XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2319
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento d'urgenza che si
propone, attraverso la previsione di differimenti di termini,
ha lo scopo di assicurare la continuità di talune
disposizioni, in assenza delle quali si creerebbero difficoltà
nella gestione e funzionalità relative all'assistenza
sanitaria ed all'organizzazione universitaria, con conseguenti
pregiudizi per l'utenza.
Il decreto-legge si compone di sei articoli.
L'articolo 1, prorogando il termine del 1^ febbraio 2002
al 31 agosto 2002, contenuto nel comma 3 dell'articolo
15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, ha lo scopo di non cristallizzare
incondizionatamente il suddetto termine entro cui opera la
soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito della
dirigenza medica e il conseguente passaggio al regime di
esclusività dei rapporti di lavoro, anche in vista di una
prossima disciplina più organica dell'intera materia.
Tale previsione, oltre a modulare gli attuali vincoli che
limitano l'autonomia professionale, consente altresì risparmi
di spesa, derivanti dal mantenimento del rapporto non
esclusivo, per i soggetti interessati, con conseguente mancata
attribuzione agli stessi dell'indennità di esclusività.
L'articolo 2 si riferisce al comma 19 dell'articolo 85
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il
prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo
riconoscimento venga definito con procedura negoziale secondo
quanto previsto dalla delibera CIPE del 31 gennaio 1997.
Qualora il termine ivi previsto del 31 dicembre 2001 non
venga differito, il prezzo dei farmaci registrati con
procedura di mutuo riconoscimento verrebbe stabilito secondo
le modalità di fissazione del prezzo medio europeo.
In conseguenza di ciò i farmaci di mutuo riconoscimento
potrebbero avere un prezzo e quindi accedere al rimborso
soltanto dopo la commercializzazione almeno per un anno in
quattro Paesi europei (due Paesi con prezzo amministrato e due
Paesi con prezzo libero). Tale procedura comporterebbe un
ritardo nell'accesso dei pazienti a farmaci innovativi,
disallineando i nostri livelli di assistenza farmaceutica
rispetto agli altri Paesi europei.
Si verrebbe cioè a creare una intollerabile situazione
discriminante sul piano assistenziale. In definitiva, nel caso
in cui la procedura di negoziazione del prezzo ai fini della
rimborsabilità non dovesse essere più applicabile,
l'immissione in commercio di farmaci di grande valore
terapeutico e altamente innovativi, quali sono quelli
autorizzati con la procedura di mutuo riconoscimento, potrebbe
subire notevole ritardo, arrecando grave pregiudizio alla cura
di patologie, non diversamente garantita dal Servizio
sanitario nazionale.
Per tali ragioni è stato previsto il differimento alla
data del 31 dicembre 2002.
Con riferimento all'articolo 3, si osserva che la
Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 20 dicembre 2001,
ha sancito l'accordo fra il Ministro della salute e le regioni
per la definizione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale in materia di formazione continua di cui agli
articoli 16 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni.
Nel predetto accordo si è convenuto, fra l'altro, di
integrare gli attuali rappresentanti delle regioni in seno
alla Commissione nazionale per la formazione continua. Tale
integrazione è stata concordata per coinvolgere e
responsabilizzare maggiormente le regioni in materia di
educazione continua in medicina (ECM) in ragione del mutato
quadro normativo sul riparto delle competenze in materia
sanitaria fra Stato e regioni, previsto dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La integrazione comporta necessariamente una modifica
all'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni.
Oltre all'integrazione dei membri in rappresentanza delle
regioni, il decreto provvede ad integrare la Commissione con
un rappresentante dell'IPASVI (ossia con un rappresentante
delle professioni infermieristiche che, unitamente ai medici,
rappresentano oltre i due terzi del personale interessato
all'ECM).
L'esigenza di provvedere con la massima tempestività alla
predetta integrazione è dovuta alla circostanza che dal 1^
gennaio 2002 è iniziata la fase a regime della formazione
residenziale e che la Commissione nazionale per la formazione
continua nei prossimi giorni deve definire i criteri e le
modalità della formazione a distanza per poter sperimentare
tale formazione, in alcune aziende sanitarie, nel corso del
primo semestre dell'anno.
L'articolo 4 è proposto in connessione con l'attuazione
della riforma degli ordinamenti didattici universitari
introdotta ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127; inoltre introduce un'ulteriore
disposizione in materia di autonomia statutaria delle
università, che è invocata da tutto il mondo accademico.
Il comma 1 è finalizzato a prorogare il termine, stabilito
dall'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
entro cui gli atenei devono adeguare gli ordinamenti didattici
dei propri corsi di studio alla nuova disciplina introdotta ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto
ministeriale contenente i criteri specifici per l'istituzione
di tali corsi). I criteri generali sono stati stabiliti con il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509; con successivo decreto del Ministro dell'univesità e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, sono state
individuate le classi delle nuove lauree triennali
universitarie Il termine predetto scade pertanto il 19 aprile
2002. La norma proposta, che sposta tale termine al 19 aprile
2003, assegna alle università un maggior margine di tempo per
effettuare i numerosi e complessi adempimenti necessari per
l'adozione dei nuovi ordinamenti didattici.
