare le difficoltà derivanti dalla intervenuta o prossima scadenza di termini relativi a specifiche materie, che potrebbero compromettere l'efficienza e funzionalità della stessa assistenza sanitaria. A tal fine il presente decreto-legge, nel suo complesso, si propone di non cristallizzare determinate previsioni il cui mantenimento, entro e comunque il 31 dicembre 2002, contribuirà, conseguentemente, al miglioramento del Servizio sanitario nazionale, in attesa dell'adozione di disposizioni normative più organiche nelle materie interessate, dare esecuzione a quanto previsto in sede di accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2001 in tema di formazione medico continua. Per quel che concerne le disposizioni in materia di università, viene modificato l'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, per prorogare il termine entro cui gli atenei devono adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alla nuova disciplina introdotta ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni (trenta mesi, invece di diciotto, dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per tali corsi).
          Si definisce espressamente (attesa l'assenza di specifiche disposizioni in materia) l'autonomia statutaria delle università riguardo all'elettorato attivo per le cariche accademiche (mentre, per l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento se ne stabilisce l'estensione ai professori di seconda fascia, nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia). E', infine, disposta una deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede per i componenti del Consiglio universitario nazionale un mandato della durata di quattro anni. Con il presente decreto-legge, detto mandato è prorogato fino al 31 ottobre 2002.

          b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

          Non si riscontrano nelle materie oggetto del provvedimento riserve assolute o relative di legge in precedenti norme di delegificazione, le innovazioni introdotte si inseriscono correttamente in un corpo di norme già consolidato.
          La disposizione di cui all'articolo 4 risponde all'esigenza di consentire agli atenei di valutare la possibilità di adozione dei nuovi ordinamenti didattici, nonché di definire tutte le procedure richieste per la loro attuazione.
          Inoltre, la previsione è volta a colmare un vuoto normativo per ciò che concerne la possibilità, da parte degli atenei, di operare autonomamente in materia di elettorato passivo per le cariche accademiche.
          Infine, si consente al Consiglio universitario nazionale di operare senza interruzioni, soprattutto in considerazione degli adempimenti cui esso è chiamato in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria.


          c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Il provvedimento non presenta alcun profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

          d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

          Il provvedimento appare pienamente conforme ai princìpi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e autonomie regionali; infatti, nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si è intervenuti nel rispetto dei princìpi fondamentali e delle linee di indirizzo generali; pertanto, al riguardo, non si ravvisano elementi di incompatibilità.

          e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          Il decreto-legge, pur presentando profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e degli enti locali, è pienamente in linea con le fonti; peraltro, sono state salvaguardate le competenze legislative delle regioni e delle province autonome, non configurandosi soluzioni di continuità nell'attuale assetto organizzativo e funzionale del Servizio sanitario nazionale.


2) Valutazione dell'impatto amministrativo.

              a) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

          Le disposizioni del decreto-legge sono intese a consentire l'immediata introduzione di previsioni che consentano di garantire ed assicurare l'efficienza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie ed evitare disparità di trattamenti.
          Per quanto concerne la materia universitaria non vi sono norme con impatto diretto sul Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
          La previsione dell'articolo 4, comma 2, si traduce nel riconoscimento di autonomi poteri statutari agli atenei, finora esercitati di fatto, per i quali si rendeva comunque opportuna una norma chiarificatrice da parte dello Stato.


          b) Valutazione di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione e dei cittadini.

          Non si ravvisano oneri organizzativi di tale genere.


3) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

              a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste, i riferimenti normativi risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione e si è utilizzata la tecnica della novella legislativa soltanto ove strettamente necessario.


          b) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Nessuna delle disposizioni contenute nel decreto-legge ha effetti abrogativi impliciti tali da poter essere tradotti in norme abrogative espresse.



ALLEGATO ALL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA

              a) Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

          Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal provvedimento.

          b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

          Non risultano disposizioni o progetti di legge in itinere vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.



Allegato


(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)



Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge


          Legge 23 dicembre 2000, n. 388:

          Art. 85. - (Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica). (omissis).

          
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento. (omissis).


          Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

          Art. 16-ter. (Commissione nazionale per la formazione continua).

          1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed è composta da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della sanità e l'altro rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da dieci membri, di cui due designati dal Ministro della sanità, due dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione. (omissis).


          Legge 19 ottobre 1999, n. 370:

          Art. 6. (Disposizioni per l'autonomia didattica). (omissis).

          6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati alla università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti. (omissis).




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