XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2319




        Onorevoli Deputati! - Il provvedimento d'urgenza che si propone, attraverso la previsione di differimenti di termini, ha lo scopo di assicurare la continuità di talune disposizioni, in assenza delle quali si creerebbero difficoltà nella gestione e funzionalità relative all'assistenza sanitaria ed all'organizzazione universitaria, con conseguenti pregiudizi per l'utenza.
        Il decreto-legge si compone di sei articoli.
        L'articolo 1, prorogando il termine del 1^ febbraio 2002 al 31 agosto 2002, contenuto nel comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha lo scopo di non cristallizzare incondizionatamente il suddetto termine entro cui opera la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito della dirigenza medica e il conseguente passaggio al regime di esclusività dei rapporti di lavoro, anche in vista di una prossima disciplina più organica dell'intera materia.
        Tale previsione, oltre a modulare gli attuali vincoli che limitano l'autonomia professionale, consente altresì risparmi di spesa, derivanti dal mantenimento del rapporto non esclusivo, per i soggetti interessati, con conseguente mancata attribuzione agli stessi dell'indennità di esclusività.
        L'articolo 2 si riferisce al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento venga definito con procedura negoziale secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 31 gennaio 1997.
        Qualora il termine ivi previsto del 31 dicembre 2001 non venga differito, il prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento verrebbe stabilito secondo le modalità di fissazione del prezzo medio europeo.
        In conseguenza di ciò i farmaci di mutuo riconoscimento potrebbero avere un prezzo e quindi accedere al rimborso soltanto dopo la commercializzazione almeno per un anno in quattro Paesi europei (due Paesi con prezzo amministrato e due Paesi con prezzo libero). Tale procedura comporterebbe un ritardo nell'accesso dei pazienti a farmaci innovativi, disallineando i nostri livelli di assistenza farmaceutica rispetto agli altri Paesi europei.
        Si verrebbe cioè a creare una intollerabile situazione discriminante sul piano assistenziale. In definitiva, nel caso in cui la procedura di negoziazione del prezzo ai fini della rimborsabilità non dovesse essere più applicabile, l'immissione in commercio di farmaci di grande valore terapeutico e altamente innovativi, quali sono quelli autorizzati con la procedura di mutuo riconoscimento, potrebbe subire notevole ritardo, arrecando grave pregiudizio alla cura di patologie, non diversamente garantita dal Servizio sanitario nazionale.
        Per tali ragioni è stato previsto il differimento alla data del 31 dicembre 2002.
        Con riferimento all'articolo 3, si osserva che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 20 dicembre 2001, ha sancito l'accordo fra il Ministro della salute e le regioni per la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale in materia di formazione continua di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
        Nel predetto accordo si è convenuto, fra l'altro, di integrare gli attuali rappresentanti delle regioni in seno alla Commissione nazionale per la formazione continua. Tale integrazione è stata concordata per coinvolgere e responsabilizzare maggiormente le regioni in materia di educazione continua in medicina (ECM) in ragione del mutato quadro normativo sul riparto delle competenze in materia sanitaria fra Stato e regioni, previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        La integrazione comporta necessariamente una modifica all'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
        Oltre all'integrazione dei membri in rappresentanza delle regioni, il decreto provvede ad integrare la Commissione con un rappresentante dell'IPASVI (ossia con un rappresentante delle professioni infermieristiche che, unitamente ai medici, rappresentano oltre i due terzi del personale interessato all'ECM).
        L'esigenza di provvedere con la massima tempestività alla predetta integrazione è dovuta alla circostanza che dal 1^ gennaio 2002 è iniziata la fase a regime della formazione residenziale e che la Commissione nazionale per la formazione continua nei prossimi giorni deve definire i criteri e le modalità della formazione a distanza per poter sperimentare tale formazione, in alcune aziende sanitarie, nel corso del primo semestre dell'anno.
        L'articolo 4 è proposto in connessione con l'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari introdotta ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; inoltre introduce un'ulteriore disposizione in materia di autonomia statutaria delle università, che è invocata da tutto il mondo accademico.
        Il comma 1 è finalizzato a prorogare il termine, stabilito dall'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro cui gli atenei devono adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alla nuova disciplina introdotta ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per l'istituzione di tali corsi). I criteri generali sono stati stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; con successivo decreto del Ministro dell'univesità e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, sono state individuate le classi delle nuove lauree triennali universitarie Il termine predetto scade pertanto il 19 aprile 2002. La norma proposta, che sposta tale termine al 19 aprile 2003, assegna alle università un maggior margine di tempo per effettuare i numerosi e complessi adempimenti necessari per l'adozione dei nuovi ordinamenti didattici.
