XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2105




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'applicazione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli comporta una spesa connessa all'articolo 14 che prevede il patrocinio a carico del bilancio dello Stato per l'assistenza legale al minorenne ed al suo rappresentante nei procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria (articoli 4 e 9).
          Sulla base delle richieste di assistenza pervenute per analoghi Accordi negli anni precedenti, si prevede, a seguito della entrata in vigore della Convenzione, di ricevere 1.500 domande annue, per le quali si sostiene una spesa di euro 207 per oneri legali per ciascuna domanda (1.500 domande x euro 207 spese legali = euro 310.500).


Articoli 16-18.

          Per l'esame delle disposizioni operative connesse alla attuazione della Convenzione, viene previsto l'invio annuo di due funzionari per partecipare alle riunioni del Comitato permanente e del Gruppo di lavoro.
          Nell'ipotesi dell'invio a Strasburgo di due funzionari per un periodo di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

Pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni) .............................. = euro 774

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 131, cui si aggiungono euro 39 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 131 viene ridotto di euro 44, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 126 + euro 38 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = euro 164 x 2 persone x 3 giorni) .............................. = euro 984

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Strasburgo (euro 930 x 2 persone = euro 1.860 + euro 83 quale maggiorazione del 5 per cento) ................................... = euro 1.953

                Totale onere (articoli 16-18) ... = euro 3.711
          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, a decorrere dal 2002, ammonta a euro 314.211, in cifra tonda euro 314.210.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


          La presente Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa vigente e pertanto per il suo recepimento sul piano interno sarà sufficiente la sola legge di autorizzazione alla ratifica, necessaria perché il contenuto dell'Atto rientra nelle previsioni di cui all'articolo 80 della Costituzione. Per quanto concerne inoltre il quadro normativo interno riguardante la disciplina dei minori, la legge ben si inserisce nelle disposizioni concernenti la modifica della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983) e la Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476.
          Non si ravvisano ostacoli determinati da disposizioni comunitarie e si fa presente che la Convenzione è in ambito Consiglio d'Europa e pertanto gli oneri eventuali connessi al funzionamento degli organi sopranazionali previsti dalla medesima saranno coperti e previsti nell'ambito della normale collaborazione e contribuzione del nostro Paese alle iniziative del Consiglio d'Europa.
          Per quanto concerne infine la valutazione dell'impatto amministrativo, si deve menzionare la sola disposizione della Convenzione contenuta nell'articolo 12 relativa alla previsione di organi nazionali di consulenza, ricordando che essi già sono presenti capillarmente sul territorio in ambito regionale e presso gli enti locali.

ANALISI
DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

              a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

          Il presente disegno di legge di ratifica "semplificata" non incide sulla disciplina normativa interna né esige la predisposizione di norme specifiche di adeguamento nell'ordinamento interno.
          Invero, l'ordinamento interno vigente contiene le disposizioni essenziali per l'esercizio dei principali diritti contemplati dalla ratificanda Convenzione; in particolare, il diritto del fanciullo di essere consultato ed informato (articolo 3) ed il corrispondente dovere dell'autorità giudiziaria (articolo 6) sono espressamente previsti in certi casi (esempio articoli 145, 284, secondo comma, 316, quinto comma, 371, primo comma, numero 1), del codice civile; articolo 6, comma 9, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come sostituto dell'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74; articoli 7, comma 3 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni; articolo 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194); in altri casi (esempio articoli 155 e 336 del codice civile), la mancata previsione esplicita non esclude affatto la possibilità di consultare ed informare il minorenne, che anzi fruisce, di fatto, di tali opportunità per generale e spontanea applicazione, da parte del giudice, di quegli stessi princìpi posti a base della Convenzione, la cui ratifica quindi renderà obbligatoria la pratica invalsa spontaneamente; il diritto alla nomina di un rappresentante, sia per decisione autonoma del giudice (articolo 9) sia su domanda del minorenne (articolo 4), è previsto tanto nel caso in cui manchi, per qualsiasi ragione, l'esercente la potestà dei genitori quanto in quello del conflitto d'interessi fra quest'ultimo ed il minorenne (articoli 78 e 79 del codice di procedura civile: 321 del codice civile); si osserva che, nei casi citati, la legge non prevede alcun limite minimo d'età, così ponendosi al di là di quanto concesso dalla Convenzione (articolo 4, paragrafo 2);

