XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2319
Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2002.
Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo
definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici
universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
assicurare il differimento di termini relativi ai medici a
tempo definito, ai farmaci registrati con procedura di mutuo
riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione
nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio
universitario nazionale ed agli organi amministrativi
dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1^ febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro della salute e del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per
gli affari regionali;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Differimento del termine dei contratti di lavoro a tempo
definito dei medici).
1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo
15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è
differito al 31 agosto 2002.
Articolo 2.
(Differimento del termine della procedura di negoziazione
del prezzo dei
farmaci registrati con procedura di mutuo
riconoscimento).
1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
Articolo 3.
(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni).
1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è
composta da tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal
Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, nonché da 16 membri, di cui due designati dal
Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la
funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità,
uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dalla
Federazione nazionale collegi infermieri professionali,
assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia".
2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione
della Commissione nazionale per la formazione continua entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente
articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di Università).
1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, primo periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato
attivo per le cariche accademiche e la composizione degli
organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori
di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica
di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda
fascia.
3. In deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15
maggio 1997, n. 127, i componenti del Consiglio universitario
nazionale, nominato con decreto ministeriale 10 dicembre 1997,
restano in carica fino al 31 ottobre 2002.
Articolo 5.
(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione
italiana della Croce Rossa).
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga
degli organi amministrativi, i consigli dei comitati
provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il
comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce
Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo
statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno
2002.
Articolo 6.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli.