XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2105
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti
dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21,
paragrafo 3, della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia a delle finanze per l'anno finanziario 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.