XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2105
Onorevoli Deputati! - L'interesse e l'attenzione per la
tutela dei diritti dei minori si sono accresciuti in maniera
considerevole negli ultimi anni, soprattutto sotto la spinta
di svariate iniziative avanzate da parte degli organismi
internazionali maggiormente rappresentativi.
Nuovi princìpi a garanzia dei diritti dei minori sono
stati affermati solennemente in documenti fondamentali quali
la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989, resa esecutiva dall'Italia dalla legge 27 maggio 1991,
n. 176, o la Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a
L'Aja il 29 maggio 1993 e resa esecutiva dalla legge 31
dicembre 1998, n. 476.
La nuova sensibilità sulla delicata materia minorile,
emersa a livello internazionale, è interamente recepita
dall'Italia che, pienamente consapevole delle crescenti
responsabilità che spettano agli Stati per garantire il pieno
rispetto dei diritti e degli interessi dei minori, ispira la
propria legislazione ai cardini normativi prima menzionati.
In tale contesto va vista anche la Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo
il 25 gennaio 1996, che focalizza in modo specifico
l'attenzione sui minori, che divengono oggetto di una
particolare tutela.
Essi acquistano infatti il diritto di essere informati e
di essere autorizzati a partecipare alle procedure che li
riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria (articolo 2),
diritto che si concretizza nella facoltà di ricevere ogni
informazione pertinente, nell'essere consultato e nel poter
esprimere la propria opinione, oltreché nell'essere informato
sulle eventuali conseguenze che tale comportamento potrebbe
avere.
Inoltre (articolo 5), sono previsti diritti procedurali
supplementari, quali l'assistenza da parte di una persona di
fiducia ovvero la designazione di un rappresentante, di solito
un avvocato.
Alcuni obblighi sono stati posti anche a carico
dell'autorità giudiziaria (articolo 6), quali quello di
disporre di elementi sufficienti prima di prendere una
qualsiasi decisione, di verificare se il minore abbia o meno
ricevuto sufficienti informazioni, di consentire al minore di
esprimere la propria opinione e di tenerne debitamente
conto.
L'articolo 7 prevede poi, sempre nell'interesse del
minore, un obbligo di operare con solerzia da parte
dell'autorità giudiziaria e addirittura di procedere d'ufficio
(articolo 8), nei casi di minaccia al benessere del minore.
Una specifica attenzione viene poi posta per la
designazione del rappresentante (articoli 9 e 10), e per le
funzioni ad esso attribuite, che acquistano rilevanza in
quanto esso subentra al genitore, impedito ad intervenire in
ragione di un conflitto di interessi sorto con il minore
stesso.
All'articolo 12 è prevista l'istituzione di organi
nazionali, incaricati di formulare proposte e pareri e di
fornire informazioni generali sulle problematiche dei minori,
mentre all'articolo 13 viene ribadito il principio che per
evitare procedure che coinvolgono un minore dinanzi
all'autorità giudiziaria, che ne possono turbare i delicati
equilibri psicologici, si deve incoraggiare una soluzione dei
conflitti ricorrendo alla mediazione.
A livello europeo è poi prevista la istituzione di un
Comitato permanente (articoli da 16 a 19), composto da uno o
più delegati per ogni Paese, che ha il compito di seguire
tutte le questioni concernenti l'interpretazione o
l'attuazione della Convenzione, proponendo emendamenti e
fornendo assistenza e consulenza agli organi nazionali.
Alle riunioni del Comitato è consentita la partecipazione,
oltre che dei rappresentanti degli Stati non membri, in
qualità di osservatori, anche dei rappresentanti dei vari
organismi internazionali e nazionali che trattano dei problemi
dei minori.
Gli articoli finali (da 20 a 26) regolano infine le
modalità per procedere ad una modifica della Convenzione, come
pure contengono le disposizioni riguardanti la firma, la
ratifica, l'entrata in vigore e la denuncia della Convenzione
stessa.
A dimostrazione del carattere cogente della Convenzione e
dell'impossibilità di accoglierne solo parzialmente i dettami,
non è prevista, per gli Stati aderenti, alcuna possibilità di
formulare riserve.