Per quanto riguarda il comma 2, va fatto presente che, a
seguito della introduzione nell'ordinamento universitario del
principio di autonomia statutaria degli atenei, si è
determinata una diversificata regolamentazione per quanto
attiene in particolare sia all'elettorato attivo e passivo,
sia alla partecipazione dei professori e ricercatori agli
organi accademici, sia alla composizione e all'articolazione
degli organi di governo.
Conseguentemente, si è creato un esteso contenzioso che ha
dato luogo a pronunce contrastanti, determinando una
situazione di assoluta confusione che penalizza in taluni casi
l'attività degli atenei e che è opportuno venga definita
normativamente senza ulteriori indugi. Da ultimo si segnala
che lo statuto dell'università di Palermo è stato sospeso dal
tribunale amministrativo regionale della Sicilia con
conseguenti dimissioni del rettore.
Va considerato che tale delicata situazione è stata
oggetto di attenzione anche da parte del Parlamento in quanto,
nel corso dell'esame dell'atto Senato n. 761 (Disposizioni
concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica)
presso la VII Commissione del Senato della Repubblica è stato
presentato ed accolto dal Governo uno specifico ordine del
giorno n. 0/761/1/7, inteso a sollecitare iniziative
governative per rimettere all'autonomia statutaria degli
atenei la disciplina dell'elettorato attivo alle cariche
accademiche.
La disposizione di cui al comma 2 ha quindi la finalità di
porre fine al contenzioso in atto precisando che spetta alle
università la determinazione dell'elettorato attivo per quanto
riguarda l'accesso alle cariche accademiche e agli organi
accademici delle varie categorie di personale docente e non
docente delle università, affermando, altresì, il principio
che la carica di direttore di dipartimento possa essere
ricoperta da professori associati, in caso di indisponibilità
di professori ordinari.
Infine, il comma 3 è finalizzato a rideterminare alla data
del 31 ottobre 2002 la scadenza del Consiglio universitario
nazionale (CUN), nominato, per un quadriennio con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 10 dicembre 1997, ai sensi dei commi da
104 a 108 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997. Il
predetto organo è già scaduto e ha operato in regime di
prorogatio fino al 24 gennaio scorso. Sussiste pertanto
l'assoluta necessità di un intervento di urgenza per
consentire al CUN di continuare a svolgere, nella stessa
composizione, le sue funzioni istituzionali anche attraverso
l'esame dei nuovi ordinamenti didattici, che saranno adottati
dagli atenei in attuazione della riforma didattica introdotta
dalla stessa legge n. 127 del 1997 e che entreranno in vigore
con il prossimo anno accademico 2002-2003. Nel corso del
predetto periodo potranno inoltre essere approfondite le
problematiche al fine di un riordino dell'organo consultivo in
coerenza con gli obiettivi programmatici indicati dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per quanto concerne l'articolo 5, si ricorda che il
Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione italiana della
Croce Rossa, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva
indetto le prime elezioni per la nomina dei consigli dei
comitati locali e per il rinnovo dei consigli dei comitati
provinciali e dei comitati regionali, ai fini della
convocazione dell'assemblea generale.
Il provvedimento in questione era stato ritenuto
illegittimo nella parte relativa alla indizione delle elezioni
dei consigli dei comitati locali, atteso che l'istituzione di
detti consigli non è stata a tutt'oggi recepita nello statuto
in corso di revisione.
La non approvazione parziale era stata comunicata in un
contesto temporale nel quale era ancora ipotizzabile una
possibile e tempestiva approvazione delle modifiche statutarie
che avrebbe consentito una regolare partecipazione alle
operazioni elettorali anche per comitati locali e relativi
presidenti.
Con successiva nota del 16 gennaio ultimo scorso è stata
comunicata al presidente generale della Croce Rossa italiana
la preclusione a procedere alle operazioni elettorali degli
organi dell'ente medesimo, in pendenza dell'approvazione delle
necessarie modifiche statutarie, che peraltro non sono ancora
state definite in quanto il relativo provvedimento è ancora
all'esame delle autorità vigilanti (Ministeri dell'economia e
delle finanze, della difesa e della salute).
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che (in virtù
delle vigenti disposizioni statutarie, per cui i consigli in
questione durano in carica quattro anni) quelli dei comitati
provinciali - insediati in data 10 gennaio 1998 - agiscono
ormai in regime di prorogatio in applicazione del
decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 444 del 1994, quelli dei comitati regionali -
insediati il 27 febbraio 1998 - sono prossimi alla scadenza,
come anche quelli del comitato centrale, insediatisi,
rispettivamente:
a) il consiglio direttivo nazionale in data 12
maggio 1998;
b) il presidente generale, eletto dall'assemblea
generale in data 4 maggio 1998.
La proroga di tali organi, pertanto, è motivata dalla
urgenza dovuta alla intervenuta o prossima scadenza del
mandato degli organi periferici, nonché degli organi del
comitato centrale e dalla necessità di assicurare una gestione
ordinaria di dette unità, al fine di evitare, decorso il
periodo di prorogatio di cui al citato decreto-legge n.
293 del 1994, il commissariamento degli organi in parola, con
pregiudizio della stessa attività istituzionale
dell'Associazione italiana della Croce Rossa.
L'articolo 6 dispone in ordine alla data di entrata in
vigore del decreto-legge.
Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né
minori entrate a carico del bilancio dello Stato.