              fra gli "altri diritti procedurali possibili" (articolo 5), quello che conferisce al minorenne il potere di agire in quanto parte nel processo (lettera d) è certamente il più impegnativo e delicato; posto che il contenuto di questa clausola non è obbligatorio, essendo chiamate le Parti ad esaminare l'opportunità di concedere tali diritti, si deve peraltro osservare che il nostro ordinamento riconosce al minorenne, in molti casi, la qualità e le facoltà di parte autonoma nel processo; così per esempio, in materia matrimoniale (articolo 84 del codice civile), di filiazione naturale (articoli 244, quarto comma, 264, 273 e 274 del codice civile, articolo 11, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184), di lavoro (articolo 2, secondo comma, del codice civile), di opposizione ad alcuni atti di amministrazione dei beni del figlio compiuti dai genitori (articoli 322 e 323 del codice civile), in qualsiasi altra materia da parte del sedicenne emancipato di diritto (articoli 390-394 del codice civile) o per effetto dell'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale (articolo 397 del codice civile);

              il "discernimento sufficiente" richiesto dalla Convenzione (esempio: articoli 3 e 6, lettera b) per l'ammissione del minore alla fruizione di determinati diritti, è costantemente riferito al diritto interno, il quale pertanto non subisce mutazioni in proposito, si deve considerare che, in alcuni casi citati, la nostra legge non richiede affatto tale requisito per conferire al minore i corrispondenti diritti (quindi è più avanzata rispetto alla Convenzione); in altri casi, pure citati, stabilisce un limite minimo di età (presunzione di capacità, ossia di discernimento sufficiente); in altri casi affida al giudice ogni decisione in proposito vincolandola alla "opportunità" (esempio, articolo 45, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni) o alla "stretta necessità" (articolo 6, comma 9, della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni); nei casi, infine, in cui l'audizione del minorenne non è esplicitamente prevista dalla legge, ma comunque praticata perché non esclusa (esempio, articoli 155 e 336 del codice civile), la sussistenza del discernimento sufficiente è apprezzata dal giudice;

              l'obbligo di evitare ogni ritardo inutile nelle procedure considerate dalla Convenzione (articolo 7) è precettivo di per sé: la previsione di provvedimenti immediatamente esecutivi in caso d'urgenza è già presente nel nostro ordinamento (esempio articolo 336, terzo comma, del codice civile; articolo 10 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni); quanto all'esecuzione rapida delle decisioni in materia di minori, si deve considerare che non esistono norme specifiche e che l'applicazione, in molti casi, degli articoli 612 e seguenti, del codice di procedura civile (esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare) ha dato luogo a diversi inconvenienti, fra cui quello della lentezza; pur ritenendo, pertanto, che gli strumenti esecutivi non manchino del tutto nella legge (sicché la ratifica è comunque possibile), sembra necessario predisporre una normativa specifica al fine di corrispondere con maggiore aderenza al dettato convenzionale;

            la possibilità per il giudice di provvedere ex officio ´ƒ1(autosaisine: articolo 8) nei casi appropriati è prevista dagli articoli 336, terzo comma, del codice civile e 10 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni;

            il patrocinio a spese dello Stato e, quindi, l'assistenza legale al minorenne ed al suo rappresentante (articolo 14) nelle procedure previste dalla Convenzione sono attualmente regolati dalla speciale normativa, stabilita dall'articolo 9, secondo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, in relazione all'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835; sembra opportuno, comunque, prevedere una nuova regolamentazione della materia, anche in considerazione della necessità di adeguare l'ordinamento interno alla nuova disciplina internazionale dell'istituto, risultante dalla ratifica di specifiche Convenzioni ("legal aid");