        Per quanto riguarda il comma 2, va fatto presente che, a seguito della introduzione nell'ordinamento universitario del principio di autonomia statutaria degli atenei, si è determinata una diversificata regolamentazione per quanto attiene in particolare sia all'elettorato attivo e passivo, sia alla partecipazione dei professori e ricercatori agli organi accademici, sia alla composizione e all'articolazione degli organi di governo.
        Conseguentemente, si è creato un esteso contenzioso che ha dato luogo a pronunce contrastanti, determinando una situazione di assoluta confusione che penalizza in taluni casi l'attività degli atenei e che è opportuno venga definita normativamente senza ulteriori indugi. Da ultimo si segnala che lo statuto dell'università di Palermo è stato sospeso dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia con conseguenti dimissioni del rettore.
        Va considerato che tale delicata situazione è stata oggetto di attenzione anche da parte del Parlamento in quanto, nel corso dell'esame dell'atto Senato n. 761 (Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica) presso la VII Commissione del Senato della Repubblica è stato presentato ed accolto dal Governo uno specifico ordine del giorno n. 0/761/1/7, inteso a sollecitare iniziative governative per rimettere all'autonomia statutaria degli atenei la disciplina dell'elettorato attivo alle cariche accademiche.
        La disposizione di cui al comma 2 ha quindi la finalità di porre fine al contenzioso in atto precisando che spetta alle università la determinazione dell'elettorato attivo per quanto riguarda l'accesso alle cariche accademiche e agli organi accademici delle varie categorie di personale docente e non docente delle università, affermando, altresì, il principio che la carica di direttore di dipartimento possa essere ricoperta da professori associati, in caso di indisponibilità di professori ordinari.
        Infine, il comma 3 è finalizzato a rideterminare alla data del 31 ottobre 2002 la scadenza del Consiglio universitario nazionale (CUN), nominato, per un quadriennio con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, ai sensi dei commi da 104 a 108 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997. Il predetto organo è già scaduto e ha operato in regime di prorogatio fino al 24 gennaio scorso. Sussiste pertanto l'assoluta necessità di un intervento di urgenza per consentire al CUN di continuare a svolgere, nella stessa composizione, le sue funzioni istituzionali anche attraverso l'esame dei nuovi ordinamenti didattici, che saranno adottati dagli atenei in attuazione della riforma didattica introdotta dalla stessa legge n. 127 del 1997 e che entreranno in vigore con il prossimo anno accademico 2002-2003. Nel corso del predetto periodo potranno inoltre essere approfondite le problematiche al fine di un riordino dell'organo consultivo in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        Per quanto concerne l'articolo 5, si ricorda che il Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva indetto le prime elezioni per la nomina dei consigli dei comitati locali e per il rinnovo dei consigli dei comitati provinciali e dei comitati regionali, ai fini della convocazione dell'assemblea generale.
        Il provvedimento in questione era stato ritenuto illegittimo nella parte relativa alla indizione delle elezioni dei consigli dei comitati locali, atteso che l'istituzione di detti consigli non è stata a tutt'oggi recepita nello statuto in corso di revisione.
        La non approvazione parziale era stata comunicata in un contesto temporale nel quale era ancora ipotizzabile una possibile e tempestiva approvazione delle modifiche statutarie che avrebbe consentito una regolare partecipazione alle operazioni elettorali anche per comitati locali e relativi presidenti.
        Con successiva nota del 16 gennaio ultimo scorso è stata comunicata al presidente generale della Croce Rossa italiana la preclusione a procedere alle operazioni elettorali degli organi dell'ente medesimo, in pendenza dell'approvazione delle necessarie modifiche statutarie, che peraltro non sono ancora state definite in quanto il relativo provvedimento è ancora all'esame delle autorità vigilanti (Ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa e della salute).
        Alla luce di quanto sopra, si fa presente che (in virtù delle vigenti disposizioni statutarie, per cui i consigli in questione durano in carica quattro anni) quelli dei comitati provinciali - insediati in data 10 gennaio 1998 - agiscono ormai in regime di prorogatio in applicazione del decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994, quelli dei comitati regionali - insediati il 27 febbraio 1998 - sono prossimi alla scadenza, come anche quelli del comitato centrale, insediatisi, rispettivamente:

                a) il consiglio direttivo nazionale in data 12 maggio 1998;

                b) il presidente generale, eletto dall'assemblea generale in data 4 maggio 1998.

        La proroga di tali organi, pertanto, è motivata dalla urgenza dovuta alla intervenuta o prossima scadenza del mandato degli organi periferici, nonché degli organi del comitato centrale e dalla necessità di assicurare una gestione ordinaria di dette unità, al fine di evitare, decorso il periodo di prorogatio di cui al citato decreto-legge n. 293 del 1994, il commissariamento degli organi in parola, con pregiudizio della stessa attività istituzionale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.
        L'articolo 6 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
        Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.




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Testo del decreto legge