XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2105




        Onorevoli Deputati! - L'interesse e l'attenzione per la tutela dei diritti dei minori si sono accresciuti in maniera considerevole negli ultimi anni, soprattutto sotto la spinta di svariate iniziative avanzate da parte degli organismi internazionali maggiormente rappresentativi.
        Nuovi princìpi a garanzia dei diritti dei minori sono stati affermati solennemente in documenti fondamentali quali la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dall'Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, o la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 e resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476.
        La nuova sensibilità sulla delicata materia minorile, emersa a livello internazionale, è interamente recepita dall'Italia che, pienamente consapevole delle crescenti responsabilità che spettano agli Stati per garantire il pieno rispetto dei diritti e degli interessi dei minori, ispira la propria legislazione ai cardini normativi prima menzionati.
        In tale contesto va vista anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, che focalizza in modo specifico l'attenzione sui minori, che divengono oggetto di una particolare tutela.
        Essi acquistano infatti il diritto di essere informati e di essere autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria (articolo 2), diritto che si concretizza nella facoltà di ricevere ogni informazione pertinente, nell'essere consultato e nel poter esprimere la propria opinione, oltreché nell'essere informato sulle eventuali conseguenze che tale comportamento potrebbe avere.
        Inoltre (articolo 5), sono previsti diritti procedurali supplementari, quali l'assistenza da parte di una persona di fiducia ovvero la designazione di un rappresentante, di solito un avvocato.
        Alcuni obblighi sono stati posti anche a carico dell'autorità giudiziaria (articolo 6), quali quello di disporre di elementi sufficienti prima di prendere una qualsiasi decisione, di verificare se il minore abbia o meno ricevuto sufficienti informazioni, di consentire al minore di esprimere la propria opinione e di tenerne debitamente conto.
        L'articolo 7 prevede poi, sempre nell'interesse del minore, un obbligo di operare con solerzia da parte dell'autorità giudiziaria e addirittura di procedere d'ufficio (articolo 8), nei casi di minaccia al benessere del minore.
        Una specifica attenzione viene poi posta per la designazione del rappresentante (articoli 9 e 10), e per le funzioni ad esso attribuite, che acquistano rilevanza in quanto esso subentra al genitore, impedito ad intervenire in ragione di un conflitto di interessi sorto con il minore stesso.
        All'articolo 12 è prevista l'istituzione di organi nazionali, incaricati di formulare proposte e pareri e di fornire informazioni generali sulle problematiche dei minori, mentre all'articolo 13 viene ribadito il principio che per evitare procedure che coinvolgono un minore dinanzi all'autorità giudiziaria, che ne possono turbare i delicati equilibri psicologici, si deve incoraggiare una soluzione dei conflitti ricorrendo alla mediazione.
        A livello europeo è poi prevista la istituzione di un Comitato permanente (articoli da 16 a 19), composto da uno o più delegati per ogni Paese, che ha il compito di seguire tutte le questioni concernenti l'interpretazione o l'attuazione della Convenzione, proponendo emendamenti e fornendo assistenza e consulenza agli organi nazionali.
        Alle riunioni del Comitato è consentita la partecipazione, oltre che dei rappresentanti degli Stati non membri, in qualità di osservatori, anche dei rappresentanti dei vari organismi internazionali e nazionali che trattano dei problemi dei minori.
        Gli articoli finali (da 20 a 26) regolano infine le modalità per procedere ad una modifica della Convenzione, come pure contengono le disposizioni riguardanti la firma, la ratifica, l'entrata in vigore e la denuncia della Convenzione stessa.
        A dimostrazione del carattere cogente della Convenzione e dell'impossibilità di accoglierne solo parzialmente i dettami, non è prevista, per gli Stati aderenti, alcuna possibilità di formulare riserve.




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