          quanto alla cosiddetta "mediazione familiare" (articolo 13), intesa a prevenire, per quanto possibile, le procedure contenziose in materia familiare, la Convenzione si limita a richiedere che le Parti incoraggino questo metodo o qualsiasi altro idoneo allo scopo; la legislazione interna appresta, in questo campo, lo strumento del consultorio familiare (legge 29 luglio 1975, n. 405): il concetto, peraltro più complesso, di mediazione familiare è tuttora in fase di studio presso l'apposito Comitato del Consiglio d'Europa (Comité d'experts sur le droit de la famille- CI.FA), al quale partecipa l'Italia e che ha fra i suoi compiti quello di elaborare un rapporto in cui siano indicati i princìpi relativi alla mediazione ed alle altre modalità di composizione delle controversie familiari e formulare, se del caso, proposte concernenti l'opportunità di predisporre uno strumento internazionale; la clausola convenzionale citata, essendo la materia in evoluzione, non richiede dunque una puntuale ed immediata esecuzione, ferma restando, in prospettiva, la necessità di riforme legislative nell'ottica di una "mediazione" come premessa strutturale al giudizio.

              b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

          L'esigenza di ratifica della Convenzione si rintraccia nell'intento di favorire una sempre maggiore uniformità fra le legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa particolarmente in materia di esercizio effettivo dei diritti riconosciuti al fanciullo dalla citata Convenzione ONU (fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), il cui articolo 4 è richiamato espressamente dalla Convenzione oggetto di ratifica (Preambolo, terzo capoverso).
          La richiamata Convenzione già imponeva, quindi, di attuare gli stessi diritti ora specificati nello strumento in esame.

              c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo.

          La ratifica della Convenzione non sembra comportare, per le ragioni esposte, la necessità di modifiche legislative urgenti. Occorre aver presente, tuttavia, che, dopo la ratifica, le proposte concernenti un'articolata ed organica revisione della normativa sostanziale e processuale in materia di diritto di famiglia e dei minori, avanzate da più parti nel corso dell'ultima legislatura, assumeranno un carattere più evidente di utilità e di precedenza.
        Il contenuto e lo spirito di tali proposte dovranno essere probabilmente aggiornati, principalmente in considerazione dei concetti seguenti: la mediazione familiare come premessa indispensabile al giudizio sulle controversie fra coniugi e fra genitori e figli; l'intervento del minore nelle procedure giudiziali familiari che lo riguardano; la necessità di procedure ad hoc, sia in fase cognitiva sia in fase esecutiva; la riorganizzazione della materia riguardante la rappresentanza ed il patrocinio a carico dello Stato: la creazione di organi specifici per la mediazione familiare e per la promozione e l'effettivo esercizio dei diritti dei minori.

              d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

          Le disposizioni convenzionali suscettibili di determinare un onere finanziario aggiuntivo per il bilancio dello Stato sono quelle contenute nell'articolo 14, per la necessaria integrazione dei fondi destinati al patrocinio a spese dell'erario, e nel capitolo III, per la partecipazione di una delegazione alle riunioni del Comitato permanente.

              e) Aree di "criticità".

        Non si ravvisano allo stato, aree di criticità tenuto conto della natura di legge di ratifica "semplificata" dello schema normativo in esame.

              f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

          Nel caso di specie, la valutazione dell'"opzione nulla" risulta di per sé negativa in quanto contrasta con la necessità del recepimento della Convenzione derivante dagli obblighi comunitari assunti dall'Italia.

              g) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

          Lo schema di disegno di legge di ratifica "semplificata" appare lo strumento tecnico-normativo più rispondente alla complessità della materia trattata.




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